Ordinanza collegiale 20 maggio 2025
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01439/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Bacicchi e Fausto Rugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Gallinelli in Roma, via della Conciliazione, n. 10;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A )per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell''Interno con nota K-OMISSIS- del 21 ottobre 2020, notificato mediante messo comunale in data 19 novembre 2020.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1\10\2025 :
del decreto del Ministero dell’Interno 27 ottobre 2020 n. K1-OMISSIS-di diniego del rilascio di cittadinanza a favore del Sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa IA RA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-OMISSIS-, cittadino kosovaro, ha impugnato il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell''Interno con nota K-OMISSIS- del 21 ottobre 2020, notificato mediante messo comunale in data 19 novembre 2020.
Espone di risiedere stabilmente in Italia dal 1999, di avere il permesso di soggiorno e di essere titolare dal 2009 dell’omonima ditta individuale operante nell’edilizia.
Con il provvedimento impugnato il Ministero degli Interni ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza in base a non specificati elementi che “non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica”.
2.Il ricorrente, non conoscendo le specifiche motivazioni del rigetto, ha proposto ricorso al buio lamentando violazione dell’art. 97 Cost. dell’10 bis l. 7 agosto 1990 n. 241, della circolare del Ministero dell’Interno 22 marzo 2019 (che ha reso obbligatoria la comunicazione dei motivi ostativi) e eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Ha inoltre ipotizzato che i fatti di riferimento fossero legati a una vecchia indagine del 2005 che aveva visto coinvolto il ricorrente medesimo e aveva portato ad una perquisizione e sequestro di materiale, successivamente risultato irrilevante.
Il relativo fascicolo era stato archiviato non essendo state rinvenute nell’abitazione del Sig. -OMISSIS- armi, munizioni o materie esplodenti, condotta non solo idonea a recare un pericolo all’incolumità dello Stato, ma anche severamente punita dal legislatore ai sensi dell’art. 697 cod. pen. e dalla l. 2 ottobre 1971 n 865.
3. Il ricorrente ha contestato il provvedimento nella parte in cui ha dichiarato che “la verifica della sussistenza dei motivi inerenti la sicurezza della Repubblica non si riduce all’accertamento dei fatti penalmente rilevanti ma si estende all’area di prevenzione dei reati, in relazione alla quale la posizione dell’Amministrazione si qualifica sostanzialmente vincolata alle risultanze dell’istruttoria esperita”.
A tal proposito, egli ha rivendicato la sua incensuratezza e la sua piena integrazione nel tessuto nazionale, oltre che l’assenza di alcun tipo di segnalazione.
4. Il Ministero si è costituito depositando relazione nella quale ha giustificato il provvedimento, sia sotto il profilo della stringata motivazione sia dell’assenza del preavviso di rigetto, trattandosi di atti riservati e afferenti alla sicurezza dello Stato, comunque sottratti all’accesso.
Gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria sono attinti da atti classificati “riservati”, di cui è vietata la divulgazione e la cui conoscenza è sottratta alla disponibilità del privato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del Decreto di Ministro dell’Interno del 10 maggio 1994, n. 415.
Con riferimento al profilo della motivazione, con parere n. 27184 del 01.03.2007, l’Avvocatura Generale dello Stato ha precisato che non si può porre a carico dell’Amministrazione un generalizzato obbligo di motivazione, con contestuale messa a disposizione dell’interessato dell’atto riservato sulla cui base è stato emanato il decreto di reiezione, perché si determinerebbe un facile aggiramento delle norme sul divieto di accesso, con pesanti ripercussioni sulla tenuta del sistema della sicurezza. Tale principio sarebbe stato accolto dal Giudice amministrativo in varie pronunce.
5. Con ordinanza collegiale n. 9669 del 20.5.2025, la Sezione - rilevato che il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza è avvenuto poiché nel corso dell’istruttoria sono emersi sul conto del richiedente elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica- ha ritenuto di acquisire dall’Amministrazione resistente la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, nonché una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti.
