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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8861 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 33828 DELL'ANNO 2023
FRA
MEF - (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in via Freguglia, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO. ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA ST NA Controparte_1 P.IVA_2
AR IA, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 11 MILANO presso il difensore avv. LA
ST NA AR IA VE
NONCHE'
Controparte_2
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in P.IVA_3 via Freguglia, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO.
CHIAMATA IN CAUSA
Oggi 18/11/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,35 sono comparsi:
Per , l' AVVOCATURA STATO Parte_2
MILANO in persona dell'avv. CERMOLA FABIO
Per , l'avv.to LA ST NA AR IA. Controparte_1
Per il terzo chiamato
[...]
-, Controparte_2
l'AVVOCATURA STATO MILANO in persona dell'avv. CERMOLA FABIO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa precisano le conclusioni e discutono in conformità
e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
1 Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 17,00, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 17,05 .
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 33828/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in via Freguglia, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO. ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA ST NA Controparte_1 P.IVA_2
AR IA, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 11 MILANO presso il difensore avv. LA
ST NA AR IA VE nonchè contro
Controparte_2
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in P.IVA_3 via Freguglia, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO.
CHIAMATA IN CAUSA
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n.12105/23 (RG 20492/2023) emesso dal Tribunale di
Milano in data 18.07.2023.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 18/11/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali
3 anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta con ricorso monitorio dal
[...]
in Milano a seguito della quale il Tribunale di Milano emetteva decreto Parte_3 ingiuntivo n.12105/2023 in data 18.07.2023, immediatamente esecutivo, con cui veniva condannato il
, in via solidale con l' al pagamento di Parte_4 Controparte_3 euro 20.006,98 oltre interessi legali come da domanda ed euro 900,00 per compensi, euro 145,50 per spese, oltre accessori di legge e fino all'ammontare limitato di € 12.306,70.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.09.2023, il ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo eccependo la carenza di legittimazione passiva perchè l'obbligazione di pagamento graverebbe sulla dei Beni QU Controparte_2
e IS alla criminalità organizzata;
nonché la mancanza di prova della esistenza e dell'entità del credito vantato dal Condominio. Conseguentemente ha chiesto revocarsi la provvisoria ed immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e dichiarare inammissibile, nullo o comunque integralmente inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e comunque destituito di qualsivoglia fondamento e prova. Con vittoria di spese di lite e condanna ex art.96 cpc della controparte.
Si costituiva il opposto che, impugnate e contestate le avverse eccezioni ed allegazioni, CP_1 chiedeva, in via preliminare di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed autorizzare la chiamata in causa della Controparte_2
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
mentre, nel
[...] merito, in via principale chiedeva di respingersi l'opposizione e confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo e in ogni caso condannarsi il , al pagamento della somma Parte_4 ingiunta, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
nonché in via subordinata chiedeva emettersi analoga condanna della per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e Controparte_2 confiscati alla criminalità organizzata.
Con vittoria di spese di lite e condanna ai sensi dell'art.96 cpc ed ai sensi dell'art. 12 bis, comma n. 3, D.lgs.
n. 28/20210 e ss.mm.ii., della controparte.
Fissata la udienza per la trattazione della istanza cautelare, all'esito della riserva presa in tale occasione, veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e disposta la chiamata in causa della
[...] dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_2 organizzata e fissata la nuova prima udienza di trattazione del merito della causa.
Effettuata la chiamata in causa di detta Agenzia a cura dell'opposto, si costituiva la stessa ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimata solo la e chiedeva di Parte_5 dichiararsi inammissibile, nullo o comunque integralmente inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e comunque destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
nonché, comunque inammissibile la sua chiamata in causa. Con vittoria di spese di lite e condanna ex art.96 cpc della controparte.
4 All'esito del deposito delle memorie ex art171 ter cpc, della chiamata in causa e della costituzione della detta
Agenzia e di alcuni differimenti d'ufficio e su istanza di parte, la causa veniva trattata e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, su istanza congiunta delle parti, con assegnazione di un termine per note.
Parte attrice precisava come da prima memoria ex art171 ter cpc nei seguenti termini: “In via preliminare - rilevare il difetto di legittimazione passiva del e per l'effetto Parte_4 revocare la provvisoria ed immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- In via principale -
Dichiarare inammissibile, nullo o comunque integralmente inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e comunque destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
- Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge anche ai sensi dell'art.96 I e III com. c.p.c.”
