TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16474 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36640/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott. AS NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36640 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 26.06.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c, vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariano Maggi e Francesco Mollica, elettivamente domiciliata presso il primo, con studio in Roma, via Marianna Dionigi
ATTORE
Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, via di Vigna Murata n. 60, presso l'Avv. Sabrina Cornacchia che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per atto a rogito del Notaio in data 11 settembre Per_1
2017, rep. n. 136.284 in atti
CONVENUTO
E
CP_1
pagina 1 di 12 rappresentato e difeso dall'Avv Nicolò d'Elia del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Galleria Passarella 1, giusta procura in atti
TE HI
OGGETTO: azione di adempimento, risarcitoria e altro in materia di contratto di appalto di lavori pubblici.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
Cont questo Tribunale (per brevità anche ), chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 seguenti conclusioni: Cont
“condannare al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 223.920,77, oppure della Parte_3 diversa somma che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, per i titoli e le causali esplicitati nelle riserve iscritte negli atti dell'appalto avente ad oggetto i “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
RIQUALIFICAZIONE ISOLA AMBIENTALE "QUADRARO VECCHIO", CIG 8208444E43, CUP
, come sopra illustrati, nonché ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in linea subordinata, oltre C.F._1
I.V.A., rivalutazione monetaria ed interessi di legge e mora, ove dovuti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed ogni più ampia riserva in via istruttoria”.
Deduceva che: - era aggiudicataria dei “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE
ISOLA AMBIENTALE "QUADRARO VECCHIO", CIG 8208444E43, CUP J87H19003990004”; - i lavori dovevano eseguirsi alle condizioni e alle prescrizioni indicate nel progetto esecutivo, nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto sottoscritto tra le parti il 20 gennaio 2021 per euro 512.618,38; - la consegna parziale
“della zona operativa 5”, sita in via dei Lentuli dei lavori era stata disposta dal Direttore dei Lavori il 14 giugno 2021, giusta verbale di pari data sottoscritto da con riserva;
- i lavori in oggetto erano Parte_3 stati pregiudicati, sin da subito, dalla divergenza tra lo stato dei luoghi rappresentato nel progetto esecutivo posto a base di gara e quello effettivamente riscontrato in cantiere;
- la Stazione appaltante aveva prescritto più volte l'esecuzione di opere non previste negli elaborati progettuali, ordinando per le vie brevi e senza il rispetto delle prescritte formalità di legge alcune attività e lavorazioni (analiticamente indicate nell'atto introduttivo)
pagina 2 di 12 Cont che erano eseguite dalla appaltatrice e ultimate in data 27 ottobre 2021; - con verbale del 29 ottobre 2021 disponeva una seconda consegna parziale dei lavori in “via Asconio Pediano”; - anche in questo caso i lavori erano eseguiti già il 30.11.2021, senza che venisse dato riscontro alle richieste di informazione dell'appaltatrice
“sullo stato di fattibilità e [sul]le tempistiche per l'inizio dei prossimi interventi”; - la bozza di contabilizzazione del Sal n. 1, trasmessa all'impresa, conteneva errori ed omissioni evidenziati dalla società Cont appaltatrice;
- la provvedeva ad una terza consegna parziale dei lavori il 2 dicembre 2021, per le “zone operative 1 e 2” di “via degli Angeli e via degli Arvali”, nonché “via degli Angeli e via dei Ciceri”, giusta verbale di pari data;
- anche in questo caso la società attrice eseguiva gli interventi previsti come certificato dalla Committente;
- nonostante diverse sollecitazioni per l'emissione del Sal n.1 (essendo stata raggiunta la Cont soglia di euro 120.000, pari al al il 25% dell'importo contrattuale” trasmetteva solo il 28 gennaio 2022 Cont
lo “Stato di avanzamento lavori a tutto il 21 gennaio 2022”, seguito dal relativo “Registro di contabilità
n. 1” che, tuttavia, sottoscriveva con riserva;
-con nota dell'8 febbraio 2022, l'appaltatrice Parte_3 esplicitava le riserve iscritte nella contabilità lavori, per un totale di “Euro 223.920.77”, secondo i titoli e le causali analiticamente descritte (riserva 1. per ridotta produzione per anomalo andamento dei lavori;
2. caro materiali;
3. riserve contabili;
4. ritardata emissione Sal;
5. maggiori oneri per nuovi e diversi lavori). Cont
si costituiva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ in via preliminare : autorizzare la a chiamare in causa l'Ing. Parte_2 CP_1
, C.F. , nella sua qualità di Direttore dei Lavori, domiciliato presso l'indirizzo
[...] C.F._2 pec: p. rding.roma.it; Email_1
nel merito, in via principale : accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e/o l'illegittimità e comunque rigettare tutte le domande avanzate dalla perché infondate in fatto e in diritto, Controparte_3 come dimostrato in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la condotta del Direttore dei Lavori, per i motivi sopra esposti”.
Premetteva che il Direttore dei Lavori era figura centrale sia nella fase di avvio che nella gestione dell'esecuzione dell'appalto e pertanto si rendeva necessaria la sua chiamata in giudizio “onde potergli consentire di confutare le pindariche tesi sostenute dalla . Parte_3
pagina 3 di 12 Censurava analiticamente nel merito le riserve iscritte, rilevando che parte attrice non aveva a tutt'oggi presentato il programma esecutivo dettagliato, non aveva invocato la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per il risarcimento dei danni, né aveva provato di avere eseguito lavori aggiuntivi su richiesta del D.L. o per effetto di varianti.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata ex art. 269 cpc, si costituiva , eccependo: in via CP_1 preliminare: nullità della citazione di terzo ex articolo 164 comma 4 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; - l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al direttore dei lavori nella vicenda in oggetto, a fronte della infondatezza delle pretese iscritte nelle riserve, come del resto evidenziato dalla stessa Cont
chiamante. Assumeva che, sin dall'inizio, l'impresa odierna attrice aveva mostrato scarsa collaborazione con la DL e con la Committente e che il progetto esecutivo, era stato validato da una struttura tecnica terza rispetto alla stazione appaltante, era stato approvato dalla Committenze ed era stato “dichiarato” perfettamente congruente, conosciuto e fattibile dalla stessa impresa appaltatrice in sede di affidamento dei lavori.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare-pregiudiziale
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzi ex articolo 164 comma 4 c.p.c. notificato all'esponente per indeterminatezza del petitum e della causa petendi con tutti i conseguenziali provvedimenti di rito
Nel merito
- rigettare le domande tutte proposte nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto e in diritto e temerarie e ogni domanda da chiunque formulata nei confronti dell'ing .” CP_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione, la RSM precisava che “la domanda svolta nei confronti del terzo chiamato è da intendersi quale denuntiatio litis e segnala giurisprudenza /Cass. 01.06.2021
n. 15232/2021; Corte d'Appello Napoli 09.09.2022 n. 3721, quest'ultima in particola qualifica il direttore dei lavori quale organo tecnico e straordinario dell'ente pubblico appaltante)”.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc, la causa era istruita mediante produzione documentale e ctu, giusta ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del 14.11.2023 da intendersi richiamata e ribadita.