6. Alla camera di consiglio del 9.7.2025, la parte ricorrente ha preso visione della predetta documentazione – nel frattempo depositata dall’Amministrazione con le cautele di segretezza disposte dal Collegio.
7. Il 1.10.2025 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso i documenti depositati, nei quali era esplicitata la parte di motivazione ostensibile e i motivi ostativi.
Più precisamente secondo le informazioni di p.s.,recepite dal Ministero dell’Interno risulta che il Sig. -OMISSIS- è soggetto noto dalla metà degli anni 2000 per essere stato oggetto di perquisizione locale per sospetta appartenenza a un gruppo islamista omladino. Inoltre nel 2018 la vettura con targa italiana a lui intestata è stata rilevata nell'area di Dragas in un servizio di perlustrazione del contingente MSU-KFOR del Carabinieri attivato nei confronti dell'iman radicale -OMISSIS-e dei frequentatori della casa rossa (abitazione privata sita in Dragas).
7.1. Nel merito, egli ha contestato la violazione degli artt. 27 e 97 Cost., dell’art. 9 comma 1, lett. f., 5 febbraio 1992 n. 91, errata applicazione dell’art. 41 TULPS, violazione dell’art. 270 bis cod. pen. in relazione agli artt. 408 e 409 cod. proc. pen., oltre al difetto di motivazione e istruttoria.
Ha ricordato la già menzionata archiviazione del procedimento avviato dalla Procura di Trieste, cui è seguita una perquisizione disposta dalla Questura di Siena il 31 gennaio 2008 ex art. 41 TULPS, che ha dato anch’essa esito negativo, non essendo rinvenute nell’abitazione del Sig. -OMISSIS- armi, munizioni o materie esplodenti.
Quanto al secondo profilo, relativo alla presenza della sua autovettura nell’area di Dragash, il ricorrente espone l’indeterminatezza della segnalazione stante l’estensione del Comune di questione e l’assenza di contatti con l’Iman radicale e i suoi seguaci, le cui attività nega di conoscere; il Comune di Dragash comprende anche il paese di Restelica, dove il Sig. -OMISSIS- è nato e ove risiedono i parenti più stretti tra cui anche la madre deceduta nel 2015, e dove tornare in automobile durante il periodo estivo era un’opzione economica e logica.
Il passaggio nell’area di Dragash risulterebbe giustificato dalla circostanza che la suddetta città si trova a metà strada da Restelica e Priznen, ove il Sig. -OMISSIS- è solito recarsi per lo svolgimento di adempimenti di natura amministrativa e sede del principale ospedale della zona e delle farmacie.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto anche l’accoglimento dei motivi aggiunti.
Infine, con memoria in vista del merito, ha ribadito le proprie prospettazioni.
8. La causa è stata discussa all’udienza di smaltimento del 12.12.2025 ed è passata in decisione.
9. Il presente giudizio va inquadrato tra i dinieghi di cittadinanza collegati alla tutela dei superiori interessi di sicurezza nazionale laddove il Ministero dell’Interno rigetti l’istanza di naturalizzazione sulla base di documenti classificati come “riservati” perché aventi ad oggetto informazioni fornite, a vario titolo, da forze di polizia o servizi segreti, riguardanti soggetti considerati pericolosi per la sicurezza dello Stato.
A fronte di ricorsi – tra cui quello oggetto del presente giudizio – impostati come serrata critica alla decisione del Ministero dell’Interno e all’utilizzo, ritenuto non ottimale, della discrezionalità amministrativa, quasi come se l’ottenimento della cittadinanza italiana fosse una sorta di diritto acquisito in automatico dopo dieci anni di residenza in Italia e l’esistenza di redditi e di un livello di integrazione sulla carta adeguato, il Collegio non può che evidenziare, in premessa, che la giurisprudenza non solo del T.a.r. del Lazio ma anche del Consiglio di Stato è granitica nell’affermare che la concessione della cittadinanza italiana è un atto squisitamente discrezionale di "alta amministrazione", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno "status illesae dignitatis" (morale e civile) di colui che lo richiede (da ultimo, ma ex plurimis , Cons.St., sez. III, 10/10/2025, n.7977; id. 03/09/2025 , n. 7197).
