TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
Sezione civile – in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Gaetano Sole, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2262 del Ruolo Generale del 2022
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1
atti, dall'avv. Giada di Stefano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mazara del Vallo, nella via del Ciliegio n.
5
Attore
Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea
Cantone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in
Milano, nella via Dante n. 9
Convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore
Terza chiamata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti, , premettendo di aver
[...] CP_1
stipulato con la stessa un contratto di prestito asseritamente collegato con un contratto di appalto e fornitura di energia mediante il sistema “Power Sharing” s.1228 del 14.3.2019, a sua volta stipulato con la società con l'intermediazione CP_2 della MO . Parte_2
Segnatamente la MO proponeva la conclusione del contratto di appalto per l'efficientamento energetico e fornitura di energia, con possibilità di godere di apparecchi di domotica di ultima generazione, al fine di ottenere un risparmio annuo sul consumo di energia (con sospensione del pagamento dell'utenza elettrica per un ventennio), previo allaccio al gestore elettrico
, con correlata sottoscrizione del contratto di prestito, CP_2 dell'importo complessivo di euro 19.997,00.
Tanto premesso l'attore ha dedotto l'inadempimento dell'obbligazione principale di cui al contratto di appalto da parte della , la quale, oltre a non aver domotizzato CP_2
l'impianto elettrico dell' , non avrebbe provveduto Pt_1
all'allaccio alla rete elettrica sicché, dal novembre 2021, l'attore avrebbe subito l'interruzione della fornitura di energia elettrica.
L'SE ha, inoltre, dedotto di aver ricevuto comunicazione dall'autorità garante del mercato elettrico – Acquirente unico – con cui veniva informato che non era più in possesso dei CP_2
requisiti che le consentivano di offrire il servizio di fornitura di energia elettrica. Ne conseguiva che il contratto stipulato tra le parti era da ritenersi risolto, giusta delibera 258/2015/eel e smi, con conseguente applicazione delle tariffe del Servizio elettrico
Nazionale.
In punto di diritto, parte attrice ha evidenziato che, tra i
Tribunale di Trapani 2
Giudice dott. Gaetano Sole contratti dallo stesso conclusi con le parti convenute, sussisterebbe un collegamento negoziale, in quanto preordinati al conseguimento dell'unico fine di consentire all'attore il conseguimento dell'efficientamento energetico del proprio impianto elettrico. Donde, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di finanziamento con la a fronte del CP_1 grave (per i motivi sopra indicati) inadempimento della , CP_2
ai sensi dell'art. 125 quinquies, comma 4, TUB.
Inoltre, in ragione del dedotto inadempimento, parte attrice ha chiesto la ripetizione delle somme versate durante l'esecuzione del contratto, in applicazione (anche) dell'art. 9 del regolamento negoziale, e quantificate in € 7.524,00, oltre a quelle maturande in corso di causa e oltre interessi. Contr Pertanto, evidenziando come la condotta della fosse stata stigmatizzata anche dall'opinione pubblica e dall' , CP_3
ha chiesto al Tribunale: “In via preliminare, Parte_1
accertare e dichiarare la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto della società ed il prestito finalizzato n. CP_2
14717932 della , stipulati dal signor II. Controparte_1 Pt_1
Per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di prestito finalizzato n. 14717932 che l'attore ha stipulato con la
, in applicazione della clausola n.9 Controparte_1 del contratto;
III. Quindi, accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione delle somme già versate dall'attore alla
[...]
, oltre interessi;
IV. Per l'effetto, Condannare la Controparte_1
alla restituzione delle somme versate Controparte_1
a titolo di rate corrispondenti ad € 7.524,00 oltre a quelle ulteriormente maturate e maturande nelle more del presente giudizio ed oltre interessi”.
Costituendosi in giudizio, la ha avversato le CP_1
Tribunale di Trapani 3
Giudice dott. Gaetano Sole deduzioni poste a fondamento dell'azione spiegata dall' . Pt_1
Segnatamente, parte convenuta ha dedotto che il 21.02.2022
l'attore avrebbe inviato un reclamo, deducendo l'inadempimento della e chiedendo la risoluzione del CP_2 contratto di finanziamento. In riscontro la società convenuta, con missiva del 17.3.2022, avrebbe eccepito che l'accordo avrebbe avuto ad oggetto solo l'acquisto dell'impianto energetico, effettivamente consegnato al compratore, e non anche la fornitura di energia elettrica.
In punto di diritto, parte convenuta non ha avversato la circostanza che i contratti sottoscritti dall' fossero Pt_1
collegati, ma ha eccepito che oggetto del collegamento sarebbe esclusivamente tra finanziamento ed installazione dell'impianto,
e non anche con la fornitura di energia elettrica, come emergerebbe anche dal prezzo pattuito.