Parte convenuta depositava le note e foglio di precisazione delle conclusioni contenete le seguenti domande:
“NEL MERITO In via principale - respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi e i titoli esposti e Parte_4 dedotti in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 12105/2023 pronunciato dal
Tribunale di Milano il 18.07.2023 nel procedimento monitorio n. 20492/2023 RG, e in ogni caso condannare il , in persona del Ministro in carica, a pagare al Controparte_4 CP_1 la somma di € 20.006,98 per spese condominiali scadute ed insolute, o la diversa somma, maggiore o minore, accertata n corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, per tutti i motivi e i titoli dedotti in atti, oltre alle spese liquidate del procedimento monitorio;
In subordine - condannare la , in persona dell'Organo di rappresentanza in carica, a CP_2 pagare al la somma di € 20.006,98 per spese condominiali scadute ed insolute, o la CP_1 diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, per tutti i motivi e i titoli dedotti in atti;
IN OGNI CASO - dichiarare inammissibili le domande e le conclusioni rassegnate dalla per i motivi già dedotti in atti, cui ci si CP_2 riporta (in particolare, pag. 8 memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 cpc Condominio del
16.07.2024); - respingere le domande, pretese, eccezioni e difese tutte proposte dal
[...]
e dalla contro il Condominio esponente, in quanto infondate in Parte_4 CP_2 fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- condannare il , Parte_4 in persona del , e la , in persona dell'Organo di rappresentanza in carica, Controparte_5 CP_2 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. al pagamento a favore del di una somma CP_1 equitativamente determinata, pari al doppio delle spese processuali liquidande per il presente giudizio;
condannare il , in persona del Ministro in carica, e la , Parte_4 CP_2 in persona dell'Organo di rappresentanza in carica, a rifondere al le spese e i CP_1 compensi del procedimento di mediazione n. 3319/2023 RG OCF Milano, relative alla fase di avvio
5 della predetta procedura, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 25 bis); - ai sensi dell'art. 12 bis, comma n. 3, D.lgs. n. 28/20210 e ss.mm.ii., condannare il Parte_4
, in persona del Ministro in carica, e la , in persona dell'Organo di
[...] CP_2 rappresentanza in carica, al pagamento a favore del di una somma equitativamente CP_1 determinata, pari al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Con il favore delle spese e dei compensi del procedimento monitorio n. 20492/2023 RG Tribunale di Milano come ivi liquidate, e del presente giudizio, da computarsi secondo i parametri massimi e da maggiorarsi in ragione del numero di parti contro cui l'esponente è stato costretto a svolgere le proprie difese, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, DM 55/2014 ss.mm.ii.”
Anche parte chiamata in causa precisava come da prima memoria ex art171 ter cpc nei seguenti termini: “In via preliminare - rilevare il difetto di legittimazione passiva dell' e del Controparte_2
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in Parte_4 considerazione della legittimazione processuale e sostanziale esclusivamente riconducibile alla posizione giuridica della società di capitali;
- In via principale - Dichiarare inammissibile, nullo o Parte_5 comunque integralmente inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e comunque destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
- Dichiarare comunque inammissibile la chiamata in causa operata dal Condominio opposto nei confronti di - Condannare in ogni caso Controparte_2 controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge anche ai sensi dell'art.96 I e III com.c.p.c.”
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione, oggi la causa è stata decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione della presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria innanzi all'Organismo di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano (n. 3319/2023 RG Am.), conclusasi negativamente, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito Il condominio opposto ha proposto domanda monitoria allegando quanto segue:
- la e l'Erario dello Stato, rectius Controparte_6 Parte_4 sarebbero comproprietari di un appartamento situato nel Condominio “Edificio H” di viale Abruzzi
[...]
n. 2/H, Peschiera Borromeo, rispettivamente per la quota indivisa di 67/100 e di 33/100 dell'intero, a seguito di confisca di quest'ultima quota disposta a favore dell'Erario dello Stato in forza di sentenza del Tribunale di Roma (doc. n. 1);
- il Condominio ricorrente avrebbe maturato nei confronti dei predetti soggetti, quali comproprietari dell'appartamento de quo e, dunque, obbligati in solido al pagamento delle spese condominiali, un credito - per tali spese - pari a complessivi € 20.006,98, giusta delibera dall'assemblea condominiale del 7.02.2023
(doc. n. 2), che avrebbe approvato il rendiconto consuntivo e relativo riparto dell'esercizio ordinario
6 1.10.2021/30.09.2022 (doc. n. 3) e il bilancio preventivo della gestione ordinaria 1.10.2022/30.09.2023, e relativo riparto/rateizzazione (doc. n. 4);
- per parte di tale importo pari ad € 7.700,28, oltre interessi, corrispondente all'insoluto maturato fino al
29.06.2020, il Condominio aveva già chiesto ed ottenuto una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva unicamente nei confronti della società che è divenuta definitiva (n. Controparte_3
14725/2020 del 26.09.2020 Tribunale di Milano: doc. n. 6).
Conseguentemente ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione di pagamento per le sole spese condominiali maturate successivamente a questa prima ingiunzione e pari ad €.12.306,70 nei confronti della in via solidale con il;
Controparte_6 Parte_4 nonché per l'intera somma di € 20.006,98 nei confronti del in via Parte_4 solidale con la . Controparte_6
Il nella sua opposizione ha eccepito la sua carenza di legittimazione Parte_4 passiva perchè l'obbligazione di pagamento graverebbe sulla
[...]
; nonché la mancanza di prova Controparte_2 della esistenza e dell'entità del credito vantato dal Condominio.