Si tratta, pertanto, di una valutazione che si basa da un lato sull’accertamento dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda di cittadinanza, quali livello di integrazione nel territorio, e quindi anche redditi adeguati, rispetto delle regole civili, sociali e giuridiche, presenza di eventuali condanne penali, ma anche una valutazione circa l'opportunità che lo straniero venga inserito stabilmente nel tessuto nazionale sulla base di un giudizio prognostico che tiene conto di una serie molteplice di fattori, non stabiliti tassativamente dalle legge, e perciò stesso lasciati al giudizio dell’Amministrazione, che non può sconfinare nella assoluta arbitrarietà ma resta pur sempre connotato da una discrezionalità altissima, collegata, evidentemente, alla natura degli interessi in gioco e all’interesse pubblico tutelato nello specifico, che consiste nell’accettare che un cittadino straniero possa avere gli stessi diritti di un cittadino italiano e godere dei diritti politici.
È lo Stato italiano che “concede” cittadinanza, non è il residente straniero che può rivendicarla, in quanto, come sottolineato da questa Sezione con la sentenza 28/04/2025, n.8235, “la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di cittadinanza sostanziale che giustifica l'attribuzione dello status giuridico. “
La concessione della cittadinanza italiana rappresenta quindi, sotto il profilo dei contenuti, un atto di alta amministrazione che sottende una valutazione discrezionale basata su una complessa ponderazione di opportunità politico-amministrativa.
Il riconoscimento dello status di cittadino si configura come un'espressione del potere sovrano dello Stato e incide sulla composizione della comunità nazionale, implicando valutazioni che riguardano la sicurezza, la stabilità economica e sociale, l'identità nazionale e i valori di convivenza civile.
La congiunzione tra l'interesse dell'istante ad acquisire la cittadinanza e l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale risulta pertanto da un approfondito esame della personalità e delle caratteristiche del richiedente, che deve dimostrare di possedere le qualità necessarie all'integrazione, come ad esempio l'assenza di precedenti penali, la sufficienza dei redditi per il sostentamento e un comportamento conforme ai principi della convivenza civile.
L'amministrazione giudicante, inoltre, deve effettuare un giudizio prognostico volto a garantire che l'individuo non costituirà una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, non violerà le regole di convivenza o i valori identitari e non costituirà un onere per la finanza pubblica.
Il conferimento della cittadinanza deve quindi essere inteso come formalizzazione giuridica di un preesistente stato di "cittadinanza sostanziale", rappresentando il culmine giuridico di un processo di integrazione già compiuto nei fatti (così da ultimo T.A.R. Lazio sez. V, 03/01/2025, n.142).
Dovendo far riferimento alla più autorevole dottrina, per cui la “discrezionalità rappresenta la forma della funzione” (amministrativa), o anche “il potere che si fa atto”, è evidente che se è l’Amministrazione a scegliere i fini ed i modi del proprio agire, senza renderne conto al singolo ed alla collettività, vi è un uso scorretto della discrezionalità che vizia l’atto, nel merito o nella legittimità.
A tal fine, anche gli atti di alta amministrazione devono essere sorretti sia da una adeguata motivazione, ossia da un’idonea esplicitazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, sia dalla possibilità del sindacato sul potere amministrativo, da parte di un giudice terzo ed indipendente.
Nei provvedimenti di alta amministrazione, questi due punti fermi vanno inquadrati e esplicitati in relazione al contenuto e alla funzione stessa del provvedimento, che non risulta connotato da libertà nei fini, risultando comunque sottoposto alle prescrizioni di legge ma soggiace ad un sindacato giurisdizionale che ha natura estrinseca e formale e si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non si estende all'esame diretto e all'autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.
