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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/07/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 573/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 573/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Barbiero Federica;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e ; CP_3 Persona_1
premesso
• che parte ricorrente deduceva essere stato licenziato il 1 agosto 2023 per giustificato motivo oggettivo, in quanto la società resistente aveva affermato di non avere mansioni compatibili con lo stato di idoneità lavorativa che risultava dal verbale di visita del medico competente del 30 maggio 2023; il referto indicava infatti che il era idoneo alla mansione ma senza poter Pt_1 lavorare in ambienti con temperatura inferiore ai 6 °;
• che tale licenziamento veniva impugnato giudizialmente;
il 10 luglio 2024 veniva raggiunto un accordo conciliativo sulla base del quale le parti stipulavano un nuovo rapporto di lavoro con assunzione a decorrere dal 1 settembre 2024, esclusione del periodo di prova e sede di lavoro presso il cantiere Carrefour di Pasta di Rivalta. Le mansioni sarebbero state quelle comprese nel livello di inquadramento attribuito e compatibili con le condizioni fisiche che sarebbero state accertate all'esito della visita preassuntiva;
• che il lavoratore deduceva di aver svolto dei corsi di aggiornamento online e di essere stato sottoposto ad una nuova visita medica in cui veniva confermata la propria limitazione relativa al lavoro a basse temperature, con l'aggiunta dell'esclusione di movimentazione di carichi superiori ai 10 chilogrammi;
• che affermava di non aver mai prestato attività lavorativa presso la sede indicata nel verbale di conciliazione e che nei prospetti paga ricevuti tra settembre dicembre 2024 non figuravano ore lavorate, ma esclusivamente permessi e ferie. Ritenendo ingiustificata la mancata ottemperanza al verbale di conciliazione e la omessa adibizione al lavoro, proponeva il presente ricorso per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate nei mesi sopra indicati;
1 R.G.L. 573/2025
• che la convenuta si costituiva affermando di avere sottoposto a visita medica il ricorrente e che, proprio a causa delle sue limitazioni di salute virgola non era possibile attribuirgli alcuni carico presso il cantiere indicato nel verbale di conciliazione;
considera
1. Le istanze istruttorie non sono ammissibili in quanto irrilevanti.
2. Per ciò che riguarda l'ordine di esibizione dei permessi indicati nelle buste paga, è pacifico che tali permessi siano stati unilateralmente attribuiti dal datore di lavoro senza alcuna richiesta da parte del . La necessità sottesa all'ordine di esibizione non esiste, poiché il Pt_1 datore di lavoro ha ammesso l'inesistenza di tali documenti.
3. Nemmeno è necessaria l'istruttoria in merito alle mansioni disponibili presso il cantiere ove è destinato il lavoratore, per le ragioni che si andranno ad esporre.
4. L'accordo raggiunto il 10 luglio 2024 prevedeva la Destinazione del presso il Pt_1 cantiere di pasta di Rivalta con mansioni compatibili con le sue condizioni fisiche, quali accertate dalla visita medica preassuntiva;
l'esito di tale visita contiene una nuova prescrizione, quella relativa al divieto di un movimentazione di carichi superiori ai 10 chili, mentre conferma l'esclusione della possibilità di far lavorare il ricorrente a temperature inferiori ai 6 °.
5. Dalla lettura delle capitolazioni della memoria costitutiva appare evidente che la ragione per la quale il non è mai stato chiamato a prendere il servizio all'interno del cantiere di Pt_1 cui si tratta è proprio l'impossibilità di garantirgli un compito che rispetti la prescrizione relativa alla temperatura minima del luogo di lavoro;
è chiarissimo sotto tale punto di vista il capitolo
11, relativo al lavoro all'interno del sito, ed il capitolo 13 riguardante gli altri locali.
6. Al contrario, la limitazione relativa alla movimentazione di carichi è solo genericamente addotta, in quanto al capitolo 10 della memoria si afferma che le attività implicano
“frequentemente” la movimentazione di carichi di peso superiore a 10 chilogrammi.
7. Secondo l'articolo 1218 c.c., il debitore non è responsabile per il proprio inadempimento solo laddove l'impossibilità della prestazione sia sopravvenuta, non essendo invece liberato nel caso in cui già conoscesse le ragioni ostative alla prestazione (o, nel caso di contratto sinallagmatico, alla controprestazione). Nel caso di specie è evidente che la convenuta ha assunto l'obbligo contrattuale di far lavorare il presso il cantiere con mansioni attribuibili Pt_1 al suo livello di inquadramento e già sapeva, al momento della stipula di tale accordo, che questi non poteva svolgere attività in ambienti con temperatura inferiore ai 6 °.
