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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 4130/2024 R.G.; promossa da: in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 sig. rappresentata e difesa dall'Avv. BONELLI Claudio e dell'Avv. PITERÀ Parte_2
FA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pinerolo (To), Via Palestro n.
19, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-PARTE APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRANO Luca ed elettivamente domiciliato presso CP_1 il suo studio in Pinerolo (To), Via Saluzzo n. 58, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
-PARTE APPELLATA-
e
contro
:
(già in persona dell'amministratrice unica e Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
EL SE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ruffano (Le), Via
Venezia n. 71, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE APPELLATA-
pagina 1 di 17 avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante nelle “note scritte” depositate in data 15.12.2025): Parte_1
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale in grado d'appello, in accoglimento dell'interposto gravame ed in riforma dell'appellata sentenza, contrariis rejectis,
Richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime cure, da aversi per ritrascritte;
Previa l'integrale sospensione dell'esecutorietà e/o dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata,
Preannunciando sin d'ora ricorso ex art. 351 II co. c.p.c. ed art. 283 c.p.c.,
Previa ammissione, solo per il ravvisato caso di necessità e senz'inversione dell'onere probatorio, della prova per interrogatorio e testi sui capi non ammessi,
- preso atto dell'esiziale nullità della prova testimoniale acquisita dinnanzi al Giudice di Pace di
Pinerolo, in quanto esperita su capi rinunciati e -comunque- inammissibili perché valutativi;
- rilevato come l'attore non abbia provato né il danno, né la responsabilità, né il nesso causale,
- dato in ogni caso atto che un “manicotto” -benché non individuato- rientrerebbe comunque tra i pezzi soggetti a normale usura e -quindi- non sarebbe ricompreso nella garanzia invocata,
- eccepito formalmente come non ricorressero le condizioni per legge richieste per poter formulare la domanda di riduzione del prezzo, impropriamente rinominata e rititolata dal Giudice di prime cure,
- rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile, nulla, priva di giuridico fondamento, infondata in fatto e, in ogni caso, non provata;
Con il favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio di mediazione e della negoziazione assistita, tenuto altresì conto della prova delegata, oltre a maggiorazione “spese generali” 15%,
CP.A. 4% ed IVA 22% sulle somme per legge “imponibili” e con condanna dell'attore al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 III co cpc”.
pagina 2 di 17
Per la parte appellata sig. (nelle “note scritte” depositate in data 18.12.2025): CP_1
“ Rigettare l'appello proposto.
In subordine, si insiste nella richiesta già formulata nel giudizio di 1° grado relativa alla condanna di parte appellante a quella diversa somma che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere dovuta, oltre interessi dalla scadenza al saldo.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.”.
Per la parte appellata nelle “note scritte” depositate in data 18.12.2025 Controparte_2
e nella comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2024):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in parziale riforma della sentenza n. 61/2024 pronunciata dal
Giudice di Pace di Pinerolo in data 10/02/2024 nel procedimento n. 1629/2021 RG, così provvedere:
A) in accoglimento del gravame spiegato dalla società rigettare integralmente la Parte_1 domanda del sig. ; CP_1
B) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del deducente Procuratore antistatario.”.
pagina 3 di 17 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1.1. Con atto di citazione datato 12.10.2021, ritualmente notificato in pari data, il sig. CP_1 ha convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino la società Parte_1 chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- accertata la sussistenza di vizi come da narrativa sulla vettura OPEL modello “Astra” tg. EM904DA, venduta in data 16/02/2021 al Sig. , condannare in persona del suo CP_1 Parte_1 legale rappresentante protempore al pagamento dell'importo di Euro 4.600,00=, ovvero di quello diverso che sarà accertato in corso di causa, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 d.lgs. n.
206/2005;
- condannare la Società in persona del suo legale protempore al risarcimento del Parte_1 danno cagionato al Sig. in ragione di Euro 54,90= per spese sostenute per la diagnosi CP_1 dell'auto presso G.AUTO PINEROLO S.a.s., Euro 14,00= per spese sostenute per il traino del mezzo effettuato da al netto della franchigia, Euro 24,73= per incidenza del bollo auto sul CP_5 fermo tecnico, Euro 69,75= per incidenza del costo assicurativo sul fermo tecnico, Euro 97,60= per costi di mediazione, oltre ad una somma per la indisponibilità del veicolo durante il tempo delle riparazioni, determinata anche in via equitativa, ovvero del complessivo maggiore o minore importo, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione, il tutto entro i limiti di competenza del
Giudice adito.”
1.2. Si è costituita la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendo di differire la prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo , nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“NEL MERITO,
Previa ammissione, solo per il ravvisato caso di necessità e senz'inversione dell'onere probatorio, della prova per interrogatorio e testi sui capi dedotti che, specificamente contestati, non si dovessero ritenere documentalmente provati, dichiarato l'attore decaduto dall'azione di garanzia per tardività della denuncia dei vizi, rigettarne le domande in quanto infondate di fatto ed immotivate in diritto e, in ogni caso, accertatone il concorso colposo nel cagionare o – quantomeno – aggravare il danno, ridurne proporzionalmente le pretese;
IN OGNI CASO, CON ESPRESSA SALVEZZA DI GRAVAME, pagina 4 di 17 Condannare il terzo a garantire, tenere indenne ed a manlevare la Controparte_3 concludente dalle pretese attoree che dovessero trovare accoglimento;
IN OGNI CASO,
Con il favore di spese e competenze, oltre a maggiorazione “spese generali” 15%, Cpa 4% ed Iva 22% sulle somme per legge “imponibili”.”
1.3. Si è costituita la terza chiamata in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Ritenere, accertare e dichiarare l'infondatezza giuridica e sostanziale della domanda attorea e, conseguentemente, condannarlo al pagamento delle spese di lite con distrazione;
- in via subordinata, ritenere, accertare e dichiarare l'inefficacia della garanzia ai sensi dell'art.
7.1 delle condizioni generali di contratto;
- sempre in via subordinata, ritenere, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art.
7.2 delle condizioni generali di contratto;
- in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento – anche parziale delle avverse ragioni, ritenere, accertare e dichiarare che il massimale di copertura è pari ad € 2.500/00
IVA inclusa”.