pagina 4 di 12 In via preliminare, deve precisarsi che nel corso del giudizio non è stato ritenuto necessario pronunciarsi sulla eccepita nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo ), a fronte delle precisazioni rese dalla CP_1
Cont
(all'udienza di prima comparizione e trattazione del 3.05.2023) la quale ha dedotto che “la domanda svolta nei confronti del terzo chiamato è da intendersi quale denuntiatio litis”. Del resto nell'atto di chiamata in causa non è stata svolta alcuna domanda nei confronti dell'ing. , così come nelle memorie ex art. 183 VI CP_1 comma n.1 cpc, essendo stato allegato nella comparsa di costituzione che l'estensione del contraddittorio era necessaria al fine di consentire “di confutare le pindariche tesi sostenute dalla . Parte_3
Cont Ne consegue che la domanda proposta da solo in sede di precisazione delle conclusioni, in subordine, con cui si è chiesto di “accertare e dichiarare la condotta del Direttore dei Lavori, quale causa di responsabilità nei confronti della per le mancanze riscontrate dalla CTU, salva l'ipotesi in cui queste ultime Parte_3 vengano disattese dall'Ill.ma Giudice”, deve essere dichiarata inammissibile.
Ciò posto, prima di passare all'esame delle singole riserve oggetto della domanda proposta da parte attrice, deve osservarsi che parte convenuta, solo all'esito delle indagini svolte e negli scritti conclusionali, ha dedotto l'intempestività dell'iscrizione delle riserve.
Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza, in materia di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di decadenza dalle riserve, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la pubblica amministrazione, attiene a diritti patrimoniali disponibili e, pertanto, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 2969 c.c. (cfr. in tal senso, Cass. 10.8.2007 n. 17630; Cass.
7.2.2006 n. 2600; Cass. 26.1.2006 n.
1637; Cass. 14.3.2003 n. 3824). Trattasi di eccezione in senso stretto, da proporre nel termine di decadenza di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c. (cfr anche di recente Cass. Sez. I, 10.01.2017, n. 281).
L'inammissibilità, peraltro eccepita dalla parte attrice, è pacificamente rilevabile d'ufficio, stante il principio che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (cfr. tra le molte, Cass. ord. 26.06.2018 n. 16800; Cass. 30.11.2011 n. 25598; Cass.
13.12.2006 n. 26691; Cass. 11.5.2005 n. 9875).
pagina 5 di 12 Ne consegue che, nella specie, non deve essere valutato il profilo della tempestività e ammissibilità delle riserve iscritte dalla società appaltatrice.
Nel merito dell'elevata complessità della materia in sé e, nello specifico, della ricostruzione dei rapporti tra le parti, giova muovere da un inquadramento del ruolo della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio civile: a tal proposito, è bene chiarire preliminarmente che, oltre a poter essere disposta per la mera valutazione di fatti già acquisiti e provati in sede di giudizio (c.d. consulenza deducente), per giurisprudenza ampiamente consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, pur non appartenendo alla categoria delle prove vere e proprie, può comunque essere utilizzata come fonte diretta di prova, risolvendosi in uno strumento di accertamento di fatti non altrimenti verificabili (c.d. consulenza percipiente), se non mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e specialistiche (fra le tante, Cass., Sez. III civ., 22 giugno 2005, n. 13401; Cass., Sez. III civ., 8 gennaio 2004,
n. 88; Cass., Sez. II civ., 30 gennaio 2003, n. 1512; Cass., Sez. II civ., 21 luglio 2003, n. 11332); ciò non implica, naturalmente il venir meno dell'onere della prova gravante in capo all'attore, tenuto comunque ad allegare in giudizio tutti i fatti che, per essere provati pienamente, necessitino di un approfondimento specialistico.
Nel caso in oggetto, al consulente tecnico è stato affidato l'incarico di ricostruire “sulla base della documentazione prodotta - l'andamento del rapporto intercorso tra le parti”, nonché di descrivere “gli eventuali lavori e prestazioni ulteriori e maggiori, rispetto quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara” e di valutare “tenuto conto delle specifiche allegazioni di ciascuna parte, delle previsioni contrattuali
e della normativa di riferimento - la congruità delle riserve iscritte in contabilità, quantificandone per ogni singola voce gli importi”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono intrinsecamente attendibili e privi di vizi logico-giuridici, per la correttezza del metodo utilizzato e per l'assenza di lacune logiche o tecniche nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, nonché alla luce della precisione e dell'esaustività con cui sono stati raccolti ed esaminati i dati. È bene precisare che le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quando non sono state accolte, sono state puntualmente confutate nella relazione definitiva;
pertanto, per giurisprudenza costante, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, potendosi desumere che le deduzioni contrarie delle parti siano pagina 6 di 12 state implicitamente rigettate (per tutte, Cass., Sez. I civ., 4 marzo 2011, n. 5229; Cass., Sez. III civ., 6 ottobre
2005, n. 19475).
In ogni caso giova precisare che il consulente (in conformità al quesito posto) ha quantificato i lavori e le prestazioni ulteriori e maggiori eseguiti da parte attrice rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara (nei limiti di quanto evincibile dalla documentazione in atti) e, riguardo ai restanti quesiti,
l'ausiliario nell'elaborato depositato ha dato risposta alle osservazioni formulate dai cctt delle parti, modificando in alcuni casi le proprie conclusioni.
