Art. 2. Costituzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni. 1. In attuazione dell' articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 , e' costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel quale sono unificate e riordinate le funzioni gia' attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, contestualmente soppressi, nonche' i relativi uffici, il personale e le risorse finanziarie e strumentali, secondo le disposizioni del presente decreto legislativo e dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 7, comma 3, della citata legge 3 aprile 1997, n. 94 .
2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ((, acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94)) . Si applica l' articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . La ridefinizione degli organici e' effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia.
3. Nell'ambito del presente decreto legislativo sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni. 1. In attuazione dell' articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 , e' costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel quale sono unificate e riordinate le funzioni gia' attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, contestualmente soppressi, nonche' i relativi uffici, il personale e le risorse finanziarie e strumentali, secondo le disposizioni del presente decreto legislativo e dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 7, comma 3, della citata legge 3 aprile 1997, n. 94 .
2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ((, acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94)) . Si applica l' articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . La ridefinizione degli organici e' effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia.
3. Nell'ambito del presente decreto legislativo sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.