Di conseguenza, il datore di lavoro non può ora eccepire l'impossibilità della prestazione lavorativa del proprio dipendente, proprio perché nel momento stesso in cui gli aveva offerto il
2 R.G.L. 573/2025
posto di lavoro e aveva individuato quel preciso cantiere, avrebbe dovuto conoscere e valutare quali erano le limitazioni di salute di costui.
8. Per queste ragioni, è irrilevante accettare se “frequentemente” i carichi da movimentare siano superiori ai 10 chilogrammi, essendo peraltro intuitivo che esistono soluzioni e strumentazioni tecniche che possono supplire allo sforzo meccanico di sollevamento di pesi.
9. In sintesi, il datore di lavoro vorrebbe eccepire l'impossibilità di utilizzare la prestazione del proprio dipendente per ragioni che già conosceva al momento dell'assunzione e che quindi non possono essere fatte valere in un momento successivo. Il contratto, come noto, deve essere interpretato secondo buona fede;
permettere ad una parte di liberarsi dagli obblighi contrattuali sulla base di una valutazione di opportunità successiva alla stipula è sicuramente in contrasto con gli articoli 1218 e 1367 del codice civile.
10. Il datore di lavoro, in situazione di mora accipiendi per le ragioni appena argomentate, deve essere condannato a pagare le retribuzioni maturate dal per il periodo da settembre Pt_1
a dicembre 2024, con la reintegro del suo monte ore di ferie e permessi che sono stati unilateralmente attribuiti;
non vi è questione in merito all'ammontare delle somme dovute, in quanto parte ricorrente ha aderito alla quantificazione contenuta in memoria.
11. Come ultima nota, non si ritiene che vi sia violazione della legge 4/1953 in quanto le buste paga sono state emesse a zero ore a fronte di una effettiva, seppur colpevole, mancata prestazione lavorativa da parte del dipendente.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta che la convenuta ha illegittimamente impedito la ripresa effettiva del lavoro al ricorrente;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di €
5.208,23 a titolo di retribuzioni per i mesi da settembre a dicembre 2024, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
3.200 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
Torino, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 573/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Barbiero Federica;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e ; CP_3 Persona_1
premesso
• che parte ricorrente deduceva essere stato licenziato il 1 agosto 2023 per giustificato motivo oggettivo, in quanto la società resistente aveva affermato di non avere mansioni compatibili con lo stato di idoneità lavorativa che risultava dal verbale di visita del medico competente del 30 maggio 2023; il referto indicava infatti che il era idoneo alla mansione ma senza poter Pt_1 lavorare in ambienti con temperatura inferiore ai 6 °;
• che tale licenziamento veniva impugnato giudizialmente;
il 10 luglio 2024 veniva raggiunto un accordo conciliativo sulla base del quale le parti stipulavano un nuovo rapporto di lavoro con assunzione a decorrere dal 1 settembre 2024, esclusione del periodo di prova e sede di lavoro presso il cantiere Carrefour di Pasta di Rivalta. Le mansioni sarebbero state quelle comprese nel livello di inquadramento attribuito e compatibili con le condizioni fisiche che sarebbero state accertate all'esito della visita preassuntiva;
• che il lavoratore deduceva di aver svolto dei corsi di aggiornamento online e di essere stato sottoposto ad una nuova visita medica in cui veniva confermata la propria limitazione relativa al lavoro a basse temperature, con l'aggiunta dell'esclusione di movimentazione di carichi superiori ai 10 chilogrammi;
• che affermava di non aver mai prestato attività lavorativa presso la sede indicata nel verbale di conciliazione e che nei prospetti paga ricevuti tra settembre dicembre 2024 non figuravano ore lavorate, ma esclusivamente permessi e ferie. Ritenendo ingiustificata la mancata ottemperanza al verbale di conciliazione e la omessa adibizione al lavoro, proponeva il presente ricorso per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate nei mesi sopra indicati;
1 R.G.L. 573/2025
• che la convenuta si costituiva affermando di avere sottoposto a visita medica il ricorrente e che, proprio a causa delle sue limitazioni di salute virgola non era possibile attribuirgli alcuni carico presso il cantiere indicato nel verbale di conciliazione;
considera
1. Le istanze istruttorie non sono ammissibili in quanto irrilevanti.
2. Per ciò che riguarda l'ordine di esibizione dei permessi indicati nelle buste paga, è pacifico che tali permessi siano stati unilateralmente attribuiti dal datore di lavoro senza alcuna richiesta da parte del . La necessità sottesa all'ordine di esibizione non esiste, poiché il Pt_1 datore di lavoro ha ammesso l'inesistenza di tali documenti.