In particolare, il ctu ha ricostruito dettagliatamente l'andamento dell'appalto sottoscritto dalle parti il
20.01.2021 e avente ad oggetto (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice, art.2 del contratto) i “Lavori di realizzazione della riqualificazione isola ambientale ”, alle condizioni e prescrizioni Controparte_4 indicate nel “Progetto Esecutivo” con i suoi allegati, tra cui il Capitolato Speciale d'Appalto), espressamente accettate dall'appaltatore in sede di gara.
L'importo dell'appalto (art.3) era previsto a misura, nei limiti di €. 512.618,38, oltre IVA. Il ctu ha poi riferito che l'ammontare dei lavori era determinato sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al progetto, indicando analiticamente le tariffe applicabili. Il termine di ultimazione dei lavori (art.4.3) era di 290 giorni dalla data del verbale di consegna delle aree o dalla data dell'ultima consegna parziale, per intervenute necessità o per temporanea indisponibilità delle aree. L'esecuzione dei lavori doveva avvenire (art.4.2) secondo fasi operative, tempi e impiego di risorse indicati nel Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori (P.E.D.), di cui all'art.43 comma 10 del D.P.R n.207/2010. L'art.
4.3 del contratto prevedeva però che “per intervenute necessità o per temporanea indisponibilità delle aree, potrà essere disposta una consegna parziale dei lavori, della quale verrà redatto apposito verbale. In tale ipotesi, la data di consegna a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultima consegna parziale”.
I certificati di pagamento in acconto (art.10.2) dovevano essere emessi al raggiungimento dell'ammontare minimo di €.120.000,00 valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, in deroga al Capitolato Speciale all'art.5.2.
Il ctu ha riferito che il rapporto tra le parti era stato condizionato dalla qualità del progetto appaltato, non conforme alla normativa di riferimento pure richiamata, in quanto manchevole di alcuni elaborati pagina 7 di 12 analiticamente indicati. Ha rilevato due anomalie rappresentate dalle carenze del progetto e dal rinvio della consegna del programma esecutivo di dettaglio all'ultima consegna d'area (a fronte delle consegne parziali documentate). Tali circostanze, secondo il ctu, avevano provocato, da un lato, un maggiore impegno del
Direttore dei lavori -che aveva fornito continue indicazioni operative alla società appaltatrice (come evincibile dai numerosi verbali di sopralluogo) - e, dall'altro, un allungamento dei tempi di esecuzione, con conseguente ridotta produttività rispetto alle previsioni contrattuali.
Nonostante le anomalie, il ctu ha riferito di una sorta di equilibrio instauratosi tra le parti, in ragione dell'assenza di riserve (nel periodo tra l'inizio dei lavori e la data di emissione del primo SAL) che non erano state apposte sui verbali di sopralluogo e su qualsiasi altro documento emesso dalla D.L. dopo l'inizio dei lavori, oltre che dalla mancanza di ordini di servizio o di sospensione da parte del D.L.
Il ctu ha evidenziato che il problema della tempistica nella esecuzione dei lavori è emerso solo con il SAL n.1
(relativo ai primi due interventi), con l'iscrizione della Riserva n.1 dove si si segnala la riduzione della produttività rispetto a quella ipotizzata nel crono-programma contrattuale sulle zone operative. Il ctu ha poi rilevato che il rapporto tra le parti si trova, attualmente, in uno stato di stallo, in quanto: -non è stata formalizzata la sospensione;
- non è mai iniziato il conteggio dei 290 gg. per l'ultimazione dei lavori;
- non è stato mai stato presentato un P.E.D. (Piano Esecutivo Dettagliato dei lavori da eseguirsi in ciascuna delle zone operative consegnate) riportante la data di fine lavori anche parziali;
- non è stata consegnata, a quasi tre anni dall'inizio dei lavori, l'ultima area d'intervento (la n.3), che corrisponde alla quota più consistente dei lavori appaltati (61,53% del totale lavori a misura); - non è stata prospettata da nessuna delle parti una ipotesi di risoluzione del contratto.
Alla luce di queste risultanze, dunque, è possibile statuire in ordine alle domande della parte attrice, partendo dal presupposto (accertato dalla indagine svolta) che l'appalto ha avuto un andamento anomalo, imputabile ad una concorrente responsabilità delle parti, venute meno agli obblighi su di esse spettanti nella realizzazione dell'appalto. Il Ctu ha riferito che entrambe le parti non si sono attenute a quanto previsto dal Capitolato
Speciale d'Appalto, con riguardo all'art.4 “Esecuzione dei Lavori”, paragrafo 4.8 “Consegne di Urgenza e
Consegne Parziali”. Sul punto ha analiticamente illustrato gli eventi, evidenziando che, né la società
pagina 8 di 12 appaltatrice ha adempiuto agli obblighi imposti dal contratto di consegna del P.E.D., Piano Esecutivo di Cont Dettaglio, né la ne ha richiesto formalmente l'applicazione.
Il ctu ha poi accertato “gli eventuali lavori e prestazioni ulteriori e maggiori” (ulteriori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara), indipendentemente dalla relativa fase temporale dell'appalto in cui sono stati (o saranno) contabilizzati.
L'indagine ha riguardato l'esecuzione dei 5 interventi indicati da parte attrice, per i quali il ctu ha riconosciuto l'importo complessivo di €. 7.025,74 a titolo di compenso dovuto per i lavori ulteriori eseguiti e non compresi tra quelli previsti contrattualmente (contabilizzati e/o da contabilizzare), così composto: - intervento n.5 via dei
Lentuli €. 6.963,10; - intervento n.4 via A.Pediano €. 62,64. Ha poi condivisibilmente ritenuto che gli altri interventi di cui la società attrice ha richiesto il pagamento (intervento n.1 via d. Angeli/v.d. Ciceri e intervento n.1 via d. Angeli/v.d. Ciceri) siano da ricomprendersi nelle previsioni contrattuali, in quanto previsti dal progetto esecutivo (cfr. pp. da 16 a 96 della ctu dove l'ausiliario dà conto, in maniera analitica, delle pretese di parte attrice, delle risposte fornite dal D.L., esponendo le proprie condivisibili valutazioni su ciascuna delle pretese attoree).
Quanto alle 5 “riserve iscritte in contabilità” in occasione del SAL n.1, la loro iscrizione, esplicitazione e trascrizione risulta essere stata contestuale.
