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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1981/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12619/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 28/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202290201124000000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202290201124000000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712016009895609000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7794/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Insiste per l'accoglimento dell'appello.
Appellato: Chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), nato a [...] il 1data nascita_1 e residente in [...]alla Indirizzo_1 , difeso dall'avv.to Difensore_1 , la sentenza n. 12619/32/2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di accoglieva parzialmente il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione n. 07120229020112400/000 impugnata in una con le due sottese cartelle di pagamento n. 0712016009895609000 per l'importo di euro 5.428,62 e n. 07120170110784158000 per l'importo di euro 80,47 aventi ad oggetto imposta IVA per gli anni 2013 e 2014.
Veniva contestato nel ricorso di primo grado la mancata notifica delle due prodromiche cartelle di pagamento, il decorso del termine prescrizionale, il difetto di motivazione dell'avviso di intimazione.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che, previo deposito delle relate di notifica delle due cartelle di pagamento, rilevava come esse fossero emesse a seguito del controllo formale della dichiarazione, contestava la regolarità della notifica, la legittimità dell'avviso di intimazione e l'inammissibilità dell'impugnativa e pre i suddetti motivi chiedeva il rigetto del ricorso.
Non si era costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con la su indicata sentenza n. 12619/2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120170110784158000, stante la mancata prova delle ritualità della notifica, rigettava il ricorso per la cartella di pagamento n.
0712016009895609000, stante l'avvenuto perfezionamento della notifica effettuata via PEC mediante pubblicazione sul sito della Camera di Commercio ed invio della raccomandata informativa regolarmente ricevuta dall'appellante e compensava le spese di giudizio.
Impugna la suddetta statuizione il sig. Ricorrente_1, limitatamente alla parte di essa ove viene rigettata l'impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 0712016009895609000, egli eccepisce:
- l'erroneità della motivazione della sentenza in quanto il Giudice ha ritenuto sufficiente la prova della notifica telematica,
- richiama il motovo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'avviso di intimazione relativamente al quale contesta che il giudice di primo grado nulla abbia statuito, - la decadenza/prescrizione dell'azione esecutiva poichè eccepisce che la sospensione dei termine COVID
19 non sia applicabile alla fattispecie in oggetto in quanto gli atti riscossivi dovevano essere emessi entro e non oltre il 31/12/2020 ed in ogni caso risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale per le sanzioni ed interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP di Caserta che ha richiamato integralmente quanto già esposto nel giudizio di primo grado.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deve essere dichiarata contumace.
L'appello è stato discusso all'udienza del 19 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere statuito che oggetto dell'odierna impugnativa è dato esclusivamente dalla parte della sentenza ove viene deciso il rigetto del ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n.
0712016009895609000 per cui la parte della sentenza ove viene accolto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 07120170110784158000 si è reso definitivo.
Ciò premesso va rigettato il motivo di appello relativo alla sufficienza della prova della notifica telematica senza verificare l'impossibilità d procedere alla notifica con modalità ordinaria
L'art.
3-bis della legge 53/94 prevede che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e che la fonte di regolamentazione primaria è costituita dal codice dell'amministrazione digitale (c.a.d.), il d.lgs. n.
82 del 2005, del quale rilevano in particolare le disposizioni su identità e domicilio digitale (art.
3-bis), sugli indici nazionali dei domicili digitali (artt.
6-bis, 6-ter e 6-quater), sulla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici e sulle relative copie, analogiche ed informatiche, e duplicati (artt. da 20 a 23-bis), sulle firme digitali (artt. 24, 25, 28), sulla posta elettronica certificata.
L'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, conv. dalla l. n. 24 del 2010, DETTA disposizioni finalizzate al completamento del sistema di digitalizzazione della giustizia. In particolare, il legislatore rimise alla normativa secondaria
(decreti ministeriali da emanarsi entro 60 giorni), l'adozione di regole tecniche per l'introduzione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, al tempo stesso, stabilì un obbligo generalizzato di effettuare, mediante posta elettronica certificata, le notificazioni e le comunicazioni rivolte alle parti costituite in giudizio nel corso del procedimento ed ai consulenti tecnici all'indirizzo pec di cui all'art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla l. n. 2 del 2009. Si aggiunse che, in caso di mancata comunicazione di tale indirizzo elettronico, la comunicazione deve essere eseguita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.
