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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/11/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 6.6.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Prandi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Fermi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 7.1.1990 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 6.6.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla moglie che vi abiterà con la figlia maggiorenne e disabile;
Per_1
3) Il sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 700,00, da Per_1 Pt_1
versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
2 4) Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni e modalità di cui al protocollo del CNF, che le parti dichiarano di conoscere;
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
al di lei mantenimento-to, la somma mensile di € 200,00, importo da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I stat;
6) starà con il padre secondo un programma di massima che si Per_1
sviluppa, nell'arco del mese, in quattro “settimane tipo” (non necessariamente nell'ordine):
• settimana tipo “1”: dalle ore 19,00 del martedì alle ore 8,00 del mercoledì e nel fine settimana il sabato, entro le ore 10,00 fino alle ore
19,00 di domenica;
• settimana tipo “2”: martedì e giovedì dalle 19,00 alle 8 del mattino seguente;
• settimana tipo “3”: dalle ore 19,00 del martedì alle ore 8,00 del mercoledì, nonché dal sabato entro le ore 10.00 al lunedì mattina, ore 8.00.
• settimana tipo “4”: nessun incontro, per trasferta di lavoro del padre;
Eventuali emergenze/imprevisti che richiedano di discostarsi dal programma saranno segna-lati con adeguato preavviso e gestiti con buon senso, da parte di entrambi, cercando di recuperare al più presto.
Durante le vacanze estive: trascorrerà con il padre un periodo Per_1
complessivo di 2 setti-mane, anche non consecutive, in date da concordarsi entro il mese di maggio;
analogamente farà con la madre;
3 Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore, in Per_1
via alternata di anno in anno, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre e il periodo compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
Durante le vacanze pasquali, trascorrerà con ciascun genitore, in via Per_1
alternata di anno in anno, il periodo compreso tra il Venerdì Santo (dalle ore 20.00) e il Lunedì dell'Angelo (alle ore 20.00);
7) Il sig. contribuirà alle spese di alloggio necessarie per le CP_1
vacanze della figlia con la madre, mediante la corresponsione della somma annuale di € 400,00;
8) Con il corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente atto, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere relativamente alle questioni definite e transate con il presente atto, né a qualsivoglia ragione o titolo.
9) Le spese legali della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi, ciascuno per la propria parte. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 4 ,anno 1990, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
5 Piacenza, 18.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 6.6.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Prandi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Fermi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 7.1.1990 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 6.6.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla moglie che vi abiterà con la figlia maggiorenne e disabile;
Per_1
3) Il sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 700,00, da Per_1 Pt_1
versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
2 4) Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni e modalità di cui al protocollo del CNF, che le parti dichiarano di conoscere;
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
al di lei mantenimento-to, la somma mensile di € 200,00, importo da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I stat;
6) starà con il padre secondo un programma di massima che si Per_1
sviluppa, nell'arco del mese, in quattro “settimane tipo” (non necessariamente nell'ordine):
• settimana tipo “1”: dalle ore 19,00 del martedì alle ore 8,00 del mercoledì e nel fine settimana il sabato, entro le ore 10,00 fino alle ore
19,00 di domenica;
• settimana tipo “2”: martedì e giovedì dalle 19,00 alle 8 del mattino seguente;
• settimana tipo “3”: dalle ore 19,00 del martedì alle ore 8,00 del mercoledì, nonché dal sabato entro le ore 10.00 al lunedì mattina, ore 8.00.
• settimana tipo “4”: nessun incontro, per trasferta di lavoro del padre;
Eventuali emergenze/imprevisti che richiedano di discostarsi dal programma saranno segna-lati con adeguato preavviso e gestiti con buon senso, da parte di entrambi, cercando di recuperare al più presto.
Durante le vacanze estive: trascorrerà con il padre un periodo Per_1
complessivo di 2 setti-mane, anche non consecutive, in date da concordarsi entro il mese di maggio;
analogamente farà con la madre;
3 Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore, in Per_1
via alternata di anno in anno, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre e il periodo compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
Durante le vacanze pasquali, trascorrerà con ciascun genitore, in via Per_1
alternata di anno in anno, il periodo compreso tra il Venerdì Santo (dalle ore 20.00) e il Lunedì dell'Angelo (alle ore 20.00);
7) Il sig. contribuirà alle spese di alloggio necessarie per le CP_1
vacanze della figlia con la madre, mediante la corresponsione della somma annuale di € 400,00;
8) Con il corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente atto, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere relativamente alle questioni definite e transate con il presente atto, né a qualsivoglia ragione o titolo.
9) Le spese legali della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi, ciascuno per la propria parte. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 4 ,anno 1990, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
5 Piacenza, 18.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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