Articolo 27 della Legge 25 novembre 2024, n. 177
Articolo 26Articolo 28
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14 dicembre 2024
Art. 27. Modifiche al codice della strada in materia di circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade 1. All' articolo 7 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalita' e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonche' tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilita' e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facolta' di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualita' dell'aria ai quali e' subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonche' i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni, qualora si renda necessario disporre divieti o limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza, anche in riferimento alla facolta' di cui al comma 1, lettera b), in determinati ambiti stradali coincidenti con zone gia' istituite o con l'intero centro abitato, comunicano l'entrata in vigore del divieto o della limitazione con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione disponibili».
2. All'articolo 16 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, su viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
Note all'art. 27:
- Per i riferimenti all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 , come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 15.
- Si riporta l'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla presente legge.
«Art. 16 (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilita' nelle intersezioni fuori dei centri abitati). - 1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'art. 2, comma 2, nonche' alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresi', una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile .
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, su viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2.In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle rela- tive alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommada € 173 a € 694.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
Entrata in vigore il 14 dicembre 2024