Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02254/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13718/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13718 del 2025, proposto da
SO GE, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Calistri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria della illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale intimata in relazione alla istanza presentata dal ricorrente in data 18 maggio 2017 e per la conseguente condanna della medesima Amministrazione a concludere il procedimento in tal modo avviato;
nonché per la contestuale nomina
di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’A.C. intimata in caso di persistente inerzia di quest’ultima anche oltre il termine assegnatole.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista l’istanza depositata il 23/12/2025 con la quale la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa EN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. ritualmente notificato a controparte in data 10/11/2025 e depositato in giudizio in pari data, la parte ricorrente lamenta che, benchè con istanza presentata in data 18 maggio 2017 e protocollata al n. QI/2017/79325, abbia chiesto a Roma Capitale la concessione del contributo a fondo perduto previsto dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche presso l’immobile sito in Roma, Via Raffaele Paparella n. 4, l’A.C. intimata non ha ancora riscontrato la predetta istanza con un provvedimento espresso.
2. Il ricorrente affida il ricorso a un unico, articolato, mezzo di gravame, rubricato: “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 117 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/90 ”.
2.1 Con tale mezzo di gravame, la parte ricorrente lamenta l’inerzia della resistente A.C. e precisa che a interrompere la stessa non può ritenersi idonea la nota prot. 214585 del 24 ottobre 2025, con cui Roma Capitale le ha comunicato di avere inserito la sua istanza: “ nella graduatoria con priorità ” e che “ l’erogazione del contributo spettante avverrà, in ordine di protocollo, previo accertamento della permanenza dei requisiti prescritti dalla Legge 13/1989 e ss.mm.ii. e dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U/1989 esplicativa della Legge in argomento, e a seguito dell’esame della completezza della documentazione pervenuta.
Attualmente l’Ufficio non è in grado di fornire informazioni circa la tempistica necessaria per la liquidazione del contributo. Ad oggi sono in lavorazione le domande finanziate dal 20-07.2010 al 25.07.2013, mentre l’istanza di cui trattasi ricade nel gruppo di finanziamento, con priorità “A”, dal 25.07.2013 al 28.12.2017. ”
Il ricorrente, infatti, dopo aver affermato la natura soprassessoria della predetta nota, come tale inidonea a far venir meno il silenzio serbato dal Comune intimato sulla propria, chiede all’adito G.A. l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune intimato sulla medesima istanza e, per l’effetto, di condannare l’Ente rimasto inerte a provvedere su di essa entro un termine perentorio, con contestuale nomina sin d’ora di un Commissario ad acta che provveda in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione intimata.
3. Il 23/12/2025 parte ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravventa carenza d’interesse, dopo avere premesso che: “ Successivamente alla notificazione del ricorso il Comune di Roma ha provveduto, in data 28 novembre 2025, al pagamento di quanto richiesto con l’istanza del 18 maggio 2017, pertanto si rappresenta che non sussiste più alcun residuo interesse di parte ricorrente ad ottenere una condanna alla conclusione del procedimento avendo raggiunto l’obiettivo sotteso all’azione proposta nel presente giudizio ”, instando per la condanna di controparte alle spese di lite ed alla rifusione del contributo unificato.
4. L’8/01/2026 Roma Capitale ha depositato in giudizio – unitamente ad altra documentazione inerente ai fatti di causa - la determinazione dirigenziale numero repertorio QI/4346 del 26/11/2025 e numero protocollo QI/238309 del 26/11/2025 con cui ha liquidato al ricorrente la somma di € 4.417,25 (quattromilaquattrocentodiciassette/25) quale contributo per le domande di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, degli aventi diritto con priorità contraddistinti dalla lettera A, ai sensi dell’art. 11 Legge 13/1989.
5. Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso, ritualmente notificato alle controparti ex artt. 31 e 117 c.p.a. e tempestivamente depositato in giudizio nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, commi 2, lett. b), e 3, c.p.a., deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse anche in adesione all’istanza in tal senso formulata dalla parte ricorrente.
7. Inoltre, come esposto in narrativa, risulta che, con la d. d. numero repertorio QI/4346 del 26/11/2025 e numero protocollo QI/238309 del 26/11/2025, la parte resistente ha riconosciuto al ricorrente la somma da questi pretesa a titolo di parziale rimborso delle somme impiegate per la realizzazione di opere volte alla eliminazione delle barriere architettoniche presso la propria abitazione.
7.1 Nella fattispecie di cui si tratta, pertanto, deve farsi applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale, in forza del quale il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla P.A. sull’istanza che le è stata presentata e sulla quale è chiamata a provvedere. Pertanto, la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 (commi 1 e 2) c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del G.A. perduri l’inerzia e che, dunque, non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Trattandosi di una condizione dell’azione, questa deve persistere fino al momento della decisione. Conseguentemente, l’emanazione da parte della P.A. di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato od in ossequio all’obbligo di legge (anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato) interrompe l’inerzia della P.A. e rende il ricorso avverso il silenzio: a) inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso medesimo; b) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nelle more del giudizio conseguentemente instaurato ( ex multis : Consiglio di Stato, Sezione III, 4 maggio 2018, n. 2660; Consiglio di Stato, Sezione V, 14 aprile 2016, n. 1502; Consiglio di Stato, Sezione V, 1 ottobre 2015, n. 4605; Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 273; Idem , 31 luglio 2014, n. 4058; Consiglio di Stato, Sezione V, 1 luglio 2014, n. 3293; Consiglio di Stato, Sezione V, 7 maggio 2013, n. 2465; Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 maggio 2007, n. 2237).
Non resta, quindi, al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
8. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c. (alla luce della evidente fondatezza del ricorso), vanno poste a carico del Comune di Roma Capitale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Condanna il Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 750,00 (Settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CH CA, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
EN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RO | CH CA |
IL SEGRETARIO