TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 10540/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10540/2021
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. US ON, sono comparsi: pe parte opponente l'avv. Rivilli;
per parte opposta l'avv. Mosca Daniele in sostituzione degli avv. ti Coluccino e Polverino;
CP_1 entrambi i procuratori discutono oralmente la causa e si riportano alle note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa IL GOT
Dopo la camera di consiglio provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc, come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa US ON, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 10540 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 tra
pagina 1 di 8 nato Palermo il 20.09.1967, cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] cod. fisc. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Palermo via Cluverio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Nicola Rivilli (cod. Fisc. ), che li rappresenta e difende, in C.F._3 virtù di procure in atti opponenti
Contro
in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico Controparte_2 [...]
(C.F. - P.IVA ), con sede legale in Conegliano Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
(TV), alla Via V. Alfieri n. 1, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito
[...]
(già giusto cambio di denominazione sociale del 01.06.2021, CP_4 Controparte_5 trascritto il 08.06.2021), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15, C.F./P.IVA , giusta procura conferita per atto a rogito Notar del 13.06.2018, Rep. n. 298495 e Racc. n. 31764, la quale in forza dei Persona_1 poteri ad essa conferiti nomina quali difensori congiuntamente e disgiuntamente l'Avv. Luca Polverino (C.F. - che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e C.F._4 notificazioni all'indirizzo pec ed al numero di fax n. 06 99345228) e Email_1
l'Avv. Luigi Coluccino (CF – che dichiara di voler ricevere le C.F._5 comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec ed al numero di fax n. 06 Email_2
99345228), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi sito in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Dott.ssa , Persona_2 rep. n. 26270, racc. n. 16172, del 30 maggio 2022, allegata al presente atto;
Opposta
E contro di
(P.IVA ), per brevità d'ora in poi anche Controparte_6 P.IVA_3
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza CP_7
LI Bo AR n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio (C.F.
) giusta procura generale Rep. n. 3638, Racc. n. 1990 del 24.01.2014 del C.F._6
Notaio dott. di Milano (doc. 1) nonché dall'avv. Giorgio Troja in forza di Persona_3 dichiarazione di nomina in calce al presente atto, elettivamente domiciliata nello studio del predetto avv. Giorgio Troja in Palermo, via Libertà n. 129
oggetto: contratto di finanziamento
P. Q. M.
pagina 2 di 8 Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo N. 2141/2021 emesso da questo Tribunale in data 02/05/2021;
2) Spese compensate tra tutte le parti.
MOTIVI DELA DECISIONE
La controversia in esame origina da un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, ritualmente notificato, proposta da sig. e , il Parte_1 Parte_2
primo in qualità di debitore principale e la seconda quale debitore coobbligato, con il quale ingiungeva loro di pagare, in solido, la somma pari ad euro 5.740,81, oltre interessi, competenze e spese del monitorio , a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamento n. 0012158287 intrattenuto ab origine con banca Unicredit S.p.A., successivamente ceduto all'odierna opposta Controparte_2
* * *
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di pro-cedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento.
Nel merito, nell'esaminare la fondatezza della domanda, non si può prescindere dal preliminare vaglio della titolarità del credito in capo all' opposto, questione potenzialmente assorbente in quanto attinente ad un elemento costitutivo indefettibile della domanda.
La legittimazione infatti attiene ad un elemento costitutivo della domanda e qualora l'opposto /attore alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., pagina 3 di 8 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario.
La questione, tra l'altro, è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, per le dimensioni e per la diffusione del fenomeno. Invalse sono nella pratica degli istituti di credito le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, regolate dall'art. 58 T.u.b., che prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in TT Ufficiale e nel
Registro delle Imprese.
Nonostante le peculiarità dell'operazione economica, le cartolarizzazioni non smarriscono l'originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le dimensioni del fenomeno non consentono comunque di derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss. c.c. prescritti per le cessioni del credito. Anche le cessioni in blocco, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto. La conclusione del contratto è in ogni caso una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità.
