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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/09/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 3120/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3120/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2
Entrambi difesi e rappresentati, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti FRANCO CREVATIN e DAVIDE CREVATIN, ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi telematici dei difensori: e;
Email_1 Email_2
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
2) Affidare in forma condivisa la figlia nata a Udine il [...], ad [...] entrambi i genitori con collocazione della s une dei genitori in San Pier d'Isonzo con i quali vivrà accudita dall'uno e dall'altra, prevedendosi che qualsiasi persona terza rispetto ai membri della famiglia potrà accedere alla casa previo consenso dell'altro genitore, ad esclusione di chi dovesse eseguire manutenzioni ordinarie e riparazioni straordinarie alla casa.
3) Disporre l'assegnazione dell'alloggio coniugale sito in San Pier d'Isonzo, via Angelo Leghissa n. 2, insistente in P.T. 437, c.t. 1, C.C. di Cassegliano, in p.c.e. 186, di proprietà ½ p.i. ciascuno dei coniugi cui è connessa la proprietà di 1/8 ciascun coniuge della P.T. 457, c.t. 1, C.C. di Cassegliano, in p.c.e. 182, ad entrambi i genitori in quanto collocatari della figlia Persona_1
4) Dare atto che i coniugi reciprocamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
1 5) Dare atto che i coniugi si autorizzano al rilascio dei passaporti e documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
6) Stabilire che entrambi i genitori contribuiranno in modo diretto al mantenimento della figlia in uguali proporzioni e sosterranno le spese di carattere straordinario nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Gorizia in materia di spese straordinarie relative alla prole.
7) I coniugi si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese di gestione della casa e della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 05/08/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 31/07/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 15/06/2013 a Staranzano (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2013, parte 2, serie A, atto n. 2), nel corso del quale è nata la figlia
[...] il 24/07/2020 a Udine, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione Persona_1 personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 17/09/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, specificando che gli stessi continueranno temporaneamente ad abitare nella stessa abitazione per non creare eccessivo disagio alla piccola con Persona_1
l'intenzione di trovare nel prossimo futuro diverse abitazioni, vend tuale, confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Staranzano (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2013, parte II, serie A, atto n. 2) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 25/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3120/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2
Entrambi difesi e rappresentati, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti FRANCO CREVATIN e DAVIDE CREVATIN, ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi telematici dei difensori: e;
Email_1 Email_2
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
2) Affidare in forma condivisa la figlia nata a Udine il [...], ad [...] entrambi i genitori con collocazione della s une dei genitori in San Pier d'Isonzo con i quali vivrà accudita dall'uno e dall'altra, prevedendosi che qualsiasi persona terza rispetto ai membri della famiglia potrà accedere alla casa previo consenso dell'altro genitore, ad esclusione di chi dovesse eseguire manutenzioni ordinarie e riparazioni straordinarie alla casa.
3) Disporre l'assegnazione dell'alloggio coniugale sito in San Pier d'Isonzo, via Angelo Leghissa n. 2, insistente in P.T. 437, c.t. 1, C.C. di Cassegliano, in p.c.e. 186, di proprietà ½ p.i. ciascuno dei coniugi cui è connessa la proprietà di 1/8 ciascun coniuge della P.T. 457, c.t. 1, C.C. di Cassegliano, in p.c.e. 182, ad entrambi i genitori in quanto collocatari della figlia Persona_1
4) Dare atto che i coniugi reciprocamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
1 5) Dare atto che i coniugi si autorizzano al rilascio dei passaporti e documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
6) Stabilire che entrambi i genitori contribuiranno in modo diretto al mantenimento della figlia in uguali proporzioni e sosterranno le spese di carattere straordinario nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Gorizia in materia di spese straordinarie relative alla prole.
7) I coniugi si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese di gestione della casa e della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 05/08/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 31/07/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 15/06/2013 a Staranzano (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2013, parte 2, serie A, atto n. 2), nel corso del quale è nata la figlia
[...] il 24/07/2020 a Udine, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione Persona_1 personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 17/09/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, specificando che gli stessi continueranno temporaneamente ad abitare nella stessa abitazione per non creare eccessivo disagio alla piccola con Persona_1
l'intenzione di trovare nel prossimo futuro diverse abitazioni, vend tuale, confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Staranzano (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2013, parte II, serie A, atto n. 2) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 25/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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