Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14737 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...]-Segesta (TP) il 4/07/1942, Parte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Favari Maria Calogera;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Di Giuseppe Hasani Giuliano;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8/04/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 chiesto la modifica delle statuizioni economiche del provvedimento n.
152/2022 emesso da questo Tribunale il 12.01.2022, con cui era stato, tra l'altro, previsto l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori Per_1
1
Il ricorrente ha dedotto di aver subito una modifica in peius della sua situazione reddituale, atteso che nel 2019 aveva avuto un reddito complessivo di € 14.399, nel 2020 di € 10.960,00 e nel 2021 di € 11.085,00.
Ha soggiunto di essere titolare di una pensione da artigiano di € 795,71 mensili e di aver promosso un'azione di sfratto per morosità nel 2022 nei confronti della per canoni scaduti per oltre Parte_2
22.000,00 euro, tutt'oggi pendente, di non essere ancora rientrato nel possesso del fabbricato r del terreno e di non aver recuperato le somme dovutegli.
Ha, dunque, concluso sollecitando la riduzione dell'ammontare dell'assegno mensile dovuto per il mantenimento della figlia in € 150,00.
2. Nel costituirsi in giudizio ha contestato la sussistenza Controparte_1 dei presupposti per la modifica delle condizioni e ha, quindi, invocato il rigetto del ricorso di controparte.
3. La causa, istruita mediante assunzione della prova testimoniale articolata dalla difesa della resistente, all'udienza dell'8.4.2025 è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per disporre l'invocata riduzione del contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Costituisce, invero, principio consolidato della giurisprudenza che la definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato (si veda, in questi termini, tra le tante, Cass. n. 6639/2023).
2 Del resto, occorre parimenti rammentare che il provvedimento di revisione postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e fattuali rispetto a quelle prese in esame al momento dell'emissione del provvedimento giurisdizionale, ma altresì che tale novità sia tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con il precedente provvedimento, secondo una valutazione sempre comparativa.
Nella vicenda in disamina nessuna prova ha fornito Parte_1 rispetto alla asserita contrazione dei redditi e alla sua incidenza in ordine all'assetto patrimoniale posto a fondamento del provvedimento di questo
Tribunale, atteso che lo stesso ha fondato la propria difesa unicamente sulla mancata percezione dei canoni di locazione scaduti relativi ad un immobile concesso in locazione alla società “ . Parte_2
Difatti, all'udienza del 21/05/2024 ha dichiarato: “Io sono stato condannato
a pagare per il mantenimento di mia figlia € 300,00 mensili perché Per_1 all'epoca (nel 2022) avevo un capannone dal quale ricavavo un affitto pari a €
2.000,00 al mese ma già a quel tempo c'era una certa una morosità.
Da allora non ho più riscosso alcun canone ed attualmente c'è una morosità di circa € 60.000,00 per cui sono stato costretto a pagare a mia figlia soldi che non ho incassato. (…) ho mia moglie a carico. Aiuto anche mio figlio che, a sua volta, ha tre bambini ed è un disastro.
Vivo in una casa di mia proprietà ed ho anche un altro locale che ho dato in locazione dal quale ricavo un canone mensile di € 500,00.
(…) Ho un debito nei confronti dell'Erario che ho dilazionato pagando €
300,00 al mese” (cfr. verbale di udienza cit.).
Per converso, sulla scorta delle risultanze della documentazione versata in atti, è agevole osservare che nessun rilievo può attribuirsi, rispetto all'onere probatorio gravante sul ricorrente, la documentazione fiscale offerta in comunicazione che concerne gli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021 e, dunque, antecedenti alla pronuncia del provvedimento del quale ha chiesto la modifica.