Se così non fosse, non saremmo in presenza di un atto di alta amministrazione ma di un provvedimento a minor tasso di discrezionalità amministrativa, in cui la ponderazione degli interessi deve essere fatta su un piano spesso paritario o quasi, a seconda di quanto la normativa di riferimento consenta all’Amministrazione di plasmare il potere in funzione delle sottese finalità, sicchè in alcuni casi, laddove i vincoli all’esercizio del potere sono maggiori e soprattutto nei casi di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo può anche sindacare puntualmente le decisioni del soggetto pubblico fino ad arrivare a sancire la correttezza sostanziale o meno dell’azione pubblica.
Nel caso di atti di alta amministrazione non è così.
La giurisprudenza amministrativa ha da sempre ribadito che “per la concessione della cittadinanza, la discrezionalità non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale; quanto sopra, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. I limiti della valutazione in questione non possono essere che quelli generalmente riconosciuti, in tema di esercizio dei poteri discrezionali, necessariamente orientati all'effettuazione delle migliori scelte possibili, per l'attuazione dell'interesse pubblico nel caso concreto. Ne deriva che, essendo affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un danno e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.” (così da ultimo ec multis Cons. Stato sez. III, 03/09/2025, n.7190) ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, sez. V bis, 24/04/2025, n. 8029; id., 23/04/2025, n. 7908).
Ed ancora, “il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Ciò in quanto la giurisprudenza ha costantemente chiarito che, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del G.A. si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino. Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione.” (T.A.R. Lazio sez. V bis, 14/04/2025, n.7222).
Al contempo, è stato ribadito (Cons. Stato sez. I, 03/09/2024, n.1182) che per il particolare rigore che caratterizza la concessione di cittadinanza, grava sull'Amministrazione l'obbligo di una completa rappresentazione della realtà, tramite un'accurata ed estesa istruttoria di cui la motivazione del provvedimento deve dare contezza, con trasparenza, coerenza, logicità e comprensibilità al fine di consentire il sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità stessa, che, per quanto ampia, non può sconfinare in arbitrio.
L'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura "composita", in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell'agire del soggetto (il Ministero dell'Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
10. Rapportando tali coordinate ermeneutiche al caso concreto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le censure enucleabili nei due ricorsi, che vanno esaminati congiuntamente, sono sostanzialmente di tre tipi: a) la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, per mancanza del preavviso di rigetto; b) la carenza di motivazione e istruttoria; c) nel merito, la fallacia delle deduzioni del Ministero in ordine all’affiliazione / sostegno del ricorrente al sodalizio radicale “Aktiuna Islanska Omladina Gioventù attiva Islamica”.
10.1. Partendo da quella che il Collegio considera la censura principale, ossia la carenza di motivazione e istruttoria, essa va respinta in quanto, a seguito della discovery della motivazione del provvedimento disposta dal Collegio mediante la richiamata ordinanza istruttoria, sono emerse giustificazioni del tutto ragionevoli a sostegno del diniego, in quanto inerenti alla sicurezza dello Stato italiano e tali da fornire rassicurazioni in ordine alla reale integrazione del ricorrente sotto l’aspetto, delicatissimo, dell’adesione a valori di tolleranza religiosa e avversione a qualsiasi tipo di radicalismo religioso, del tutto incompatibile con la concessione dello status di cittadino italiano.
Ribadendo che il giudice amministrativo non può entrare nel merito della scelta del Ministero, la decisione appare coerente con gli elementi a disposizione dell’Autorità, che nel loro complesso – anche se non hanno condotto all’apertura di un procedimento penale o di espulsione- non consentono di fugare il sospetto anche solo di una vicinanza del ricorrente a organizzazioni propugnanti valori incompatibili con la Costituzione italiana.
D’altra parte, si tratta di elementi tra loro non contraddittori sotto un profilo meramente formale: due perquisizioni in poco tempo, pur senza esito, e l’avvistamento dell’automobile in una zona del Kosovo nota per la presenza di un luogo di ritrovo di fondamentalisti islamici, che, se pur coincidente con la zona di nascita del ricorrente, proprio per questo può aver contribuito a rafforzare l’idea del Ministero di un legame antico e mai reciso con realtà del tutto incompatibili con il richiesto status civitatis.
