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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 445/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3725/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170022127026000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2460/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso, con condanna alle spese del giudizio da distrarsi allo stesso difensore che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione insiste nelle controdeduzioni e memorie, in ordine alle relate oggi contestate si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione poichè generica, dichiarando, altresì, che ADER intende avvalersi dei documenti depositati e chiede la verificazione degli stessi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistita dall'Avv. Difensore_1. Impugna intimazione di pagamento del 23/05/2024 per tassa automobilistica anno 2011 (€ 1.239,96), fondata sulla cartella n. 29620170022127026000.
· Eccezioni della ricorrente:
1. Mancata notifica della cartella presupposta.
2. Prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/1982 (anche se la cartella fosse notificata, prescrizione maturata prima e dopo).
· Controdeduzioni AdER:
o La cartella risulta notificata il 30/08/2017 (produzione estratto di ruolo e relata).
o La prescrizione risulta interrotta da intimazione notificata nel 2019 e sospensione COVID (art. 68 D.
L. 18/2020).
o Eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione cartella.
· Memoria di replica AdER: insiste su validità notifica e interruzione prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale (art. 5 D.L. 953/1982).
· Anche ammettendo la notifica della cartella nel 2017, l'intimazione del 2024 è oltre il termine (7 anni), senza prova di atti interruttivi idonei. Infatti l'intimazione del 2019 non è provata come notificata correttamente.
Vi è allegata una cartolina del 21.2.2019 sottoscritta dal portiere ma non vi è alcun riferimento con l'intimazione che si assume essere collegata alla stessa portante il n. 29620189009680868000 che avrebbe interrotto i termini triennali.
· Ricapitolando:
· 1.la cartella risulta notificata regolarmente il 30.8.2017;
· 2. Senza la prova della notifica dell'intimazione n. 29620189009680868000 che avrebbe interrotto i termini triennali essi vanno a concludersi il 30.8.2020.
· 3. Con la proroga Covid 19 di ulteriori 24 mesi i termini di prescrizione andavano a scadere al 30.8.22. La sospensione COVID non copre integralmente il periodo (anche considerando le proroghe, il termine è comunque decorso).·
· 4. L'intimazione impugnata è stata notificata il 23.5.24, fuori termine.
Le spese seguono la soccombenza.
L'avvocato del ricorrente ha dichiarato la qualità di procuratore antistatario quindi le spese vanno liquidate a suo favore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ADER alle spese del giudizio a favore della parte ricorrente con spese da distrarsi a favore del procuratore avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori di legge. Palermo 6.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3725/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170022127026000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2460/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso, con condanna alle spese del giudizio da distrarsi allo stesso difensore che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione insiste nelle controdeduzioni e memorie, in ordine alle relate oggi contestate si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione poichè generica, dichiarando, altresì, che ADER intende avvalersi dei documenti depositati e chiede la verificazione degli stessi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistita dall'Avv. Difensore_1. Impugna intimazione di pagamento del 23/05/2024 per tassa automobilistica anno 2011 (€ 1.239,96), fondata sulla cartella n. 29620170022127026000.
· Eccezioni della ricorrente:
1. Mancata notifica della cartella presupposta.
2. Prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/1982 (anche se la cartella fosse notificata, prescrizione maturata prima e dopo).
· Controdeduzioni AdER:
o La cartella risulta notificata il 30/08/2017 (produzione estratto di ruolo e relata).
o La prescrizione risulta interrotta da intimazione notificata nel 2019 e sospensione COVID (art. 68 D.
L. 18/2020).
o Eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione cartella.
· Memoria di replica AdER: insiste su validità notifica e interruzione prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale (art. 5 D.L. 953/1982).
· Anche ammettendo la notifica della cartella nel 2017, l'intimazione del 2024 è oltre il termine (7 anni), senza prova di atti interruttivi idonei. Infatti l'intimazione del 2019 non è provata come notificata correttamente.
Vi è allegata una cartolina del 21.2.2019 sottoscritta dal portiere ma non vi è alcun riferimento con l'intimazione che si assume essere collegata alla stessa portante il n. 29620189009680868000 che avrebbe interrotto i termini triennali.
· Ricapitolando:
· 1.la cartella risulta notificata regolarmente il 30.8.2017;
· 2. Senza la prova della notifica dell'intimazione n. 29620189009680868000 che avrebbe interrotto i termini triennali essi vanno a concludersi il 30.8.2020.
· 3. Con la proroga Covid 19 di ulteriori 24 mesi i termini di prescrizione andavano a scadere al 30.8.22. La sospensione COVID non copre integralmente il periodo (anche considerando le proroghe, il termine è comunque decorso).·
· 4. L'intimazione impugnata è stata notificata il 23.5.24, fuori termine.
Le spese seguono la soccombenza.
L'avvocato del ricorrente ha dichiarato la qualità di procuratore antistatario quindi le spese vanno liquidate a suo favore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ADER alle spese del giudizio a favore della parte ricorrente con spese da distrarsi a favore del procuratore avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori di legge. Palermo 6.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito