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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/11/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice NZ AR, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1156/2023 R.G., avente ad oggetto “sinistro stradale e risarcimento del danno”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Gela, nella via A. Manzoni n. 116, presso lo studio dell'avv. Carolina
Macrì, che la rappresenta e difende;
- Attore -
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Gela Controparte_1 nella via Palazzi, n. 84, presso lo studio dell'avv. Paola Giudice, che lo rappresenta e difende;
- Convenuto -
*****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo che alle ore 12:15 del 9 aprile 2022, mentre percorreva a piedi la via Controparte_1
Dublino, a causa del manto stradale sconnesso e dissestato e reso scivoloso dalla presenza di ghiaia,
è caduta riportando lesioni fisiche, dalle quali le è derivato un danno biologico permanente e temporaneo, complessivamente quantificabile in € 15.413,00. Pertanto, ha domandato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che l'ente convenuto venga condannato al pagamento della predetta somma, ovvero quella minore o maggiore eventualmente accertata nel corso del giudizio.
Costituitosi tempestivamente, il ha chiesto il rigetto delle domande attrici, CP_2
deducendo, segnatamente, che i sinistro è avvenuto esclusivamente a causa della condotta imprudente
1 dell'attrice, tale da recidere il nesso causale e mandarlo esente da responsabilità. In subordine, ha contestato il quantum debeatur nei termini elaborati da controparte.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., per il deposito di memorie integrative, è stata fissata per il 23 aprile 2025 l'udienza di rimessione in decisione, previo deposito, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Quindi, con ordinanza del 5 agosto 2025, la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita con la presente sentenza.
2. Merito.
Preliminarmente, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade e/o beni cosiddetti pubblici, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 cc, il quale sancisce dunque una presunzione di responsabilità applicabile anche nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali (strade), quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi e allorché, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controllo diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario (cfr. Cass. civ. n. 1691/2009).
In ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (cfr. Cass. civ. n. 3875/2016; Cass. civ. n. 7125/2013), nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. n. 2660/2013).
Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, ritiene il Tribunale che parte attrice, sulla quale incombe il relativo onere della prova, trattandosi di
2 responsabilità ex art. 2051 c.c., non abbia provato sufficientemente la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
In particolare, va osservato come il fatto è allegato come avvenuto alle ore 12:15 del 9 aprile
2022, quindi in primavera e con la luce del pieno giorno.
Dalle due fotografie allegate da parte attrice (cfr, all. 7 alla citazione), si ricava poi come l'anomalia stradale non assurge neanche al concetto d'insidia in relazione ai tre elementi della non visibilità, non prevedibilità e non evitabilità del pericolo connesso al normale uso della via pubblica, pericolo che nel presente caso non può certo essere considerato occulto, considerando la notevole ampiezza della buca, che, quindi, risultava sicuramente individuabile anche a distanza, anche perché esistente in un contesto di degrado generale di tutta la sede stradale.
La Cassazione in casi analoghi, ovvero riguardanti una pavimentazione pedonale irregolare chiaramente percepibile dall'utente, ha escluso qualsiasi responsabilità in capo allo ente territoriale
(“È da respingere la richiesta risarcitoria presentata da una donna caduta a causa di irregolarità della pavimentazione, atteso che l'irregolarità della pavimentazione in porfido era naturale e, quindi, prevedibile”, così Cass. 33724/2019; “In tema di danni da cose in custodia, va esclusa la responsabilità dell'Ente se la caduta è attribuibile esclusivamente alla scarsa attenzione prestate dal danneggiato al dislivello presente sul marciapiede e facilmente visibile”, Cass. 7097/2019; cfr. più recente Cassazione 29435/2020, che ha affermato come il dislivello della pavimentazione ben visibile esclude che la caduta del passante sia addebitabile al . CP_1
Inoltre, osserva il Tribunale come sia decisiva la circostanza che, come si apprende dalla visione delle citate fotografie, la buca - come detto ben visibile - era presente sulla carreggiata della strada, pertanto sarebbe stato prudente da parte dell'attrice, in assenza di dedotti elementi di impedimento, percorrere il marciapiede ivi presente, come si vede dalle stesse fotografie. Condotta quest'ultima certamente esigibile da qualsiasi pedone.