1.4. All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Torino, con Sentenza n. 61/2024, datata
10.02.2024, depositata in data 11.02.2024:
- ha dichiarato tenuta e condannata la al pagamento in favore di parte attrice Parte_1 della complessiva somma di euro 4.068,90 per le causali di cui alla parte motiva, oltre CP_1 interessi dalla messa in mora 18.6.2021 al saldo;
- ha respinto la domanda di garanzia e manleva formulata dalla parte convenuta Parte_1 nei confronti della
[...] Controparte_3
- ha condannato la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attrice Parte_1 delle spese di lite e mediazione che ha liquidato in euro 1.535,00 per compensi ed euro 222,40 per esposti, oltre Compenso Forfettario, Iva e Cpa;
- ha compensato le spese tra la parte convenuta e la terza chiamata Parte_1
Controparte_3
pagina 5 di 17 1.5. Con atto di citazione datato 01.03.2024, ritualmente e tempestivamente notificato in pari data, la società ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino il sig. Parte_1
e la società proponendo appello avverso la predetta CP_1 Controparte_3
Sentenza del Giudice di Pace di Torino, sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale in grado d'appello, in accoglimento dell'interposto gravame ed in riforma dell'appellata sentenza, contrariis rejectis,
Richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime cure, da aversi per ritrascritte;
Previa l'integrale sospensione dell'esecutorietà e/o dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata,
Preannunciando sin d'ora ricorso ex art. 351 II co. c.p.c. ed art. 283 c.p.c.,
Previa ammissione, solo per il ravvisato caso di necessità e senz'inversione dell'onere probatorio, della prova per interrogatorio e testi sui capi non ammessi,
- preso atto dell'esiziale nullità della prova testimoniale acquisita dinnanzi al Giudice di Pace di
Pinerolo, in quanto esperita su capi rinunciati e -comunque- inammissibili perché valutativi;
- rilevato come l'attore non abbia provato né il danno, né la responsabilità, né il nesso causale,
- dato in ogni caso atto che un “manicotto” -benché non individuato- rientrerebbe comunque tra i pezzi soggetti a normale usura e -quindi- non sarebbe ricompreso nella garanzia invocata,
- eccepito formalmente come non ricorressero le condizioni per legge richieste per poter formulare la domanda di riduzione del prezzo, impropriamente rinominata e rititolata dal Giudice di prime cure,
- rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile, nulla, priva di giuridico fondamento, infondata in fatto e, in ogni caso, non provata;
Con il favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio di mediazione e della negoziazione assistita, tenuto altresì conto della prova delegata, oltre a maggiorazione “spese generali” 15%,
CP.A. 4% ed IVA 22% sulle somme per legge «imponibili»”.
1.6. Si è costituita la parte appellata, sig. depositando comparsa di costituzione e CP_1 risposta, contestando i motivi di appello e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.7. Si è, altresì, costituita la parte appellata società (già Controparte_2 [...]
, riferendo che la domanda di manleva spiegata dall'odierna appellante nel giudizio di CP_3
pagina 6 di 17 primo grado avverso è da ritenersi definitivamente rigettata e coperta dal Controparte_2 giudicato ed associandosi all'appello proposta dalla sulla base dei medesimi Parte_1 motivi di impugnazione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.8. Con Ordinanza in data 12.09.2024, il Giudice:
- ha rigettato l'istanza di parte appellante intesa ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza appellata, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che tale udienza successiva sia sostituita dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 16 gennaio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.9. Con Ordinanza in data 22.01.2025 il Giudice, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione demandata:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni, discussione orale della causa e rimessione della causa in decisione, ai sensi degli artt.
350, comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa pagina 7 di 17 in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ pertanto, in forza del citato art. 127 ter c.p.c. la Sentenza potrà essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 18.12.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.;
1.10. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.11. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 18.12.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 8 di 17
2. Sul primo motivo di appello.
2.1. Con un primo motivo di impugnazione, la parte appellante società ha Pt_1 Parte_1 innanzitutto eccepito la nullità della prova testimoniale assunta in primo grado, in quanto assunta su capi di prova ammessi dal Giudice di Pace, ma tacitamente rinunciati dal sig. parte CP_1 attrice nel giudizio di primo grado e attuale parte appellata. Detta rinuncia tacita discenderebbe dalla circostanza per cui i capitoli di prova ammessi dal giudice con l'Ordinanza istruttoria del 05.09.2022 sono stati dedotti dal sig. nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio datato CP_1
12.10.2021, senza essere richiamati nella successiva memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c. del
29.04.2022, sicché il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione, ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, soltanto i capitoli formulati con la citata memoria ex art. 320 c.p.c., costituendo quest'ultima la sede di deduzione dei mezzi istruttori. Di conseguenza, la prova ricavata sui capitoli dedotti nell'atto introduttivo del giudizio sarebbe – come anticipato – nulla, in quanto il giudice non avrebbe potuto assumere detti capitoli, essendogli preclusa tale facoltà, stante la tacita rinuncia agli stessi – nelle prospettazioni dell'appellante – per mancato richiamo degli stessi nella memoria ex art. 320 c.p.c.
Il suddetto motivo di appello non risulta fondato.
Invero, si deve rilevare che l'art. 320, comma 3, c.p.c. prevede che “… Il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.”. Il successivo comma 4, oggi abrogato, ma vigente all'epoca del giudizio di primo grado, prevedeva poi che “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.”
Detta norma introduce, in effetti, la memoria con cui si indicano i mezzi istruttori. Tuttavia, la norma non dev'essere interpretata nel senso che i mezzi di prova eventualmente già dedotti (nel caso di specie i capitoli di prova dedotti nell'atto di citazione) e non richiamati nella memoria ex art. 320 c.p.c. non possono essere tenuti in considerazione dal giudice nella successiva ordinanza di ammissione delle prove, dovendoli considerare implicitamente rinunciati;
invero, non c'è traccia di un siffatto approccio nella legge e nemmeno in giurisprudenza.
In altri termini, le preclusioni istruttorie maturano senz'altro con la memoria ex art. 320 c.p.c., sicché la parte deve dedurre e produrre le prove che vuole che siano valutate dal giudice entro questo termine, ma il giudice ha il potere-dovere di estendere la cognizione su tutto il materiale istruttorio dedotto e pagina 9 di 17 prodotto, salvo il caso di espressa rinuncia della parte a mezzi di prove specificamente indicati, ipotesi questa non ravvisabile nel caso in esame.
Ciò posto, la prova assunta dal giudice di pace sulla base dei capitoli di prova dedotti dal sig. CP_1 nell'atto di citazione – e ammessa con l'Ordinanza istruttoria del 05.09.2022 – non può essere considerata nulla, in quanto è stata legittimamente assunta dal giudice e, quindi, può essere validamente posta a fondamento della decisione.
2.2. In secondo luogo, la parte appellante società lamenta che i capi ammessi, Parte_1 oltreché rinunciati, sarebbero “proverbialmente valutativi”, rilevando:
- che, ammettendo il capo 7), il Giudice di Pace avrebbe demandato ad un teste di dare una valutazione di carattere tecnico, non già di riferire di un fatto del quale avesse avuto diretta percezione;
- che al teste non è stato chiesto se fosse stato pagato per il lavoro;
- che al teste non è stato chiesto di specificare quale “manicotto” avesse ceduto (infatti, l'auto avrebbe anche potuto essere senza liquido di raffreddamento perché non “alimentato” dall'utilizzatore);
- che la convenuta ha eccepito la nullità della testimonianza subito dopo la sua assunzione.
- che gli altri capi, il numero 6) e quello non numerato dedotto a pag. 9 dell'atto di citazione, sarebbero sostanzialmente anodini.
- che, mentre, da una parte, abbiamo un costituto inammissibilmente valutativo, dall'altra il Giudice di primo grado non ha tenuto in alcun conto la ben più significativa testimonianza acquisita in prova delegata davanti al Giudice di Pace di Casarano, allorquando il teste ha riferito Testimone_1 come l'appellato non avesse mai acconsentito a che l'assicurazione visionasse il motore, per verificare le eventuali cause dell'avaria;
- che, in mancanza di prova del danno e del nesso causale, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata.
Neppure tale motivo di appello risulta fondato.
Il predetto capo 7), infatti, deve ritenersi ammissibile in quanto, pur avendo un contenuto anche valutativo, si risolve in una circostanza di fatto demandabile al teste.
Le ulteriori contestazioni della parte appellante risultano infondate, tenuto anche conto di quanto si dirà infra.
pagina 10 di 17
3. Sul secondo motivo di appello.
3.1. Con un secondo motivo di impugnazione, la parte appellante società ha Parte_1 dedotto che la “garanzia” non coprirebbe gli elementi soggetti a “normale usura” per utilizzo, nonché i danni imputabili all'acquirente.
In sostanza, l'appellante, da un lato, evidenzia che il manicotto – che è l'elemento del motore la cui rottura ha causato il danno oggetto di controversia tra le parti – è una parte del motore soggetta a
“normale usura” e, dall'altro lato, censura la conclusione cui è giunto il giudice di pace per escludere la responsabilità dell'autista (il sig. nella causazione del danno (“il circuito del liquido di CP_1 raffreddamento è sotto pressione ed, in caso di rottura del circuito, la perdita del liquido è pressoché immediata e - stanti le alte temperature di esercizio del motore quando il veicolo è in marcia (ed il veicolo stava viaggiando in tangenziale) - la fusione delle guarnizioni e la rigatura di cilindri e pistoni
è altrettanto inevitabile anche ove il mezzo venga subito accostato a bordo strada.”), in quanto si tratta di una conclusione basata su una “massima di comune esperienza”.
Il suddetto motivo non risulta fondato.
3.2. Quanto al primo aspetto, non è affatto sostenibile parlare di “normale usura” nel caso di specie, in quanto il veicolo che ha subìto il danno (rottura del manicotto del motore con conseguente “fusione della testata del motore”) era stato comprato da non più di tre mesi (cfr. doc. n. 2 della parte appellante, nonché doc. n. 7 del fascicolo di primo grado della parte appellata).
3.3. Quanto al secondo aspetto, si deve innanzitutto condividere quanto sostenuto dal Giudice di Pace nella Sentenza appellata, ossia che attraverso la testimonianza del teste (che ha Tes_2 visionato il mezzo e poi effettuato gli interventi di ripristino) e la correlata documentazione prodotta
(doc. 6, intervento del soccorso stradale e 11 descrizione dei lavori eseguiti sul mezzo) deve ritenersi provato che il veicolo aveva subito una improvvisa e totale perdita del liquido di raffreddamento
(dovuta al cedimento di un manicotto), che aveva portato alle “fusione” della testata del motore rendendo il veicolo stesso totalmente inidoneo all'uso con la necessità del traino presso autofficina;
difetto che si era manifestato in data 25.4.2021 entro i sei mesi dall'acquisto avvenuto il 16.2.2021 e quando il veicolo era marciante da poco più di un mese, posto che era già rimasto fermo, per il primo intervento di riparazione, dal 19.2.2021 al 11.3.2021.
Come pure correttamente rilevato dal Giudice di Pace, a fronte di tale circostanza era onere di parte venditrice fornire la prova che il difetto di conformità ed, in particolare, che la difettosità del manicotto pagina 11 di 17 (il cui definitivo cedimento aveva, poi, portato alla perdita del liquido ed a bruciare la testata) non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione;
prova che la parte convenuta nel giudizio di primo grado non ha fornito “ed, in verità, neppure offerto, limitandosi invece ad eccepire, per un verso, la tardività delle denuncia e, per altro verso, il concorso di colpa del danneggiato per non avere arrestato immediatamente la vettura.”
Ciò chiarito, l'appellante non ha fornito alcuna prova indice di negligenza da parte del sig. CP_1
nella conduzione del veicolo danneggiato e da cui desumersi anche solo un concorso di
[...] responsabilità nella causazione del danno.
Al contrario, come si è detto, il sig. ha provato che, mentre era in marcia, il suo veicolo CP_1 aveva in effetti subìto una improvvisa e totale perdita del liquido di raffreddamento (dovuta al cedimento di un manicotto) che aveva portato alla “fusione” della testata del motore rendendo il veicolo stesso inidoneo all'uso. Si tratta, all'evidenza, di un evento estraneo alla sfera di controllo del sig. , piuttosto riconducibile a un intrinseco difetto del veicolo, da cui il venditore deve tenere CP_1 indenne il compratore.
Né agli atti risulta una prova di segno contrario in grado di vincere le allegazioni e produzioni dello stesso sig. , che siano, cioè, in grado di dimostrare che la “fusione della testata del motore” CP_1 fosse stata causata da una condotta imputabile esclusivamente al conducente.