Ecco che dunque, non potendo e volendo entrare nel merito delle giustificazioni fornite dalla difesa della parte, sempre in ragione del tipo di sindacato spettante al giudice amministrativo, la decisione appare coerente con le risultanze istruttorie perché univocamente collegata a queste e basata sul sospetto di una mai compiuta integrazione che, da solo, stante la natura dell’atto, è assolutamente idoneo a sorreggere la motivazione di rigetto.
Nel bilanciamento degli interessi del privato e dello Stato, questi ultimi prevalgono sempre laddove siano collegati a esplicite e non illogiche scelte di sicurezza nazionale, che, nel caso concreto, sono supportate da elementi inidonei a sostenere un’accusa in un giudizio penale, ma perfettamente idonei a motivare la non volontà dell’organo esecutivo di accordare la cittadinanza a un soggetto che potrebbe avere collegamenti con organizzazioni criminali.
Non è un caso che il -OMISSIS- abbia subito due perquisizioni a distanza di tempo da parte di due diverse PR (evento non certo usuale) e che la sua targa fosse attenzionata dal contingente militare italiano incaricato di operazioni di intelligence in territorio straniero.
Come chiarito in giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma sez. I ter, 11 febbraio 2022, n. 1683; id., sez. V bis 27 ottobre 2022 n. 13911), l'interesse e la frequentazione con soggetti coinvolti in attività e in organizzazioni terroristiche del tipo di quelle descritte nella relazione del Ministero, appare significativo di una mancata adesione ai valori espressi dalla comunità nazionale che anche se non hanno condotto, finora, alla contestazione di un preciso fatto di reato, inducono a dubitare della legittimità di un provvedimento che conceda la cittadinanza in mancanza di certezze, allo stato inesistenti, sulla completa estraneità del ricorrente a quanto gli viene attribuito.
Gli elementi che il ricorrente ha fornito attestanti le sue qualità, la sua attività all’interno della nazione italiana, infatti, sono recessivi rispetto all’ipotesi, che non può essere smentita e che invece è supportata da elementi fattuali tra loro concordanti, della sua possibile vicinanza a organizzazioni pericolose per la sicurezza dello Stato, del tutto incompatibili con la richiesta naturalizzazione.
La valutazione compiuta dal Ministero appare pertanto insindacabile in questa sede, risultando preminente l'esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all'interesse del richiedente all'acquisto della cittadinanza italiana, che essendo per sua natura irrevocabile, presuppone che "nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda" (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 657).
Occorre nondimeno rilevare che, nei casi in cui il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 3 marzo 2014 n. 2453; vedi, di recente, sez. V bis, n. 13911/2022 e 11806/2022; Cons. St. sez. III, n. 2192/2019, n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022).
In particolare, con riferimento al diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, la giurisprudenza ha più volte rilevato che il provvedimento di diniego della richiesta della cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie sulla base delle quali si è addivenuti al giudizio di sintesi finale, essendo sufficiente quest’ultimo, in quanto ciò potrebbe in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti ed anche le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).
Secondo tale orientamento, considerare “insufficiente” tale istruttoria, benché espressamente menzionata, e inadeguato il richiamo scaturito dalla stessa ad una sospetta contiguità con associazioni a carattere antidemocratico o eversivo, oltre a comportare un’indebita invasione nell’ambito di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, finirebbe per mettere a rischio le complessive e complesse finalità di salvaguardia generale sottese alla diagnosi di pericolosità sociale effettuata.
La particolarità delle esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica giustifica infatti una assertività di valutazione che però è solo apparente, essendo essa in realtà espressamente e concretamente ancorata agli esiti delle investigazioni effettuate dagli organismi competenti.
In tale contesto, il richiamo ai “motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”, contenuto nel provvedimento impugnato, non costituisce dunque una mera clausola di stile, ma tiene conto degli elementi oggettivi e sostanziali acquisiti mediante “l’attività informativa esperita”, ancorché di essa non vi sia stata la riproduzione per esteso, secondo la modalità tipica della motivazione per relationem (Tar Lazio, I ter, 11.10.2019 n. 11801).
