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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/11/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Teresa Giardino Presidente
Loredana Giglio Giudice rel.
EF MO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2949/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Perugia (PG), Parte_1
Via G.B. Pontani n. 14, presso lo studio dell'Avv Lanfranco Bricca del Foro di Perugia, dallo stesso rappresentato e difeso come da procura allegata all'atto di riassunzione
Attore
Nei confronti di
elettivamente domiciliata alla Via Giovanni Paisiello n.27, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Giuseppe Vona che la difende e rappresenta, coma delega in calce alla comparsa di costituzione
e elettivamente domiciliati in Perugia, via Baldeschi nr. 2, CP_2 Controparte_3 presso lo studio dell'Avv. Francesco De Pretis che li difende e rappresenta come da delega allegata alla comparsa di costituzione
Convenuti
Nonché
P.M. c/o il Tribunale di Perugia
INTERVENIENTE EX LEGE
Conclusioni delle parti : come da note conclusionali e come da verbale di discussione orale avanti al Collegio da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti “ per pagina 1 di 26 relationem”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.I fatti processuali
nato il [...] a [...], ha citato in giudizio nato a Parte_1 Controparte_4
Spoleto il 3.12.1929 proponendo azione diretta all'accertamento della paternità e il relativo giudizio è stato iscritto al nr. 2231/2007 RG del Tribunale di Perugia.
A fondamento della domanda ha esposto : di essere nato dalla relazione intrattenuta tra la madre e iniziata nel 1973 e protrattasi in maniera Parte_2 Controparte_4 continuativa sino agli anni 1979 – 1980; la relazione sentimentale era nota nell'ambiente di lavoro della madre ( che lavorava all'epoca come direttrice del negozio “ International Shop” di Foligno) ; la moglie di era a conoscenza della relazione ed aveva Controparte_4 cercato di convincere ad interromperla;
i due avevano il desiderio di avere Parte_2 un figlio e per tale motivo si era sottoposta a cure c/o il Prof. , noto Parte_2 Per_1 ginecologo di Foligno grazie alle quali era nato l'attore; la coppia frequentava amici comuni ( tra i quali e , e si recava spesso in vacanza insieme , in Italia Persona_2 Persona_3
e all'estero e nell'agosto del 1975, quando la signora era già in stato di gravidanza, ha Parte_2 soggiornato per 20 giorni all'Hotel Posta di Courmayer, recandosi insieme anche al casinò di Chamonix, come da ricevute allegate all'atto di citazione. Nel periodo del ricovero della madre in Ospedale per il parto pur trovandosi, il CP_4 all'estero, si informava quotidianamente sulle condizioni della madre e del nascituro, con i familiari della e, in particolare, con moglie di , fratello di Parte_2 Controparte_5 CP_6
. Pt_2
Ha esposto, ancora che : dopo la sua nascita la madre era tornata a vivere a casa dai genitori;
si recava settimanalmente a trovarla sostenendo di avere avviato le Controparte_4 pratiche di separazione giudiziale dalla moglie;
nel mese di gennaio del 1977, dopo la nascita del bambino, e si erano recati in vacanza a Tunisi;
Parte_2 Controparte_4 nello stesso anno stipulò una polizza vita ventennale in favore di Controparte_4
incassata dalla stessa nel 1997;il continuò ad interessarsi delle Parte_2 CP_4 esigenze del figlio e di tanto che, al momento della divisione tra e i Parte_2 Pt_2 fratelli degli immobili appartenenti ai defunti genitori, liquidò la quota dei fratelli con assegni circolari e fece intestare la casa paterna alla compagna;
il si è sempre interessato, CP_4 negli anni, del figlio nato dalla relazione con anche dopo la fine della Parte_2 relazione sentimentale, anche corrispondendo annualmente, in coincidenza con il compleanno di , somme di danaro e con atto di transazione del 6.12.1999 ha Pt_1 corrisposto alla ex compagna la somma di 300 milioni di vecchie lire a tacitazione di ogni pretesa di riconoscimento della filiazione naturale del minore . Pt_1
Ha rappresentato che : con provvedimento del 12.11.2003 il Tribunale di Spoleto aveva già dichiarato ammissibile la proposizione di azione giudiziale di paternità, su ricorso da lui presentato in data 23.9.2003, ritenendo “ pacifica” l'esistenza di una relazione tra Parte_2
e provate dazioni economiche alla madre dopo la nascita di
[...] Controparte_4
pagina 2 di 26 e, ancora, ritenendo quale indice della fondatezza dell'azione di Parte_1 accertamento giudiziale della paternità il versamento, nel 1999, della somma di 300 milioni di lire “ a tacitazione” della pretesa filiazione. Tale provvedimento è stato confermato, in sede di reclamo proposto dal dalla Corte d'Appello di Perugia che ha evidenziato “ .. la CP_4 pacifica esistenza di una relazione erotica all'epoca tra la e il . Parte_2 CP_4
Ha allegato a fondamento della domanda : fotografie ritraenti la coppia e documentazione relativa alla frequentazione della coppia, nel mese di agosto del 1975, del casinò di Chamonix;
le dichiarazioni rese dalla signora in una lettera al figlio;
i frequenti viaggi Parte_2 tra i due anche successivi alla nascita del bambino;
le visite alla e al figlio presso la Parte_2 casa dei genitori di lei;
le dazioni di danaro e da ultimo l'atto di transazione del 1999 con il versamento della somma di 300 milioni di vecchie lire ed ha invocato, anche, il valore “ indiziario” della pronuncia del Tribunale di Spoleto e della pronuncia della Corte d'Appello resa in sede di reclamo già citate. Ha evidenziato, inoltre, la possibilità di procedere, in giudizio, a prove ematologiche e immunogenetiche, formulando richiesta di CTU ed articolando richieste di prove testimoniali. Ha quindi concluso perché sia giudizialmente dichiarata la paternità con ogni conseguente effetto.
Nel giudizio così instaurato si è costituito in giudizio il sig. che ha Controparte_4 sostenuto : di aver conosciuto nel 1974, tramite tale che la
Parte_2 Persona_4 frequentava ed usciva con lei;
da tale periodo aveva iniziato una relazione “ saltuaria” con la donna, frequentandola unitamente all'amico di Perugia;
Persona_2 Parte_2 nello stesso periodo, intratteneva relazioni anche con altri uomini;
la relazione era stata tenuta nascosta alla famiglia del i cui componenti, sino all'anno 1999, quando la CP_4 signora preannunciò la proposizione di azione legale, ne erano completamente
Parte_2 all'oscuro; la moglie in particolare, non aveva mai conosciuto né CP_7 Parte_2 era a conoscenza della relazione con il coniuge, dal quale si era separata solo nel 1984 in via peraltro consensuale;
all'epoca del concepimento ( inizi di luglio del 1975) non aveva avuto rapporti sessuali con la signora perché colpito da un gravissimo lutto ( risalente al
Parte_2 mese maggio del 1975) per la perdita della figlia ventenne a seguito di sinistro stradale, evento che lo aveva profondamento turbato e per il quale, per tre o quattro mesi, aveva interrotto ogni relazione sociale ed amicale dedicandosi in via esclusiva al lavoro, mentre la signora continuava a intrattenere relazioni con altri uomini;
quando la signora
Parte_2 gli ha comunicato la gravidanza ha immediatamente contestato di poter essere il
Parte_2 padre e non ha mai inteso conoscere o vedere il bambino. Ha aggiunto, inoltre, che dal momento in cui la signora ha cercato, con insistenza, di volergli attribuire la
Parte_2 paternità del figlio , il rapporto si è progressivamente deteriorato sino a cessare del Pt_1 tutto. Ha ammesso di aver stipulato una polizza assicurativa in favore di di
Parte_2 averle erogato modeste somme di danaro e contribuito ai costi di sopraelevazione dell'abitazione di proprietà dei genitori della donna sostenendo di averlo fatto per spirito di liberalità; ha deciso, nel 1999, di stipulare atto di transazione con nel quale
Parte_2 ha peraltro precisato di non riconoscere la paternità del di lei figlio , solo allo scopo di Pt_1