3.4. Infine, ad ulteriore riprova dell'infondatezza del motivo di appello, deve richiamarsi il condivisibile orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 23 dicembre 2005 n. 28498 che, chiamate a risolvere una questione di massima di particolare importanza in tema di ripartizione dell'onere probatorio in fase di gravame, escludono che l'onere dell'appellante debba essere individuato con esclusivo e retrospettivo riferimento alla posizione da lui assunta nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che se in quel giudizio l'appellante aveva assunto la qualità di convenuto, il suo onere probatorio rimarrebbe integro, anche nella successiva fase di gravame, quanto a tutti i fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall'attore.
Al contrario, le Sezioni Unite affermano che, essendo l'appellante tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è richiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato, l'appello da lui proposto, in mancanza di tale dimostrazione, deve essere respinto, con conseguenziale conferma sostitutiva dei capi di sentenza appellati, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale.
In altre parole, secondo le Sezioni Unite, nell'attuale sistema processuale l'appello non costituisce un novum iudicium, ma una revisio prioris instantiae, con la conseguenza che l'appellante ha l'onere di pagina 12 di 17 allegare e provare i fatti posti a fondamento dei motivi di appello, a nulla rilevando che in primo grado, in virtù del criterio di riparto di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare i medesimi fatti abbia gravato sulla controparte.
Tale posizione è stata ribadita e fatta propria dalla giurisprudenza successiva, che ha consolidato tale orientamento (cfr. sul punto Cass. civile, 17 dicembre 2021, n. 40606; Cass. civile, 3 settembre 2018, n.
21557; Cass. civile, 9 giugno 2016, n. 11797; Cassazione Civile, S.U., 08 febbraio 2013 n. 3033).
4. Sul terzo motivo di appello.
4.1. Con un terzo motivo di impugnazione, la parte appellante società ensura Pt_1 Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha inquadrato la fattispecie oggetto di controversia sub specie di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 130 del c.d. codice del consumo, nel testo legislativo vigente all'epoca del giudizio di primo grado. In particolare, l'appellante evidenzia che la sostituzione e la riparazione del bene sono rimedi “primari” e, quindi, devono essere esperiti in via prioritaria dall'acquirente, mentre la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto sono rimedi
“sussidiari” e, quindi, esercitabili dal consumatore solo se non è possibile la riparazione o sostituzione, oppure “nelle ipotesi in cui, a seguito della richiesta di riparazione o sostituzione, il professionista non vi abbia provveduto tempestivamente o vi abbia provveduto, ma non correttamente, salvo il già visto limite del difetto di lieve entità per quanto riguarda il rimedio della risoluzione del contratto.”.
Secondo l'appellante, pertanto, l'attore non avrebbe provato che si erano realizzate le condizioni per la riduzione del prezzo né il giudice poteva sostituirsi a lui nel riqualificare la domanda.
Neppure il suddetto motivo risulta fondato.
4.2. In sintesi, dalla lettura della sentenza di primo grado si evince con chiarezza che il giudice ha correttamente applicato la normativa consumeristica all'epoca vigente relativamente ai rimedi del consumatore in caso di vizi della cosa comprata, anche in relazione alle applicazioni giurisprudenziali e agli orientamenti prevalenti in materia, nonché coerentemente con le domande formulate dall'attore
(cfr. doc. n. 1, pp. 6 e 7 della parte appellante).
Il sig. infatti, aveva chiesto la condanna di al pagamento in CP_1 Parte_1 suo favore, e a titolo di riduzione del prezzo, dell'importo di Euro 4.600,00, che corrisponde, del resto, alle spese sostenute dal sig. per eliminare i danni subìti dal proprio veicolo e imputabili a CP_1 come si è già detto a proposito del secondo motivo di appello. Parte_1
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5. Conclusioni.
5.1. In conclusione, devono rigettarsi l'appello e le domande proposte dalla parte appellante società
Parte_3
[...]
Devono anche rigettarsi le domande proposte dalla parte appellata società
[...] Controparte_2
[...]
In comparsa di costituzione e risposta, infatti, la società pur avendo Controparte_2 premesso che “la domanda di manleva spiegata dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado avverso è da ritenersi definitivamente rigettata e coperta dal giudicato”, ha Controparte_2 integralmente sostenuto le ragioni della parte appellante deducendo i Parte_1 medesimi motivi di appello e con un contenuto sostanzialmente analogo.
Inoltre, nelle proprie conclusioni la società ha espressamente chiesto, “in Controparte_2 accoglimento del gravame spiegato dalla società ”, di “rigettare integralmente la Parte_1 domanda del sig. . CP_1
Sul punto, è necessario precisare che le conclusioni della cui si fa Controparte_2 riferimento sono quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2024. Nelle note conclusive del 18.12.2025, infatti, la parte non ha formulato espressamente le proprie conclusioni, limitandosi a evidenziare che non è stato impugnato il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di manleva formulata in primo grado nei suoi confronti dalla sicché Controparte_6 le conclusioni definitive proposte dalla sono quelle riportate in comparsa Controparte_2 di costituzione e risposta del 20.06.2024.
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6. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
6.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti e Parte_1 devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro Controparte_2
(stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
Come si è detto al paragrafo precedente, infatti, devono rigettarsi sia l'appello e le domande proposte dalla società sia le domande proposte dalla società Parte_1 Controparte_2
la quale ultima ha integralmente sostenuto le ragioni della parte appellante
[...] Parte_1
deducendo i medesimi motivi di appello e proponendo analoghe conclusioni.
[...]
6.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00”:
Euro 425,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.” Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00”:
Euro 284,00 per la fase di attivazione.
Il totale dei compensi ammonta quindi ad Euro 1.985,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. pagina 15 di 17
7. Sul raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
7.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
7.2. Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 4130/2024 R.G. promosso dalla società in persona Parte_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, sig. (parte Parte_2 appellante) contro il sig. (parte appellata) e contro la società CP_1 Controparte_2 in persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore, sig.ra Controparte_4
(parte appellata), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dalla parte appellante società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n.
61/2024 datata 10.02.2024 e depositata in data 11.02.2024.
2) Rigetta le domande proposte dalla società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore.
3) Dichiara tenute e condanna la società e la società Parte_1 CP_2
in via solidale tra loro, ai sensi dell'art. 91 e 97 c.p.c., a rimborsare alla parte appellata sig.
