CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2024, n. 40717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40717 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA EL, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 22/03/2024 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria con cui l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22/03/2024, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata nell'interesse di MA EL, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per quattrocentoventiquattro giorni in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere ed estorsione e assolta con sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 18/11/2021, in seguito divenuta irrevocabile. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40717 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 10/10/2024 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della MA, avv.to Nicola Cervellera, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegato accoglimento dell'istanza riparatoria. Assume che la Corte di appello, nel rigettare la richiesta di indennizzo per la restrizione patita dalla MA in relazione ai delitti per i quali era stata assolta, avrebbe impropriamente ritenuto che il contenuto delle intercettazioni effettuate e il tenore delle spiegazioni fornite al riguardo dalla predetta durante gli interrogatori sostenuti non risultavano idonei ad escludere la gravità indiziaria a suo carico, così illegittimamente e irragionevolmente operando quale giudice dell'impugnazione rispetto alla decisione assolutoria di merito. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di MA EL risulta infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Infondato è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegato accoglimento dell'istanza riparatoria, sostenendo che nella decisione della Corte territoriale si sarebbe irragionevolmente ritenuto che il contenuto delle conversazioni intercettate e il tenore delle spiegazioni fornite al riguardo dalla MA durante gli interrogatori sostenuti non risultavano idonei ad escludere la gravità indiziaria a carico della predetta, con valutazione del tipo di quella effettuabile da un ipotetico giudice dell'impugnazione rispetto alla decisione assolutoria di merito. 2 Ritiene in proposito il Collegio, in contrario avviso a quanto sostenuto dalla ricorrente, che il giudice della riparazione, in esito alla prescritta valutazione ex ante, abbia correttamente posto a fondamento del provvedimento reiettivo il comportamento connivente serbato dalla richiedente durante la fase delle indagini, sostanziatosi, in specie, in suggerimenti dati, a più riprese, ai familiari circa la condotta "prudente" da tenere in occasione delle visite a suo marito, all'epoca detenuto, RI SS e le specifiche modalità di gestione degli affari del predetto. Tale comportamento, filo tempore ritenuto dai giudici della cautela indicativo di una vera e propria partecipazione al reato, ma successivamente apprezzato dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, come inidoneo a fondare la conferma della decisione di condanna di primo grado, ben può essere inteso come condotta gravemente colposa, che ha concorso a dar causa alla restrizione cautelare della MA, persona che, in ragione dell'esistente rapporto coniugale, era di certo a conoscenza delle attività criminali sistematicamente svolte dal RI. Trova, infatti, applicazione nella vicenda de qua il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività» (così Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970-02 e Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139-01). Deriva da quanto evidenziato che la motivazione a corredo della decisione impugnata risulta tutt'altro che contraddittoria o illogica, rivelandosi, per converso, in linea con l'ernneneusi dell'art. 314 cod. proc. pen. offerta dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente onere per la 3 ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. 4. Deve essere disposta, inoltre, la rifusione delle spese sostenute, nel presente grado di giudizio, dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute al Ministero resistente, che liquida in euro mille. Così deciso il 10/10/2024
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria con cui l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22/03/2024, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata nell'interesse di MA EL, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per quattrocentoventiquattro giorni in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere ed estorsione e assolta con sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 18/11/2021, in seguito divenuta irrevocabile. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40717 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 10/10/2024 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della MA, avv.to Nicola Cervellera, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegato accoglimento dell'istanza riparatoria. Assume che la Corte di appello, nel rigettare la richiesta di indennizzo per la restrizione patita dalla MA in relazione ai delitti per i quali era stata assolta, avrebbe impropriamente ritenuto che il contenuto delle intercettazioni effettuate e il tenore delle spiegazioni fornite al riguardo dalla predetta durante gli interrogatori sostenuti non risultavano idonei ad escludere la gravità indiziaria a suo carico, così illegittimamente e irragionevolmente operando quale giudice dell'impugnazione rispetto alla decisione assolutoria di merito. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di MA EL risulta infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Infondato è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegato accoglimento dell'istanza riparatoria, sostenendo che nella decisione della Corte territoriale si sarebbe irragionevolmente ritenuto che il contenuto delle conversazioni intercettate e il tenore delle spiegazioni fornite al riguardo dalla MA durante gli interrogatori sostenuti non risultavano idonei ad escludere la gravità indiziaria a carico della predetta, con valutazione del tipo di quella effettuabile da un ipotetico giudice dell'impugnazione rispetto alla decisione assolutoria di merito. 2 Ritiene in proposito il Collegio, in contrario avviso a quanto sostenuto dalla ricorrente, che il giudice della riparazione, in esito alla prescritta valutazione ex ante, abbia correttamente posto a fondamento del provvedimento reiettivo il comportamento connivente serbato dalla richiedente durante la fase delle indagini, sostanziatosi, in specie, in suggerimenti dati, a più riprese, ai familiari circa la condotta "prudente" da tenere in occasione delle visite a suo marito, all'epoca detenuto, RI SS e le specifiche modalità di gestione degli affari del predetto. Tale comportamento, filo tempore ritenuto dai giudici della cautela indicativo di una vera e propria partecipazione al reato, ma successivamente apprezzato dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, come inidoneo a fondare la conferma della decisione di condanna di primo grado, ben può essere inteso come condotta gravemente colposa, che ha concorso a dar causa alla restrizione cautelare della MA, persona che, in ragione dell'esistente rapporto coniugale, era di certo a conoscenza delle attività criminali sistematicamente svolte dal RI. Trova, infatti, applicazione nella vicenda de qua il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività» (così Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970-02 e Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139-01). Deriva da quanto evidenziato che la motivazione a corredo della decisione impugnata risulta tutt'altro che contraddittoria o illogica, rivelandosi, per converso, in linea con l'ernneneusi dell'art. 314 cod. proc. pen. offerta dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente onere per la 3 ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. 4. Deve essere disposta, inoltre, la rifusione delle spese sostenute, nel presente grado di giudizio, dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute al Ministero resistente, che liquida in euro mille. Così deciso il 10/10/2024