La riserva n. 1 (ridotta produzione per anomalo andamento) è stata iscritta dall'Appaltatore per l'anomalo andamento dei lavori e “si sostanzia, quindi, nell'ipotesi di rallentamento produttivo o, comunque, nell'ipotesi di alterazione della programmazione esecutiva come prevista nel cronoprogramma progettuale e nel programma lavori dell'Appaltatore”.
Nella quantificazione della riserva, il ctu ha utilizzato condivisibilmente un coefficiente percentuale di ridotta produzione, che tiene conto della mancanza del P.E.D. parziale, che doveva essere presentato dall'appaltatore prima dell'inizio dei lavori su ogni area parziale consegnata.
Le singole voci di danno pretese con la riserva (A - Spese Generali B - Mancato utile C - Ritardato conseguimento dell'utile D - Maggiori oneri per personale e maestranze E - Maggiori oneri per mezzi, attrezzature e macchinari F - Maggiori oneri per polizze G - Mancato recupero dei costi generici della sicurezza H - Rimborso per il maggior deprezzamento delle attrezzature esistenti in cantiere L - Slittamento dei
pagina 9 di 12 termini contrattuali) sono state condivisibilmente quantificate dal ctu (anche a seguito delle modifiche apportate a seguito delle osservazioni del cctt di parte sul numero dei giorni attribuiti alle zone operative 4 e 5, che è stato ritenuto pari a 102 giorni anziché di 93) nell'importo di €.37.488,30.
Quanto alla Riserva n. 2, iscritta in occasione del “Verbale di consegna lavori” del 14/06/2021 (inerente all'intervento n.5 di Via dei Lentuli), si tratta dell'importo richiesto per l'imprevisto incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, conseguente anche l'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19, che, in conformità alle valutazioni del ctu deve ritenersi congruo nei limiti indicati dal ctu di €.4.127,10.
Quanto alla Riserva n. 3 essa riguarda la mancata contabilizzazione di “lavori e prestazioni ulteriori e maggiori”, rispetto a quelle contabilizzate e da contabilizzarsi secondo le previsioni contrattuali, che come sopra detto devono ritenersi pari ad € 7.025,74.
Quanto alla Riserva n. 4 (per interessi su ritardata emissione del SAL n.1), come indicato dal ctu, si tratta di importi pretesi per una presunta mancata contabilizzazione di “ulteriori e diverse attività per un importo integrativo (per lavori e sicurezza) pari ad euro 48.434”, oltre ad una presunta ritardata contabilizzazione dell'importo di € 138.802,00 indicato in una bozza provvisoria del SAL n.1 allegata alla email del Direttore dei lavori del 30.11.2021” (cfr. pp. 133 e ss. dell'elaborato). Il ctu ha condivisibilmente ritenuto tale voce non quantificabile in mancanza di documentazione sottoscritta in contradittorio tra le parti e alla luce dell'art. 7 del
Capitolato Speciale d'Appalto (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice) “Norme per la misurazione e valutazione delle opere” secondo cui “La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione”.
Da ultimo la riserva n.5 (Maggiori oneri di assistenza agli scavi per richiesta nuovi e diversi lavori) si riferisce ai maggiori oneri sopportati dall'impresa per il servizio di assistenza agli scavi, alle demolizioni delle pavimentazioni e dei marciapiedi (servizio resosi necessario per non arrecare danno ai sottoservizi, ai servizi, agli edifici esistenti ed al livellamento dei piani). Si tratta di oneri ricompresi negli obblighi contrattuali a carico dell'appaltatore (art.
3.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, dove è precisato che “Sono a carico
pagina 10 di 12 dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale
d'Appalto, ….; in particolare anche gli oneri di seguito elencati: ….- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
….Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di cui all'articolo "ammontare dell'appalto" del presente Capitolato”).
L'importo complessivamente liquidabile a parte attrice è quindi pari ad €. 41.615,40 per le riserve, oltre ad €.
7.025,74 per i lavori aggiuntivi per un totale di €. 48.641,14.
Sugli importi riconosciuti occorre calcolare gli interessi distinguendo tra debiti di valuta (lavori aggiuntivi €.
7.025,74) e debiti di valore (riserve €. 41.615,40). Invero, i primi hanno natura di compenso per l'opera prestata e pertanto, trattandosi di debito di valuta, su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (13.06.2022) fino al saldo. Riguardo alle somme riconosciute con le riserve, avendo esse natura risarcitoria, l'importo di €. 41.615,40 deve essere rivalutato a far data dal 28.01.2022 (data di iscrizione della riserva) ed è quindi pari € 46.900,56. La data a partire dalla quale devono essere calcolati gli interessi, nel caso di debiti di valore, non è quella della domanda introduttiva del presente giudizio ma quella in cui è emerso l'evento lesivo. Può quindi farsi riferimento alla data di iscrizione della riserva, ovverosia in occasione della sottoscrizione del S.A.L. n.1, in data 28.01.2022. Gli interessi legali vanno applicati sulla somma di €.
41.615,40 rivalutata anno per anno dalla data del 28.01.2022 fino alla data di pubblicazione della sentenza, così ottenendosi l'importo finale di € 51.683,16 e da tale data, a seguito della conversione in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali fino al saldo.
Riguardo alle somme richieste da parte attrice e non riconosciute, la domanda, proposta in subordine, ex art. 2041 c.c. è improponibile per difetto del requisito della residualità (art. 2042 c.c.), in quanto essa presuppone l'assenza di un rimedio tipico che nel caso in esame invece è astrattamente rinvenibile nello schema contrattuale.