[...] le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, liquidate in complessivi CP_1
Euro 1.985,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento, a carico della parte appellante società
[...] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la Parte_1 stessa impugnazione.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 4130/2024 R.G.; promossa da: in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 sig. rappresentata e difesa dall'Avv. BONELLI Claudio e dell'Avv. PITERÀ Parte_2
FA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pinerolo (To), Via Palestro n.
19, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-PARTE APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRANO Luca ed elettivamente domiciliato presso CP_1 il suo studio in Pinerolo (To), Via Saluzzo n. 58, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
-PARTE APPELLATA-
e
contro
:
(già in persona dell'amministratrice unica e Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
EL SE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ruffano (Le), Via
Venezia n. 71, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE APPELLATA-
pagina 1 di 17 avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante nelle “note scritte” depositate in data 15.12.2025): Parte_1
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale in grado d'appello, in accoglimento dell'interposto gravame ed in riforma dell'appellata sentenza, contrariis rejectis,
Richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime cure, da aversi per ritrascritte;
Previa l'integrale sospensione dell'esecutorietà e/o dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata,
Preannunciando sin d'ora ricorso ex art. 351 II co. c.p.c. ed art. 283 c.p.c.,
Previa ammissione, solo per il ravvisato caso di necessità e senz'inversione dell'onere probatorio, della prova per interrogatorio e testi sui capi non ammessi,
- preso atto dell'esiziale nullità della prova testimoniale acquisita dinnanzi al Giudice di Pace di
Pinerolo, in quanto esperita su capi rinunciati e -comunque- inammissibili perché valutativi;
- rilevato come l'attore non abbia provato né il danno, né la responsabilità, né il nesso causale,
- dato in ogni caso atto che un “manicotto” -benché non individuato- rientrerebbe comunque tra i pezzi soggetti a normale usura e -quindi- non sarebbe ricompreso nella garanzia invocata,
- eccepito formalmente come non ricorressero le condizioni per legge richieste per poter formulare la domanda di riduzione del prezzo, impropriamente rinominata e rititolata dal Giudice di prime cure,
- rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile, nulla, priva di giuridico fondamento, infondata in fatto e, in ogni caso, non provata;
Con il favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio di mediazione e della negoziazione assistita, tenuto altresì conto della prova delegata, oltre a maggiorazione “spese generali” 15%,
CP.A. 4% ed IVA 22% sulle somme per legge “imponibili” e con condanna dell'attore al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 III co cpc”.
pagina 2 di 17
Per la parte appellata sig. (nelle “note scritte” depositate in data 18.12.2025): CP_1
“ Rigettare l'appello proposto.
In subordine, si insiste nella richiesta già formulata nel giudizio di 1° grado relativa alla condanna di parte appellante a quella diversa somma che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere dovuta, oltre interessi dalla scadenza al saldo.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.”.
Per la parte appellata nelle “note scritte” depositate in data 18.12.2025 Controparte_2
e nella comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2024):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in parziale riforma della sentenza n. 61/2024 pronunciata dal
Giudice di Pace di Pinerolo in data 10/02/2024 nel procedimento n. 1629/2021 RG, così provvedere:
A) in accoglimento del gravame spiegato dalla società rigettare integralmente la Parte_1 domanda del sig. ; CP_1
B) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del deducente Procuratore antistatario.”.
pagina 3 di 17 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1.1. Con atto di citazione datato 12.10.2021, ritualmente notificato in pari data, il sig. CP_1 ha convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino la società Parte_1 chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- accertata la sussistenza di vizi come da narrativa sulla vettura OPEL modello “Astra” tg. EM904DA, venduta in data 16/02/2021 al Sig. , condannare in persona del suo CP_1 Parte_1 legale rappresentante protempore al pagamento dell'importo di Euro 4.600,00=, ovvero di quello diverso che sarà accertato in corso di causa, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 d.lgs. n.
206/2005;
- condannare la Società in persona del suo legale protempore al risarcimento del Parte_1 danno cagionato al Sig. in ragione di Euro 54,90= per spese sostenute per la diagnosi CP_1 dell'auto presso G.AUTO PINEROLO S.a.s., Euro 14,00= per spese sostenute per il traino del mezzo effettuato da al netto della franchigia, Euro 24,73= per incidenza del bollo auto sul CP_5 fermo tecnico, Euro 69,75= per incidenza del costo assicurativo sul fermo tecnico, Euro 97,60= per costi di mediazione, oltre ad una somma per la indisponibilità del veicolo durante il tempo delle riparazioni, determinata anche in via equitativa, ovvero del complessivo maggiore o minore importo, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione, il tutto entro i limiti di competenza del
Giudice adito.”
1.2. Si è costituita la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendo di differire la prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo , nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“NEL MERITO,
Previa ammissione, solo per il ravvisato caso di necessità e senz'inversione dell'onere probatorio, della prova per interrogatorio e testi sui capi dedotti che, specificamente contestati, non si dovessero ritenere documentalmente provati, dichiarato l'attore decaduto dall'azione di garanzia per tardività della denuncia dei vizi, rigettarne le domande in quanto infondate di fatto ed immotivate in diritto e, in ogni caso, accertatone il concorso colposo nel cagionare o – quantomeno – aggravare il danno, ridurne proporzionalmente le pretese;
IN OGNI CASO, CON ESPRESSA SALVEZZA DI GRAVAME, pagina 4 di 17 Condannare il terzo a garantire, tenere indenne ed a manlevare la Controparte_3 concludente dalle pretese attoree che dovessero trovare accoglimento;
IN OGNI CASO,
Con il favore di spese e competenze, oltre a maggiorazione “spese generali” 15%, Cpa 4% ed Iva 22% sulle somme per legge “imponibili”.”
1.3. Si è costituita la terza chiamata in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Ritenere, accertare e dichiarare l'infondatezza giuridica e sostanziale della domanda attorea e, conseguentemente, condannarlo al pagamento delle spese di lite con distrazione;
- in via subordinata, ritenere, accertare e dichiarare l'inefficacia della garanzia ai sensi dell'art.
7.1 delle condizioni generali di contratto;
- sempre in via subordinata, ritenere, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art.
7.2 delle condizioni generali di contratto;
- in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento – anche parziale delle avverse ragioni, ritenere, accertare e dichiarare che il massimale di copertura è pari ad € 2.500/00
IVA inclusa”.