In definitiva si ritiene che si potesse nel caso concreto pretendere una maggior attenzione dalla danneggiata, in relazione alle favorevoli condizioni di luce in cui è accaduto il fatto, della visibilità del dissesto stradale e del mancato uso del marciapiede. Pertanto, va affermato che l'evidenziata imprudenza abbia interrotto il nesso di causalità che era stato attivato dalla pericolosità intrinseca della cosa, determinando quindi l'esonero da responsabilità dell'ente proprietario della strada.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, alla materia oggetto del contendere, alle fasi svolte e alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta le domande attoree;
condanna al pagamento, in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 2.540,00, per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Gela, 27 novembre 2025
Il giudice
NZ AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice NZ AR, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1156/2023 R.G., avente ad oggetto “sinistro stradale e risarcimento del danno”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Gela, nella via A. Manzoni n. 116, presso lo studio dell'avv. Carolina
Macrì, che la rappresenta e difende;
- Attore -
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Gela Controparte_1 nella via Palazzi, n. 84, presso lo studio dell'avv. Paola Giudice, che lo rappresenta e difende;
- Convenuto -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo che alle ore 12:15 del 9 aprile 2022, mentre percorreva a piedi la via Controparte_1
Dublino, a causa del manto stradale sconnesso e dissestato e reso scivoloso dalla presenza di ghiaia,
è caduta riportando lesioni fisiche, dalle quali le è derivato un danno biologico permanente e temporaneo, complessivamente quantificabile in € 15.413,00. Pertanto, ha domandato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che l'ente convenuto venga condannato al pagamento della predetta somma, ovvero quella minore o maggiore eventualmente accertata nel corso del giudizio.
Costituitosi tempestivamente, il ha chiesto il rigetto delle domande attrici, CP_2
deducendo, segnatamente, che i sinistro è avvenuto esclusivamente a causa della condotta imprudente
1 dell'attrice, tale da recidere il nesso causale e mandarlo esente da responsabilità. In subordine, ha contestato il quantum debeatur nei termini elaborati da controparte.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., per il deposito di memorie integrative, è stata fissata per il 23 aprile 2025 l'udienza di rimessione in decisione, previo deposito, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Quindi, con ordinanza del 5 agosto 2025, la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita con la presente sentenza.
2. Merito.
Preliminarmente, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade e/o beni cosiddetti pubblici, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 cc, il quale sancisce dunque una presunzione di responsabilità applicabile anche nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali (strade), quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi e allorché, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controllo diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario (cfr. Cass. civ. n. 1691/2009).
In ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (cfr. Cass. civ. n. 3875/2016; Cass. civ. n. 7125/2013), nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. n. 2660/2013).
Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, ritiene il Tribunale che parte attrice, sulla quale incombe il relativo onere della prova, trattandosi di
2 responsabilità ex art. 2051 c.c., non abbia provato sufficientemente la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
In particolare, va osservato come il fatto è allegato come avvenuto alle ore 12:15 del 9 aprile
2022, quindi in primavera e con la luce del pieno giorno.
Dalle due fotografie allegate da parte attrice (cfr, all. 7 alla citazione), si ricava poi come l'anomalia stradale non assurge neanche al concetto d'insidia in relazione ai tre elementi della non visibilità, non prevedibilità e non evitabilità del pericolo connesso al normale uso della via pubblica, pericolo che nel presente caso non può certo essere considerato occulto, considerando la notevole ampiezza della buca, che, quindi, risultava sicuramente individuabile anche a distanza, anche perché esistente in un contesto di degrado generale di tutta la sede stradale.
La Cassazione in casi analoghi, ovvero riguardanti una pavimentazione pedonale irregolare chiaramente percepibile dall'utente, ha escluso qualsiasi responsabilità in capo allo ente territoriale
(“È da respingere la richiesta risarcitoria presentata da una donna caduta a causa di irregolarità della pavimentazione, atteso che l'irregolarità della pavimentazione in porfido era naturale e, quindi, prevedibile”, così Cass. 33724/2019; “In tema di danni da cose in custodia, va esclusa la responsabilità dell'Ente se la caduta è attribuibile esclusivamente alla scarsa attenzione prestate dal danneggiato al dislivello presente sul marciapiede e facilmente visibile”, Cass. 7097/2019; cfr. più recente Cassazione 29435/2020, che ha affermato come il dislivello della pavimentazione ben visibile esclude che la caduta del passante sia addebitabile al . CP_1
Inoltre, osserva il Tribunale come sia decisiva la circostanza che, come si apprende dalla visione delle citate fotografie, la buca - come detto ben visibile - era presente sulla carreggiata della strada, pertanto sarebbe stato prudente da parte dell'attrice, in assenza di dedotti elementi di impedimento, percorrere il marciapiede ivi presente, come si vede dalle stesse fotografie. Condotta quest'ultima certamente esigibile da qualsiasi pedone.
In definitiva si ritiene che si potesse nel caso concreto pretendere una maggior attenzione dalla danneggiata, in relazione alle favorevoli condizioni di luce in cui è accaduto il fatto, della visibilità del dissesto stradale e del mancato uso del marciapiede. Pertanto, va affermato che l'evidenziata imprudenza abbia interrotto il nesso di causalità che era stato attivato dalla pericolosità intrinseca della cosa, determinando quindi l'esonero da responsabilità dell'ente proprietario della strada.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, alla materia oggetto del contendere, alle fasi svolte e alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta le domande attoree;
condanna al pagamento, in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 2.540,00, per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Gela, 27 novembre 2025
Il giudice
NZ AR
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