pagina 11 di 12 Stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree sussistono valide ragioni per compensare integralmente le spese di lite e per porre definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, a carico della parte attrice e della parte convenuta, in solido (e nei rapporti interni per metà ciascuna). Cont La natura della domanda svolta dalla chiamante in causa nei confronti di giustifica altresì la CP_1 compensazione delle spese di lite tra le predette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_2 CP_1
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 7.025,74, Parte_2 Controparte_3 oltre interessi legali dal 13.06.2022 e sino al saldo, nonché al pagamento della somma di € 51.683,16, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- dichiara improponibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta da parte attrice;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti, ponendo definitivamente a carico della parte attrice e della convenuta in solido, le spese di C.T.U. (e nei rapporti interni per metà ciascuna). Parte_2
Roma 24.11.2025
Il Giudice
AS NA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott. AS NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36640 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 26.06.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c, vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariano Maggi e Francesco Mollica, elettivamente domiciliata presso il primo, con studio in Roma, via Marianna Dionigi
ATTORE
Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, via di Vigna Murata n. 60, presso l'Avv. Sabrina Cornacchia che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per atto a rogito del Notaio in data 11 settembre Per_1
2017, rep. n. 136.284 in atti
CONVENUTO
E
CP_1
pagina 1 di 12 rappresentato e difeso dall'Avv Nicolò d'Elia del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Galleria Passarella 1, giusta procura in atti
TE HI
OGGETTO: azione di adempimento, risarcitoria e altro in materia di contratto di appalto di lavori pubblici.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
Cont questo Tribunale (per brevità anche ), chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 seguenti conclusioni: Cont
“condannare al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 223.920,77, oppure della Parte_3 diversa somma che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, per i titoli e le causali esplicitati nelle riserve iscritte negli atti dell'appalto avente ad oggetto i “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
RIQUALIFICAZIONE ISOLA AMBIENTALE "QUADRARO VECCHIO", CIG 8208444E43, CUP
, come sopra illustrati, nonché ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in linea subordinata, oltre C.F._1
I.V.A., rivalutazione monetaria ed interessi di legge e mora, ove dovuti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed ogni più ampia riserva in via istruttoria”.
Deduceva che: - era aggiudicataria dei “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE
ISOLA AMBIENTALE "QUADRARO VECCHIO", CIG 8208444E43, CUP J87H19003990004”; - i lavori dovevano eseguirsi alle condizioni e alle prescrizioni indicate nel progetto esecutivo, nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto sottoscritto tra le parti il 20 gennaio 2021 per euro 512.618,38; - la consegna parziale
“della zona operativa 5”, sita in via dei Lentuli dei lavori era stata disposta dal Direttore dei Lavori il 14 giugno 2021, giusta verbale di pari data sottoscritto da con riserva;
- i lavori in oggetto erano Parte_3 stati pregiudicati, sin da subito, dalla divergenza tra lo stato dei luoghi rappresentato nel progetto esecutivo posto a base di gara e quello effettivamente riscontrato in cantiere;
- la Stazione appaltante aveva prescritto più volte l'esecuzione di opere non previste negli elaborati progettuali, ordinando per le vie brevi e senza il rispetto delle prescritte formalità di legge alcune attività e lavorazioni (analiticamente indicate nell'atto introduttivo)
pagina 2 di 12 Cont che erano eseguite dalla appaltatrice e ultimate in data 27 ottobre 2021; - con verbale del 29 ottobre 2021 disponeva una seconda consegna parziale dei lavori in “via Asconio Pediano”; - anche in questo caso i lavori erano eseguiti già il 30.11.2021, senza che venisse dato riscontro alle richieste di informazione dell'appaltatrice
“sullo stato di fattibilità e [sul]le tempistiche per l'inizio dei prossimi interventi”; - la bozza di contabilizzazione del Sal n. 1, trasmessa all'impresa, conteneva errori ed omissioni evidenziati dalla società Cont appaltatrice;
- la provvedeva ad una terza consegna parziale dei lavori il 2 dicembre 2021, per le “zone operative 1 e 2” di “via degli Angeli e via degli Arvali”, nonché “via degli Angeli e via dei Ciceri”, giusta verbale di pari data;
- anche in questo caso la società attrice eseguiva gli interventi previsti come certificato dalla Committente;
- nonostante diverse sollecitazioni per l'emissione del Sal n.1 (essendo stata raggiunta la Cont soglia di euro 120.000, pari al al il 25% dell'importo contrattuale” trasmetteva solo il 28 gennaio 2022 Cont
lo “Stato di avanzamento lavori a tutto il 21 gennaio 2022”, seguito dal relativo “Registro di contabilità
n. 1” che, tuttavia, sottoscriveva con riserva;
-con nota dell'8 febbraio 2022, l'appaltatrice Parte_3 esplicitava le riserve iscritte nella contabilità lavori, per un totale di “Euro 223.920.77”, secondo i titoli e le causali analiticamente descritte (riserva 1. per ridotta produzione per anomalo andamento dei lavori;
2. caro materiali;
3. riserve contabili;
4. ritardata emissione Sal;
5. maggiori oneri per nuovi e diversi lavori). Cont
si costituiva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ in via preliminare : autorizzare la a chiamare in causa l'Ing. Parte_2 CP_1
, C.F. , nella sua qualità di Direttore dei Lavori, domiciliato presso l'indirizzo
[...] C.F._2 pec: p. rding.roma.it; Email_1
nel merito, in via principale : accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e/o l'illegittimità e comunque rigettare tutte le domande avanzate dalla perché infondate in fatto e in diritto, Controparte_3 come dimostrato in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la condotta del Direttore dei Lavori, per i motivi sopra esposti”.
Premetteva che il Direttore dei Lavori era figura centrale sia nella fase di avvio che nella gestione dell'esecuzione dell'appalto e pertanto si rendeva necessaria la sua chiamata in giudizio “onde potergli consentire di confutare le pindariche tesi sostenute dalla . Parte_3
pagina 3 di 12 Censurava analiticamente nel merito le riserve iscritte, rilevando che parte attrice non aveva a tutt'oggi presentato il programma esecutivo dettagliato, non aveva invocato la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per il risarcimento dei danni, né aveva provato di avere eseguito lavori aggiuntivi su richiesta del D.L. o per effetto di varianti.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata ex art. 269 cpc, si costituiva , eccependo: in via CP_1 preliminare: nullità della citazione di terzo ex articolo 164 comma 4 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; - l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al direttore dei lavori nella vicenda in oggetto, a fronte della infondatezza delle pretese iscritte nelle riserve, come del resto evidenziato dalla stessa Cont
chiamante. Assumeva che, sin dall'inizio, l'impresa odierna attrice aveva mostrato scarsa collaborazione con la DL e con la Committente e che il progetto esecutivo, era stato validato da una struttura tecnica terza rispetto alla stazione appaltante, era stato approvato dalla Committenze ed era stato “dichiarato” perfettamente congruente, conosciuto e fattibile dalla stessa impresa appaltatrice in sede di affidamento dei lavori.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare-pregiudiziale
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzi ex articolo 164 comma 4 c.p.c. notificato all'esponente per indeterminatezza del petitum e della causa petendi con tutti i conseguenziali provvedimenti di rito
Nel merito
- rigettare le domande tutte proposte nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto e in diritto e temerarie e ogni domanda da chiunque formulata nei confronti dell'ing .” CP_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione, la RSM precisava che “la domanda svolta nei confronti del terzo chiamato è da intendersi quale denuntiatio litis e segnala giurisprudenza /Cass. 01.06.2021
n. 15232/2021; Corte d'Appello Napoli 09.09.2022 n. 3721, quest'ultima in particola qualifica il direttore dei lavori quale organo tecnico e straordinario dell'ente pubblico appaltante)”.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc, la causa era istruita mediante produzione documentale e ctu, giusta ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del 14.11.2023 da intendersi richiamata e ribadita.