1.4. All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Torino, con Sentenza n. 61/2024, datata
10.02.2024, depositata in data 11.02.2024:
- ha dichiarato tenuta e condannata la al pagamento in favore di parte attrice Parte_1 della complessiva somma di euro 4.068,90 per le causali di cui alla parte motiva, oltre CP_1 interessi dalla messa in mora 18.6.2021 al saldo;
- ha respinto la domanda di garanzia e manleva formulata dalla parte convenuta Parte_1 nei confronti della
[...] Controparte_3
- ha condannato la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attrice Parte_1 delle spese di lite e mediazione che ha liquidato in euro 1.535,00 per compensi ed euro 222,40 per esposti, oltre Compenso Forfettario, Iva e Cpa;
- ha compensato le spese tra la parte convenuta e la terza chiamata Parte_1
Controparte_3
pagina 5 di 17 1.5. Con atto di citazione datato 01.03.2024, ritualmente e tempestivamente notificato in pari data, la società ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino il sig. Parte_1
e la società proponendo appello avverso la predetta CP_1 Controparte_3
Sentenza del Giudice di Pace di Torino, sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale in grado d'appello, in accoglimento dell'interposto gravame ed in riforma dell'appellata sentenza, contrariis rejectis,
Richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime cure, da aversi per ritrascritte;
Previa l'integrale sospensione dell'esecutorietà e/o dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata,
Preannunciando sin d'ora ricorso ex art. 351 II co. c.p.c. ed art. 283 c.p.c.,
Previa ammissione, solo per il ravvisato caso di necessità e senz'inversione dell'onere probatorio, della prova per interrogatorio e testi sui capi non ammessi,
- preso atto dell'esiziale nullità della prova testimoniale acquisita dinnanzi al Giudice di Pace di
Pinerolo, in quanto esperita su capi rinunciati e -comunque- inammissibili perché valutativi;
- rilevato come l'attore non abbia provato né il danno, né la responsabilità, né il nesso causale,
- dato in ogni caso atto che un “manicotto” -benché non individuato- rientrerebbe comunque tra i pezzi soggetti a normale usura e -quindi- non sarebbe ricompreso nella garanzia invocata,
- eccepito formalmente come non ricorressero le condizioni per legge richieste per poter formulare la domanda di riduzione del prezzo, impropriamente rinominata e rititolata dal Giudice di prime cure,
- rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile, nulla, priva di giuridico fondamento, infondata in fatto e, in ogni caso, non provata;
Con il favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio di mediazione e della negoziazione assistita, tenuto altresì conto della prova delegata, oltre a maggiorazione “spese generali” 15%,
CP.A. 4% ed IVA 22% sulle somme per legge «imponibili»”.
1.6. Si è costituita la parte appellata, sig. depositando comparsa di costituzione e CP_1 risposta, contestando i motivi di appello e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.7. Si è, altresì, costituita la parte appellata società (già Controparte_2 [...]
, riferendo che la domanda di manleva spiegata dall'odierna appellante nel giudizio di CP_3
pagina 6 di 17 primo grado avverso è da ritenersi definitivamente rigettata e coperta dal Controparte_2 giudicato ed associandosi all'appello proposta dalla sulla base dei medesimi Parte_1 motivi di impugnazione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.8. Con Ordinanza in data 12.09.2024, il Giudice:
- ha rigettato l'istanza di parte appellante intesa ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza appellata, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che tale udienza successiva sia sostituita dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 16 gennaio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.9. Con Ordinanza in data 22.01.2025 il Giudice, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione demandata:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni, discussione orale della causa e rimessione della causa in decisione, ai sensi degli artt.
350, comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa pagina 7 di 17 in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ pertanto, in forza del citato art. 127 ter c.p.c. la Sentenza potrà essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 18.12.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.;
1.10. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.11. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 18.12.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 8 di 17
2. Sul primo motivo di appello.
2.1. Con un primo motivo di impugnazione, la parte appellante società ha Pt_1 Parte_1 innanzitutto eccepito la nullità della prova testimoniale assunta in primo grado, in quanto assunta su capi di prova ammessi dal Giudice di Pace, ma tacitamente rinunciati dal sig. parte CP_1 attrice nel giudizio di primo grado e attuale parte appellata. Detta rinuncia tacita discenderebbe dalla circostanza per cui i capitoli di prova ammessi dal giudice con l'Ordinanza istruttoria del 05.09.2022 sono stati dedotti dal sig. nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio datato CP_1
12.10.2021, senza essere richiamati nella successiva memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c. del
29.04.2022, sicché il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione, ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, soltanto i capitoli formulati con la citata memoria ex art. 320 c.p.c., costituendo quest'ultima la sede di deduzione dei mezzi istruttori. Di conseguenza, la prova ricavata sui capitoli dedotti nell'atto introduttivo del giudizio sarebbe – come anticipato – nulla, in quanto il giudice non avrebbe potuto assumere detti capitoli, essendogli preclusa tale facoltà, stante la tacita rinuncia agli stessi – nelle prospettazioni dell'appellante – per mancato richiamo degli stessi nella memoria ex art. 320 c.p.c.
Il suddetto motivo di appello non risulta fondato.
Invero, si deve rilevare che l'art. 320, comma 3, c.p.c. prevede che “… Il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.”. Il successivo comma 4, oggi abrogato, ma vigente all'epoca del giudizio di primo grado, prevedeva poi che “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.”
Detta norma introduce, in effetti, la memoria con cui si indicano i mezzi istruttori. Tuttavia, la norma non dev'essere interpretata nel senso che i mezzi di prova eventualmente già dedotti (nel caso di specie i capitoli di prova dedotti nell'atto di citazione) e non richiamati nella memoria ex art. 320 c.p.c. non possono essere tenuti in considerazione dal giudice nella successiva ordinanza di ammissione delle prove, dovendoli considerare implicitamente rinunciati;
invero, non c'è traccia di un siffatto approccio nella legge e nemmeno in giurisprudenza.
In altri termini, le preclusioni istruttorie maturano senz'altro con la memoria ex art. 320 c.p.c., sicché la parte deve dedurre e produrre le prove che vuole che siano valutate dal giudice entro questo termine, ma il giudice ha il potere-dovere di estendere la cognizione su tutto il materiale istruttorio dedotto e pagina 9 di 17 prodotto, salvo il caso di espressa rinuncia della parte a mezzi di prove specificamente indicati, ipotesi questa non ravvisabile nel caso in esame.
