Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 86
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che vi fosse prova della notificazione di atti prodromici non impugnati e interruttivi dei termini di prescrizione, in particolare riguardo all'avviso di intimazione n. 13920239001190613000 e all'avviso di intimazione n. 13920199002638047000.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento impugnato per difetto assoluto dei presupposti impositivi – intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione legata all'emergenza COVID-19 (Decreto Cura Italia e successive modifiche), l'intimazione di pagamento impugnata sia stata notificata prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale per la tassa rifiuti e del termine decennale per le tasse automobilistiche, prorogato per i debiti inerenti alla tassa rifiuti. In particolare, è stata considerata la sospensione dei termini di riscossione dall'8/03/2020 al 31/08/2021 e la successiva proroga fino al 31/12/2021 dei termini di decadenza e prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 86
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 86
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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