pagina 3 di 26 evitare uno scandalo che coinvolgesse la sua famiglia ed evitare le minacciate azioni legali della donna. Ha quindi sostenuto che mancava, per l'intero periodo della relazione con la Parte_2
l'esclusività della relazione, che all'epoca del presunto concepimento ( collocabile agli inizi del mese di luglio del 1975) i rapporti di frequentazione si erano interrotti, per tre o quattro mesi, a seguito del decesso della giovanissima figlia, occorso in data 11.5.1975 e del grave stato di prostrazione in cui era caduto, mentre la signora aveva, comunque, continuato a Parte_2 frequentare altri uomini. Ha allegato documentazione relativa alla separazione consensuale intercorsa con la moglie nel 1984, missiva trasmessa dal legale della signora nel Parte_2 mese di aprile del 1999 ( con la quale si preannunciava la volontà di proporre azione giudiziale di paternità e a seguito della quale fu poi stipulata la transazione “ a tacitazione” di ogni ulteriore pretesa), certificato di morte della figlia ed ha articolato Persona_5 richieste di prove testimoniali. Ha concluso per il rigetto della domanda. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c. l'attore e il convenuto Controparte_4 hanno articolato le rispettive richieste istruttorie. In corso di causa – scaduti i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c. e maturate dunque le preclusioni istruttorie – il sig. CP_4
è deceduto e il giudizio è stato interrotto.
[...]
A seguito di riassunzione nei confronti degli eredi si sono costituiti in giudizio e CP_2
nipoti ed eredi del defunto per rappresentazione del Controparte_3 CP_4 padre figlio dell'originario convenuto e rinunciante all'eredità in data Persona_6
12.4.2008.
Nel corso del giudizio non è stato possibile procedere a CTU genetica sui resti di CP_4 in quanto la salma è stata cremata né a CTU diretta ad accertare eventuali
[...] compatibilità “ genetiche” tra l'attore e figlio del defunto per il Persona_6 CP_4 rifiuto dallo stesso opposto di prelievo di campione salivare.
La causa è stata quindi istruita in via documentale e a mezzo delle prove testimoniali richieste da e da con le memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. ( i cui Parte_1 Controparte_4 termini erano già decorsi prima dell'interruzione del giudizio). Sono stati sentiti in particolare i testi ( fratello di e zio dell'attore), ( Testimone_1 Parte_2 Testimone_2 moglie di , ( amico di , Testimone_1 Testimone_3 Controparte_4 [...]
( nipote di , ( amico di , Tes_4 Parte_2 Testimone_5 Controparte_4
( zia dell'attore), ( moglie di amico di Testimone_6 Persona_3 Persona_2
), ( cognato di , ( Controparte_4 Controparte_8 Controparte_4 Testimone_7 cugina di , ( moglie del cognato di , Parte_1 CP_9 Controparte_4
( madre dell'attore), ( nuora di e Parte_2 Controparte_10 Controparte_4 moglie di , ( nipote di figlio del Persona_6 Controparte_11 Controparte_4 fratello , ( figlio di e padre dei convenuti in Per_7 Persona_6 CP_4 riassunzione e . CP_3 CP_12
Con sentenza nr. 997/2018 il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda dichiarando che è figlio di Parte_1 Controparte_4
pagina 4 di 26 Avverso tale sentenza e hanno proposto appello eccependo in via CP_3 CP_12 preliminare la nullità della pronuncia per difetto del contraddittorio e, segnatamente, sostenendo che la causa era stata riassunta nei confronti di soli due degli eredi del defunto essendo, invece, stata pretermessa l'altra erede, Controparte_4 Controparte_1 all'epoca minore di età, semplicemente chiamata all'eredità e per la quale sarebbe stata necessaria la nomina di curatore;
hanno eccepito, ancora, la nullità della notifica dell'atto di riassunzione agli eredi del defunto nel domicilio del defunto consegnato Controparte_4
a persona impropriamente indicata quale “ incaricata” che, invece, non svolgeva alcun incarico per il defunto e risultava residente in altra località.