È chiaro allora come, in applicazione dei principi generali, la pubblicazione in TT
Ufficiale costituisca adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (cfr.
Tribunale Lecce, 19/2/2021). La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 T.u.b svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni della operazione economica (art. 58
pagina 4 di 8 comma 4 T.u.b.). Come osservato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cassazione civile, 28/02/2020, n. 5617).
Dall'avviso in TT Ufficiale, invece, non è possibile evincere con certezza la conclusione e il contenuto della convenzione tra le parti. L'adozione di modalità pubblicitarie unitarie e standardizzate, infatti, suggeriscono sovente una individuazione dei crediti mediante criteri ampi ed elastici, anche per le esigenze di riservatezza connesse a tali forme di pubblicità, che non consentono di accertare l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti.
Appare con ogni evidenza allora come l'avviso in TT Ufficiale non possa fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti. Depongono in tal senso sia un argomento letterale, sia un argomento sistematico.
Secondo la lettera dell'art. 58 T.u.b., comma 2, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione”, sul presupposto che la conclusione del contratto a contenuto traslativo necessariamente preceda gli adempimenti pubblicitari.
Secondo una interpretazione sistematica, tra l'altro, sarebbe irragionevole ipotizzare una deroga agli ordinari principi stabiliti per la disciplina del rapporto obbligatorio ad effetti reali in ragione della natura del credito e della qualità dei soggetti coinvolti.
Emerge allora con ogni evidenza la necessità di produrre il contratto di cessione con l'inclusione del rapporto ceduto, e, quindi, di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, ovvero la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui.
Sul punto un condivisibile orientamento della giurisprudenza più recente, al quale la scrivente intende prestare adesione, ha evidenziato l'inattitudine dell'avviso in TT
Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione 'in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla pagina 5 di 8 circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954).
Sulla scia della giurisprudenza di legittimità, anche la giurisprudenza di merito è incline a Con negare all'estratto di il valore di prova della cessione, che deve essere sempre provata in via documentale mediante l'allegazione del relativo contratto (Tribunale Napoli, 22/4/2021,
Tribunale Locri, 10/06/2021, n.461; Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale
Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro, 22/11/2020; Tribunale Avezzano, 03/07/2020).
Tra l'altro, anche a voler accedere alla ricostruzione che l'avviso in TT Ufficiale sia sostanzialmente riproduttivo del contenuto del contratto, l'individuazione dell'oggetto della cessione sarebbe esposta ad un inevitabile deficit di determinatezza, per l'indicazione di criteri dal contenuto vago e generico, che sfuggono al concetto di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c. comunque sul creditore che intende farne proprio il contenuto l'onere di CP_9 dimostrare l'inclusione del credito per cui si agisce nelle categorie individuate dall'avviso di cessione (cfr. Cass. civ. 23/02/2018, n. 4453).
Grava, infatti, sulla società che intenda affermandosi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass.
10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Orbene, l'avviso in TT Ufficiale, in quanto adempimento pubblicitario successivo al perfezionamento della fattispecie , potrebbe tutt'al più fornire un indice probatorio dell'avvenuta cessione, qualora rechi criteri a tal punto precisi da consentire di ricostruirne il contenuto. Tuttavia, nel caso di specie, è da escludere che il credito azionato in via monitoria risponda a tutti i criteri di individuazione esposti.
Nell'estratto di TT Ufficiale n. 52 del 30/4/2016 si annunciava che “ CP_10
(la “Società” e/o il “Cessionario”) comunica che, con contratto di cessione concluso, in data 13
[...] aprile 2016, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da IT S.p.A. (il “Cedente”), con sede legale in Roma, Via Alessandro
Specchi 16, capitale sociale Euro 20.257.667.511,62 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese pagina 6 di 8 di Roma iscritta al numero 5729 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai P.IVA_4 sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1 ottobre
2015 (la “Data di Efficacia Economica”), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”) e derivanti dai contratti di finanziamento
e dai contratti di conto corrente ivi indicati (i “Contratti”).