D'altronde, dall'esame degli estratti conto del rapporto bancario intrattenuto con la banca versati in atti (cfr. produzione del Controparte_2
13/5/2024) in relazione all'anno 2023 oltre ai ratei della pensione pari a circa
€ 793 emerge che il percepisce ogni mese un canone di affitto di € Parte_1
3 700, nonché tramite bonifico le somme di € 10,32 e di € 114,78 e si riscontrano pure diversi versamenti di denaro in contante.
Dalle visure depositate risulta, inoltre, che è proprietario di un immobile, ubicato in Partinico in Contrada Bosco Falconera, piano terra e piano secondo, oltre che di alcunìi terreni siti nel territorio di Partinico adibiti a vigneto e in
Alcamo, contrada Virgini s.n.c.
Non può, del resto, neppure omettersi di considerare che il ha Parte_1 posto a corredo del ricorso introduttivo l'ordinanza di rilascio dell'immobile concesso in locazione alla emessa in data Parte_2
1/8/2022, sicchè è dimostrato che egli abbia conseguito nuovamente la disponibilità del cespite concesso in precedenza in locazione.
Preme, altresì, evidenziare che il ricorrente non ha neppure dimostrato l'elevata esposizione debitoria a suo dire maturata nei confronti del fisco, dal momento che ha prodotto soltanto della documentazione illeggibile al riguardo
(si veda produzione del 13/5/2024).
Del pari sprovvisto di qualsivoglia fondamento è l'assunto difensivo del ricorrente secondo cui il Tribunale nel provvedimento del 12/1/2022 avrebbe stabilito nei suoi confronti anche l'obbligo di provvedere al mantenimento dell'altra figlia della resistente, poiché risulta evidente dal tenore della motivazione che per un mero refuso nel dispositivo è stato previsto l'assegno per il mantenimento “dei due figli minori” che in realtà concerne solo . Per_1
Dal canto suo, all'udienza di comparizione del 21/05/2024 Controparte_1 ha riferito di percepire il sussidio statale dell'assegno di inclusione per €
800,00 al mese, con il quale provvede al versamento del canone di locazione di € 270,00 mensili per l'immobile ove vive con la figlia e l'altra figlia Per_1
, nata da una precedente relazione. Per_2
Ha lamentato che il dal mese di giugno 2023 ha interrotto Parte_1 qualsivoglia contatto con la figlia , circostanza questa che è stata Per_1 confermata dall'altra figlia, , che è stata sentuta Per_2 Testimone_1 come testimone all'udienza del 12.11.2024, in occasione della quale ha raccontato che il ricorrente non ha mai contribuito alle spese straordinarie per la sorella minore.
Orbene, così compendiate le risultanze istruttorie, non può revocarsi in
4 dubbio che il non ha fornito la prova di circostanze sopravvenute Parte_1 idonee ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. a fondare la chiesta modifica dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto per la figlia che Per_1 vive in maniera esclusiva con la madre, senza che possa tralasciarsi di considerare l'aumento delle esigenze economiche della figlia minorenne, notoriamente legato alla sua crescita senza bisogno di specifica dimostrazione.
S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso in esame.
5. Proprio in considerazione delle superiori circostanze va, altresì, attribuito in aggiunta all'assegno di mantenimento a per intero l'assegno Controparte_1 unico universale per i figli a carico erogato dall' quale genitore presso cui CP_3
è collocata la figlia minore e che, dunque, provvede ai bisogni Persona_3
e alle esigenze immediate di quest'ultima, come pure previsto con la circolare dell' n. 23/22 (si veda, sul punto, di recente, Cass. n. 4672 del CP_3
22/02/2025, che ha precisato che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole).
6. In ossequio, infine, al criterio della soccombenza va Parte_1 condannato al pagamento delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta, da liquidare in favore dell'erario essendo stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio Controparte_1 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 29/02/2024.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto cura di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo
5 difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
2. dispone che l' eroghi per intero a l'assegno unico CP_3 Controparte_1 universale per la figlia , nata il [...], quale genitore presso cui è Per_1 collocata;
3. condanna a rimborsare le spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi € 2.800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
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