Hanno poi contestato nel merito la pronuncia.
Con separato atto ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado
[...]
– RE di e e altra erede, per rappresentazione, del padre CP_1 CP_3 CP_2
rinunciante all'eredità - sostenendo di non aver mai avuto conoscenza della notifica Per_6 dell'atto di riassunzione, atto consegnato impropriamente a persona impropriamente qualificata nell'atto di ricezione quale “ incaricata” presso la residenza del nonno paterno;
ha proposto querela di falso sostenendo la falsità della circostanza secondo la quale l'Ufficiale giudiziario si sarebbe recato presso il domicilio del defunto e comunque Controparte_4 la falsità della consegna dell'atto a soggetto asseritamente “ incaricato” del ritiro della posta;
ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di riassunzione anche sotto il profilo della violazione di cui all'art. 303 co.2° c.p.c. e sostenuto la violazione del contraddittorio chiedendo, pertanto, la remissione della causa al giudice di primo grado previa dichiarazione di nullità della sentenza contestando, comunque, anche nel merito la valutazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado e chiedendo il rigetto della domanda.
Nel giudizio di appello si è costituito contestando le eccezioni di nullità Parte_1 sollevate dagli appellanti, l'ammissibilità della querela di falso proposta da e Controparte_1 nel merito chiedendo la conferma della sentenza.
La Corte d'Appello ha proceduto, previa dichiarazione di ammissibilità dell'eccezione di difetto di contraddittorio e ritenuta regolare la notifica dell'atto di riassunzione agli eredi come effettuato da all'assunzione di prove testimoniali dirette a verificare la Parte_1 qualità della persona asseritamente “ incaricata” del ritiro della posta presso l'ultimo domicilio del defunto ed ha ritenuto che la stessa, dopo il decesso di non Controparte_4 poteva dirsi ufficialmente preposta a tale incarico, ritenendo pertanto la nullità della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio, sanata dalla costituzione in giudizio quanto a e CP_2 ma effettuata in violazione del principio di litisconsorzio necessario Controparte_3 quanto all'erede ritenendo irrilevante la circostanza che la stessa potesse Controparte_1 aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio.
La Corte ha quindi ritenuto la mancata regolarità dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado ed ha disposto la remissione della causa al primo giudice.
pagina 5 di 26 ha quindi proposto ricorso per riassunzione del giudizio di primo grado Parte_1 avanti al Tribunale di Perugia nei confronti di e ed ha CP_2 CP_3 Controparte_1 chiesto, previa fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di primo grado, che sia dichiarata la paternità da Controparte_4
Nel giudizio di primo grado riassunto si è costituita in giudizio Controparte_1
In via preliminare ha eccepito la nullità del ricorso per riassunzione e dei successivi atti in quanto proposto nel periodo di interruzione del termine per la riassunzione, per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 353 co.3° e 354 u.co. c.p.c. deducendo che : il 4 maggio 2021 è stata comunicata alle parti la sentenza della corte di appello che ha rimesso la causa davanti giudice in applicazione dell'art.354 c.p.c.; in data 8.6.2021 ha notificato alle Controparte_1 altre parti ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello provvedendo, in data 25.6.2021, all'iscrizione a ruolo della Corte di Cassazione;
in data 11.6.2021
[...] ha depositato ricorso in riassunzione del giudizio di primo grado a seguito del quale Parte_1
è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio. L'atto di riassunzione è stato quindi proposto dopo che era stato già stato notificato il ricorso per Cassazione e, dunque, quando il termine era interrotto, secondo la disposizione di cui all'art. 353 u.co.c.p.c.In via subordinata ha dedotto che comunque il giudizio deve essere sospeso in pendenza del giudizio di Cassazione.