pagina 4 di 12 In via preliminare, deve precisarsi che nel corso del giudizio non è stato ritenuto necessario pronunciarsi sulla eccepita nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo ), a fronte delle precisazioni rese dalla CP_1
Cont
(all'udienza di prima comparizione e trattazione del 3.05.2023) la quale ha dedotto che “la domanda svolta nei confronti del terzo chiamato è da intendersi quale denuntiatio litis”. Del resto nell'atto di chiamata in causa non è stata svolta alcuna domanda nei confronti dell'ing. , così come nelle memorie ex art. 183 VI CP_1 comma n.1 cpc, essendo stato allegato nella comparsa di costituzione che l'estensione del contraddittorio era necessaria al fine di consentire “di confutare le pindariche tesi sostenute dalla . Parte_3
Cont Ne consegue che la domanda proposta da solo in sede di precisazione delle conclusioni, in subordine, con cui si è chiesto di “accertare e dichiarare la condotta del Direttore dei Lavori, quale causa di responsabilità nei confronti della per le mancanze riscontrate dalla CTU, salva l'ipotesi in cui queste ultime Parte_3 vengano disattese dall'Ill.ma Giudice”, deve essere dichiarata inammissibile.
Ciò posto, prima di passare all'esame delle singole riserve oggetto della domanda proposta da parte attrice, deve osservarsi che parte convenuta, solo all'esito delle indagini svolte e negli scritti conclusionali, ha dedotto l'intempestività dell'iscrizione delle riserve.
Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza, in materia di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di decadenza dalle riserve, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la pubblica amministrazione, attiene a diritti patrimoniali disponibili e, pertanto, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 2969 c.c. (cfr. in tal senso, Cass. 10.8.2007 n. 17630; Cass.
7.2.2006 n. 2600; Cass. 26.1.2006 n.
1637; Cass. 14.3.2003 n. 3824). Trattasi di eccezione in senso stretto, da proporre nel termine di decadenza di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c. (cfr anche di recente Cass. Sez. I, 10.01.2017, n. 281).
L'inammissibilità, peraltro eccepita dalla parte attrice, è pacificamente rilevabile d'ufficio, stante il principio che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (cfr. tra le molte, Cass. ord. 26.06.2018 n. 16800; Cass. 30.11.2011 n. 25598; Cass.
13.12.2006 n. 26691; Cass. 11.5.2005 n. 9875).
pagina 5 di 12 Ne consegue che, nella specie, non deve essere valutato il profilo della tempestività e ammissibilità delle riserve iscritte dalla società appaltatrice.
Nel merito dell'elevata complessità della materia in sé e, nello specifico, della ricostruzione dei rapporti tra le parti, giova muovere da un inquadramento del ruolo della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio civile: a tal proposito, è bene chiarire preliminarmente che, oltre a poter essere disposta per la mera valutazione di fatti già acquisiti e provati in sede di giudizio (c.d. consulenza deducente), per giurisprudenza ampiamente consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, pur non appartenendo alla categoria delle prove vere e proprie, può comunque essere utilizzata come fonte diretta di prova, risolvendosi in uno strumento di accertamento di fatti non altrimenti verificabili (c.d. consulenza percipiente), se non mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e specialistiche (fra le tante, Cass., Sez. III civ., 22 giugno 2005, n. 13401; Cass., Sez. III civ., 8 gennaio 2004,
n. 88; Cass., Sez. II civ., 30 gennaio 2003, n. 1512; Cass., Sez. II civ., 21 luglio 2003, n. 11332); ciò non implica, naturalmente il venir meno dell'onere della prova gravante in capo all'attore, tenuto comunque ad allegare in giudizio tutti i fatti che, per essere provati pienamente, necessitino di un approfondimento specialistico.
Nel caso in oggetto, al consulente tecnico è stato affidato l'incarico di ricostruire “sulla base della documentazione prodotta - l'andamento del rapporto intercorso tra le parti”, nonché di descrivere “gli eventuali lavori e prestazioni ulteriori e maggiori, rispetto quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara” e di valutare “tenuto conto delle specifiche allegazioni di ciascuna parte, delle previsioni contrattuali
e della normativa di riferimento - la congruità delle riserve iscritte in contabilità, quantificandone per ogni singola voce gli importi”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono intrinsecamente attendibili e privi di vizi logico-giuridici, per la correttezza del metodo utilizzato e per l'assenza di lacune logiche o tecniche nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, nonché alla luce della precisione e dell'esaustività con cui sono stati raccolti ed esaminati i dati. È bene precisare che le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quando non sono state accolte, sono state puntualmente confutate nella relazione definitiva;
pertanto, per giurisprudenza costante, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, potendosi desumere che le deduzioni contrarie delle parti siano pagina 6 di 12 state implicitamente rigettate (per tutte, Cass., Sez. I civ., 4 marzo 2011, n. 5229; Cass., Sez. III civ., 6 ottobre
2005, n. 19475).
In ogni caso giova precisare che il consulente (in conformità al quesito posto) ha quantificato i lavori e le prestazioni ulteriori e maggiori eseguiti da parte attrice rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara (nei limiti di quanto evincibile dalla documentazione in atti) e, riguardo ai restanti quesiti,
l'ausiliario nell'elaborato depositato ha dato risposta alle osservazioni formulate dai cctt delle parti, modificando in alcuni casi le proprie conclusioni.
In particolare, il ctu ha ricostruito dettagliatamente l'andamento dell'appalto sottoscritto dalle parti il
20.01.2021 e avente ad oggetto (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice, art.2 del contratto) i “Lavori di realizzazione della riqualificazione isola ambientale ”, alle condizioni e prescrizioni Controparte_4 indicate nel “Progetto Esecutivo” con i suoi allegati, tra cui il Capitolato Speciale d'Appalto), espressamente accettate dall'appaltatore in sede di gara.
L'importo dell'appalto (art.3) era previsto a misura, nei limiti di €. 512.618,38, oltre IVA. Il ctu ha poi riferito che l'ammontare dei lavori era determinato sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al progetto, indicando analiticamente le tariffe applicabili. Il termine di ultimazione dei lavori (art.4.3) era di 290 giorni dalla data del verbale di consegna delle aree o dalla data dell'ultima consegna parziale, per intervenute necessità o per temporanea indisponibilità delle aree. L'esecuzione dei lavori doveva avvenire (art.4.2) secondo fasi operative, tempi e impiego di risorse indicati nel Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori (P.E.D.), di cui all'art.43 comma 10 del D.P.R n.207/2010. L'art.
4.3 del contratto prevedeva però che “per intervenute necessità o per temporanea indisponibilità delle aree, potrà essere disposta una consegna parziale dei lavori, della quale verrà redatto apposito verbale. In tale ipotesi, la data di consegna a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultima consegna parziale”.
I certificati di pagamento in acconto (art.10.2) dovevano essere emessi al raggiungimento dell'ammontare minimo di €.120.000,00 valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, in deroga al Capitolato Speciale all'art.5.2.
Il ctu ha riferito che il rapporto tra le parti era stato condizionato dalla qualità del progetto appaltato, non conforme alla normativa di riferimento pure richiamata, in quanto manchevole di alcuni elaborati pagina 7 di 12 analiticamente indicati. Ha rilevato due anomalie rappresentate dalle carenze del progetto e dal rinvio della consegna del programma esecutivo di dettaglio all'ultima consegna d'area (a fronte delle consegne parziali documentate). Tali circostanze, secondo il ctu, avevano provocato, da un lato, un maggiore impegno del
Direttore dei lavori -che aveva fornito continue indicazioni operative alla società appaltatrice (come evincibile dai numerosi verbali di sopralluogo) - e, dall'altro, un allungamento dei tempi di esecuzione, con conseguente ridotta produttività rispetto alle previsioni contrattuali.
Nonostante le anomalie, il ctu ha riferito di una sorta di equilibrio instauratosi tra le parti, in ragione dell'assenza di riserve (nel periodo tra l'inizio dei lavori e la data di emissione del primo SAL) che non erano state apposte sui verbali di sopralluogo e su qualsiasi altro documento emesso dalla D.L. dopo l'inizio dei lavori, oltre che dalla mancanza di ordini di servizio o di sospensione da parte del D.L.
Il ctu ha evidenziato che il problema della tempistica nella esecuzione dei lavori è emerso solo con il SAL n.1
(relativo ai primi due interventi), con l'iscrizione della Riserva n.1 dove si si segnala la riduzione della produttività rispetto a quella ipotizzata nel crono-programma contrattuale sulle zone operative. Il ctu ha poi rilevato che il rapporto tra le parti si trova, attualmente, in uno stato di stallo, in quanto: -non è stata formalizzata la sospensione;
- non è mai iniziato il conteggio dei 290 gg. per l'ultimazione dei lavori;
- non è stato mai stato presentato un P.E.D. (Piano Esecutivo Dettagliato dei lavori da eseguirsi in ciascuna delle zone operative consegnate) riportante la data di fine lavori anche parziali;
- non è stata consegnata, a quasi tre anni dall'inizio dei lavori, l'ultima area d'intervento (la n.3), che corrisponde alla quota più consistente dei lavori appaltati (61,53% del totale lavori a misura); - non è stata prospettata da nessuna delle parti una ipotesi di risoluzione del contratto.
Alla luce di queste risultanze, dunque, è possibile statuire in ordine alle domande della parte attrice, partendo dal presupposto (accertato dalla indagine svolta) che l'appalto ha avuto un andamento anomalo, imputabile ad una concorrente responsabilità delle parti, venute meno agli obblighi su di esse spettanti nella realizzazione dell'appalto. Il Ctu ha riferito che entrambe le parti non si sono attenute a quanto previsto dal Capitolato
Speciale d'Appalto, con riguardo all'art.4 “Esecuzione dei Lavori”, paragrafo 4.8 “Consegne di Urgenza e
Consegne Parziali”. Sul punto ha analiticamente illustrato gli eventi, evidenziando che, né la società
pagina 8 di 12 appaltatrice ha adempiuto agli obblighi imposti dal contratto di consegna del P.E.D., Piano Esecutivo di Cont Dettaglio, né la ne ha richiesto formalmente l'applicazione.
Il ctu ha poi accertato “gli eventuali lavori e prestazioni ulteriori e maggiori” (ulteriori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara), indipendentemente dalla relativa fase temporale dell'appalto in cui sono stati (o saranno) contabilizzati.
L'indagine ha riguardato l'esecuzione dei 5 interventi indicati da parte attrice, per i quali il ctu ha riconosciuto l'importo complessivo di €. 7.025,74 a titolo di compenso dovuto per i lavori ulteriori eseguiti e non compresi tra quelli previsti contrattualmente (contabilizzati e/o da contabilizzare), così composto: - intervento n.5 via dei
Lentuli €. 6.963,10; - intervento n.4 via A.Pediano €. 62,64. Ha poi condivisibilmente ritenuto che gli altri interventi di cui la società attrice ha richiesto il pagamento (intervento n.1 via d. Angeli/v.d. Ciceri e intervento n.1 via d. Angeli/v.d. Ciceri) siano da ricomprendersi nelle previsioni contrattuali, in quanto previsti dal progetto esecutivo (cfr. pp. da 16 a 96 della ctu dove l'ausiliario dà conto, in maniera analitica, delle pretese di parte attrice, delle risposte fornite dal D.L., esponendo le proprie condivisibili valutazioni su ciascuna delle pretese attoree).
Quanto alle 5 “riserve iscritte in contabilità” in occasione del SAL n.1, la loro iscrizione, esplicitazione e trascrizione risulta essere stata contestuale.