Dalla disamina dell'estratto di GU non emerge la prova del credito azionato atteso che viene individuato quale criterio “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”) e derivanti dai contratti di finanziamento e dai contratti di conto corrente ivi indicati (i “Contratti”).
Ma dal contratto di cessione allegato non vi è prova che il credito azionato risulti nella lista dei crediti ceduti, considerato che l'allegato al contratto di cessione denominato “Allegato A.1
Crediti ” (pag. 22 del contratto) risulta una “pagina lasciata in bianco intenzionalmente “.
In sostanza , manca la prova – invero decisiva - che il credito azionato soddisfi la condizione riportata in TT , che delimitava la cessione ai crediti “elencati nel Contratto di Cessione (i
“Crediti”) e derivanti dai contratti di finanziamento e dai contratti di conto corrente ivi indicati (i
“Contratti ), anche al fine di dimostrare l'inclusione del rapporto ceduto, e, quindi, di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, producendo il contratto di cessione, unitamente all'elenco dei crediti ceduti.
Non risulta neppure fornito un elenco formalizzato per atto notarile, nemmeno in forma parziale o “omissata” a tutela della riservatezza delle altre posizioni cedute;
pertanto, non vi è prova che il credito per cui è causa sia stato inserito nell'operazione di cessione in blocco che viene invocata a sostegno della propria legittimazione.
In definitiva, il Giudicante ritiene che il supporto probatorio offerto da a Controparte_2 sostegno della propria legittimazione sia estremamente lacunoso e frammentario.
In mancanza della prova dell' inclusione del credito azionato tra i crediti ceduti, ne discende l'assoluta indeterminatezza in ordine alla effettiva ed attuale titolarità del credito per cui ha agito in via monitoria e dunque l'assenza di prova della sua Controparte_10
legittimazione all'esercizio del diritto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, che il decreto ingiuntivo n. 2141/2021 emesso dal Tribunale di Palermo deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e per l'effetto revocato. pagina 7 di 8 * * *
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
* * *
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
Palermo, 15 dicembre 2025
Il G.O.T.
US ON
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10540/2021
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. US ON, sono comparsi: pe parte opponente l'avv. Rivilli;
per parte opposta l'avv. Mosca Daniele in sostituzione degli avv. ti Coluccino e Polverino;
CP_1 entrambi i procuratori discutono oralmente la causa e si riportano alle note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa IL GOT
Dopo la camera di consiglio provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc, come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa US ON, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 10540 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 tra
pagina 1 di 8 nato Palermo il 20.09.1967, cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] cod. fisc. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Palermo via Cluverio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Nicola Rivilli (cod. Fisc. ), che li rappresenta e difende, in C.F._3 virtù di procure in atti opponenti
Contro
in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico Controparte_2 [...]
(C.F. - P.IVA ), con sede legale in Conegliano Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
(TV), alla Via V. Alfieri n. 1, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito
[...]
(già giusto cambio di denominazione sociale del 01.06.2021, CP_4 Controparte_5 trascritto il 08.06.2021), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15, C.F./P.IVA , giusta procura conferita per atto a rogito Notar del 13.06.2018, Rep. n. 298495 e Racc. n. 31764, la quale in forza dei Persona_1 poteri ad essa conferiti nomina quali difensori congiuntamente e disgiuntamente l'Avv. Luca Polverino (C.F. - che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e C.F._4 notificazioni all'indirizzo pec ed al numero di fax n. 06 99345228) e Email_1
l'Avv. Luigi Coluccino (CF – che dichiara di voler ricevere le C.F._5 comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec ed al numero di fax n. 06 Email_2
99345228), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi sito in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Dott.ssa , Persona_2 rep. n. 26270, racc. n. 16172, del 30 maggio 2022, allegata al presente atto;
Opposta
E contro di
(P.IVA ), per brevità d'ora in poi anche Controparte_6 P.IVA_3
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza CP_7
LI Bo AR n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio (C.F.
