Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00843/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01416/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2023, proposto da RA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e dal signor IF ER RA GN, rappresentati e difesi dagli avvocati Sabrina Convento e Francesco Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Roberto Chiaia, Federico Trento, Marzia Masetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede della Civica Avvocatura in Venezia, S. Marco, n. 4091;
per l'annullamento
dell'atto di ingiunzione a firma del Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia prot. 2023/550252 del 15 novembre 2023, notificato in pari data, con il quale è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di euro 26.805,90 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto;
dell'atto di ingiunzione a firma del Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia prot. 2023/550286 del 15 novembre 2023, notificato in pari data, con il quale è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di euro 39.072,69 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento;
nonché per l'annullamento
di ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale e, in particolare, delle note a firma del medesimo Dirigente n. 2023/259800 e n. 2023/259851 del 29 maggio 2023, nonché dell'ulteriore nota dirigenziale n. 2023/374834 di data 3 agosto 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
RA S.r.l. e il suo legale rappresentante signor RA GN IF ERo, che agisce anche in proprio, con il ricorso in epigrafe hanno impugnato due atti di ingiunzione del Comune di Venezia, dell’importo rispettivamente di euro 26.805,90 e di euro 39.072,69.
Espongono i ricorrenti che in data 7 giugno 2013 la società RA ha ottenuto ai sensi della legge regionale Veneto 8 luglio 2009, n. 14 in materia di “Piano casa” un permesso di costruire per l’ampliamento di un immobile sito in Venezia, fruendo altresì dell’esonero dal contributo di costruzione, a fronte dell’impegno di stabilire nelle relative unità residenziali la residenza dei figli del titolare dell’impresa per i 42 mesi successivi al rilascio dell’agibilità (o meglio, come evidenziato dalla difesa comunale, per i 24 mesi successivi, in ragione della normativa vigente ratione temporis ).
Precisano che l’agibilità è stata ottenuta in data 20 marzo 2017, ma già prima di tale data i soggetti tenuti si erano sottratti all’obbligo, alienando a terzi le porzioni dell’immobile.
Un ulteriore intervento di ampliamento è stato realizzato presso altro immobile sito in Venezia sulla base di Denuncia di Inizio Attività (DIA) datata 11 novembre 2014, con contestuale esonero dal contributo di costruzione, a fronte dell’impegno del signor RA di trasferirvi la propria residenza per 42 mesi, a termini dell’art. 7 comma 1 bis della l.r. 14/2009. Anche in tal caso peraltro l’impegno non è stato onorato perché l’immobile è stato alienato a terzi ancor prima che l’agibilità si fosse perfezionata in data 13 ottobre 2017.
Il Comune di Venezia con due note di invito al pagamento dl 29 maggio 2023 (pg 2023/259800 e pg 2023/259851) ha contestato ai ricorrenti la violazione dell’articolo 7 della legge regionale, chiedendo pertanto il pagamento di quanto dovuto ai sensi del comma 2 bis della medesima disposizione.
L’art. 7, comma 1 bis della l.r. 14/2009 prevede, infatti, che “ per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 3-quater che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW, il contributo di costruzione:
a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;
b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a) ”.
Il successivo comma 2 bis prevede che “ 2-bis. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a), l'obbligo a stabilire e a mantenere la residenza di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) non può essere inferiore ai quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Qualora si contravvenga a tale obbligo il comune, a titolo di penale, richiede il versamento dell'intero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per i comuni turistici la suddetta maggiorazione è pari al 200 per cento .”.
L’amministrazione ha poi inviato le ingiunzioni di pagamento.
Pur riconoscendo espressamente l’inadempimento all’obbligo previsto dalla menzionata disposizione, i ricorrenti sostengono che la pretesa di pagamento del Comune sia qualificabile come sanzione amministrativa pecuniaria e si sia conseguentemente prescritta per decorso del termine quinquennale.
Essi deducono quindi l’illegittimità delle ingiunzioni impugnate per i seguenti motivi:
I. Violazione di legge per violazione dell’art. 28, legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Le violazioni contestate si sono consumate contestualmente agli atti di compravendita che hanno trasferito la proprietà delle unità immobiliari di cui è questione. Il Comune di Venezia ne era a conoscenza fin dal 2017, cioè a far data dalla presentazione degli atti di volturazione. È quindi già spirato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge 689/1981, essendo la pretesa delle somme ascrivibile ad una sanzione amministrativa pecuniaria, come chiarito dall’art. 7 della l.r., che le qualifica come “penale”.
II. Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 7, comma 2 bis, L.R. V. 8 luglio 2009, n. 14 .
È illegittima l’applicazione dell’art. 7 comma 2 bis della l.r. 14/2009, in quanto tale normativa è stata abrogata dalla L.R. Veneto 4 aprile 2019, n. 14, in data anteriore agli atti di ingiunzione. Né a legittimazione della pretesa può essere utilmente invocata la norma transitoria dell’art. 17 della l.r. 14/2019, che prevede l’ultrattività della legge sul Piano casa solo con riferimento agli interventi edilizi in sé e quindi per quanto riguarda la loro conformità ai titoli edilizi a suo tempo rilasciati.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Venezia, che ha replicato agli argomenti dedotti nel ricorso, chiedendole il rigetto.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 19 marzo 2026, ove è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la pretesa creditoria del Comune sarebbe qualificabile come sanzione amministrativa pecuniaria, che si sarebbe prescritta per decorso del quinquennio dalla violazione contestata (riguardante l’obbligo di trasferire e mantenere la residenza presso gli immobili oggetto di intervento per 24/48 mesi dall’ottenimento dell’agibilità).
La censura non può trovare accoglimento.
Costituisce infatti regola generale quella dell’onerosità dei titoli edilizi e un’eccezione l’ipotesi di esonero.
In difetto dei requisiti per l’esonero il pagamento del contributo è dovuto per legge e non costituisce una sanzione, ma il corrispettivo per l’edificazione, che di regola non può essere considerata gratuita.
L’atto di imposizione e liquidazione del contributo di costruzione è meramente ricognitivo e contabile, attenendo ad un diritto dell’amministrazione comunale, soggetto a termine di prescrizione decennale. L’obbligo di versamento del contributo riveste infatti natura sostanzialmente restitutoria ed è soggetto al termine di prescrizione ordinario ex art. 2946 del codice civile.
Tale interpretazione è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 69) secondo cui gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione previsto dall’art. 16 del d.P.R. 380/2001 non hanno natura autoritativa e non sono espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta a termine di prescrizione decennale.
Non si tratta quindi di una sanzione, ma del pagamento di quanto dovuto, stante l’accertata insussistenza delle eccezionali condizioni di gratuità del titolo edilizio. Né a tale qualificazione sostanziale osta l’espressione contenuta nell’art. 7 menzionato, secondo cui la richiesta di versamento del contributo verrebbe effettuata “a titolo di penale”. In assenza dei presupposti per l’esonero il Comune è infatti tenuto a richiedere il pagamento del costo di costruzione dovuto e non versato.
Né dalla stessa somma può essere “scomputato” e ascritto al novero delle sanzioni amministrative il solo importo relativo alla maggiorazione prevista dalla legge, in quanto la stessa costituisce un elemento integrante e inscindibile nella determinazione della somma dovuta a titolo di costo di costruzione.
Va ugualmente disatteso il secondo motivo di ricorso, che si appunta sull’abrogazione dell’art. 7 della legge regionale 14/2009 ad opera della successiva legge regionale n. 14/2019, intervenuta in data antecedente all’adozione degli atti di ingiunzione impugnati.
L’art. 17 della l.r. 14/2019 espressamente prevede l’ultrattività della precedente normativa, laddove dispone che: “ gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale ”.
Privo di pregio risulta peraltro l’argomento dei ricorrenti secondo cui tale disposizione si limiterebbe a legittimare gli interventi edilizi autorizzati ai sensi della previgente normativa in materia di Piano casa. È evidente infatti che in uno con gli interventi autorizzati devono intendersi fatti salvi anche i connessi obblighi e adempimenti posti a carico dei beneficiari della precedente normativa, costituenti condizioni di legittimità dei titoli rilasciati.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico dei ricorrenti, in applicazione del principio di soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Venezia le spese di lite, che liquida in 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA IM, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
NA AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | IA IM |
IL SEGRETARIO