CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27815 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH RO AI nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 5/3/2024 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO ER, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
udito il difensore, avv. Angela Porcelli, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 5/3/2024 confermava il decreto di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria ed il successivo decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma il 18/11/2023 nei confronti di AR AI IB. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 253 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Rileva che il provvedimento impugnato cerca di colmare le 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27815 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 evidenti lacune del decreto di sequestro probatorio emesso la Pubblico Ministero, che non dà contezza del rapporto di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro per il reato di riciclaggio ed il reato presupposto, che non viene neppure ipotizzato;
che il mero possesso di una somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi altro riscontro investigativo circa l'esistenza del reato presupposto, l'elevazione di una contestazione per riciclaggio;
che nel caso di specie le modalità di confezionamento del denaro, unitamente alla mancanza di giustificazioni sul possesso, non sono elementi sufficienti a fondare un provvedimento di sequestro probatorio;
che al più potrebbe ipotizzarsi la violazione della normativa valutaria di cui al D.Igs. n. 195 del 2008, che ha natura amministrativa. 2.1. In data 3/6/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva. 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 3.1 Osserva il Collegio che dagli atti risulta che il sequestro probatorio è stato convertito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in sequestro preventivo. Orbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame relativa al decreto di sequestro probatorio, qualora, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo ed abbia perciò perso efficacia, dovendo indirizzarsi le doglianze degli aventi diritto al sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari in sede di conversione (Sez. 3, n. 12511 del 7/3/2012, Martella, Rv. 252239 - 01). Ed invero, non essendo possibile la restituzione del bene oggetto del sequestro probatorio, in quanto lo stesso è gravato da altro vincolo, la ricorrente non ha più un interesse attuale e concreto a proseguire nell'attuale impugnazione relativa all'originario sequestro probatorio. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 2 ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024.
udito il difensore, avv. Angela Porcelli, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 5/3/2024 confermava il decreto di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria ed il successivo decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma il 18/11/2023 nei confronti di AR AI IB. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 253 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Rileva che il provvedimento impugnato cerca di colmare le 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27815 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 evidenti lacune del decreto di sequestro probatorio emesso la Pubblico Ministero, che non dà contezza del rapporto di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro per il reato di riciclaggio ed il reato presupposto, che non viene neppure ipotizzato;
che il mero possesso di una somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi altro riscontro investigativo circa l'esistenza del reato presupposto, l'elevazione di una contestazione per riciclaggio;
che nel caso di specie le modalità di confezionamento del denaro, unitamente alla mancanza di giustificazioni sul possesso, non sono elementi sufficienti a fondare un provvedimento di sequestro probatorio;
che al più potrebbe ipotizzarsi la violazione della normativa valutaria di cui al D.Igs. n. 195 del 2008, che ha natura amministrativa. 2.1. In data 3/6/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva. 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 3.1 Osserva il Collegio che dagli atti risulta che il sequestro probatorio è stato convertito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in sequestro preventivo. Orbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame relativa al decreto di sequestro probatorio, qualora, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo ed abbia perciò perso efficacia, dovendo indirizzarsi le doglianze degli aventi diritto al sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari in sede di conversione (Sez. 3, n. 12511 del 7/3/2012, Martella, Rv. 252239 - 01). Ed invero, non essendo possibile la restituzione del bene oggetto del sequestro probatorio, in quanto lo stesso è gravato da altro vincolo, la ricorrente non ha più un interesse attuale e concreto a proseguire nell'attuale impugnazione relativa all'originario sequestro probatorio. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 2 ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024.