CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1559 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona dell'amministratore e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Maurizio
OR e ND AU, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata telematicamente insieme alla memoria difensiva per il giudizio di appello, dall'avvocato
DO PA, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 5341/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 24.5.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 30.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Controparte_1 di Commercio (d'ora in poi, breviter, ), con ricorso ex art. 633
[...] CP_1 c.p.c., ponendo a base della domanda gli esiti dell'accertamento di cui al verbale ispettivo notificato all'ingiungenda il 12.5.2021, chiedeva al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, di ingiungere ad
[...] il pagamento della complessiva somma di € 92.701,42, oltre Parte_1 interessi di mora e spese di procedura, a titolo di omesso versamento contributi al Fondo di Previdenza per il lasso temporale dal IV trimestre 2015 al I trimestre 2018, di mancato versamento contributi FIRR anni 2015-2018, di sanzioni ex art. 34
Regolamento attività istituzionali e di sanzione ex art. 39 del medesimo Regolamento.
Avverso il decreto ingiuntivo, emesso provvisoriamente esecutivo e conformemente alla richiesta, proponeva opposizione che Parte_1 deduceva: (a) la prescrizione della pretesa creditoria;
(b) l'illegittimità dell'accertamento ispettivo e del conseguente verbale, per violazione del Regolamento delle Attività Istituzionali ed abuso di potere, poiché fondato su accertamenti effettuati da remoto e senza l'esibizione da parte degli ispettori del prescritto documento di riconoscimento, né senza il rispetto delle garanzie di partecipazione del destinatario del provvedimento;
(c) l'insussistenza dei crediti vantati da in sede monitoria, CP_1 non avendo quest'ultima dato prova dell'esistenza di un rapporto di agenzia intercorrente tra gli agenti indicati in verbale ed essa opponente;
(d) l'erronea determinazione dei crediti, calcolati sulla base di indici presuntivi e senza il supporto di idonea documentazione. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare la non debenza, in tutto o in parte, degli importi ingiunti alla
[...] con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro e Parte_1 previdenza, […] n. 2041/22 del 05.4.22 e/o la carenza di prova del credito azionato in sede monitoria;
per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare e/o revocare il predetto decreto ingiuntivo qui opposto»
Il Tribunale di Roma, nella resistenza di , con la sentenza in epigrafe
CP_1 indicata, respingeva l'opposizione, affermando che: (a) l'an pretesa creditoria era dimostrata dai mandati di agenzia che la stessa aveva Parte_1 inviato ad , mentre «gli importi dei contributi previdenziali e dei contributi FIRR
CP_1 rimasti insoluti sono stati indicati dalla stessa nelle distinte on line compilate e Pt_1 comunicate ad »; (b) tale rilievo permetteva di ritenere assorbite le doglianze
CP_1 circa i vizi formali del verbale e circa le modalità di esecuzione dell'accertamento, peraltro «compatibili con la situazione emergenziale Covid 19 in essere all'epoca della sua redazione ed idonee a garantire la tutela dei dati sensibili in ragione della natura della »; (c) era infondata l'eccezione di prescrizione.
CP_1 propone appello contro questa decisione Parte_1 lamentando: (a) l'assorbimento delle contestazioni formali al verbale ispettivo e della legittimità con le quali l'accertamento era stato effettuato;
(b) l'error in iudicando rappresentato dal fatto che il Tribunale ha ritenuto le distinte online idonee a provare la sussistenza di un rapporto di agenzia e dei relativi obblighi contributivi, senza aver proceduto ad un accertamento in sede istruttoria e nel contraddittorio delle parti;
(c) la valutazione di genericità della contestazione relativa all'entità dei crediti e delle sanzioni rivendicate. Chiede la riforma della sentenza appellata, nel senso del pieno accoglimento dell'opposizione.
si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell'appello e CP_1 argomentando sulla sua infondatezza.
Ricostituito il contraddittorio in appello e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado all'udienza del 30.10.2025 la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. La sentenza gravata non è impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva sollevata dall'originaria opponente, sicché detta statuizione è passata in giudicato.
3. Il primo motivo d'appello ripropone le argomentazioni di primo grado dirette a sostenere che «gli accertamenti dell'ispettore di vigilanza e lo stesso verbale ispettivo risultano affetti da insanabili vizi di formali, nonché - cosa ancor più grave - da macroscopiche violazioni del Regolamento delle Attività Istituzionali» e si duole del fatto che il Tribunale le abbia ritenute assorbite così non esaminandole.