Il predetto d.l. n. 193 del 2009 ha, altresì, inserito l'art. 149-bis c.p.c., che ha codificato le disposizioni contenute nei primi tre commi del citato art. 4 ed ha introdotto la notificazione mediante pec dell'ufficiale giudiziario.
A tali fonti primarie ha fatto seguito innanzitutto il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento sulle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, successivamente modificato dal d.m. 15 ottobre 2012, n. 209, e dal d.m. 3 aprile
2013, n. 48. L'art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, ha, a sua volta, rimesso al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il compito di emanare le specifiche tecniche, adottate quindi con Provvedimento della DGSIA in data 16 aprile 2014, successivamente integrato con Provvedimento in data 28 dicembre 2015. Quindi, la disciplina sulle notificazioni telematiche e, in generale, sul processo telematico, si caratterizza per essere strutturata con rinvii a catena tra fonti di vario livello, mediante i quali la fonte di rango inferiore non si limita a dare attuazione a quella di rango superiore, ma ne costituisce il naturale completamento con funzione integrativa.
A chiusura del suddetto quadro normativo vi è il d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012, contenente la disciplina delle comunicazioni e notificazioni telematiche della cancelleria (art. 16); della obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (art. 16-bis); dei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
(art. 16-ter); del domicilio digitale (art. 16-sexies); del tempo delle notificazioni con modalità telematiche (art. 16-septies); del potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti (art. 16-decies)
e delle modalità di attestazione di conformità (art. 16-undecies).
Con la riforma del codice di procedura civile, poi, il d.lgs. n. 149 del 2022, in attuazione della l. n. 206 del
2021, ha razionalizzato e modificato la disciplina vigente, adeguandola alle disposizioni del processo civile telematico, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme, con l'obiettivo di elevare il canale telematico a modalità sostanzialmente unica di esecuzione delle notificazioni medesime.
È stato, quindi, inserito, nelle disposizioni di attuazione, il Titolo V-ter, composto da 3 capi e 11 articoli, dedicato alla giustizia digitale. Tale titolo tratta, oltre che del deposito di tutti i documenti e gli atti di parte con mezzi tecnologici, delle attestazioni di conformità e dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, riproducendo gran parte delle disposizioni del d.l. n. 179 del 2012, alcune delle quali sono state abrogate, in particolare, è stato abrogato il primo comma dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, superato in virtù della generale previsione dell'obbligatorietà del deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore, mentre le disposizioni contenute negli altri commi sono state riprodotte all'interno del citato Titolo V ter delle disposizioni di attuazione, analogamente agli artt. 16-decies e 16- undecies.
Da tanto in applicazione del su indicato quadro normativo la notifica telematica è obbligatoria trattandosi nel caso di specie, così come risultante dall'inidce INIPEC, di un soggetto dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata per cui l'eccezione posta va rigettata.
Altrettanto da disattendere è l'eccezione del difetto di motivazione dell'avviso di intimazione.
'E da ricordare che l'avviso di intimazione non ha la natura di un atto impositivo in senso sostanziale ma trattasi di un atto preesecutivo formato su Modello Ministeriale preformato e la sua funzione non è quella di accertare per la prima volta un debito, ma di sollecitare il pagamento di un debito già definito in atti precedenti, come un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, ritualmente notificati.
Di conseguenza, se il titolo sottostante è stato regolarmente notificato e contiene già i criteri per la determinazione del debito (incluse sanzioni e interessi), il contribuente è già in possesso di tutti gli elementi per comprendere la pretesa fiscale. In questo scenario, l'intimazione di pagamento successiva è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli importi accessori maturati nel frattempo (come gli interessi), non è necessario che l'intimazione ripeta nel dettaglio tutti i calcoli o le basi normative già esplicitate in precedenza (Cassazione n. 24799/2025).
Passando, infine, ad esaminare l'eccezione di prescrizione deve essere osservato che per i debiti erariali,
IVA IRPEF ed addizionali il termine prescrizionale è decennale: secondo la costante Giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.23397/2016, n. 11800/2018) per i tributi erariali –
IRPEF, IRAP, IVA, addizionali ed imposta di registro accertati e/o iscritti non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni ex art. 2948 del c.c., non potendosi i crediti erariali considerarsi prestazioni periodiche.
I debiti erariali, infatti, derivano da elementi certi ed individuati in ciascun anno di imposta sia per quanto riguarda i presupposti impositivi da cui scaturiscono, sia per quanto riguarda il loro ammontare (Cass.