A sua volta la e la destinazione dei Beni QU e IS Controparte_2 alla criminalità organizzata, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimata solo la ed ha comunque contestato il decreto ingiuntivo opposto perché mancante di fondamento Parte_5 giuridico e fattuale.
E' provato in atti che lo Stato è divenuto proprietario di una quota pari a 33/100 dell'intero di un appartamento situato nel Condominio “Edificio H” di viale Abruzzi n. 2/H, Peschiera Borromeo, a seguito di confisca di detta quota in forza di sentenza di confisca a carico di pronunciata dal Controparte_7
Tribunale di Roma – Uff. GUP- in data 09.10.2003, confermata dalla Corte di Appello di Roma con pronuncia del 06.07.2004 per condanna di plurimi reati, tra cui quella di realizzazione in forma concorsuale di peculato aggravato, rilevante ai sensi dell'art. 314 c.p. (doc. n. 6-7-8 convenuto).
Per quanto in atti non è posto in dubbio che la confisca suddetta sia divenuta definitiva.
Tale confisca è stata trascritta presso la competente Agenzia delle Entrate di Milano a Registro generale n.
99117, Registro particolare n. 51303 a seguito di Presentazione n.841 del 23/06/2006 ed a favore dell'Erario
(doc.9 convenuto).
La per l'amministrazione e la destinazione dei Beni QU e IS alla Controparte_2 criminalità organizzata ha però eccepito che tale confisca riguarderebbe soltanto quote societarie e non la proprietà immobiliare sopra richiamata.
La eccezione va disattesa a fronte delle sopra evidenziate prove documentali che attengono la trascrizione del vincolo su una quota parte della proprietà dell'immobile oggetto di causa della Controparte_6
.
[...]
7 Ciò posto in maniera assorbente va solo evidenziato che, peraltro, le quote societarie, come è noto, sono la misura della partecipazione del socio ad una società che è commisurata al capitale sociale costituto dalle somme e dai beni mobili e immobili conferiti dai soci o acquistati dalla società.
Con la conseguenza che la confisca delle quote della Società corrisponde alla Controparte_3 confisca della quota parte del patrimonio societario ad esse afferenti, ivi compresa la corrispondente quota di proprietà dell'immobile oggetto di causa.
Tanto rilevato e ritenuto va osservato che si verte in ipotesi nelle quali la gestione del bene immobile è posta a carico dell' , atteso il dettato Controparte_8 dell'articolo 110 del D.Lgs. 6 /9/2011, n. 159 come modificato dall'art.29 della L.161/2017.
Sul punto va rilevato che la Corte di Cassazione penale ha da tempo ripetutamente affermato che con il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca si ha un trasferimento a titolo originario dei beni sequestrati nel patrimonio dello Stato e che una volta divenuta irrevocabile la sentenza, la relativa situazione giuridica deve considerarsi ormai esaurita (Cass. pen. Sez. II, (ud. 04-12-1998) 16-01-1999, n.
7211; cfr.: Cass. pen., sez. II, sent. 19 novembre 1997, n. 5522; cass. pen., sez. II, sent. 28-10-1997. n. 5034).
Il trasferimento a titolo originario del bene sequestrato nel patrimonio dello Stato solo a seguito della definitività della confisca, è stato poi confermato da ultimo dalla Corte di Cassazione penale a Sezioni unite con la sua sentenza n°57 emessa in data 08-01-2007.
Ne consegue che, nel caso in esame, in considerazione della definitività della confisca, non contestata in atti, le spese condominiali oggetto di causa, trattandosi per giurisprudenza pacifica di obbligazioni cosiddette propter rem poiché scaturenti dalla titolarità di una unità immobiliare ubicata in uno stabile condominiale, vertono a carico dello Stato divenutone proprietario.
Per effetto del conferimento ex lege dei poteri gestori di tale bene confiscato all' Controparte_2
destinazione dei Beni QU e IS alla criminalità organizzata, ne
[...] consegue che la stessa deve provvedere, tra l'altro, al pagamento degli oneri condominiali per conto dello
Stato.
La stessa è quindi il soggetto nei cui confronti doveva essere formulata la domanda monitoria di pagamento degli oneri condominiali oggetto di causa.
Peraltro, la titolarità del rapporto gestorio in capo alla con riferimento all'immobile sito nello stabile CP_2 condominiale oggetto di causa, risulta essere stata conosciuta dal già da prima della CP_1 proposizione della procedura monitoria (cfr. nota 7652 del 16/5/2023 doc. 9 Controparte_9
Avvocatura; riscontro della alla domanda di mediazione doc.10 . Controparte_9 CP_1
Ne consegue la carenza di legittimazione passiva del e la revoca del Parte_4 decreto emesso nei suoi confronti ed oggi opposto, in accoglimento dell'opposizione.
Poiché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del
8 decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria (Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613), andrà invece esaminata la domanda formulata dal Condominio opposto nei confronti della
[...]
QU e IS alla criminalità organizzata, posta la Controparte_2 sua legittimazione passiva per quanto sopra rilevato e ritenuto.
