Art. 14.
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , modificato dall' art. 11 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304 , e' aumentato da due a tre.
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , modificato dall' art. 11 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304 , e' aumentato da due a tre.