4283/201 26013/2014). Di conseguenza, in assenza di una specifica disposizione di legge, risulta applicabile quanto previsto dall'art. 2946 c.c. e, quindi, la prescrizione decennale.
Per gli interessi e sanzioni il termine è da considerarsi quinquennale: la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi, infatti, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, integra una obbligazione autonoma rispetto al debito principale che riguarda il tributo, con la conseguenza che rimane soggetta al termine di prescrizione quinquennale, di cui all' art. 2948 c.c. e non al più ampio termine decennale, previsto dall' art. 2946 c.c. sono soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 472/1997; -gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale costituita dalle imposte atteso che, una volta sorta,
l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale
(Cassazione 2095/2023).
Ai fini dell'obiezione relativa all'inapplicabilità dei termini di sospensione previsti in sede di emergenza COVID
19 devono richiamarsi le seguenti norme:
l'art. 68 co.
4-bis, D.L. 18/2020.- (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), dispone:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi… Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti … e alle ingiunzioni … emesse dagli enti territoriali.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
L'articolo 12 del d.lgs 159/2015, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, dispone:
“ 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi… a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, …che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
L'Ordinamento, pertanto, ha stabilito, con l'art. 68:
- al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi);
- al comma 4-bis, la sospensione fino alla data del 31 dicembre 2021 dei termini e la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate;
inoltre richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale: a) al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni 8.3.2020/31.8.2021);
b) al comma 2 dispone che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cosicché dato che la sospensione si è conclusa il 31 agosto
2021, la proroga sarebbe, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2023).
In entrambi i casi comunque il termine minimo di sospensione da considerare è pari a 542 giorni.
Da tanto essendo stata la cartella di pagamento n. 0712016009895609000 ricevuta in data 17/3/2017 (data in cui risulta sottoscritta la raccomandata di ricevimento della comunicazione di pubblicazione della cartella sul sito della Camera di Commercio) non può che essere preso atto del mancato decorso sia del termine prescrizionale decennale che di quello quinquennale.
Per quanto su esposto l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 650 in favore della parte appellata costituita.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1981/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12619/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 28/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202290201124000000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202290201124000000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712016009895609000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7794/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Insiste per l'accoglimento dell'appello.
Appellato: Chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), nato a [...] il 1data nascita_1 e residente in [...]alla Indirizzo_1 , difeso dall'avv.to Difensore_1 , la sentenza n. 12619/32/2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di accoglieva parzialmente il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione n. 07120229020112400/000 impugnata in una con le due sottese cartelle di pagamento n. 0712016009895609000 per l'importo di euro 5.428,62 e n. 07120170110784158000 per l'importo di euro 80,47 aventi ad oggetto imposta IVA per gli anni 2013 e 2014.
Veniva contestato nel ricorso di primo grado la mancata notifica delle due prodromiche cartelle di pagamento, il decorso del termine prescrizionale, il difetto di motivazione dell'avviso di intimazione.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che, previo deposito delle relate di notifica delle due cartelle di pagamento, rilevava come esse fossero emesse a seguito del controllo formale della dichiarazione, contestava la regolarità della notifica, la legittimità dell'avviso di intimazione e l'inammissibilità dell'impugnativa e pre i suddetti motivi chiedeva il rigetto del ricorso.
Non si era costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con la su indicata sentenza n. 12619/2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120170110784158000, stante la mancata prova delle ritualità della notifica, rigettava il ricorso per la cartella di pagamento n.
0712016009895609000, stante l'avvenuto perfezionamento della notifica effettuata via PEC mediante pubblicazione sul sito della Camera di Commercio ed invio della raccomandata informativa regolarmente ricevuta dall'appellante e compensava le spese di giudizio.
Impugna la suddetta statuizione il sig. Ricorrente_1, limitatamente alla parte di essa ove viene rigettata l'impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 0712016009895609000, egli eccepisce:
- l'erroneità della motivazione della sentenza in quanto il Giudice ha ritenuto sufficiente la prova della notifica telematica,
- richiama il motovo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'avviso di intimazione relativamente al quale contesta che il giudice di primo grado nulla abbia statuito, - la decadenza/prescrizione dell'azione esecutiva poichè eccepisce che la sospensione dei termine COVID
19 non sia applicabile alla fattispecie in oggetto in quanto gli atti riscossivi dovevano essere emessi entro e non oltre il 31/12/2020 ed in ogni caso risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale per le sanzioni ed interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP di Caserta che ha richiamato integralmente quanto già esposto nel giudizio di primo grado.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deve essere dichiarata contumace.