Ha eccepito, ancora, la nullità dell'atto di citazione del giudizio originario e del ricorso per riassunzione ( che lo richiama espressamente) per mancata esposizione dei fatti mancando l'indicazione della data del concepimento di ed essendo, invece, indicata, Parte_1 quale data certa esclusivamente quella di nascita e sostenendo che la mancata indicazione della data del concepimento non consentirebbe ai convenuti un'adeguata difesa.
Ha quindi sostenuto che l'atto di citazione ( e il successivo ricorso per riassunzione) sarebbero affetti da nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c. e chiesto che sia disposta integrazione con richiesta di indicazione della data del concepimento , “ riservandosi” all'esito di prendere posizione nel merito e di formulare una pertinente prova testimoniale.
Nel merito ha comunque contestato la fondatezza della domanda ed ha concluso chiedendo : dichiarazione di nullità della riassunzione, in subordine sospensione del giudizio, in subordine dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, in ogni caso il rigetto del ricorso e in via istruttoria ha chiesto assegnarsi all'attore ai sensi dell'art.164 c.p.c. un termine perentorio perché “ … integri la domanda indicando la data o quantomeno l'arco temporale nel quale si sarebbe avuto e l'assegnazione di un termine per la formulazione dei capitoli di prova testimoniale ..”
pagina 6 di 26 Nel giudizio riassunto si sono costituiti in giudizio anche e che in CP_2 Controparte_3 via preliminare hanno chiesto la sospensione asseritamente necessaria in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.
Nel merito hanno contestato la fondatezza della domanda e. in particolare, hanno sostenuto, riprendendo le tesi esposte dall'originario convenuto che : la relazione tra la signora Parte_2
e il defunto non era affatto nota alla famiglia e, comunque, non
[...] Controparte_4 era “ esclusiva” nel senso che nello stesso periodo la signora intratteneva relazioni Parte_2 anche con altri uomini;
nell'epoca cui può farsi risalire il concepimento ( luglio 1975) era profondamente depresso perché nel mese di maggio dello stesso Controparte_4 anno era deceduta, a seguito di sinistro stradale, la figlia ventenne e per tre o quattro Per_8 mesi si era chiuso in sé stesso, occupandosi esclusivamente del suo lavoro e senza vedere nessuno, compresa la signora che, invece, continuava ad intrattenere rapporti con Parte_2 altri uomini;
l'adesione del alle richieste economiche della signora erano CP_4 Parte_2 state motivate esclusivamente dalla volontà di evitare uno scandalo e la transazione da ultimo stipulata nel 1999 era stata accettata a tacitazione definitiva dell'evidente intento speculativo che aveva mosso le iniziative della signora e del di lei figlio, mai conosciuto o Parte_2 frequentato dal presunto padre. Dopo aver richiamato gli esiti delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado che, nella loro prospettazione confermerebbero l'esistenza di frequentazioni tra la madre dell'attore e altri uomini legati a da rapporti Controparte_4 di amicizia e, ancora, l'asserita mancanza di rapporti nel periodo del presumibile concepimento, hanno anche chiarito che il rifiuto di ( figlio rinunciante Persona_6 all'eredità del padre ) di sottoporsi a CTU genetica è da ritenersi giustificato da ragioni di carattere esclusivamente di carattere morale e personale e come tale, dunque, irrilevante ai fini della decisione. Hanno quindi concluso chiedendo la sospensione del giudizio e nel merito il rigetto della domanda.
Con provvedimento del 2.12.2021 il giudice istruttore designato per la trattazione del giudizio riassunto ne ha disposto la sospensione ( ritenendo comunque infondata l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione) in attesa della definizione del giudizio pendente c/o la Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione con ordinanza del 6.10.2022 ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale proposto da e da e avverso la Controparte_1 CP_3 CP_12 sentenza della Corte di Appello di Perugia.