Al fine di corroborare tale asserzione, la – CP_1
evidenziando che non vi sarebbe prova né dell'inadempimento, né della gravità dello stesso – ha riportato varie decisioni dell'ABF su fattispecie analoghe che hanno coinvolto la . CP_2
In ragione di ciò, parte convenuta ha dedotto che non sussisterebbero i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto di finanziamento;
in via subordinata, la CP_1 ha chiesto che venisse dichiarata soltanto la risoluzione parziale, avendo l'attore fruito dell'impianto per diversi mesi e rappresentando che la restituzione delle rate di finanziamento versate implicherebbe un ingiustificato arricchimento dell' . Pt_1
A motivo delle difese spiegate, parte convenuta ha chiesto di chiamare in causa la , in quanto, in caso di accoglimento CP_2
della domanda, la stessa avrebbe diritto a ripetere gli importi
Tribunale di Trapani 4
Giudice dott. Gaetano Sole dalla terza chiamata.
Pertanto, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di: “IN VIA
PRELIMINARE Autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e 702 bis a chiamare in causa CCI number RSIN 860535459 CP_2 P.IVA_1 con sede legale in Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA Amsterdam e di conseguenza differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.
163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: - Rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e accertare che
[...] nulla deve all'attore a nessun titolo;
IN Controparte_1
SUBORDINE - Nel caso in cui il contratto di finanziamento stipulato dalla ricorrente con sia dichiarato Controparte_1 nullo/ annullabile/ risolto, condannare CCI number CP_2
76177076, RSIN 860535459 con sede legale in Gustav Mahlerlaan
1212, 1081 LA Amsterdam alla restituzione a favore di
[...] dell'intero importo finanziato, pari ad € Controparte_1
19.997,00 o al minore importo che è tenuta a rimborsare all'attore; IN
VIA DI ULTERIORE SUBORDINE - Dichiarare la risoluzione parziale del contratto di finanziamento per quanto attiene alla parte eccedente la prestazione eseguita”.
Con decreto del 15.2.2023, il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa di e, nonostante la rituale notifica, CP_2
quest'ultima non si è costituita, dacché ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento del 30.1.2024.
La causa, a seguito della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e fallito il tentativo di conciliazione a seguito della proposta transattiva ex art. 185-bis cpc formulata dal Tribunale in data 6.7.2024, è stata rinviata per la discussione orale e viene ora in decisione.
Tribunale di Trapani 5
Giudice dott. Gaetano Sole ***
Tanto premesso, mette conto evidenziare che il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo, autonomo negozio, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “Il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici
(cfr. da ultimo Cass. 14561/2023; nello stesso senso Cass.
11974/2010 e Cass. S.U. 7930/2008).
Una specifica ipotesi di collegamento negoziale è poi stabilita dall'art. 121 co.1 lett. d) TUB, che disciplina il contratto di credito collegato che è un “ contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene
o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
A tal proposito, giova premettere che l'azione diretta del
Tribunale di Trapani 6
Giudice dott. Gaetano Sole consumatore contro il finanziatore «si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale» (Cass. 20477/2014; cfr. anche Corte di Giustizia CE, I Sez., 23 aprile 2009, causa C-509/07, la quale ha affermato che si tratta di azione – già contemplata in ambito comunitario dall'art. 11, comma 2, della Direttiva 87/102/CE del
22 dicembre 1986 – che offre una “protezione supplementare” al consumatore, e che si aggiunge dunque alle azioni esercitabili contro il venditore sulla base dello specifico rapporto contrattuale).
Va dunque rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda poiché non preceduta o accompagnata da una domanda di risoluzione del contratto presupposto.
Ciò posto, osserva il Tribunale che, dalla documentazione versata agli atti, risulta che il contratto intercorso con la società di fornitura elettrica, di cui fa menzione l'attore, si componeva, in effetti, di due documenti contrattuali contestualmente sottoscritti: il primo, denominato contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura dell'impianto a risparmio energetico
(costituito da Kit domotico, kit di monitoraggio Kit Power
Sharing, Kit Led 2, Tipo incentivo Ecobonus, per il prezzo di €
19.997,00 da corrispondersi in 120 rate a tasso zero); il secondo, un contratto di efficientamento power sharing avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica alle condizioni descritte dal ricorrente in ricorso (n° kwh da efficientare 4200, durata programma anni 20, Fonte rinnovabile eolico, a bolletta 0). Il contratto di credito controverso era, quindi, “collegato” nel senso dell'art. 121 TUB sopra citato alla fornitura del suddetto impianto a risparmio energetico, avendo ad oggetto proprio il finanziamento del suo acquisto e non già la fornitura elettrica,
Tribunale di Trapani 7
Giudice dott. Gaetano Sole come invece prospettato dal ricorrente.
È comunque pacifico, come del resto dedotto da entrambi i litiganti costituiti, che le parti, pur stipulando due diversi contratti (uno di finanziamento, l' e la uno Pt_1 CP_1 denominato di appalto ed efficientamento energetico, l' e Pt_1
Contr la ), hanno inteso concludere un'unica operazione negoziale.
Come è noto, secondo l'art. 125 quinques TUB, nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se, con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi, l'invocato inadempimento appare di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte.
Sul punto, mette conto rilevare che la risoluzione per inadempimento del venditore travolge il contratto di finanziamento (credito al consumo) sottostante. Fra il contratto di fornitura e di credito al consumo va, infatti, configurato un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio dal momento che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie (cfr. Cass. n. 19522/2015).
Tribunale di Trapani 8
Giudice dott. Gaetano Sole Ed invero l'art. 125 quinquies T.U.B., rubricato “Inadempimento del fornitore”, stabilisce che «
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore
l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso». Peraltro tale diritto è pure contrattualmente previsto, all'art. 9 del menzionato negozio, ove le parti hanno statuito che: “in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se….ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455
c.c.” (cfr. contratto n. 14717932).
Nel caso di specie, premesso che il contratto di finanziamento è collegato (quantomeno) alla fornitura dell'impianto di risparmio energetico, risultano soddisfatte entrambe le condizioni previste da quest'ultimo articolo, che, peraltro, sono richieste solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di tale protezione supplementare (Cass. 20477/2014).
In primo luogo, la preventiva costituzione in mora del fornitore
(cfr. all. 6 alla citazione).
In secondo luogo, la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., imputabile al
Tribunale di Trapani 9
Giudice dott. Gaetano Sole fornitore.
Ed invero nel caso di specie, l' ha dedotto, per un verso, Pt_1
che l'impianto elettrico fornitogli non è domotizzato e, Contr dall'altro, che – a partire dal novembre 2021 – la non ha più fornito energia elettrica.
Di contro, la ha eccepito che oggetto dell'accordo del CP_1 contratto di power sharing fosse il montaggio dell'impianto elettrico, e non anche la fornitura dell'energia.
Orbene, l'eccezione spiegata da parte convenuta non coglie nel segno. Ed invero, dovendosi discostare dai precedenti emessi dall'ABF e prodotti dalla ritiene il Tribunale che già CP_1
dalla semplice lettura del contratto compiegato da parte attrice emerga che la viene qualificata come “gestore elettrico”. CP_2
Risulta, poi, per tabulas che la è stata interessata da un CP_2 provvedimento emesso dall' , giusta delibera CP_3
258/2015/eel e smi, con il quale è stata dichiarata non più titolata alla fornitura di energia elettrica, dacché non può ritenersi che l'obbligazione della società terza chiamata si esaurisse nel montaggio e messa in funzione dell'impianto elettrico. Un ulteriore indice di tale conclusione può evincersi dalla circostanza che si fosse impegnata, per 20 anni, CP_2
alla c.d. “bolletta zero” ed ha anche provveduto all'installazione di due pod, come emerge dal documento negoziale sottoscritto dall' (cfr. doc. allegato 1 all'atto di citazione). Pt_1
Quanto al requisito della gravità dell'inadempimento posto in essere dalla terza chiamata, premettendo che la valutazione della gravità dell'inadempimento costituisce una questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici o
Tribunale di Trapani 10
Giudice dott. Gaetano Sole giuridici (cfr., ex multis, Cass. n. 18485/2024), osserva il
Tribunale che, a fronte dell'avvenuto montaggio dell'impianto, la si è resa gravemente inadempiente rispetto alle CP_2
obbligazioni assunte. In particolare, da un lato, non ha fornito gli strumenti per provvedere alla domotizzazione dell'impianto, avendo esclusivamente consegnato, secondo quanto dedotto da parte attrice, una scatola di plastica (circostanza non smentita dalla società convenuta) e non già, come contrattualmente previsto, un “Kit domotico Unità Esterna+Unità interna”. Inoltre, la macroscopica violazione del regolamento negoziale si è configurata in ordine alla mancata fornitura di energia elettrica,
a partire dal mese di novembre 2021, privando così l' Pt_1 della corrente elettrica e, allo stesso tempo, costringendolo a reperire un diverso gestore, con costi più elevati.
