Sentenza 8 maggio 2023
Decreto cautelare 24 giugno 2023
Ordinanza cautelare 18 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Decreto cautelare 20 novembre 2023
Ordinanza collegiale 20 dicembre 2023
Decreto cautelare 5 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 1 marzo 2024
Ordinanza cautelare 8 aprile 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Parere interlocutorio 27 gennaio 2026
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- 1. Minaccia: il reato può concorrere con quello di violenza privata (Cassazione penale n. 19374/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti. (In motivazione la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/12/2025, n. 22331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22331 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22331/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09202/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9202 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Los Andes S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
-della Determinazione Dirigenziale prot. CA/123820/2023 del 22/06/2023 di Roma Capitale, notificata il 23/06/2023, recante rigetto parziale dell'istanza occupazione di suolo pubblico emergenziale covid e della comunicazione di mantenimento presentate dalla ricorrente con contestuale ordine di rimozione entro 7 giorni dalla notificazione;
-ove occorrer possa, della nota prot. n. CA/115289 del 09.06.2023;
-ove occorrer possa, del Rapporto Informativo prot. VA/2022/138754/RHADC del 21.10.2022 menzionato ma non allegato;
-di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all’istanza della ricorrente;
e, quanto ai motivi aggiunti depositati l 20 novembre 2023,
per l’annullamento:
-della Determinazione Dirigenziale prot. CA/207015/2023 del 10/11/2023 notificata in data 14/11/2023;
-della nota prot. CA/187519 del 13.10.2023;
-della nota prot. CA165886 del 12/9/2023;
-di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all''''''''istanza della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa RT CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del gravame la società Los Andes S.r.l. ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, la determinazione dirigenziale del 22 giugno 2023 con la quale Roma Capitale ha parzialmente respinto (per due aree su tre) l'istanza di occupazione di suolo pubblico ai sensi della normativa emergenziale Covid e di comunicazione di mantenimento presentate dalla ricorrente, ordinando la rimozione dell’occupazione entro sette giorni dalla notificazione.
La ricorrente rappresenta come il provvedimento sia stato emanato, non con riferimento al contenuto della sua istanza, ma alla luce di una situazione di fatto rilevata nel corso di un accertamento della Polizia municipale, posto in essere in un momento in cui era in essere un ampliamento abusivo dell'occupazione in seguito da essa rimosso.
Sarebbero pertanto erronei misurazioni e rilievi posti a base del diniego.
Ulteriore ragione di illegittimità risiederebbe nella contraddittorietà dell’atto, derivante dal fatto che, in corso di istruttoria, l’amministrazione non avrebbe mai chiesto alla ricorrente di lasciare uno spazio di 3,50 metri per il passaggio dei mezzi di soccorso, spazio incompatibile con la natura pedonale della strada e con il fatto che la stessa, in concreto consistente in un vicolo, sia priva di uscita, con la paradossale conseguenza che un’istanza di occupazione presentata ai sensi della normativa emergenziale sarebbe stata esaminata secondo criteri più rigidi di quelli che avrebbero trovato applicazione in caso di occupazione ordinaria.
Il provvedimento, infine, non terrebbe conto del fatto l’ipotizzato attraversamento del vicolo da parte di un’autoambulanza sarebbe incompatibile con l’angusto spazio disponibile, che non consentirebbe al mezzo di soccorso di fare manovra, obbligandolo, in ogni caso, a impattare su una scalinata che Roma stessa afferma essere gravata da un vincolo di tutela diretto.
Roma Capitale costituita in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 3975 del 18 luglio 2023 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame, da operarsi alla luce della sopravvenienza costituita dalla rimozione degli arredi inizialmente collocati al di fuori dello spazio concesso all’esercizio e previa verifica, in contraddittorio, della compatibilità dell’occupazione richiesta (in ipotesi anche con modalità differenti) con lo stato dei luoghi, obbligando la parte ricorrente al depositare una perizia giurata che attestasse la sussistenza della fascia di rispetto per il passaggio dei mezzi di soccorso con riferimento ad entrambe le aree di interesse.
In esito al riesame disposto, ordinato anche con successiva pronuncia cautelare n. 6548 del 19 settembre 2023, e previo sopralluogo svolto in contraddittorio con la ricorrente, Roma Capitale adottava adottata la determina dirigenziale del 10 novembre 2023 impugnata con i motivi aggiunti, con la quale il diniego parziale veniva confermato.