Come da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sua sentenza 20006/2020, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa
l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è CP_1 titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è CP_1 ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2 ,
23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art.
1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n.
19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Detta sentenza statuisce ancora che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art.
1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Sez. 2, 31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n.
3291; Cass. Sez. 2, 20/04/1994, n. 3747 ; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254). Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c. (e senza che perciò possano essere altrimenti rilevanti la
"partecipazione" o un "idoneo atto ricognitivo del singolo condomino", che il ricorrente postula alla stregua di quanto sostenuto in Cass. Sez. 2, 22/02/2018, n. 4306), discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. Sez. 2, 05/11/1992, n. 11981)”
Posti questi principi, va poi ancora osservato che, per quanto da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a
9 Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali, le domande di impugnativa delle delibere assembleari condominiali sono ammissibili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, fatti salvi gli effetti dell'eventuale decadenza ex art. 1137 c.c. per i motivi di annullabilità; ugualmente ammissibile è poi il rilievo d'ufficio dei motivi di nullità in ordine alle stesse.
Ciò posto, va quindi rilevato che parte chiamata in causa Controparte_2 CP
IS criminalità organizzata, non pone in discussione la
[...] legittimità della delibera e dei documenti approvati dalla assemblea e posti a fondamento della domanda monitoria non impugnandola neppure in questa sede.
Di contro, con la produzione del verbale della delibera del 7/02/2023 e dei consuntivo e preventivo e relativi riparti dalla stessa approvati, il convenuto ha provato il fondamento del proprio credito azionato CP_1 in via monitoria.
Parte chiamata in causa invece, ai fini dell'arresto del decreto ingiuntivo opposto, non ha provato, come era suo onere, il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del pagamento, per tutto quanto sopra rilevato.
Con la conseguenza che il credito vantato dal sulla base della delibera e dei documenti contabili CP_1 approvati con la stessa risulta da essi provato nel suo ammontare, liquido ed esigibile, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., tenuto conto dei principi sopra richiamati.
Va quindi dichiarato che parte chiamata in causa è debitrice del Condominio, per l'intera somma di €
20.006,98 per spese condominiali richieste in atti, in via solidale con la Controparte_6
Su tale somma maturano poi gli interessi legali ai sensi dell'art.1284, I e Iv comma cc, dalla scadenza delle singole rate e fino all'effettivo soddisfo
Conseguentemente l' l e la destinazione dei Beni QU e CP_2 CP_2 Controparte_2
IS alla criminalità organizzata va condannata al pagamento di tutte le suddette somme in favore del opposto. CP_1
Vanno poi rigettate le contrapposte domande delle parti di condanna al risarcimento del danno ex art.96 cpc in quanto: non è stato allegata né, a fortiori, provata l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo a nessuna delle parti dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza delle stesse nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Atteso poi l'esito del presente giudizio, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata da parte convenuta nei confronti delle altre parti ai sensi dell'art. 12 bis, comma n. 3, D.lgs. n.
28/20210, che conseguentemente va disattesa.
10 Con rigetto o assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione formulate nel presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e le competenze del giudizio e della procedura di mediazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del opposto ed a favore del;
nonché a CP_1 Parte_4
a carico della dei Beni QU e IS Controparte_2 alla criminalità organizzata ed a favore del opposto. CP_1
Nulla per le spese ed i compensi tra le due Amministrazioni dello Stato.
Le spese ed i compensi, determinati sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014,
n. 140 e del valore della domanda vanno liquidati, come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Dichiara la carenza di legittimazione passiva del e, per l'effetto Parte_4 revoca il decreto ingiuntivo n.12105/23 (RG 20492/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data
18.07.2023, come in motivazione.
- Accerta l'esistenza del debito della Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni
QU e IS alla criminalità organizzata, in via solidale con la Controparte_6 nei confronti del in Milano, opposto, per l'intera somma di € Parte_3
20.006,98 per spese condominiali, oltre interessi legali ai sensi dell'art.1284, I e IV comma cc, dalla scadenza delle singole rate e fino all'effettivo soddisfo.
- Per effetto, condanna l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni QU e
IS alla criminalità organizzata, in via solidale con la al paga Controparte_6
Milano Condominio “ Controparte_10 Parte_3
in Milano mento delle dette somme nei confronti del in
[...] Parte_3
Milano, opposto.
- Rigetta le domande di tutte le parti formulate ex art. 96 cpc.
- Rigetta la domanda di parte convenuta formulata ai sensi dell'art. 12 bis, comma n. 3, D.lgs. n. 28/20210.
- Condanna il in Milano, opposto, a corrispondere al Parte_3
le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.150,00 Parte_4 per spese vive ed €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Condanna l e la destinazione dei Beni QU e IS Controparte_2 alla criminalità organizzata, a corrispondere al Condominio opposto le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei
11 compensi ed a cpa e Iva di legge.
