TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 611
TAR
Sentenza 28 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 4 all. I.01 del d.lgs. n. 36/2023, degli articoli 4 e 17 del disciplinare di gara

    Il Tribunale ritiene che l'aggiudicataria si sia impegnata a corrispondere una indennità non assorbibile, riconducibile alla clausola generale di cui all'art. 4 dell'allegato I.01 del codice dei contratti, per azzerare la differenza di trattamento economico. Tale indennità, non essendo assorbibile, va sommata ai minimi tabellari e non è una mera elargizione discrezionale. L'impegno assunto può configurarsi come contratto a favore del terzo. Si applica il principio del risultato, privilegiando il conseguimento degli obiettivi dell'azione pubblica.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 7.2. del Disciplinare di gara

    Il Tribunale ritiene che il fatturato richiesto fosse commisurato all'importo complessivo della concessione, comprensivo sia dei servizi balneari che di pulizia. Pertanto, la locuzione 'settore oggetto della gara' deve intendersi comprensiva di tutte le attività. La controinteressata ha documentato un fatturato di € 1.941.505,00 nel settore dei servizi balneari, che depone per la sua idoneità tecnica ed economica. La lex di gara non ha prescritto condizioni sull'entità economica di servizi analoghi specifici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 611
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 611
    Data del deposito : 28 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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