L'appello è stato discusso all'udienza del 19 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere statuito che oggetto dell'odierna impugnativa è dato esclusivamente dalla parte della sentenza ove viene deciso il rigetto del ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n.
0712016009895609000 per cui la parte della sentenza ove viene accolto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 07120170110784158000 si è reso definitivo.
Ciò premesso va rigettato il motivo di appello relativo alla sufficienza della prova della notifica telematica senza verificare l'impossibilità d procedere alla notifica con modalità ordinaria
L'art.
3-bis della legge 53/94 prevede che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e che la fonte di regolamentazione primaria è costituita dal codice dell'amministrazione digitale (c.a.d.), il d.lgs. n.
82 del 2005, del quale rilevano in particolare le disposizioni su identità e domicilio digitale (art.
3-bis), sugli indici nazionali dei domicili digitali (artt.
6-bis, 6-ter e 6-quater), sulla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici e sulle relative copie, analogiche ed informatiche, e duplicati (artt. da 20 a 23-bis), sulle firme digitali (artt. 24, 25, 28), sulla posta elettronica certificata.
L'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, conv. dalla l. n. 24 del 2010, DETTA disposizioni finalizzate al completamento del sistema di digitalizzazione della giustizia. In particolare, il legislatore rimise alla normativa secondaria
(decreti ministeriali da emanarsi entro 60 giorni), l'adozione di regole tecniche per l'introduzione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, al tempo stesso, stabilì un obbligo generalizzato di effettuare, mediante posta elettronica certificata, le notificazioni e le comunicazioni rivolte alle parti costituite in giudizio nel corso del procedimento ed ai consulenti tecnici all'indirizzo pec di cui all'art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla l. n. 2 del 2009. Si aggiunse che, in caso di mancata comunicazione di tale indirizzo elettronico, la comunicazione deve essere eseguita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.
Il predetto d.l. n. 193 del 2009 ha, altresì, inserito l'art. 149-bis c.p.c., che ha codificato le disposizioni contenute nei primi tre commi del citato art. 4 ed ha introdotto la notificazione mediante pec dell'ufficiale giudiziario.
A tali fonti primarie ha fatto seguito innanzitutto il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento sulle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, successivamente modificato dal d.m. 15 ottobre 2012, n. 209, e dal d.m. 3 aprile
2013, n. 48. L'art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, ha, a sua volta, rimesso al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il compito di emanare le specifiche tecniche, adottate quindi con Provvedimento della DGSIA in data 16 aprile 2014, successivamente integrato con Provvedimento in data 28 dicembre 2015. Quindi, la disciplina sulle notificazioni telematiche e, in generale, sul processo telematico, si caratterizza per essere strutturata con rinvii a catena tra fonti di vario livello, mediante i quali la fonte di rango inferiore non si limita a dare attuazione a quella di rango superiore, ma ne costituisce il naturale completamento con funzione integrativa.
A chiusura del suddetto quadro normativo vi è il d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012, contenente la disciplina delle comunicazioni e notificazioni telematiche della cancelleria (art. 16); della obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (art. 16-bis); dei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
(art. 16-ter); del domicilio digitale (art. 16-sexies); del tempo delle notificazioni con modalità telematiche (art. 16-septies); del potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti (art. 16-decies)
e delle modalità di attestazione di conformità (art. 16-undecies).
Con la riforma del codice di procedura civile, poi, il d.lgs. n. 149 del 2022, in attuazione della l. n. 206 del
2021, ha razionalizzato e modificato la disciplina vigente, adeguandola alle disposizioni del processo civile telematico, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme, con l'obiettivo di elevare il canale telematico a modalità sostanzialmente unica di esecuzione delle notificazioni medesime.
