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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/09/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 19.09.2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2185/2024 cui è riunito il procedimento recante n. R.G. 2188/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Taccone, Parte_1 con cui elettivamente domicilia in Taurianova, Piazza della Libertà, 16, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente -
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
FATTO E DIRITTO Mediante due separati ricorsi, la ricorrente sopraepigrafata impugnava la comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 03976202300000766000 notificatale, in data 6.03.2024, da , cui erano sottesi diversi Controparte_2 avvisi di addebito, tutti afferenti all'omesso versamento di contributi previdenziali mod. DM 10 e somme aggiuntive per gli anni 2013-2017. Nello specifico, con ricorso iscritto al n. R.G. 2185/2024 impugnava indirettamente gli avvisi di addebito n. 33920150001249758000, n. 33920160000864292000 e n. 33920160001797431000 per l'importo complessivo di €. 40.074,71 e con ricorso iscritto al n. R.G. 2188/2024 gli avvisi di addebito n. 33920170000176782000, n. 33920170000953841000 e n. 33920170001219602000, per l'importo complessivo di €. 28.660,95. Tanto premesso, deduceva la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di (presunta) notifica, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di annullare gli avvisi di addebito sopra indicati per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ivi contenuta, vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente CP_1
l'improponibilità della domanda per abuso del processo a causa del frazionamento delle pretese azionate aventi medesimo soggetto e oggetto, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva nonché l'infondatezza del ricorso stante la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate e disposta la riunione del procedimento recante R.G. n. 2188/2024 a quello di più vecchia iscrizione per ragioni di identità soggettiva ed oggettiva, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata da per abuso del processo e frazionamento del credito. CP_1
A tal uopo, vale evidenziare -quanto al presunto frazionamento- che, sebbene l'impugnativa abbia ad oggetto la medesima iscrizione ipotecaria, in realtà ciascuno dei giudizi instaurati dal ricorrente attiene specificamente alla pretesa creditoria portata da singoli avvisi di addebito che, seppure connessi, sono distinti tra loro (relativi a diverse annualità e date di notifica). D'altra parte, in ordine all'abuso del processo, è noto l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 7409 del 17 marzo 2021, a mente della quale: “Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l'abuso del processo è una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo. Sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte. Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).” Trattasi, dunque, di elementi che certamente non si rinvengono nel caso in esame. Il frazionamento delle domande operato da parte ricorrente (in relazione alla stessa iscrizione ipotecaria), pertanto, impone la riunione dei procedimenti, ma non ne comporta l'improponibilità (v. Cass. sent. n. 9488/2014; Cass. ord. n. 20834/2017; Cass. ord. n. 8910/2024), sicché i ricorsi devono trovare esame nel merito, potendo, al più, incidere sulla regolamentazione delle spese di lite.
2. Sempre in via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' CP_1
Invero, nel caso di specie, l'ente impositore risulta essere unico legittimato passivo in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08.03.2022, n.7514) secondo cui
“Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”
3. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità di entrambe le opposizioni, sollevata da parte resistente. Sul punto, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui CP_1
l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
4. Ciò chiarito, nel merito, la ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti previdenziali riportati negli avvisi di addebito sottesi all' iscrizione ipotecaria impugnata. La doglianza è infondata. In primo luogo, la ricorrente è decaduta dal potere di far valere il vizio di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'iscrizione ipotecaria, atteso che, in relazione ad essi, risultano ritualmente notificati via PEC successivi atti (cfr. prod con conseguente onere del contribuente di far valere la nullità CP_1 dell'atto presupposto entro il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto conseguenziale (cfr. Cass. civ. n. 15116/2015), onere che nella specie non è stato assolto. D'altra parte, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta per tabulas che dalla data di notifica degli avvisi di addebito n. 33920150001249758000 (13.02.2016), n. 33920160000864292000 (29.03.2017), n. 33920160001797431000 (29.03.2017), n. 33920170000176782000 (21.07.2017), n. 33920170000953841000 (13.10.2017) e n. 33920170001219602000 (30.11.2017) a quella del primo atto interruttivo prodotto dall' comprensivo di tutti gli avvisi menzionati – e segnatamente CP_1 del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 03976201900000666000 (26.11.2019)- non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi. Parimenti, risulta per tabulas che dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo prodotto e -segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 03920229001073237/000 (21.06.2022) - a quella dell'iscrizione ipotecaria impugnata (6.03.2024) non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi ex L. n. 335/95. CP_1
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e si pongono a carico esclusivo di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente liquidate nella complessiva somma di € 4.201.00 per compensi CP_1 professionali, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 19 settembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano