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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2167/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
ER ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6506/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Cavalli 6 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240283854820000 RADIODIFFUSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 844/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente la ricorrente sopra indicata rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'agente della riscossione in data 23.01.2025, della cartella esattoriale in oggetto dell'importo di
Euro 410,60 per canone Rai anni 2018 e 2019 , così come indicato in cartella .
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per prescrizione e/o decadenza, non essendo stato preceduto da alcun atto prodromico, per cui non consentiva alla ricorrente di comprendere le ragioni alla base della pretesa erariale e, dunque, per difetto di motivazione, essendo stata notificata oltre i termini di legge.Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'atto impugnato, fermo restando l'infondatezza nel merito, avendo anche provveduto a versare il dovuto.
ADER e l'ufficio provvedevano a costituirsi, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.01.2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Si osserva, infatti, che la ricorrente ha provveduto a dimostrare la fondatezza delle argomentazioni esposte nel ricorso circa la mancata notifica dell' atto prodromico e l'intervenuta decadenza della pretesa fiscale , laddove ADER e l'ufficio non hanno provveduto a giustificare in maniera idonea le ragioni alla base della pretesa erariale, in particolare non avendo documentato l'avvenuta notifica di accertamenti prodromici alla base dell'atto impugnato, insistendo per il rigetto dell'eccezione di decadenza .
Conseguenza delle premesse esposte è la tardivita' della richiesta per le annualita' anni 2018 e 2019 , in quanto la notifica è avvenuta solo in data 23 gennaio 2025 , ben oltre i termini di legge, anche volendo considerare la proroga anticovid ai fini interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente annullamento dell'atto in oggetto .
Sussistono giustificati motivi, date le ragioni prettamente processuali alla base dell'accoglimento del ricorso , per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Spese compensate. ROMA, 15.01.2026 Il Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
ER ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6506/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Cavalli 6 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240283854820000 RADIODIFFUSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 844/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente la ricorrente sopra indicata rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'agente della riscossione in data 23.01.2025, della cartella esattoriale in oggetto dell'importo di
Euro 410,60 per canone Rai anni 2018 e 2019 , così come indicato in cartella .
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per prescrizione e/o decadenza, non essendo stato preceduto da alcun atto prodromico, per cui non consentiva alla ricorrente di comprendere le ragioni alla base della pretesa erariale e, dunque, per difetto di motivazione, essendo stata notificata oltre i termini di legge.Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'atto impugnato, fermo restando l'infondatezza nel merito, avendo anche provveduto a versare il dovuto.
ADER e l'ufficio provvedevano a costituirsi, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.01.2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Si osserva, infatti, che la ricorrente ha provveduto a dimostrare la fondatezza delle argomentazioni esposte nel ricorso circa la mancata notifica dell' atto prodromico e l'intervenuta decadenza della pretesa fiscale , laddove ADER e l'ufficio non hanno provveduto a giustificare in maniera idonea le ragioni alla base della pretesa erariale, in particolare non avendo documentato l'avvenuta notifica di accertamenti prodromici alla base dell'atto impugnato, insistendo per il rigetto dell'eccezione di decadenza .
Conseguenza delle premesse esposte è la tardivita' della richiesta per le annualita' anni 2018 e 2019 , in quanto la notifica è avvenuta solo in data 23 gennaio 2025 , ben oltre i termini di legge, anche volendo considerare la proroga anticovid ai fini interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente annullamento dell'atto in oggetto .
Sussistono giustificati motivi, date le ragioni prettamente processuali alla base dell'accoglimento del ricorso , per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Spese compensate. ROMA, 15.01.2026 Il Giudice monocratico R.Roberti