Nulla per le spese ed i compensi tra l' dei Beni Controparte_2
QU e IS alla criminalità organizzata ed il al . Parte_4
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 19 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
12
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 33828 DELL'ANNO 2023
FRA
MEF - (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in via Freguglia, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO. ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA ST NA Controparte_1 P.IVA_2
AR IA, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 11 MILANO presso il difensore avv. LA
ST NA AR IA VE
NONCHE'
Controparte_2
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in P.IVA_3 via Freguglia, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO.
CHIAMATA IN CAUSA
Oggi 18/11/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,35 sono comparsi:
Per , l' AVVOCATURA STATO Parte_2
MILANO in persona dell'avv. CERMOLA FABIO
Per , l'avv.to LA ST NA AR IA. Controparte_1
Per il terzo chiamato
[...]
-, Controparte_2
l'AVVOCATURA STATO MILANO in persona dell'avv. CERMOLA FABIO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa precisano le conclusioni e discutono in conformità
e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
1 Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 17,00, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 17,05 .
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 33828/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in via Freguglia, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO. ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA ST NA Controparte_1 P.IVA_2
AR IA, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 11 MILANO presso il difensore avv. LA
ST NA AR IA VE nonchè contro
Controparte_2
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in P.IVA_3 via Freguglia, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO.
CHIAMATA IN CAUSA
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n.12105/23 (RG 20492/2023) emesso dal Tribunale di
Milano in data 18.07.2023.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 18/11/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali
3 anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta con ricorso monitorio dal
[...]
in Milano a seguito della quale il Tribunale di Milano emetteva decreto Parte_3 ingiuntivo n.12105/2023 in data 18.07.2023, immediatamente esecutivo, con cui veniva condannato il
, in via solidale con l' al pagamento di Parte_4 Controparte_3 euro 20.006,98 oltre interessi legali come da domanda ed euro 900,00 per compensi, euro 145,50 per spese, oltre accessori di legge e fino all'ammontare limitato di € 12.306,70.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.09.2023, il ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo eccependo la carenza di legittimazione passiva perchè l'obbligazione di pagamento graverebbe sulla dei Beni QU Controparte_2
e IS alla criminalità organizzata;
nonché la mancanza di prova della esistenza e dell'entità del credito vantato dal Condominio. Conseguentemente ha chiesto revocarsi la provvisoria ed immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e dichiarare inammissibile, nullo o comunque integralmente inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e comunque destituito di qualsivoglia fondamento e prova. Con vittoria di spese di lite e condanna ex art.96 cpc della controparte.
Si costituiva il opposto che, impugnate e contestate le avverse eccezioni ed allegazioni, CP_1 chiedeva, in via preliminare di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed autorizzare la chiamata in causa della Controparte_2
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
mentre, nel
[...] merito, in via principale chiedeva di respingersi l'opposizione e confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo e in ogni caso condannarsi il , al pagamento della somma Parte_4 ingiunta, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
nonché in via subordinata chiedeva emettersi analoga condanna della per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e Controparte_2 confiscati alla criminalità organizzata.
Con vittoria di spese di lite e condanna ai sensi dell'art.96 cpc ed ai sensi dell'art. 12 bis, comma n. 3, D.lgs.
n. 28/20210 e ss.mm.ii., della controparte.
Fissata la udienza per la trattazione della istanza cautelare, all'esito della riserva presa in tale occasione, veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e disposta la chiamata in causa della
[...] dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_2 organizzata e fissata la nuova prima udienza di trattazione del merito della causa.
Effettuata la chiamata in causa di detta Agenzia a cura dell'opposto, si costituiva la stessa ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimata solo la e chiedeva di Parte_5 dichiararsi inammissibile, nullo o comunque integralmente inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e comunque destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
nonché, comunque inammissibile la sua chiamata in causa. Con vittoria di spese di lite e condanna ex art.96 cpc della controparte.
4 All'esito del deposito delle memorie ex art171 ter cpc, della chiamata in causa e della costituzione della detta
Agenzia e di alcuni differimenti d'ufficio e su istanza di parte, la causa veniva trattata e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, su istanza congiunta delle parti, con assegnazione di un termine per note.
Parte attrice precisava come da prima memoria ex art171 ter cpc nei seguenti termini: “In via preliminare - rilevare il difetto di legittimazione passiva del e per l'effetto Parte_4 revocare la provvisoria ed immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- In via principale -
Dichiarare inammissibile, nullo o comunque integralmente inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e comunque destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
- Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge anche ai sensi dell'art.96 I e III com. c.p.c.”
