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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12230 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 14126/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14126/2025 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 4.12.2025 TRA
(c.f. ) nata a [...] il 19.6.1975, Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) nata a [...] il 24.4.1982 e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
) nata a [...] il 29.8.1978, tutte elettivamente domiciliate in Napoli alla C.F._3 via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio dell'avv. Umberto Corvino (c.f.
) e dell'avv. Aldo Corvino (c.f. ) C.F._4 C.F._5 ATTRICI E (c.f. ), nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._6 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...] e (c.f. CP_2 C.F._7 CP_3
), nato a [...] il [...], tutti residenti in [...] Gennaro ad Agnano n. 84/A, difesi dall'avv. Annamaria Abbruzzese ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Napoli alla via M. Cervantes n. 55/5 CONVENUTI
Oggetto: divisione di beni ereditari. Conclusioni: all'udienza del 4.12.2025, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato in data 18.6.2025,
[...]
e in qualità di figlie ed eredi di nato a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 Napoli il 5.6.1950 e deceduto in Maddaloni (CE) il 3.11.2020, deducevano
- di essere nate dal primo matrimonio del de cuius con deducevano: Persona_2
- che, con atto di citazione del 12.3.2021, seconda moglie del padre, ed i suoi CP_1 due figli, e le avevano citate in giudizio dinanzi al Controparte_2 CP_3 Tribunale di Napoli Nord per chiedere, tra l'altro, lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni paterni, previo accertamento delle donazioni effettuate in vita dal de cuius e riduzione delle stesse, al fine di reintegrare la loro quota di legittima che assumevano essere stata lesa;
pagina 1 di 4 - che la domanda veniva regolarmente trascritta: a) in data 30.4.2021, ai numeri 21214/15619 presso la Conservatoria Napoli 2 (competente per gli immobili in Casalnuovo di Napoli, Giugliano in Campania e in Pozzuoli); b) in data 3.5.2021, ai numeri 17265/13617 presso la Conservatoria di Salerno (competente per gli immobili in Castellabate); c) in data 3.5.2021, ai numeri 7619/5895 presso la Conservatoria de L'Aquila (competente per gli immobili in Pescocostanzo);
- che, costituendosi nel giudizio contrassegnato con il n. 3062/2021 R.G., le sorelle Pt_1 eccepivano, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, atteso che l'ultimo domicilio del de cuius era stato in Pozzuoli (NA) alla Via S. Gennaro ad Agnano 84/A e che, pertanto, ai sensi dell'art. 456 c.c., la competenza apparteneva al Tribunale di Napoli;
- che, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda di riduzione, sul presupposto che non avevano ricevuto alcuna donazione dal padre e che gli atti per notar dell'11.12.1998 Per_3 rep. 66408 racc. 20806 e rep. 66408 racc. 20807, ed il successivo atto del 16.9.2005 per notar rep. 81009 racc. 27881, in realtà, dissimulavano, per motivi fiscali, una Per_3 vendita di immobili al fine di sostituire agli alimenti una corresponsione una tantum in favore di e delle figlie, rispettivamente, dell'usufrutto e della nuda proprietà Persona_2 dei beni;
- che, parimenti, l'atto dell'8.6.2010 rep. 89049 racc. 32676, e successivo atto di rettifica del 26.1.2016 rep. 93796 racc. 35870 non era una donazione;
- che, con ordinanza del 18.11.2021, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli, fissando il termine di 3 mesi per la riassunzione;
- che il procedimento, nei tempi indicati, non veniva riassunto da nessuna delle parti;
- che, nelle more della riassunzione, le parti, con atto per notar di Petrillo del 5.9.2023 rep. 22657 racc. 10997, transigevano la lite;
- che i convenuti, dando atto dell'estinzione del procedimento n. 3062/2021 R.G., rinunciavano al diritto ed all'azione fatti valere con il suddetto giudizio. Ciò premesso, le attrici, deducendo che non era mai stata chiesta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria a cui avevano interesse, riassumevano il giudizio inizialmente proposto dai convenuti nei loro confronti e chiedevano accertarsi l'estinzione dello stesso, per inattività delle parti, e la cancellazione della trascrizione della domanda. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali dichiaravano di non opporsi alle domande formulate dalle attrici in riassunzione. Dichiaravano, in particolare, che “anche la domanda volta ad ottenere l'ordine di cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale, quale effetto della declaratoria di estinzione, trova il pieno consenso dagli odierni convenuti”. Quindi, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 4.12.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo tra loro interamente satisfattivo delle pretese reciprocamente vantate, motivo per cui chiedevano che, in ogni caso, venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il Giudice, pertanto, decideva la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riservando il deposito della motivazione della sentenza nei termini di legge.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È pacifico tra le parti – e peraltro risulta anche documentalmente provato – che il giudizio n. 3062/2021 R.G., originariamente proposto dagli odierni convenuti nei confronti delle attrici, dopo la declaratoria di incompetenza per territorio emessa dal Tribunale di Napoli nord con ordinanza del 18.11.2021, è stato riassunto dinnanzi al Tribunale di Napoli soltanto in data 18.6.2025 e, quindi, senza il rispetto dei termini erano stati assegnati dal giudice. Alla luce di quanto sopra, quindi, tale giudizio deve essere dichiarato estinto per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
2. In ogni caso, dalle stesse conclusioni che le parti hanno rassegnato all'esito del presente giudizio, risulta evidente che le attrici e i convenuti, nelle more, hanno ormai raggiunto un accordo in merito all'oggetto della lite. Ciò, con tutta evidenza, ha fatto venir meno tra le parti la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto del giudizio. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass., sez. I, ordinanza n. 30251 del 31.10.2023; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, ordinanza n. 19568 del 4.8.2017; Cass., sez. I, sentenza n. 10553 del 7.5.2009)”.
3. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come è noto, non esime il giudice del merito dal pronunciarsi sulle spese processuali, nel caso in cui le parti abbiano rappresentato di avere interesse ad una decisione sul punto. In tal caso, infatti, il giudicante deve valutare il merito della lite e decidere della fondatezza o infondatezza delle domande che, in essa, sono state fatte valere, al fine di poter fare applicazione del principio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 1005 del 17.1.2020; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 30857 del 29.11.2018; Cass., sez. III, sentenza n. 16150 del 8.7.2010). Orbene, nel caso che occupa, il corretto comportamento processuale delle parti che, all'esito delle trattative intercorse, hanno deciso di definire in maniera stragiudiziale la lite, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le stesse.
4. Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
pagina 3 di 4 - dichiara l'estinzione del giudizio n. 3062/2021 R.G., proposto dagli odierni convenuti nei confronti delle attrici innanzi al Tribunale di Napoli nord e riassunto in data 18.6.2025 innanzi al Tribunale di Napoli, per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.;
- dichiara, in ogni caso, cessata la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
- ordina al Conservatore di Napoli 2 la cancellazione della trascrizione del 30.4.2021 ai numeri 21214/15619 contro (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
- ordina al Conservatore di Salerno la cancellazione della trascrizione del 3.5.2021 ai numeri 17265/13617 contro (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
- ordina al Conservatore de L'Aquila la cancellazione della trascrizione del 3.5.2021 ai numeri 7619/5895 contro (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ) e (c.f. ). C.F._2 Parte_3 C.F._3
Napoli, 23/12/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14126/2025 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 4.12.2025 TRA
(c.f. ) nata a [...] il 19.6.1975, Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) nata a [...] il 24.4.1982 e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
) nata a [...] il 29.8.1978, tutte elettivamente domiciliate in Napoli alla C.F._3 via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio dell'avv. Umberto Corvino (c.f.
) e dell'avv. Aldo Corvino (c.f. ) C.F._4 C.F._5 ATTRICI E (c.f. ), nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._6 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...] e (c.f. CP_2 C.F._7 CP_3
), nato a [...] il [...], tutti residenti in [...] Gennaro ad Agnano n. 84/A, difesi dall'avv. Annamaria Abbruzzese ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Napoli alla via M. Cervantes n. 55/5 CONVENUTI
Oggetto: divisione di beni ereditari. Conclusioni: all'udienza del 4.12.2025, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato in data 18.6.2025,
[...]
e in qualità di figlie ed eredi di nato a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 Napoli il 5.6.1950 e deceduto in Maddaloni (CE) il 3.11.2020, deducevano
- di essere nate dal primo matrimonio del de cuius con deducevano: Persona_2
- che, con atto di citazione del 12.3.2021, seconda moglie del padre, ed i suoi CP_1 due figli, e le avevano citate in giudizio dinanzi al Controparte_2 CP_3 Tribunale di Napoli Nord per chiedere, tra l'altro, lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni paterni, previo accertamento delle donazioni effettuate in vita dal de cuius e riduzione delle stesse, al fine di reintegrare la loro quota di legittima che assumevano essere stata lesa;
pagina 1 di 4 - che la domanda veniva regolarmente trascritta: a) in data 30.4.2021, ai numeri 21214/15619 presso la Conservatoria Napoli 2 (competente per gli immobili in Casalnuovo di Napoli, Giugliano in Campania e in Pozzuoli); b) in data 3.5.2021, ai numeri 17265/13617 presso la Conservatoria di Salerno (competente per gli immobili in Castellabate); c) in data 3.5.2021, ai numeri 7619/5895 presso la Conservatoria de L'Aquila (competente per gli immobili in Pescocostanzo);
- che, costituendosi nel giudizio contrassegnato con il n. 3062/2021 R.G., le sorelle Pt_1 eccepivano, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, atteso che l'ultimo domicilio del de cuius era stato in Pozzuoli (NA) alla Via S. Gennaro ad Agnano 84/A e che, pertanto, ai sensi dell'art. 456 c.c., la competenza apparteneva al Tribunale di Napoli;
- che, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda di riduzione, sul presupposto che non avevano ricevuto alcuna donazione dal padre e che gli atti per notar dell'11.12.1998 Per_3 rep. 66408 racc. 20806 e rep. 66408 racc. 20807, ed il successivo atto del 16.9.2005 per notar rep. 81009 racc. 27881, in realtà, dissimulavano, per motivi fiscali, una Per_3 vendita di immobili al fine di sostituire agli alimenti una corresponsione una tantum in favore di e delle figlie, rispettivamente, dell'usufrutto e della nuda proprietà Persona_2 dei beni;