) giusta procura generale Rep. n. 3638, Racc. n. 1990 del 24.01.2014 del C.F._6
Notaio dott. di Milano (doc. 1) nonché dall'avv. Giorgio Troja in forza di Persona_3 dichiarazione di nomina in calce al presente atto, elettivamente domiciliata nello studio del predetto avv. Giorgio Troja in Palermo, via Libertà n. 129
oggetto: contratto di finanziamento
P. Q. M.
pagina 2 di 8 Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo N. 2141/2021 emesso da questo Tribunale in data 02/05/2021;
2) Spese compensate tra tutte le parti.
MOTIVI DELA DECISIONE
La controversia in esame origina da un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, ritualmente notificato, proposta da sig. e , il Parte_1 Parte_2
primo in qualità di debitore principale e la seconda quale debitore coobbligato, con il quale ingiungeva loro di pagare, in solido, la somma pari ad euro 5.740,81, oltre interessi, competenze e spese del monitorio , a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamento n. 0012158287 intrattenuto ab origine con banca Unicredit S.p.A., successivamente ceduto all'odierna opposta Controparte_2
* * *
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di pro-cedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento.
Nel merito, nell'esaminare la fondatezza della domanda, non si può prescindere dal preliminare vaglio della titolarità del credito in capo all' opposto, questione potenzialmente assorbente in quanto attinente ad un elemento costitutivo indefettibile della domanda.
La legittimazione infatti attiene ad un elemento costitutivo della domanda e qualora l'opposto /attore alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., pagina 3 di 8 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario.
La questione, tra l'altro, è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, per le dimensioni e per la diffusione del fenomeno. Invalse sono nella pratica degli istituti di credito le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, regolate dall'art. 58 T.u.b., che prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in TT Ufficiale e nel
Registro delle Imprese.
Nonostante le peculiarità dell'operazione economica, le cartolarizzazioni non smarriscono l'originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le dimensioni del fenomeno non consentono comunque di derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss. c.c. prescritti per le cessioni del credito. Anche le cessioni in blocco, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto. La conclusione del contratto è in ogni caso una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità.
È chiaro allora come, in applicazione dei principi generali, la pubblicazione in TT
Ufficiale costituisca adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (cfr.
Tribunale Lecce, 19/2/2021). La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 T.u.b svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni della operazione economica (art. 58
pagina 4 di 8 comma 4 T.u.b.). Come osservato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cassazione civile, 28/02/2020, n. 5617).
Dall'avviso in TT Ufficiale, invece, non è possibile evincere con certezza la conclusione e il contenuto della convenzione tra le parti. L'adozione di modalità pubblicitarie unitarie e standardizzate, infatti, suggeriscono sovente una individuazione dei crediti mediante criteri ampi ed elastici, anche per le esigenze di riservatezza connesse a tali forme di pubblicità, che non consentono di accertare l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti.
Appare con ogni evidenza allora come l'avviso in TT Ufficiale non possa fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti. Depongono in tal senso sia un argomento letterale, sia un argomento sistematico.
Secondo la lettera dell'art. 58 T.u.b., comma 2, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione”, sul presupposto che la conclusione del contratto a contenuto traslativo necessariamente preceda gli adempimenti pubblicitari.
Secondo una interpretazione sistematica, tra l'altro, sarebbe irragionevole ipotizzare una deroga agli ordinari principi stabiliti per la disciplina del rapporto obbligatorio ad effetti reali in ragione della natura del credito e della qualità dei soggetti coinvolti.
Emerge allora con ogni evidenza la necessità di produrre il contratto di cessione con l'inclusione del rapporto ceduto, e, quindi, di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, ovvero la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui.
Sul punto un condivisibile orientamento della giurisprudenza più recente, al quale la scrivente intende prestare adesione, ha evidenziato l'inattitudine dell'avviso in TT
Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione 'in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla pagina 5 di 8 circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954).
Sulla scia della giurisprudenza di legittimità, anche la giurisprudenza di merito è incline a Con negare all'estratto di il valore di prova della cessione, che deve essere sempre provata in via documentale mediante l'allegazione del relativo contratto (Tribunale Napoli, 22/4/2021,
Tribunale Locri, 10/06/2021, n.461; Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale
Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro, 22/11/2020; Tribunale Avezzano, 03/07/2020).