Parte convenuta depositava le note e foglio di precisazione delle conclusioni contenete le seguenti domande:
“NEL MERITO In via principale - respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi e i titoli esposti e Parte_4 dedotti in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 12105/2023 pronunciato dal
Tribunale di Milano il 18.07.2023 nel procedimento monitorio n. 20492/2023 RG, e in ogni caso condannare il , in persona del Ministro in carica, a pagare al Controparte_4 CP_1 la somma di € 20.006,98 per spese condominiali scadute ed insolute, o la diversa somma, maggiore o minore, accertata n corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, per tutti i motivi e i titoli dedotti in atti, oltre alle spese liquidate del procedimento monitorio;
In subordine - condannare la , in persona dell'Organo di rappresentanza in carica, a CP_2 pagare al la somma di € 20.006,98 per spese condominiali scadute ed insolute, o la CP_1 diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, per tutti i motivi e i titoli dedotti in atti;
IN OGNI CASO - dichiarare inammissibili le domande e le conclusioni rassegnate dalla per i motivi già dedotti in atti, cui ci si CP_2 riporta (in particolare, pag. 8 memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 cpc Condominio del
16.07.2024); - respingere le domande, pretese, eccezioni e difese tutte proposte dal
[...]
e dalla contro il Condominio esponente, in quanto infondate in Parte_4 CP_2 fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- condannare il , Parte_4 in persona del , e la , in persona dell'Organo di rappresentanza in carica, Controparte_5 CP_2 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. al pagamento a favore del di una somma CP_1 equitativamente determinata, pari al doppio delle spese processuali liquidande per il presente giudizio;
condannare il , in persona del Ministro in carica, e la , Parte_4 CP_2 in persona dell'Organo di rappresentanza in carica, a rifondere al le spese e i CP_1 compensi del procedimento di mediazione n. 3319/2023 RG OCF Milano, relative alla fase di avvio
5 della predetta procedura, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 25 bis); - ai sensi dell'art. 12 bis, comma n. 3, D.lgs. n. 28/20210 e ss.mm.ii., condannare il Parte_4
, in persona del Ministro in carica, e la , in persona dell'Organo di
[...] CP_2 rappresentanza in carica, al pagamento a favore del di una somma equitativamente CP_1 determinata, pari al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Con il favore delle spese e dei compensi del procedimento monitorio n. 20492/2023 RG Tribunale di Milano come ivi liquidate, e del presente giudizio, da computarsi secondo i parametri massimi e da maggiorarsi in ragione del numero di parti contro cui l'esponente è stato costretto a svolgere le proprie difese, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, DM 55/2014 ss.mm.ii.”
Anche parte chiamata in causa precisava come da prima memoria ex art171 ter cpc nei seguenti termini: “In via preliminare - rilevare il difetto di legittimazione passiva dell' e del Controparte_2
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in Parte_4 considerazione della legittimazione processuale e sostanziale esclusivamente riconducibile alla posizione giuridica della società di capitali;
- In via principale - Dichiarare inammissibile, nullo o Parte_5 comunque integralmente inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e comunque destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
- Dichiarare comunque inammissibile la chiamata in causa operata dal Condominio opposto nei confronti di - Condannare in ogni caso Controparte_2 controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge anche ai sensi dell'art.96 I e III com.c.p.c.”
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione, oggi la causa è stata decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione della presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria innanzi all'Organismo di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano (n. 3319/2023 RG Am.), conclusasi negativamente, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito Il condominio opposto ha proposto domanda monitoria allegando quanto segue:
- la e l'Erario dello Stato, rectius Controparte_6 Parte_4 sarebbero comproprietari di un appartamento situato nel Condominio “Edificio H” di viale Abruzzi
[...]
n. 2/H, Peschiera Borromeo, rispettivamente per la quota indivisa di 67/100 e di 33/100 dell'intero, a seguito di confisca di quest'ultima quota disposta a favore dell'Erario dello Stato in forza di sentenza del Tribunale di Roma (doc. n. 1);
- il Condominio ricorrente avrebbe maturato nei confronti dei predetti soggetti, quali comproprietari dell'appartamento de quo e, dunque, obbligati in solido al pagamento delle spese condominiali, un credito - per tali spese - pari a complessivi € 20.006,98, giusta delibera dall'assemblea condominiale del 7.02.2023
(doc. n. 2), che avrebbe approvato il rendiconto consuntivo e relativo riparto dell'esercizio ordinario
6 1.10.2021/30.09.2022 (doc. n. 3) e il bilancio preventivo della gestione ordinaria 1.10.2022/30.09.2023, e relativo riparto/rateizzazione (doc. n. 4);
- per parte di tale importo pari ad € 7.700,28, oltre interessi, corrispondente all'insoluto maturato fino al
29.06.2020, il Condominio aveva già chiesto ed ottenuto una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva unicamente nei confronti della società che è divenuta definitiva (n. Controparte_3
14725/2020 del 26.09.2020 Tribunale di Milano: doc. n. 6).
Conseguentemente ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione di pagamento per le sole spese condominiali maturate successivamente a questa prima ingiunzione e pari ad €.12.306,70 nei confronti della in via solidale con il;
Controparte_6 Parte_4 nonché per l'intera somma di € 20.006,98 nei confronti del in via Parte_4 solidale con la . Controparte_6
Il nella sua opposizione ha eccepito la sua carenza di legittimazione Parte_4 passiva perchè l'obbligazione di pagamento graverebbe sulla
[...]
; nonché la mancanza di prova Controparte_2 della esistenza e dell'entità del credito vantato dal Condominio.