Difatti va evidenziato che il presupposto da cui muove la finanziaria, e cioè che l'unico inadempimento lamentato dall'attore consista nell'interruzione della fornitura di energia elettrica, non può condividersi: la convenuta trascura, infatti, di considerare che egli, in realtà, in modo assolutamente chiaro, da detto inadempimento fa discendere direttamente anche quello al collegato contratto di vendita dell'impianto che, al di là dei dedotti di vizi e/o difetti, in assenza della fornitura di energia non è più in grado di garantirgli il risparmio energetico promesso. D'altronde, pacifico essendo che l'impianto di risparmio energetico fosse strumentale e utilizzabile per la fornitura di energia elettrica che il medesimo fornitore si era impegnato ad effettuare, i risparmi di cui l'attore lamenta la mancata realizzazione rientrano pienamente – quantomeno in forza del collegamento con il contratto di fornitura di energia elettrica – nell'oggetto del contratto di vendita e rappresentano
Tribunale di Trapani 11
Giudice dott. Gaetano Sole vantaggi economici derivanti direttamente dall'installazione del sistema domotico.
In altri termini, oggetto del contratto di “efficientamento Power
Sharing” è la fornitura dell'energia elettrica da parte del fornitore, al fine di consentire il funzionamento del sistema e l'acquisto dell'energia tramite l'utilizzo del relativo impianto di risparmio energetico. Il contratto di prestito, stipulato tra l'attore e la finanziaria, prevede che tale finanziamento ha lo scopo di consentire l'acquisto dell'impianto di risparmio energetico, finalizzato ad assicurare all'attore medesimo per diversi anni energia pulita a vantaggiose condizioni economiche. Pertanto, una volta che è stata interrotta la fornitura di energia elettrica e, di conseguenza, è stato risolto il relativo contratto di somministrazione, l'impianto di risparmio energetico, acquistato con contratto collegato, non è più in grado di offrire l'utilità promessa, e cioè il risparmio energetico a beneficio dell'attore e la fruizione di energia pulita, facendo venire meno l'obbligazione principale.
Rilevata, dunque, la gravità dell'inadempimento posto in essere Contr dalla va quindi dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento n. 14717932.
Dalle superiori considerazioni, discende il rigetto della domanda spiegata, in via d'ulteriore subordine, dalla CP_1
afferente alla richiesta di risoluzione solo parziale del contratto.
E' del tutto evidente, infatti, che, nell'operazione negoziale della quale si tratta, il finanziamento rivestisse una funzione
“servente”, nella misura in cui ha costituito lo strumento attraverso il quale l' ha ottenuto accesso Pt_1 all'efficientamento dell'impianto energetico;
tuttavia, i due negozi devono essere letti quale unicum e, pertanto,
Tribunale di Trapani 12
Giudice dott. Gaetano Sole Contr l'inadempimento compiuto dalla si riverbera sull'intera operazione negoziale conclusa dalle odierne parti, in virtù del principio “simul stabunt, simul cadent”.
Quanto alla domanda di ripetizione delle somme versate dall' in esecuzione del contratto di finanziamento n. Pt_1
14717932, mette conto rilevare che, in forza della previsione di cui all'art. 125 quinquies del Dlgs. 385/1993 così come modificato dal Dlgs. N. 141/2010, l'inadempimento del fornitore della merce comporta la risoluzione del contratto di finanziamento collegato ed il conseguente venir meno, in capo al consumatore, della relativa obbligazione di pagamento con il diritto a vedersi rimborsate le rate già versate (cfr. Cass.
1900/2016).
E' incontestato che, in dipendenza del contratto per cui è causa, parte attrice ha versato, in favore della il CP_1
complessivo importo di euro 7.524,00.
Posto che, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, alcuna locupletazione si verificherebbe in caso di accoglimento della domanda di ripetizione, in quanto la spettanza della somma è espressamente sancita dalla legge, e in difetto di prova in ordine al versamento di ulteriori importi sofferti in corso di causa, la va condannata a rifondere, in favore di parte CP_1 attrice, la somma di euro 7.524,00, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto introduttivo e sino al soddisfo.
Da ultimo, deve essere parzialmente accolta la domanda spiegata, in via subordinata, da parte convenuta. Contr Ed invero, la ha chiesto la condanna della , in CP_1
caso di declaratoria di risoluzione del contratto di finanziamento, al pagamento, in suo favore, della somma di euro 19.970,00 o al minore importo che è tenuta a rimborsare
Tribunale di Trapani 13
Giudice dott. Gaetano Sole all'attore.
Orbene, ai sensi dell'art. 125-quinquies, comma 2, TUB, la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. Contr In applicazione di tale previsione, la va condannata a rifondere, in favore di parte convenuta, la somma di euro
7.524,00, oltre interessi dalla data della notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento n.
14717932 stipulato da e Parte_3 [...]
Controparte_1
- Condanna al pagamento, Controparte_1
in favore di , della somma di euro 7.524,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di euro Controparte_1
7.524,00, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo;
Tribunale di Trapani 14
Giudice dott. Gaetano Sole - Condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, in favore di , che si Parte_1
liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- Condanna +E al pagamento, in favore di parte CP_2
convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in €
2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Trapani, 9.5.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
Tribunale di Trapani 15
Giudice dott. Gaetano Sole