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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1202/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229006519705000 BOLLO AUTO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229006519705000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229006519705000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170002526157000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020312487000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7408/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina, impugnando l'intimazione di pagamento n. 295 2022 90065197 05/000, per quanto concerne le cartelle di pagamento n.
29520170002526157 relativa al mancato pagamento del bollo auto 2012 e n. 2952018020312487 relativa al mancato pagamento della tassa auto 2014.
Il ricorrente, in particolare, eccepiva:
1. L'omessa notifica della cartella presupposta;
2. Difetto di motivazione ex articoli 6 e 7 legge 212/2000; 3. La prescrizione del diritto alla riscossione ex art. 5 del D.L. n. 953/1982;
4. Decadenza del ruolo.
Si costituiva Agenzia delle Entrate di Messina - atteso che erroneamente il ricorso veniva notificato a quest'ufficio anziché a Agenzia Società_1 - rilevando che la cartella di pagamento n. 29520170002526157 risulta essere stata regolarmente notificata al contribuente in data 15.05.2017 e la cartella n.
29520180020312487 risultava notificata in data 28.02.2019, come da documentazione che si versa in atti.
Con successiva memoria Agenzia delle Entrate di Messina asseriva anche la notifica di atti di sollecito di pagamento di cui, tuttavia, non forniva prova.
All'udienza del 19 giugno 2025, preso atto dell'errore di notifica da parte del ricorrente, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio con citazione nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, tuttavia, non si costituiva.
All'udienza del 4.11.2025, in presenza del difensore del ricorrente, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato, pertanto, va accolto.
Preso atto che Agenzia delle Entrate Riscossione, regolarmente citata non si costituiva la documentazione disponibile per questo Giudice è limitata a quella prodotta oltre che dal ricorrente da Agenzia delle Entrate
Messina.
Nel caso in esame, la cartella n. 29520170002526157000, relativa al mancato pagamento del bollo auto
2012, risulta notificata in data 15.05.2017 ovvero entro i tre anni dalla notifica del prodromico avviso di accertamento n. 2012007377 ovvero in data 26.08.2015.
In particolare, il ruolo è stato consegnato dall'Ente Impositore in data 10.12.2016 e la cartella di pagamento
è stata notificata in data 15.05.2017, ovvero entro il triennio dalla notifica del predetto avviso di accertamento.
La cartella n. 29520180020312487, relativa al mancato pagamento del bollo auto 2014, risulta notificata in data 28.02.2019 ovvero entro i tre anni dalla notifica del prodromico avviso di accertamento n. 2014004547 ovvero in data 19.06.2017.
In particolare, il ruolo è stato consegnato dall'Ente Impositore in data 10.11.2018 e la cartella di pagamento è stata notificata in data 28.02.2019, ovvero entro il triennio dalla notifica del predetto avviso di accertamento.
Alla luce di quanto sopra considerato che le cartelle venivano notificate in data 28.2.2019 – in assenza di prova di atti interruttivi successivi – il termine di prescrizione triennale previsto per bollo auto è decorso.
Il ricorso va dunque accolto e Agenzia delle Entrate Riscossione condannata al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori e interessi. Spese compensate con Agenzia delle Entrate di Messina
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229006519705000 BOLLO AUTO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229006519705000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229006519705000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170002526157000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020312487000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7408/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina, impugnando l'intimazione di pagamento n. 295 2022 90065197 05/000, per quanto concerne le cartelle di pagamento n.
29520170002526157 relativa al mancato pagamento del bollo auto 2012 e n. 2952018020312487 relativa al mancato pagamento della tassa auto 2014.
Il ricorrente, in particolare, eccepiva:
1. L'omessa notifica della cartella presupposta;
2. Difetto di motivazione ex articoli 6 e 7 legge 212/2000; 3. La prescrizione del diritto alla riscossione ex art. 5 del D.L. n. 953/1982;
4. Decadenza del ruolo.
Si costituiva Agenzia delle Entrate di Messina - atteso che erroneamente il ricorso veniva notificato a quest'ufficio anziché a Agenzia Società_1 - rilevando che la cartella di pagamento n. 29520170002526157 risulta essere stata regolarmente notificata al contribuente in data 15.05.2017 e la cartella n.
29520180020312487 risultava notificata in data 28.02.2019, come da documentazione che si versa in atti.
Con successiva memoria Agenzia delle Entrate di Messina asseriva anche la notifica di atti di sollecito di pagamento di cui, tuttavia, non forniva prova.
All'udienza del 19 giugno 2025, preso atto dell'errore di notifica da parte del ricorrente, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio con citazione nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, tuttavia, non si costituiva.
All'udienza del 4.11.2025, in presenza del difensore del ricorrente, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato, pertanto, va accolto.
Preso atto che Agenzia delle Entrate Riscossione, regolarmente citata non si costituiva la documentazione disponibile per questo Giudice è limitata a quella prodotta oltre che dal ricorrente da Agenzia delle Entrate
Messina.
Nel caso in esame, la cartella n. 29520170002526157000, relativa al mancato pagamento del bollo auto
2012, risulta notificata in data 15.05.2017 ovvero entro i tre anni dalla notifica del prodromico avviso di accertamento n. 2012007377 ovvero in data 26.08.2015.
In particolare, il ruolo è stato consegnato dall'Ente Impositore in data 10.12.2016 e la cartella di pagamento
è stata notificata in data 15.05.2017, ovvero entro il triennio dalla notifica del predetto avviso di accertamento.
La cartella n. 29520180020312487, relativa al mancato pagamento del bollo auto 2014, risulta notificata in data 28.02.2019 ovvero entro i tre anni dalla notifica del prodromico avviso di accertamento n. 2014004547 ovvero in data 19.06.2017.
In particolare, il ruolo è stato consegnato dall'Ente Impositore in data 10.11.2018 e la cartella di pagamento è stata notificata in data 28.02.2019, ovvero entro il triennio dalla notifica del predetto avviso di accertamento.
Alla luce di quanto sopra considerato che le cartelle venivano notificate in data 28.2.2019 – in assenza di prova di atti interruttivi successivi – il termine di prescrizione triennale previsto per bollo auto è decorso.
Il ricorso va dunque accolto e Agenzia delle Entrate Riscossione condannata al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori e interessi. Spese compensate con Agenzia delle Entrate di Messina