A sua volta la e la destinazione dei Beni QU e IS Controparte_2 alla criminalità organizzata, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimata solo la ed ha comunque contestato il decreto ingiuntivo opposto perché mancante di fondamento Parte_5 giuridico e fattuale.
E' provato in atti che lo Stato è divenuto proprietario di una quota pari a 33/100 dell'intero di un appartamento situato nel Condominio “Edificio H” di viale Abruzzi n. 2/H, Peschiera Borromeo, a seguito di confisca di detta quota in forza di sentenza di confisca a carico di pronunciata dal Controparte_7
Tribunale di Roma – Uff. GUP- in data 09.10.2003, confermata dalla Corte di Appello di Roma con pronuncia del 06.07.2004 per condanna di plurimi reati, tra cui quella di realizzazione in forma concorsuale di peculato aggravato, rilevante ai sensi dell'art. 314 c.p. (doc. n. 6-7-8 convenuto).
Per quanto in atti non è posto in dubbio che la confisca suddetta sia divenuta definitiva.
Tale confisca è stata trascritta presso la competente Agenzia delle Entrate di Milano a Registro generale n.
99117, Registro particolare n. 51303 a seguito di Presentazione n.841 del 23/06/2006 ed a favore dell'Erario
(doc.9 convenuto).
La per l'amministrazione e la destinazione dei Beni QU e IS alla Controparte_2 criminalità organizzata ha però eccepito che tale confisca riguarderebbe soltanto quote societarie e non la proprietà immobiliare sopra richiamata.
La eccezione va disattesa a fronte delle sopra evidenziate prove documentali che attengono la trascrizione del vincolo su una quota parte della proprietà dell'immobile oggetto di causa della Controparte_6
.
[...]
7 Ciò posto in maniera assorbente va solo evidenziato che, peraltro, le quote societarie, come è noto, sono la misura della partecipazione del socio ad una società che è commisurata al capitale sociale costituto dalle somme e dai beni mobili e immobili conferiti dai soci o acquistati dalla società.
Con la conseguenza che la confisca delle quote della Società corrisponde alla Controparte_3 confisca della quota parte del patrimonio societario ad esse afferenti, ivi compresa la corrispondente quota di proprietà dell'immobile oggetto di causa.
Tanto rilevato e ritenuto va osservato che si verte in ipotesi nelle quali la gestione del bene immobile è posta a carico dell' , atteso il dettato Controparte_8 dell'articolo 110 del D.Lgs. 6 /9/2011, n. 159 come modificato dall'art.29 della L.161/2017.
Sul punto va rilevato che la Corte di Cassazione penale ha da tempo ripetutamente affermato che con il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca si ha un trasferimento a titolo originario dei beni sequestrati nel patrimonio dello Stato e che una volta divenuta irrevocabile la sentenza, la relativa situazione giuridica deve considerarsi ormai esaurita (Cass. pen. Sez. II, (ud. 04-12-1998) 16-01-1999, n.
7211; cfr.: Cass. pen., sez. II, sent. 19 novembre 1997, n. 5522; cass. pen., sez. II, sent. 28-10-1997. n. 5034).
Il trasferimento a titolo originario del bene sequestrato nel patrimonio dello Stato solo a seguito della definitività della confisca, è stato poi confermato da ultimo dalla Corte di Cassazione penale a Sezioni unite con la sua sentenza n°57 emessa in data 08-01-2007.
Ne consegue che, nel caso in esame, in considerazione della definitività della confisca, non contestata in atti, le spese condominiali oggetto di causa, trattandosi per giurisprudenza pacifica di obbligazioni cosiddette propter rem poiché scaturenti dalla titolarità di una unità immobiliare ubicata in uno stabile condominiale, vertono a carico dello Stato divenutone proprietario.
Per effetto del conferimento ex lege dei poteri gestori di tale bene confiscato all' Controparte_2
destinazione dei Beni QU e IS alla criminalità organizzata, ne
[...] consegue che la stessa deve provvedere, tra l'altro, al pagamento degli oneri condominiali per conto dello
Stato.
La stessa è quindi il soggetto nei cui confronti doveva essere formulata la domanda monitoria di pagamento degli oneri condominiali oggetto di causa.
Peraltro, la titolarità del rapporto gestorio in capo alla con riferimento all'immobile sito nello stabile CP_2 condominiale oggetto di causa, risulta essere stata conosciuta dal già da prima della CP_1 proposizione della procedura monitoria (cfr. nota 7652 del 16/5/2023 doc. 9 Controparte_9
Avvocatura; riscontro della alla domanda di mediazione doc.10 . Controparte_9 CP_1
Ne consegue la carenza di legittimazione passiva del e la revoca del Parte_4 decreto emesso nei suoi confronti ed oggi opposto, in accoglimento dell'opposizione.
Poiché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del
8 decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria (Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613), andrà invece esaminata la domanda formulata dal Condominio opposto nei confronti della
[...]
QU e IS alla criminalità organizzata, posta la Controparte_2 sua legittimazione passiva per quanto sopra rilevato e ritenuto.