La censura non ha pregio, pur se la motivazione del primo giudice necessita di alcune puntualizzazioni.
In primo luogo, deve essere rammentato che la fonte dell'obbligazione contributiva è la legge (o i regolamenti degli enti di previdenza, abilitati dalla legge a fissare i presupposti della contribuzione) e non il verbale ispettivo o l'attività di accertamento che esso documenta, i quali al contrario hanno mera efficacia probatoria delle circostanze che la legge stessa individua quali fatti costitutivi del diritto di credito dell'ente previdenziale.
La sentenza gravata, in chiara applicazione di detto principio, dopo aver affermato che «la prova della sussistenza del credito azionato è fornita dai mandati di agenzia conferiti dalla società opponente […] nonché dalle distinte on line versate in atti», ha ritenuto che «la redazione del verbale ispettivo risulta addirittura ultronea rispetto alle esigenze probatorie già soddisfatte dalla suddetta documentazione», così concludendo nel senso che «tale considerazione consente di ritenere assorbite le doglianze in ordine ai vizi formali del verbale di accertamento ispettivo ed alla violazione del Regolamento per le modalità con cui lo stesso è stato effettuato».
In estrema sintesi, dunque, la sentenza gravata ha ritenuto che il verbale ispettivo fosse probatoriamente irrilevante, perché l'esistenza dell'obbligazione contributiva e l'entità delle somme dovute era dimostrata da altri documenti e precisamente dai mandati di agenzia e dalle distinte on line, che l'opposto aveva prodotto al momento della sua costituzione in giudizio.
In tale prospettiva, dunque, è certamente corretta la valutazione di assorbimento delle censure rivolte dall'appellante al verbale e all'accertamento ispettivo, essendo queste ultime dirette a contestare ea rendere non valutabile un elemento istruttorio irrilevante ai fini della decisione.
Non giova all'appellante sostenere che «l'ingiunzione di pagamento si fondava esclusivamente sull'allegazione del verbale ispettivo e non sugli elementi probatori presi in considerazione solo nel successivo giudizio di opposizione», perché l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte (ex multis Cass.
9.11.2021 n. 32792), sicché rettamente il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i documenti prodotti da nel giudizio di opposizione. CP_1
La tesi dell'appellante, inoltre, non ha rilievo neppure ai meri fini delle regolamentazione delle spese della fase monitoria, perché il verbale ispettivo certamente costituisce idonea prova scritta ai sensi dell'art. 635, comma 2 c.p.c. e come tale legittimava l'emissione del decreto ingiuntivo, né rileva, ai fini delle spese, che nel successivo giudizio di opposizione la domanda monitoria possa essere ritenuta fondata sulla base di altri elementi istruttori in ipotesi ritenuti maggiormente attendibile dalla prova scritta offerta al giudice dell'ingiunzione.
La motivazione del Tribunale, corretta per quale che attiene ai contributi dovuti al
Fondo di previdenza e a quelli per , nonché per le sanzioni di cui all'art. 34 del CP_2
Regolamento delle attività istituzionali dell'AR (che rappresentano automatica conseguenza dell'inadempimento contributivo), necessita di alcune puntualizzazioni quanto alla sanzione (anch'essa oggetto di ingiunzione) di cui all'art. 39 del detto
Regolamento, il cui fatto costitutivo - ossia l'impedire dell'attività di accertamento o il rifiutare do fornire ad dati o documenti necessari all'applicazione del CP_1 Regolamento - necessariamente presuppone la legittimità dell'attività accertativa e della richiesta di dati e documenti.
In questa prospettiva, dunque, si rende necessario esaminare le contestazioni della società appellante, che tuttavia sono infondate.
L'art. 33, comma 2 del Regolamento delle attività istituzionale sancisce che «il preponente è tenuto ad esibire alla ed ai suoi incaricati tutti i documenti CP_1 amministrativi e contabili che comunque attengano i rapporti oggetto d'indagine, nonché a fornire ogni altra notizia necessaria a dimostrare l'esattezza dei versamenti effettuati», ma non esige che detta richiesta di esibizione debba essere necessariamente formulata, come inesattamente postula l'appellante, in presenza, ossia mediante accesso presso la sede della società preponente, né un siffatto obbligo a carico di si desume dall'art. 3, comma 1 del d.l. 463/1983 (conv. con l. 638/1983) – CP_1 richiamato dall'art. 33, comma 1 del Regolamento - che attribuisce ai funzionari degli enti previdenziali il potere «di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga,
i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e
l'erogazione delle prestazioni», ma non impedisce loro di richiedere l'invio di detti documenti in forme diverse dall'accesso ai sopra citati luoghi di lavoro.