- che, parimenti, l'atto dell'8.6.2010 rep. 89049 racc. 32676, e successivo atto di rettifica del 26.1.2016 rep. 93796 racc. 35870 non era una donazione;
- che, con ordinanza del 18.11.2021, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli, fissando il termine di 3 mesi per la riassunzione;
- che il procedimento, nei tempi indicati, non veniva riassunto da nessuna delle parti;
- che, nelle more della riassunzione, le parti, con atto per notar di Petrillo del 5.9.2023 rep. 22657 racc. 10997, transigevano la lite;
- che i convenuti, dando atto dell'estinzione del procedimento n. 3062/2021 R.G., rinunciavano al diritto ed all'azione fatti valere con il suddetto giudizio. Ciò premesso, le attrici, deducendo che non era mai stata chiesta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria a cui avevano interesse, riassumevano il giudizio inizialmente proposto dai convenuti nei loro confronti e chiedevano accertarsi l'estinzione dello stesso, per inattività delle parti, e la cancellazione della trascrizione della domanda. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali dichiaravano di non opporsi alle domande formulate dalle attrici in riassunzione. Dichiaravano, in particolare, che “anche la domanda volta ad ottenere l'ordine di cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale, quale effetto della declaratoria di estinzione, trova il pieno consenso dagli odierni convenuti”. Quindi, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 4.12.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo tra loro interamente satisfattivo delle pretese reciprocamente vantate, motivo per cui chiedevano che, in ogni caso, venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il Giudice, pertanto, decideva la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riservando il deposito della motivazione della sentenza nei termini di legge.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È pacifico tra le parti – e peraltro risulta anche documentalmente provato – che il giudizio n. 3062/2021 R.G., originariamente proposto dagli odierni convenuti nei confronti delle attrici, dopo la declaratoria di incompetenza per territorio emessa dal Tribunale di Napoli nord con ordinanza del 18.11.2021, è stato riassunto dinnanzi al Tribunale di Napoli soltanto in data 18.6.2025 e, quindi, senza il rispetto dei termini erano stati assegnati dal giudice. Alla luce di quanto sopra, quindi, tale giudizio deve essere dichiarato estinto per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
2. In ogni caso, dalle stesse conclusioni che le parti hanno rassegnato all'esito del presente giudizio, risulta evidente che le attrici e i convenuti, nelle more, hanno ormai raggiunto un accordo in merito all'oggetto della lite. Ciò, con tutta evidenza, ha fatto venir meno tra le parti la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto del giudizio. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass., sez. I, ordinanza n. 30251 del 31.10.2023; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, ordinanza n. 19568 del 4.8.2017; Cass., sez. I, sentenza n. 10553 del 7.5.2009)”.
3. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come è noto, non esime il giudice del merito dal pronunciarsi sulle spese processuali, nel caso in cui le parti abbiano rappresentato di avere interesse ad una decisione sul punto. In tal caso, infatti, il giudicante deve valutare il merito della lite e decidere della fondatezza o infondatezza delle domande che, in essa, sono state fatte valere, al fine di poter fare applicazione del principio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 1005 del 17.1.2020; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 30857 del 29.11.2018; Cass., sez. III, sentenza n. 16150 del 8.7.2010). Orbene, nel caso che occupa, il corretto comportamento processuale delle parti che, all'esito delle trattative intercorse, hanno deciso di definire in maniera stragiudiziale la lite, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le stesse.
4. Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
pagina 3 di 4 - dichiara l'estinzione del giudizio n. 3062/2021 R.G., proposto dagli odierni convenuti nei confronti delle attrici innanzi al Tribunale di Napoli nord e riassunto in data 18.6.2025 innanzi al Tribunale di Napoli, per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.;
- dichiara, in ogni caso, cessata la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
- ordina al Conservatore di Napoli 2 la cancellazione della trascrizione del 30.4.2021 ai numeri 21214/15619 contro (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
- ordina al Conservatore di Salerno la cancellazione della trascrizione del 3.5.2021 ai numeri 17265/13617 contro (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
- ordina al Conservatore de L'Aquila la cancellazione della trascrizione del 3.5.2021 ai numeri 7619/5895 contro (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ) e (c.f. ). C.F._2 Parte_3 C.F._3
Napoli, 23/12/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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