Tra l'altro, anche a voler accedere alla ricostruzione che l'avviso in TT Ufficiale sia sostanzialmente riproduttivo del contenuto del contratto, l'individuazione dell'oggetto della cessione sarebbe esposta ad un inevitabile deficit di determinatezza, per l'indicazione di criteri dal contenuto vago e generico, che sfuggono al concetto di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c. comunque sul creditore che intende farne proprio il contenuto l'onere di CP_9 dimostrare l'inclusione del credito per cui si agisce nelle categorie individuate dall'avviso di cessione (cfr. Cass. civ. 23/02/2018, n. 4453).
Grava, infatti, sulla società che intenda affermandosi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass.
10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Orbene, l'avviso in TT Ufficiale, in quanto adempimento pubblicitario successivo al perfezionamento della fattispecie , potrebbe tutt'al più fornire un indice probatorio dell'avvenuta cessione, qualora rechi criteri a tal punto precisi da consentire di ricostruirne il contenuto. Tuttavia, nel caso di specie, è da escludere che il credito azionato in via monitoria risponda a tutti i criteri di individuazione esposti.
Nell'estratto di TT Ufficiale n. 52 del 30/4/2016 si annunciava che “ CP_10
(la “Società” e/o il “Cessionario”) comunica che, con contratto di cessione concluso, in data 13
[...] aprile 2016, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da IT S.p.A. (il “Cedente”), con sede legale in Roma, Via Alessandro
Specchi 16, capitale sociale Euro 20.257.667.511,62 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese pagina 6 di 8 di Roma iscritta al numero 5729 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai P.IVA_4 sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1 ottobre
2015 (la “Data di Efficacia Economica”), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”) e derivanti dai contratti di finanziamento
e dai contratti di conto corrente ivi indicati (i “Contratti”).
Dalla disamina dell'estratto di GU non emerge la prova del credito azionato atteso che viene individuato quale criterio “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”) e derivanti dai contratti di finanziamento e dai contratti di conto corrente ivi indicati (i “Contratti”).
Ma dal contratto di cessione allegato non vi è prova che il credito azionato risulti nella lista dei crediti ceduti, considerato che l'allegato al contratto di cessione denominato “Allegato A.1
Crediti ” (pag. 22 del contratto) risulta una “pagina lasciata in bianco intenzionalmente “.
In sostanza , manca la prova – invero decisiva - che il credito azionato soddisfi la condizione riportata in TT , che delimitava la cessione ai crediti “elencati nel Contratto di Cessione (i
“Crediti”) e derivanti dai contratti di finanziamento e dai contratti di conto corrente ivi indicati (i
“Contratti ), anche al fine di dimostrare l'inclusione del rapporto ceduto, e, quindi, di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, producendo il contratto di cessione, unitamente all'elenco dei crediti ceduti.
Non risulta neppure fornito un elenco formalizzato per atto notarile, nemmeno in forma parziale o “omissata” a tutela della riservatezza delle altre posizioni cedute;
pertanto, non vi è prova che il credito per cui è causa sia stato inserito nell'operazione di cessione in blocco che viene invocata a sostegno della propria legittimazione.
In definitiva, il Giudicante ritiene che il supporto probatorio offerto da a Controparte_2 sostegno della propria legittimazione sia estremamente lacunoso e frammentario.
In mancanza della prova dell' inclusione del credito azionato tra i crediti ceduti, ne discende l'assoluta indeterminatezza in ordine alla effettiva ed attuale titolarità del credito per cui ha agito in via monitoria e dunque l'assenza di prova della sua Controparte_10
legittimazione all'esercizio del diritto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, che il decreto ingiuntivo n. 2141/2021 emesso dal Tribunale di Palermo deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e per l'effetto revocato. pagina 7 di 8 * * *
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
* * *
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
Palermo, 15 dicembre 2025
Il G.O.T.
US ON
pagina 8 di 8