Legittimamente, dunque, ha chiesto tramite PEC ad CP_1 [...]
l'invio delle documentazione di cui alla missiva del 17.2.2021 (doc. 4 Parte_1 fasc. I grado ). CP_1
Detta PEC, poi, è stata inviata da un indirizzo della cui effettiva riferibilità alla non può (e non poteva) seriamente dubitarsi, perché la richiesta di CP_1 documentazione era redatta su carta intestata di e riportava anche i recapiti CP_1 istituzionali di quest'ultimo, ai quali l'appellante avrebbe potuto rivolgersi per conferma, ove realmente avesse temuto di essere vittima di phishing.
Ne segue l'inconferenza della doglianza relativa alla mancata esibizione di apposito documento di riconoscimento, trattandosi di adempimento che necessariamente si riferisce alla diversa ipotesi dell'accertamento effettuato sul luogo di lavoro.
La redazione del verbale ispettivo, poi, è stata preceduta dall'interpello della società preponente tramite la già ricordata PEC del 17.2.2021, sicché l'appellante ben avrebbe potuto, in risposta alla richiesta della , esercitare il proprio diritto di CP_1 rappresentare le ragioni di supposta infondatezza dell'avversa pretesa e di domandare il loro inserimento nel redigendo verbale, né risulta (ed invero non è dedotto) che la preponente si sia avvalsa di detto diritto senza che le proprie argomentazioni siano state verbalizzate oppure che l'esercizio dello stesso sia stato illegittimamente impedito.
La deduzione di violazione del principio del contraddittorio è dunque priva di pregio.
Resta poi incomprensibile, trattandosi di circostanza non esplicitata, in quale modo la richiesta da parte di di documenti pertinenti all'obbligazione contributiva ed CP_1 all'esercizio dei propri compiti istituzionali possa contrastare con il dovere di garantire la tutela dei dati sensibili, la cui violazione, peraltro, rileverebbe sotto altro e distinto profilo ma non quanto alla legittimità della richiesta o dell'accertamento ispettivo.
Ne consegue l'integrale reiezione del motivo di appello in esame, essendo pacifico che abbia disatteso la richiesta di documentazione Parte_1 legittimamente inviatale da CP_1
4. Il secondo motivo di appello, nella parte in cui prospetta censure diverse da quello già in precedenza esaminate (e disattese), è anch'esso infondato.
In sintesi l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha attributo valenza di riconoscimento del credito ai mandati di agenzia e alle distinte on line (recte, modelli G-14) inviati dalla stessa ad e da Parte_1 CP_1 quest'ultimo prodotte in giudizio.
Il rilievo è inconferente.
L'appellante, infatti, da un lato, non nega la paternità di siffatta documentazione, né tanto meno il dato fattuale del suo avvenuto invio ad e, dall'altro, contesta CP_1 in maniera assolutamente generica ed ipotetica (e quindi inidonea) l'effettiva riconducibilità al contratto di agenzia del rapporto intrattenuto con gli agenti oggetto dell'accertamento, tanto è vero che non solo non spiega perché mai avrebbe dovuto sottoscrivere plurimi contratti difformi dal vero, ma neppure quale sarebbe la diversa fattispecie negoziale alla quale sarebbero in ipotesi riconducibili i rapporti intercorsi con detti soggetti.
L'allegazione per cui il Modello G-14 deve essere inviato in caso di anomalie del sistema informatico è priva di rilevanza, giacché l'invio di detto modello ad CP_1 non è contestato e l'appellante neppure deduce una difformità tra i dati da esso rappresentati e quelli poi recepiti dall'appellato.
I sopra riportati documenti, dunque, valutati unitamente alla condotta processuale dell'impugnante, sono sufficienti alla dimostrazione della pretesa creditoria, indipendentemente dalla loro qualificazione come riconoscimento di credito.
Il secondo motivo di appello è dunque respinto.
5. Del pari non ha pregio e deve essere respinto l'ultimo motivo di appello, che in parte richiama argomentazioni sviluppate nei precedenti motivi (e qui già disattese) e in parte ripropone contestazioni generiche circa l'entità delle somme pretese, senza in alcun modo indicare le ragioni della supposta erroneità del calcolo operato da CP_1
e della sentenza che l'ha recepito.
6. L'appello è respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna a rifondere alla le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado, che liquida in € 10.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al
15%, Iva e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Sentenza redatta con la collaborazione della Magistrata Ordinaria in Tirocinio dottoressa
RT AL