3. Nemmeno è necessaria l'istruttoria in merito alle mansioni disponibili presso il cantiere ove è destinato il lavoratore, per le ragioni che si andranno ad esporre.
4. L'accordo raggiunto il 10 luglio 2024 prevedeva la Destinazione del presso il Pt_1 cantiere di pasta di Rivalta con mansioni compatibili con le sue condizioni fisiche, quali accertate dalla visita medica preassuntiva;
l'esito di tale visita contiene una nuova prescrizione, quella relativa al divieto di un movimentazione di carichi superiori ai 10 chili, mentre conferma l'esclusione della possibilità di far lavorare il ricorrente a temperature inferiori ai 6 °.
5. Dalla lettura delle capitolazioni della memoria costitutiva appare evidente che la ragione per la quale il non è mai stato chiamato a prendere il servizio all'interno del cantiere di Pt_1 cui si tratta è proprio l'impossibilità di garantirgli un compito che rispetti la prescrizione relativa alla temperatura minima del luogo di lavoro;
è chiarissimo sotto tale punto di vista il capitolo
11, relativo al lavoro all'interno del sito, ed il capitolo 13 riguardante gli altri locali.
6. Al contrario, la limitazione relativa alla movimentazione di carichi è solo genericamente addotta, in quanto al capitolo 10 della memoria si afferma che le attività implicano
“frequentemente” la movimentazione di carichi di peso superiore a 10 chilogrammi.
7. Secondo l'articolo 1218 c.c., il debitore non è responsabile per il proprio inadempimento solo laddove l'impossibilità della prestazione sia sopravvenuta, non essendo invece liberato nel caso in cui già conoscesse le ragioni ostative alla prestazione (o, nel caso di contratto sinallagmatico, alla controprestazione). Nel caso di specie è evidente che la convenuta ha assunto l'obbligo contrattuale di far lavorare il presso il cantiere con mansioni attribuibili Pt_1 al suo livello di inquadramento e già sapeva, al momento della stipula di tale accordo, che questi non poteva svolgere attività in ambienti con temperatura inferiore ai 6 °.
Di conseguenza, il datore di lavoro non può ora eccepire l'impossibilità della prestazione lavorativa del proprio dipendente, proprio perché nel momento stesso in cui gli aveva offerto il
2 R.G.L. 573/2025
posto di lavoro e aveva individuato quel preciso cantiere, avrebbe dovuto conoscere e valutare quali erano le limitazioni di salute di costui.
8. Per queste ragioni, è irrilevante accettare se “frequentemente” i carichi da movimentare siano superiori ai 10 chilogrammi, essendo peraltro intuitivo che esistono soluzioni e strumentazioni tecniche che possono supplire allo sforzo meccanico di sollevamento di pesi.
9. In sintesi, il datore di lavoro vorrebbe eccepire l'impossibilità di utilizzare la prestazione del proprio dipendente per ragioni che già conosceva al momento dell'assunzione e che quindi non possono essere fatte valere in un momento successivo. Il contratto, come noto, deve essere interpretato secondo buona fede;
permettere ad una parte di liberarsi dagli obblighi contrattuali sulla base di una valutazione di opportunità successiva alla stipula è sicuramente in contrasto con gli articoli 1218 e 1367 del codice civile.
10. Il datore di lavoro, in situazione di mora accipiendi per le ragioni appena argomentate, deve essere condannato a pagare le retribuzioni maturate dal per il periodo da settembre Pt_1
a dicembre 2024, con la reintegro del suo monte ore di ferie e permessi che sono stati unilateralmente attribuiti;
non vi è questione in merito all'ammontare delle somme dovute, in quanto parte ricorrente ha aderito alla quantificazione contenuta in memoria.
11. Come ultima nota, non si ritiene che vi sia violazione della legge 4/1953 in quanto le buste paga sono state emesse a zero ore a fronte di una effettiva, seppur colpevole, mancata prestazione lavorativa da parte del dipendente.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta che la convenuta ha illegittimamente impedito la ripresa effettiva del lavoro al ricorrente;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di €
5.208,23 a titolo di retribuzioni per i mesi da settembre a dicembre 2024, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
3.200 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
Torino, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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