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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1184/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8974/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brancaleone - Via Regina Margherita 89036 Brancaleone RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6351/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2020 - provvedimento n. 2501 del 23.09.2024 – n. prot. gen. 8587, emesso dal Comune di Brancaleone e notificato in data 05.11.2024 (totale importo Euro 409,34).
Parte ricorrente deduce di occupare il sub n. 1 (quale abitazione principale) dell'immobile oggetto dell'imposta, mentre per il sub n. 4 il fratello coerede Nominativo_1 ha assolto l'obbligo contributivo (versamenti agli atti del Comune di Brancaleone e allegati).
Peraltro la situazione è nota al Comune, che la considera esattamente per altri tributi.
Inoltre la ricorrente evidenzia che questa Corte ha già deciso per le precedenti annualità 2016 e 2017, con decisioni di accoglimento dei ricorsi (rispettivamente sentenze n. 2080/2023 e n. 1555/2024).
Non si è costituito in giudizio il Comune di Brancaleone.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
Nella fattispecie in trattazione ricorrono presupposti analoghi a quelli posti a fondamento dell'accoglimento dei ricorsi avverso gli avvisi per il 2016 e il 2017 (sentenze prima citate, allegate al ricorso e alle cui condivisibili motivazioni si rimanda); peraltro è stata efficacemente rappresentata da parte ricorrente, nella contumacia comunale, la situazione dell'immobile, con abitazione principale nel sub
1 (della stessa ricorrente, con diritto all'esenzione) e dimora estiva nel sub 4 (del fratello residente in
Toscana, con difetto di legittimazione passiva in capo alla ricorrente).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Brancaleone al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8974/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brancaleone - Via Regina Margherita 89036 Brancaleone RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6351/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2020 - provvedimento n. 2501 del 23.09.2024 – n. prot. gen. 8587, emesso dal Comune di Brancaleone e notificato in data 05.11.2024 (totale importo Euro 409,34).
Parte ricorrente deduce di occupare il sub n. 1 (quale abitazione principale) dell'immobile oggetto dell'imposta, mentre per il sub n. 4 il fratello coerede Nominativo_1 ha assolto l'obbligo contributivo (versamenti agli atti del Comune di Brancaleone e allegati).
Peraltro la situazione è nota al Comune, che la considera esattamente per altri tributi.
Inoltre la ricorrente evidenzia che questa Corte ha già deciso per le precedenti annualità 2016 e 2017, con decisioni di accoglimento dei ricorsi (rispettivamente sentenze n. 2080/2023 e n. 1555/2024).
Non si è costituito in giudizio il Comune di Brancaleone.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
Nella fattispecie in trattazione ricorrono presupposti analoghi a quelli posti a fondamento dell'accoglimento dei ricorsi avverso gli avvisi per il 2016 e il 2017 (sentenze prima citate, allegate al ricorso e alle cui condivisibili motivazioni si rimanda); peraltro è stata efficacemente rappresentata da parte ricorrente, nella contumacia comunale, la situazione dell'immobile, con abitazione principale nel sub
1 (della stessa ricorrente, con diritto all'esenzione) e dimora estiva nel sub 4 (del fratello residente in
Toscana, con difetto di legittimazione passiva in capo alla ricorrente).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Brancaleone al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).