È stato, quindi, inserito, nelle disposizioni di attuazione, il Titolo V-ter, composto da 3 capi e 11 articoli, dedicato alla giustizia digitale. Tale titolo tratta, oltre che del deposito di tutti i documenti e gli atti di parte con mezzi tecnologici, delle attestazioni di conformità e dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, riproducendo gran parte delle disposizioni del d.l. n. 179 del 2012, alcune delle quali sono state abrogate, in particolare, è stato abrogato il primo comma dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, superato in virtù della generale previsione dell'obbligatorietà del deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore, mentre le disposizioni contenute negli altri commi sono state riprodotte all'interno del citato Titolo V ter delle disposizioni di attuazione, analogamente agli artt. 16-decies e 16- undecies.
Da tanto in applicazione del su indicato quadro normativo la notifica telematica è obbligatoria trattandosi nel caso di specie, così come risultante dall'inidce INIPEC, di un soggetto dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata per cui l'eccezione posta va rigettata.
Altrettanto da disattendere è l'eccezione del difetto di motivazione dell'avviso di intimazione.
'E da ricordare che l'avviso di intimazione non ha la natura di un atto impositivo in senso sostanziale ma trattasi di un atto preesecutivo formato su Modello Ministeriale preformato e la sua funzione non è quella di accertare per la prima volta un debito, ma di sollecitare il pagamento di un debito già definito in atti precedenti, come un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, ritualmente notificati.
Di conseguenza, se il titolo sottostante è stato regolarmente notificato e contiene già i criteri per la determinazione del debito (incluse sanzioni e interessi), il contribuente è già in possesso di tutti gli elementi per comprendere la pretesa fiscale. In questo scenario, l'intimazione di pagamento successiva è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli importi accessori maturati nel frattempo (come gli interessi), non è necessario che l'intimazione ripeta nel dettaglio tutti i calcoli o le basi normative già esplicitate in precedenza (Cassazione n. 24799/2025).
Passando, infine, ad esaminare l'eccezione di prescrizione deve essere osservato che per i debiti erariali,
IVA IRPEF ed addizionali il termine prescrizionale è decennale: secondo la costante Giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.23397/2016, n. 11800/2018) per i tributi erariali –
IRPEF, IRAP, IVA, addizionali ed imposta di registro accertati e/o iscritti non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni ex art. 2948 del c.c., non potendosi i crediti erariali considerarsi prestazioni periodiche.
I debiti erariali, infatti, derivano da elementi certi ed individuati in ciascun anno di imposta sia per quanto riguarda i presupposti impositivi da cui scaturiscono, sia per quanto riguarda il loro ammontare (Cass.
4283/201 26013/2014). Di conseguenza, in assenza di una specifica disposizione di legge, risulta applicabile quanto previsto dall'art. 2946 c.c. e, quindi, la prescrizione decennale.
Per gli interessi e sanzioni il termine è da considerarsi quinquennale: la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi, infatti, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, integra una obbligazione autonoma rispetto al debito principale che riguarda il tributo, con la conseguenza che rimane soggetta al termine di prescrizione quinquennale, di cui all' art. 2948 c.c. e non al più ampio termine decennale, previsto dall' art. 2946 c.c. sono soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 472/1997; -gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale costituita dalle imposte atteso che, una volta sorta,
l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale
(Cassazione 2095/2023).
Ai fini dell'obiezione relativa all'inapplicabilità dei termini di sospensione previsti in sede di emergenza COVID
19 devono richiamarsi le seguenti norme:
l'art. 68 co.
4-bis, D.L. 18/2020.- (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), dispone:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi… Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti … e alle ingiunzioni … emesse dagli enti territoriali.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
L'articolo 12 del d.lgs 159/2015, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, dispone:
“ 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi… a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, …che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
L'Ordinamento, pertanto, ha stabilito, con l'art. 68:
- al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi);
- al comma 4-bis, la sospensione fino alla data del 31 dicembre 2021 dei termini e la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate;
inoltre richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale: a) al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni 8.3.2020/31.8.2021);
b) al comma 2 dispone che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cosicché dato che la sospensione si è conclusa il 31 agosto
2021, la proroga sarebbe, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2023).
In entrambi i casi comunque il termine minimo di sospensione da considerare è pari a 542 giorni.
Da tanto essendo stata la cartella di pagamento n. 0712016009895609000 ricevuta in data 17/3/2017 (data in cui risulta sottoscritta la raccomandata di ricevimento della comunicazione di pubblicazione della cartella sul sito della Camera di Commercio) non può che essere preso atto del mancato decorso sia del termine prescrizionale decennale che di quello quinquennale.
Per quanto su esposto l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 650 in favore della parte appellata costituita.