Ciò posto, la prova assunta dal giudice di pace sulla base dei capitoli di prova dedotti dal sig. CP_1 nell'atto di citazione – e ammessa con l'Ordinanza istruttoria del 05.09.2022 – non può essere considerata nulla, in quanto è stata legittimamente assunta dal giudice e, quindi, può essere validamente posta a fondamento della decisione.
2.2. In secondo luogo, la parte appellante società lamenta che i capi ammessi, Parte_1 oltreché rinunciati, sarebbero “proverbialmente valutativi”, rilevando:
- che, ammettendo il capo 7), il Giudice di Pace avrebbe demandato ad un teste di dare una valutazione di carattere tecnico, non già di riferire di un fatto del quale avesse avuto diretta percezione;
- che al teste non è stato chiesto se fosse stato pagato per il lavoro;
- che al teste non è stato chiesto di specificare quale “manicotto” avesse ceduto (infatti, l'auto avrebbe anche potuto essere senza liquido di raffreddamento perché non “alimentato” dall'utilizzatore);
- che la convenuta ha eccepito la nullità della testimonianza subito dopo la sua assunzione.
- che gli altri capi, il numero 6) e quello non numerato dedotto a pag. 9 dell'atto di citazione, sarebbero sostanzialmente anodini.
- che, mentre, da una parte, abbiamo un costituto inammissibilmente valutativo, dall'altra il Giudice di primo grado non ha tenuto in alcun conto la ben più significativa testimonianza acquisita in prova delegata davanti al Giudice di Pace di Casarano, allorquando il teste ha riferito Testimone_1 come l'appellato non avesse mai acconsentito a che l'assicurazione visionasse il motore, per verificare le eventuali cause dell'avaria;
- che, in mancanza di prova del danno e del nesso causale, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata.
Neppure tale motivo di appello risulta fondato.
Il predetto capo 7), infatti, deve ritenersi ammissibile in quanto, pur avendo un contenuto anche valutativo, si risolve in una circostanza di fatto demandabile al teste.
Le ulteriori contestazioni della parte appellante risultano infondate, tenuto anche conto di quanto si dirà infra.
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3. Sul secondo motivo di appello.
3.1. Con un secondo motivo di impugnazione, la parte appellante società ha Parte_1 dedotto che la “garanzia” non coprirebbe gli elementi soggetti a “normale usura” per utilizzo, nonché i danni imputabili all'acquirente.
In sostanza, l'appellante, da un lato, evidenzia che il manicotto – che è l'elemento del motore la cui rottura ha causato il danno oggetto di controversia tra le parti – è una parte del motore soggetta a
“normale usura” e, dall'altro lato, censura la conclusione cui è giunto il giudice di pace per escludere la responsabilità dell'autista (il sig. nella causazione del danno (“il circuito del liquido di CP_1 raffreddamento è sotto pressione ed, in caso di rottura del circuito, la perdita del liquido è pressoché immediata e - stanti le alte temperature di esercizio del motore quando il veicolo è in marcia (ed il veicolo stava viaggiando in tangenziale) - la fusione delle guarnizioni e la rigatura di cilindri e pistoni
è altrettanto inevitabile anche ove il mezzo venga subito accostato a bordo strada.”), in quanto si tratta di una conclusione basata su una “massima di comune esperienza”.
Il suddetto motivo non risulta fondato.
3.2. Quanto al primo aspetto, non è affatto sostenibile parlare di “normale usura” nel caso di specie, in quanto il veicolo che ha subìto il danno (rottura del manicotto del motore con conseguente “fusione della testata del motore”) era stato comprato da non più di tre mesi (cfr. doc. n. 2 della parte appellante, nonché doc. n. 7 del fascicolo di primo grado della parte appellata).
3.3. Quanto al secondo aspetto, si deve innanzitutto condividere quanto sostenuto dal Giudice di Pace nella Sentenza appellata, ossia che attraverso la testimonianza del teste (che ha Tes_2 visionato il mezzo e poi effettuato gli interventi di ripristino) e la correlata documentazione prodotta
(doc. 6, intervento del soccorso stradale e 11 descrizione dei lavori eseguiti sul mezzo) deve ritenersi provato che il veicolo aveva subito una improvvisa e totale perdita del liquido di raffreddamento
(dovuta al cedimento di un manicotto), che aveva portato alle “fusione” della testata del motore rendendo il veicolo stesso totalmente inidoneo all'uso con la necessità del traino presso autofficina;
difetto che si era manifestato in data 25.4.2021 entro i sei mesi dall'acquisto avvenuto il 16.2.2021 e quando il veicolo era marciante da poco più di un mese, posto che era già rimasto fermo, per il primo intervento di riparazione, dal 19.2.2021 al 11.3.2021.
Come pure correttamente rilevato dal Giudice di Pace, a fronte di tale circostanza era onere di parte venditrice fornire la prova che il difetto di conformità ed, in particolare, che la difettosità del manicotto pagina 11 di 17 (il cui definitivo cedimento aveva, poi, portato alla perdita del liquido ed a bruciare la testata) non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione;
prova che la parte convenuta nel giudizio di primo grado non ha fornito “ed, in verità, neppure offerto, limitandosi invece ad eccepire, per un verso, la tardività delle denuncia e, per altro verso, il concorso di colpa del danneggiato per non avere arrestato immediatamente la vettura.”
Ciò chiarito, l'appellante non ha fornito alcuna prova indice di negligenza da parte del sig. CP_1
nella conduzione del veicolo danneggiato e da cui desumersi anche solo un concorso di
[...] responsabilità nella causazione del danno.
Al contrario, come si è detto, il sig. ha provato che, mentre era in marcia, il suo veicolo CP_1 aveva in effetti subìto una improvvisa e totale perdita del liquido di raffreddamento (dovuta al cedimento di un manicotto) che aveva portato alla “fusione” della testata del motore rendendo il veicolo stesso inidoneo all'uso. Si tratta, all'evidenza, di un evento estraneo alla sfera di controllo del sig. , piuttosto riconducibile a un intrinseco difetto del veicolo, da cui il venditore deve tenere CP_1 indenne il compratore.
Né agli atti risulta una prova di segno contrario in grado di vincere le allegazioni e produzioni dello stesso sig. , che siano, cioè, in grado di dimostrare che la “fusione della testata del motore” CP_1 fosse stata causata da una condotta imputabile esclusivamente al conducente.