Osservava in particolare il provvedimento che:
- “l’area 2 non supera alcuna delle criticità evidenziate nella comunicazione dei motivi ostativi, non lasciando né lo spazio necessario di m 3,50 per il passaggio dei mezzi di soccorso, né quello necessario a garantire un raggio di svolta per i mezzi di soccorso pari a m 5,00; inoltre è posizionata fuori dalle proprie pertinenze in mancanza di liberatoria di tutti gli esercizi aventi diritto come stabilito al punto 12 della DAC 81/2020”;
- “che l’area 3 non risulta posizionata nelle pertinenze dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande”;
- “che l’unica assentibile è quella individuata come Area 1 e prospiciente i civici 70/71 perché posizionata nelle pertinenze dell’esercizio di somministrazione come graficizzata nelle controdeduzioni prodotte da Los Andese e acquisite con prot. Ca/188307/2023”.
Il provvedimento, osservava inoltre, al civ. 68, infatti, è presente l’ingresso di un condominio e, come dispone l’art. 13 comma 3 lett. h) della DAC 21/2021, le nuove occupazioni di suolo pubblico non possono essere rilasciate in posizione antistante accessi ad abitazioni, menzionando infine un esposto in data 19 ottobre 2023 di un operatore che avrebbe segnalato l’interferenza dell’occupazione con una sua vetrina, ciò che avrebbe reso evidente il mancato rilascio della liberatoria richiesta dall’art. 12 della D.A.C. N, 81/2020.
La ricorrente rappresenta come tale ultima ragione di diniego non sia stata rappresentata in sede procedimentale, evidenziando inoltre come la determina violi, in parte, il contenuto dell’ordinanza cautelare 6548 del 19 settembre 2023, con la quale si era ordinato di tener conto anche “della concreta percorribilità della strada di interesse da parte di veicoli”, situazione di fatto che impedirebbe in ogni caso il transito delle ambulanze.
La ricorrente evidenzia, ancora, come l’affermazione secondo cui l’occupazione richiesta sarebbe in contrasto con il punto 12 della D.A.C. 81/2020 in quanto posta di fronte a un "ingresso di abitazione" non considererebbe il fatto che, nel corso del sopralluogo, si sarebbe constatato come si tratti di porta chiusa sigillata del Condominio, inutilizzata da decenni, tant'è che la stessa avrebbe un citofono disattivato e non funzionante con targhette rimosse.
Rappresenta ancora come, ai sensi dell’art. 12 della D.A.C. richiede il consenso scritto dei (soli) esercizi commerciali nel raggio di 25 metri, esercizi in concreto non esistenti ad eccezione di una gelateria gestita da essa ricorrente.
Anche di tale ricorso Roma Capitale ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza n. 19347 del 20 dicembre 2023, confermata in appello, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata respinta.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo è improcedibile in considerazione del fatto che il parziale diniego di occupazione di suolo pubblico oggetto del provvedimento impugnato risulta confermato, a seguito di nuova istruttoria, con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti di conferma del parziale diniego, che sostituisce dunque l’originario provvedimento.
I motivi aggiunti sono infondati.
Va in primo luogo respinto il primo motivo di doglianza atteso che il riferimento, contenuto solo nel provvedimento e non oggetto del contraddittorio endoprocedimentale, all’esposto presentato in data 19 ottobre 2023 da parte della RT IC NI RL (che, avendo sede in via dei Coronari 79/80, angolo via di San Simone, ha presentato un esposto con allegata documentazione fotografica, segnalando come l'occupazione interferisca con la vetrina-ingresso della Galleria antiquaria RT IC NI RL che si affaccia su vicolo S. Simone, rendendo evidente il mancato rilascio della liberatoria), si pone come argomento ulteriore rispetto alle ragioni di diniego già indicate nell’atto, che risulta, sotto diversi profili, plurimotivato.
L’eventuale fondatezza della censura non incide, di conseguenza, sull’esito provvedimentale.
Quanto all’ulteriore doglianza relativa alla violazione del dictum cautelare, il Collegio osserva come, con riferimento all’area 2, non risulti utilmente contestato quanto accertato da Roma Capitale in ordine alle criticità della graficizzazione contenute nell’istanza di parte e in ordine alla larghezza effettiva della sede stradale a filo muro del fabbricato, ciò che imponeva, in ogni caso, la riduzione dell’occupazione per il passaggio di mezzi di soccorso, restando del tutto soggettiva la ricostruzione di parte ricorrente in ordine agli spazi di manovra necessari per gli stessi.
Quanto infine al civico 68 (e dunque all’area 1), il diniego è correttamente ed esaustivamente motivato con riferimento al richiamo all’art. 13 comma 3 lett. h) della DAC 21/2021, il quale stabilisce che le nuove occupazioni di suolo pubblico non possono essere rilasciate in posizione antistante accessi ad abitazioni, non richiedendo che l’uso abitativo sia in concreto in essere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui moti aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
RT CH, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT CH | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO