Articolo 13 della Legge 21 febbraio 1991, n. 54
Articolo 12Articolo 14
Versione
14 marzo 1991
Art. 13. 1. Il primo comma dell'articolo 62 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Il perito agrario non puo' trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute".
Nota all'art. 13:
- Il testo dell' art. 62 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 62 (Restituzione di atti e documenti). - Il perito agrario non puo' trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute.
Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato,e promuovere la deliberazione del consiglio del collegio e che ha facolta' di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione".
Entrata in vigore il 14 marzo 1991