3.4. Infine, ad ulteriore riprova dell'infondatezza del motivo di appello, deve richiamarsi il condivisibile orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 23 dicembre 2005 n. 28498 che, chiamate a risolvere una questione di massima di particolare importanza in tema di ripartizione dell'onere probatorio in fase di gravame, escludono che l'onere dell'appellante debba essere individuato con esclusivo e retrospettivo riferimento alla posizione da lui assunta nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che se in quel giudizio l'appellante aveva assunto la qualità di convenuto, il suo onere probatorio rimarrebbe integro, anche nella successiva fase di gravame, quanto a tutti i fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall'attore.
Al contrario, le Sezioni Unite affermano che, essendo l'appellante tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è richiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato, l'appello da lui proposto, in mancanza di tale dimostrazione, deve essere respinto, con conseguenziale conferma sostitutiva dei capi di sentenza appellati, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale.
In altre parole, secondo le Sezioni Unite, nell'attuale sistema processuale l'appello non costituisce un novum iudicium, ma una revisio prioris instantiae, con la conseguenza che l'appellante ha l'onere di pagina 12 di 17 allegare e provare i fatti posti a fondamento dei motivi di appello, a nulla rilevando che in primo grado, in virtù del criterio di riparto di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare i medesimi fatti abbia gravato sulla controparte.
Tale posizione è stata ribadita e fatta propria dalla giurisprudenza successiva, che ha consolidato tale orientamento (cfr. sul punto Cass. civile, 17 dicembre 2021, n. 40606; Cass. civile, 3 settembre 2018, n.
21557; Cass. civile, 9 giugno 2016, n. 11797; Cassazione Civile, S.U., 08 febbraio 2013 n. 3033).
4. Sul terzo motivo di appello.
4.1. Con un terzo motivo di impugnazione, la parte appellante società ensura Pt_1 Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha inquadrato la fattispecie oggetto di controversia sub specie di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 130 del c.d. codice del consumo, nel testo legislativo vigente all'epoca del giudizio di primo grado. In particolare, l'appellante evidenzia che la sostituzione e la riparazione del bene sono rimedi “primari” e, quindi, devono essere esperiti in via prioritaria dall'acquirente, mentre la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto sono rimedi
“sussidiari” e, quindi, esercitabili dal consumatore solo se non è possibile la riparazione o sostituzione, oppure “nelle ipotesi in cui, a seguito della richiesta di riparazione o sostituzione, il professionista non vi abbia provveduto tempestivamente o vi abbia provveduto, ma non correttamente, salvo il già visto limite del difetto di lieve entità per quanto riguarda il rimedio della risoluzione del contratto.”.
Secondo l'appellante, pertanto, l'attore non avrebbe provato che si erano realizzate le condizioni per la riduzione del prezzo né il giudice poteva sostituirsi a lui nel riqualificare la domanda.
Neppure il suddetto motivo risulta fondato.
4.2. In sintesi, dalla lettura della sentenza di primo grado si evince con chiarezza che il giudice ha correttamente applicato la normativa consumeristica all'epoca vigente relativamente ai rimedi del consumatore in caso di vizi della cosa comprata, anche in relazione alle applicazioni giurisprudenziali e agli orientamenti prevalenti in materia, nonché coerentemente con le domande formulate dall'attore
(cfr. doc. n. 1, pp. 6 e 7 della parte appellante).
Il sig. infatti, aveva chiesto la condanna di al pagamento in CP_1 Parte_1 suo favore, e a titolo di riduzione del prezzo, dell'importo di Euro 4.600,00, che corrisponde, del resto, alle spese sostenute dal sig. per eliminare i danni subìti dal proprio veicolo e imputabili a CP_1 come si è già detto a proposito del secondo motivo di appello. Parte_1
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5. Conclusioni.
5.1. In conclusione, devono rigettarsi l'appello e le domande proposte dalla parte appellante società
Parte_3
[...]
Devono anche rigettarsi le domande proposte dalla parte appellata società
[...] Controparte_2
[...]
In comparsa di costituzione e risposta, infatti, la società pur avendo Controparte_2 premesso che “la domanda di manleva spiegata dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado avverso è da ritenersi definitivamente rigettata e coperta dal giudicato”, ha Controparte_2 integralmente sostenuto le ragioni della parte appellante deducendo i Parte_1 medesimi motivi di appello e con un contenuto sostanzialmente analogo.
Inoltre, nelle proprie conclusioni la società ha espressamente chiesto, “in Controparte_2 accoglimento del gravame spiegato dalla società ”, di “rigettare integralmente la Parte_1 domanda del sig. . CP_1
Sul punto, è necessario precisare che le conclusioni della cui si fa Controparte_2 riferimento sono quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2024. Nelle note conclusive del 18.12.2025, infatti, la parte non ha formulato espressamente le proprie conclusioni, limitandosi a evidenziare che non è stato impugnato il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di manleva formulata in primo grado nei suoi confronti dalla sicché Controparte_6 le conclusioni definitive proposte dalla sono quelle riportate in comparsa Controparte_2 di costituzione e risposta del 20.06.2024.
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6. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
6.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti e Parte_1 devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro Controparte_2
(stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
Come si è detto al paragrafo precedente, infatti, devono rigettarsi sia l'appello e le domande proposte dalla società sia le domande proposte dalla società Parte_1 Controparte_2
la quale ultima ha integralmente sostenuto le ragioni della parte appellante
[...] Parte_1
deducendo i medesimi motivi di appello e proponendo analoghe conclusioni.
[...]
6.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00”:
Euro 425,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.” Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00”:
Euro 284,00 per la fase di attivazione.
Il totale dei compensi ammonta quindi ad Euro 1.985,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. pagina 15 di 17
7. Sul raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
7.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
7.2. Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 4130/2024 R.G. promosso dalla società in persona Parte_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, sig. (parte Parte_2 appellante) contro il sig. (parte appellata) e contro la società CP_1 Controparte_2 in persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore, sig.ra Controparte_4
(parte appellata), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dalla parte appellante società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n.
61/2024 datata 10.02.2024 e depositata in data 11.02.2024.
2) Rigetta le domande proposte dalla società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore.
3) Dichiara tenute e condanna la società e la società Parte_1 CP_2
in via solidale tra loro, ai sensi dell'art. 91 e 97 c.p.c., a rimborsare alla parte appellata sig.
[...] le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, liquidate in complessivi CP_1
Euro 1.985,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento, a carico della parte appellante società
[...] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la Parte_1 stessa impugnazione.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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