Ciò che conta, invero, è che la valutazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sia avvenuta sulla base di un accertamento effettuato in modo rituale, il cui esito in termini di prognosi di pericolosità sociale rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Tra i fini in questione vi è anche l'area della prevenzione dei reati, sicchè, come pure affermato nel provvedimento, la verifica della sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica non si riduce all'accertamento di fatti penalmente rilevanti ma si estende appunto ad aree di maggior ampiezza.
Va inoltre precisato, sotto il profilo sostanziale, che non vi è ragione per dubitare dell'attendibilità delle informazioni pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, e che non è sufficiente, a sminuirne l'attendibilità, la mera rassicurazione del ricorrente di non avere nessun coinvolgimento rispetto a quanto prospettato, non essendovi ragioni per privilegiare, nelle contrapposte versioni, quest'ultimo. Peraltro, spesso i soggetti implicati in attività di terrorismo internazionale o del suo finanziamento, spesso si appalesano all'esterno come persone ordinarie, talvolta ostentando uno stile di vita occidentalizzato, proprio al fine di non insinuare sospetti sulle loro attività collaterali.
Tutto questo è, peraltro, esplicitato dal Ministero nel provvedimento impugnato, che non prospetta il certo coinvolgimento del -OMISSIS- in attività criminali o in associazioni fondamentaliste ma, tenuto conto dell'attività informativa esperita, non consente di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Ed è proprio la motivazione basata sull’impossibilità di escludere un fatto che sarebbe incompatibile con le regole di concessione dello status civitatis a sorreggere il provvedimento impugnato sotto il profilo della legittimità, in quanto vi è diretta correlazione tra alta discrezionalità amministrativa e motivazione, tanto da poterla definire, in modo atecnico, di “ legittimo sospetto”: una motivazione che non reggerebbe al sindacato forte del giudice amministrativo nei procedimenti connotati da minore discrezionalità ma che è perfettamente compatibile con i provvedimenti di diniego di cittadinanza purchè abbia un minimo coerente sostrato documentale e fattuale, proveniendo “da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato e dunque sono riconducibili a fonti affidabili di cui non è dato dubitare”.
10.2. Quanto sopra chiarito consente di respingere le difese della parte in ordine alla fallacia, nel merito, dei contenuti della relazione Ministeriale.
10.3. Infine, quanto alla presunta violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, il riferimento alla violazione della Circolare Ministeriale è inconferente.
La Circolare prevede anche per i procedimenti di diniego di cittadinanza la trasmissione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis, a cui, quindi, rinvia.
Con riferimento a tali specifici procedimenti, tale norma è stata interpretata, in giurisprudenza, nel senso che il carattere secretato delle informazioni assunte a carico dello straniero e poste a base del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana non ne consente l'ostensione, come prevede l'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell'Interno n. 415/1998 (e quindi anche la Circolare 22 marzo 2019) sicché qualsivoglia lamentela in ordine all'omissione del preavviso di rigetto si rivela infondata (T.A.R. Lazio, sez. V bis, 02/01/2024, n. 15; id., 17/02/2025, n.3401; id., sez. I, 04/09/2019, n. 10728; id. 11.10.2019 n. 11801).
In sostanza, qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere "riservato" (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all'accesso), non è del pari ipotizzabile la violazione della norma posta dall'art. 10 bis della legge n. 241/90, la cui "ratio" presuppone che l'interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l'adozione del futuro provvedimento negativo (T.a.r. Lazio n. 4271/13).
Le citate pronunce confermano l’orientamento per cui, nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui trattasi in ragione della presenza di elementi di carattere riservato, “non è … ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui “ratio” presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo” (T.A.R. Lazio - Sezione II Quater
n. 4271/2013).
11. Per le ragioni suesposte, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna -OMISSIS- al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i procedimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA RA AL, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA RA AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.