Come da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sua sentenza 20006/2020, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa
l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è CP_1 titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è CP_1 ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2 ,
23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art.
1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n.
19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Detta sentenza statuisce ancora che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art.
1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Sez. 2, 31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n.
3291; Cass. Sez. 2, 20/04/1994, n. 3747 ; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254). Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c. (e senza che perciò possano essere altrimenti rilevanti la
"partecipazione" o un "idoneo atto ricognitivo del singolo condomino", che il ricorrente postula alla stregua di quanto sostenuto in Cass. Sez. 2, 22/02/2018, n. 4306), discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. Sez. 2, 05/11/1992, n. 11981)”
Posti questi principi, va poi ancora osservato che, per quanto da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a
9 Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali, le domande di impugnativa delle delibere assembleari condominiali sono ammissibili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, fatti salvi gli effetti dell'eventuale decadenza ex art. 1137 c.c. per i motivi di annullabilità; ugualmente ammissibile è poi il rilievo d'ufficio dei motivi di nullità in ordine alle stesse.
Ciò posto, va quindi rilevato che parte chiamata in causa Controparte_2 CP
IS criminalità organizzata, non pone in discussione la
[...] legittimità della delibera e dei documenti approvati dalla assemblea e posti a fondamento della domanda monitoria non impugnandola neppure in questa sede.
Di contro, con la produzione del verbale della delibera del 7/02/2023 e dei consuntivo e preventivo e relativi riparti dalla stessa approvati, il convenuto ha provato il fondamento del proprio credito azionato CP_1 in via monitoria.
Parte chiamata in causa invece, ai fini dell'arresto del decreto ingiuntivo opposto, non ha provato, come era suo onere, il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del pagamento, per tutto quanto sopra rilevato.
Con la conseguenza che il credito vantato dal sulla base della delibera e dei documenti contabili CP_1 approvati con la stessa risulta da essi provato nel suo ammontare, liquido ed esigibile, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., tenuto conto dei principi sopra richiamati.
Va quindi dichiarato che parte chiamata in causa è debitrice del Condominio, per l'intera somma di €
20.006,98 per spese condominiali richieste in atti, in via solidale con la Controparte_6
Su tale somma maturano poi gli interessi legali ai sensi dell'art.1284, I e Iv comma cc, dalla scadenza delle singole rate e fino all'effettivo soddisfo
Conseguentemente l' l e la destinazione dei Beni QU e CP_2 CP_2 Controparte_2
IS alla criminalità organizzata va condannata al pagamento di tutte le suddette somme in favore del opposto. CP_1
Vanno poi rigettate le contrapposte domande delle parti di condanna al risarcimento del danno ex art.96 cpc in quanto: non è stato allegata né, a fortiori, provata l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo a nessuna delle parti dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza delle stesse nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Atteso poi l'esito del presente giudizio, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata da parte convenuta nei confronti delle altre parti ai sensi dell'art. 12 bis, comma n. 3, D.lgs. n.
28/20210, che conseguentemente va disattesa.
10 Con rigetto o assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione formulate nel presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e le competenze del giudizio e della procedura di mediazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del opposto ed a favore del;
nonché a CP_1 Parte_4
a carico della dei Beni QU e IS Controparte_2 alla criminalità organizzata ed a favore del opposto. CP_1
Nulla per le spese ed i compensi tra le due Amministrazioni dello Stato.
Le spese ed i compensi, determinati sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014,
n. 140 e del valore della domanda vanno liquidati, come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Dichiara la carenza di legittimazione passiva del e, per l'effetto Parte_4 revoca il decreto ingiuntivo n.12105/23 (RG 20492/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data
18.07.2023, come in motivazione.
- Accerta l'esistenza del debito della Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni
QU e IS alla criminalità organizzata, in via solidale con la Controparte_6 nei confronti del in Milano, opposto, per l'intera somma di € Parte_3
20.006,98 per spese condominiali, oltre interessi legali ai sensi dell'art.1284, I e IV comma cc, dalla scadenza delle singole rate e fino all'effettivo soddisfo.
- Per effetto, condanna l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni QU e
IS alla criminalità organizzata, in via solidale con la al paga Controparte_6
Milano Condominio “ Controparte_10 Parte_3
in Milano mento delle dette somme nei confronti del in
[...] Parte_3
Milano, opposto.
- Rigetta le domande di tutte le parti formulate ex art. 96 cpc.
- Rigetta la domanda di parte convenuta formulata ai sensi dell'art. 12 bis, comma n. 3, D.lgs. n. 28/20210.
- Condanna il in Milano, opposto, a corrispondere al Parte_3
le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.150,00 Parte_4 per spese vive ed €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Condanna l e la destinazione dei Beni QU e IS Controparte_2 alla criminalità organizzata, a corrispondere al Condominio opposto le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei
11 compensi ed a cpa e Iva di legge.
Nulla per le spese ed i compensi tra l' dei Beni Controparte_2
QU e IS alla criminalità organizzata ed il al . Parte_4
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 19 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
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