La riserva n. 1 (ridotta produzione per anomalo andamento) è stata iscritta dall'Appaltatore per l'anomalo andamento dei lavori e “si sostanzia, quindi, nell'ipotesi di rallentamento produttivo o, comunque, nell'ipotesi di alterazione della programmazione esecutiva come prevista nel cronoprogramma progettuale e nel programma lavori dell'Appaltatore”.
Nella quantificazione della riserva, il ctu ha utilizzato condivisibilmente un coefficiente percentuale di ridotta produzione, che tiene conto della mancanza del P.E.D. parziale, che doveva essere presentato dall'appaltatore prima dell'inizio dei lavori su ogni area parziale consegnata.
Le singole voci di danno pretese con la riserva (A - Spese Generali B - Mancato utile C - Ritardato conseguimento dell'utile D - Maggiori oneri per personale e maestranze E - Maggiori oneri per mezzi, attrezzature e macchinari F - Maggiori oneri per polizze G - Mancato recupero dei costi generici della sicurezza H - Rimborso per il maggior deprezzamento delle attrezzature esistenti in cantiere L - Slittamento dei
pagina 9 di 12 termini contrattuali) sono state condivisibilmente quantificate dal ctu (anche a seguito delle modifiche apportate a seguito delle osservazioni del cctt di parte sul numero dei giorni attribuiti alle zone operative 4 e 5, che è stato ritenuto pari a 102 giorni anziché di 93) nell'importo di €.37.488,30.
Quanto alla Riserva n. 2, iscritta in occasione del “Verbale di consegna lavori” del 14/06/2021 (inerente all'intervento n.5 di Via dei Lentuli), si tratta dell'importo richiesto per l'imprevisto incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, conseguente anche l'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19, che, in conformità alle valutazioni del ctu deve ritenersi congruo nei limiti indicati dal ctu di €.4.127,10.
Quanto alla Riserva n. 3 essa riguarda la mancata contabilizzazione di “lavori e prestazioni ulteriori e maggiori”, rispetto a quelle contabilizzate e da contabilizzarsi secondo le previsioni contrattuali, che come sopra detto devono ritenersi pari ad € 7.025,74.
Quanto alla Riserva n. 4 (per interessi su ritardata emissione del SAL n.1), come indicato dal ctu, si tratta di importi pretesi per una presunta mancata contabilizzazione di “ulteriori e diverse attività per un importo integrativo (per lavori e sicurezza) pari ad euro 48.434”, oltre ad una presunta ritardata contabilizzazione dell'importo di € 138.802,00 indicato in una bozza provvisoria del SAL n.1 allegata alla email del Direttore dei lavori del 30.11.2021” (cfr. pp. 133 e ss. dell'elaborato). Il ctu ha condivisibilmente ritenuto tale voce non quantificabile in mancanza di documentazione sottoscritta in contradittorio tra le parti e alla luce dell'art. 7 del
Capitolato Speciale d'Appalto (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice) “Norme per la misurazione e valutazione delle opere” secondo cui “La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione”.
Da ultimo la riserva n.5 (Maggiori oneri di assistenza agli scavi per richiesta nuovi e diversi lavori) si riferisce ai maggiori oneri sopportati dall'impresa per il servizio di assistenza agli scavi, alle demolizioni delle pavimentazioni e dei marciapiedi (servizio resosi necessario per non arrecare danno ai sottoservizi, ai servizi, agli edifici esistenti ed al livellamento dei piani). Si tratta di oneri ricompresi negli obblighi contrattuali a carico dell'appaltatore (art.
3.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, dove è precisato che “Sono a carico
pagina 10 di 12 dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale
d'Appalto, ….; in particolare anche gli oneri di seguito elencati: ….- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
….Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di cui all'articolo "ammontare dell'appalto" del presente Capitolato”).
L'importo complessivamente liquidabile a parte attrice è quindi pari ad €. 41.615,40 per le riserve, oltre ad €.
7.025,74 per i lavori aggiuntivi per un totale di €. 48.641,14.
Sugli importi riconosciuti occorre calcolare gli interessi distinguendo tra debiti di valuta (lavori aggiuntivi €.
7.025,74) e debiti di valore (riserve €. 41.615,40). Invero, i primi hanno natura di compenso per l'opera prestata e pertanto, trattandosi di debito di valuta, su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (13.06.2022) fino al saldo. Riguardo alle somme riconosciute con le riserve, avendo esse natura risarcitoria, l'importo di €. 41.615,40 deve essere rivalutato a far data dal 28.01.2022 (data di iscrizione della riserva) ed è quindi pari € 46.900,56. La data a partire dalla quale devono essere calcolati gli interessi, nel caso di debiti di valore, non è quella della domanda introduttiva del presente giudizio ma quella in cui è emerso l'evento lesivo. Può quindi farsi riferimento alla data di iscrizione della riserva, ovverosia in occasione della sottoscrizione del S.A.L. n.1, in data 28.01.2022. Gli interessi legali vanno applicati sulla somma di €.
41.615,40 rivalutata anno per anno dalla data del 28.01.2022 fino alla data di pubblicazione della sentenza, così ottenendosi l'importo finale di € 51.683,16 e da tale data, a seguito della conversione in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali fino al saldo.
Riguardo alle somme richieste da parte attrice e non riconosciute, la domanda, proposta in subordine, ex art. 2041 c.c. è improponibile per difetto del requisito della residualità (art. 2042 c.c.), in quanto essa presuppone l'assenza di un rimedio tipico che nel caso in esame invece è astrattamente rinvenibile nello schema contrattuale.
pagina 11 di 12 Stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree sussistono valide ragioni per compensare integralmente le spese di lite e per porre definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, a carico della parte attrice e della parte convenuta, in solido (e nei rapporti interni per metà ciascuna). Cont La natura della domanda svolta dalla chiamante in causa nei confronti di giustifica altresì la CP_1 compensazione delle spese di lite tra le predette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_2 CP_1
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 7.025,74, Parte_2 Controparte_3 oltre interessi legali dal 13.06.2022 e sino al saldo, nonché al pagamento della somma di € 51.683,16, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- dichiara improponibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta da parte attrice;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti, ponendo definitivamente a carico della parte attrice e della convenuta in solido, le spese di C.T.U. (e nei rapporti interni per metà ciascuna). Parte_2
Roma 24.11.2025
Il Giudice
AS NA
pagina 12 di 12