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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1297/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ST VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9489/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190198671559502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia di Roma avverso la cartella di pagamento n. 09720190198671559502, a lei notificata in data
26.02.2025, con cui le veniva chiesto, in qualità di erede di Nominativo_1 il pagamento della somma complessiva di € 194,44 per mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2017 e ne ha chiesto la declaratoria di illegittimità/inefficacia/annullamento con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A motivi ha dedotto: a) l'illegittimità della pretesa nei suoi confronti in quanto, come evincibile dalla documentazione versata in atti, mera legataria e non erede del Nominativo_1 ; b) l'intervenuta prescrizione del presunto debito.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituendosi ritualmente, ha controdedotto evidenziando: a) la carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni dedotte attinenti al merito della pretesa tributaria ed alla notifica degli eventuali prodromici avvisi di accertamento;
b) --l'infondatezza della eccepita prescrizione attesa la non maturazione di quest'ultima alla luce anche della normativa di sospensione ed interruzione dei termini prescrizionali con riferimento all'attività di riscossione delle imposte emanata nel periodo Covid.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha concluso, pertanto, chiedendo, il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese
Si è ritualmente costituita la Regione Lazio, in via preliminare, ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni della ricorrente attinenti alla fase della riscossione e, nel merito, di aver provveduto tempestivamente ad iscrivere a ruolo le somme dovute, trasmettendo la relativa documentazione al Concessionario. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 27-01-26 la Corte, all'esito della discussione, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
Risulta fondato il primo motivo di doglianza.
La ricorrente ha depositato in atti copia dell'atto notarile, datato 11-10-23, avente ad oggetto il deposito e la pubblicazione del testamento olografo redatto di proprio pugno dal Sig. Nominativo_1. Nelle diposizioni di ultima volontà viene nominato erede universale del patrimonio il Sig.
Nominativo_2, figlio del de cuius mentre alla figlia, odierna ricorrente, viene attribuito un appartamento, a titolo di legato. Lo stesso documento contiene , per quanto qui di interesse, l'accettazione dell'eredità da parte del suindicato erede universale.
Alla stregua di tanto deve ritenersi che difetta in capo alla ricorrente la titolarità soggettiva passiva dell'obbligazione tributaria, la quale grava esclusivamente in capo all'erede non rinunciante, dovendo il legatario essere tenuto indenne, ex art. 756 c.c., dal pagamento dei debiti ereditari.
Ad abundantiam, deve rilevarsi la fondatezza anche della subordinata eccezione di prescrizione.
Il termine di prescrizione triennale previsto per la tassa auto relativa all'anno 2017, ex art. 5 d.l. n.953/82, così come modificato dall'art.3 del d.l. n2/86, conv. nella l. n.60/86, risulta ampiamente decorso dalla data di notifica della cartella ( 26-02-25), pur tenendo conto del periodo di sospensione delle attività di riscossione previsto dall'art. 68 del dl 18/2020 e la proroga di due anni disposta per l'attività di riscossione dall'art.
4. comma 1 d.l. n. 41 del 2021..
Nessun atto interruttivo è stato, infatti, medio tempore emanato. La L.R. 12/2011, art. 1, comma 85, prevede che, in relazione alle tasse automobilistiche, le sanzioni per omissione, totale o parziale, dei versamenti delle tasse, unitamente alle somme dovute a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione ( come accaduto nella fattispecie in esame, delle medesime tramite avvisi di accertamento
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico soltanto dell'AdeR in quanto responsabile in via esclusiva della fase della riscossione della tassa auto, vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 350,00, oltre accessori come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 27/01/2026
Il giudice mon.
VI TA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ST VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9489/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190198671559502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia di Roma avverso la cartella di pagamento n. 09720190198671559502, a lei notificata in data
26.02.2025, con cui le veniva chiesto, in qualità di erede di Nominativo_1 il pagamento della somma complessiva di € 194,44 per mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2017 e ne ha chiesto la declaratoria di illegittimità/inefficacia/annullamento con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A motivi ha dedotto: a) l'illegittimità della pretesa nei suoi confronti in quanto, come evincibile dalla documentazione versata in atti, mera legataria e non erede del Nominativo_1 ; b) l'intervenuta prescrizione del presunto debito.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituendosi ritualmente, ha controdedotto evidenziando: a) la carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni dedotte attinenti al merito della pretesa tributaria ed alla notifica degli eventuali prodromici avvisi di accertamento;
b) --l'infondatezza della eccepita prescrizione attesa la non maturazione di quest'ultima alla luce anche della normativa di sospensione ed interruzione dei termini prescrizionali con riferimento all'attività di riscossione delle imposte emanata nel periodo Covid.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha concluso, pertanto, chiedendo, il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese
Si è ritualmente costituita la Regione Lazio, in via preliminare, ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni della ricorrente attinenti alla fase della riscossione e, nel merito, di aver provveduto tempestivamente ad iscrivere a ruolo le somme dovute, trasmettendo la relativa documentazione al Concessionario. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 27-01-26 la Corte, all'esito della discussione, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
Risulta fondato il primo motivo di doglianza.
La ricorrente ha depositato in atti copia dell'atto notarile, datato 11-10-23, avente ad oggetto il deposito e la pubblicazione del testamento olografo redatto di proprio pugno dal Sig. Nominativo_1. Nelle diposizioni di ultima volontà viene nominato erede universale del patrimonio il Sig.
Nominativo_2, figlio del de cuius mentre alla figlia, odierna ricorrente, viene attribuito un appartamento, a titolo di legato. Lo stesso documento contiene , per quanto qui di interesse, l'accettazione dell'eredità da parte del suindicato erede universale.
Alla stregua di tanto deve ritenersi che difetta in capo alla ricorrente la titolarità soggettiva passiva dell'obbligazione tributaria, la quale grava esclusivamente in capo all'erede non rinunciante, dovendo il legatario essere tenuto indenne, ex art. 756 c.c., dal pagamento dei debiti ereditari.
Ad abundantiam, deve rilevarsi la fondatezza anche della subordinata eccezione di prescrizione.
Il termine di prescrizione triennale previsto per la tassa auto relativa all'anno 2017, ex art. 5 d.l. n.953/82, così come modificato dall'art.3 del d.l. n2/86, conv. nella l. n.60/86, risulta ampiamente decorso dalla data di notifica della cartella ( 26-02-25), pur tenendo conto del periodo di sospensione delle attività di riscossione previsto dall'art. 68 del dl 18/2020 e la proroga di due anni disposta per l'attività di riscossione dall'art.
4. comma 1 d.l. n. 41 del 2021..
Nessun atto interruttivo è stato, infatti, medio tempore emanato. La L.R. 12/2011, art. 1, comma 85, prevede che, in relazione alle tasse automobilistiche, le sanzioni per omissione, totale o parziale, dei versamenti delle tasse, unitamente alle somme dovute a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione ( come accaduto nella fattispecie in esame, delle medesime tramite avvisi di accertamento
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico soltanto dell'AdeR in quanto responsabile in via esclusiva della fase della riscossione della tassa auto, vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 350,00, oltre accessori come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 27/01/2026
Il giudice mon.
VI TA