Disposta la prosecuzione del giudizio riassunto il GI con provvedimento del 20.6.2023 ha dichiarato inammissibili le richieste di rinnovazione delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado poi riassunto a seguito della pronuncia della Corte d'Appello e ritenuta la possibilità di utilizzare, ai fini della decisione le prove assunte nel giudizio riassunto, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. In particolare il giudice ha motivato il provvedimento come segue : “ .. – SI -
pagina 7 di 26 rilevato che la richiesta di rinnovazione delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado riassunto nei confronti solo di e è da ritenersi CP_3 CP_12 inammissibile – essendo state le prove assunte con la loro partecipazione al giudizio - posto che, come ha più volte precisato la giurisprudenza di legittimità, unico legittimato a far valere l'eventuale nullità della prova testimoniale assunta prima dell'integrazione del contraddittorio è il litisconsorte pretermesso purchè la nullità sia fatta valere ai sensi dell'art. 157 co.2° c.p.c. ovvero nella prima istanza o difesa successiva all'atto “ nullo” .. rilevato che non ha eccepito la nullità delle prove testimoniali assunte nel Controparte_1 giudizio di primo grado poi riassunto anche nei suoi confronti nella comparsa di costituzione né nelle note di trattazione del 25.11.2021 ( relative alla prima udienza di comparizione) e in quelle del 14.9.2022 né in quelle depositate in data 16.6.2023 nelle quali ha chiesto “ l'ammissione delle prove reiterate nella comparsa di costituzione e risposta” che tuttavia non contiene alcuna richiesta di reiterazione delle prove già assunte nel giudizio di primo grado sicchè la richiesta fa riferimento ad istanza non formulata ai sensi dell'art. 157 co.2° c.p.c…”.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo al Collegio ex art. 178 c.p.c. Controparte_1 che è stato, tuttavia, dichiarato inammissibile non essendo ancora stata la causa rimessa al Collegio, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e non versandosi nell'ipotesi di dichiarazione di estinzione del giudizio ( avverso la quale è possibile il reclamo immediato al Collegio) restando, ovviamente, impregiudicata la possibilità per le parti di proporre al Collegio, una volta investito della decisione, di proporre al Collegio “ .. tutte le questioni risolute dal GI con ordinanza revocabile ..” ex art. 178 co.1° c.p.c.
L'attore, per l'udienza fissata, ha così precisato le sue conclusioni : “ .. Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
-Rigettare le eccezioni, domande ed istanze tutte anche istruttorie proposte da
[...]
CP_1
-Rigettare le eccezioni, domande ed istanze tutte anche istanze istruttorie proposte da
[...]
e CP_12 Controparte_3
-Accertare e dichiarare il rapporto di paternità naturale tra nato a [...]
Spoleto il 03.12.1929 e nato a [...] il [...], con ogni conseguente Parte_1 effetto di legge..” .
I convenuti e : “ .. In via istruttoria, disporre la rinnovazione CP_3 CP_12 delle prove testimoniali espletate dinanzi al Tribunale nella precedente fase del presente giudizio, per violazione del contraddittorio necessario;
nel merito, respingere la domanda attrice con condanna dell'attore alla refusione delle spese giudiziali in favore dei convenuti ..”
La convenuta : “ .. “- in via istruttoria: Controparte_1
pagina 8 di 26 - disporre ai sensi dell'art.164 c.p.c. un termine perentorio all'attore perché integri la domanda indicando la data o quantomeno l'arco temporale nel quale si sarebbe avvenuto il concepimento;
- disporre comunque la fissazione dell'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori chiedendo fin d'ora l'ammissione delle prove testimoniali indicate nella comparsa di costituzione e risposta e prim'ancora articolate nell'atto di citazione in appello;
- in rito e nel merito: dichiarare la nullità della riassunzione e per l'effetto l'estinzione del giudizio originario;
in subordine dichiarare la nullità della citazione del giudizio originario;
in ogni caso rigettare la domanda dell'attore perché infondata ..” . Ha chiesto discussione orale avanti al Collegio. Il GI ha rimesso la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ( rito ante Cartabia).
Alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica la convenuta ha reiterato la richiesta di discussione orale avanti al Collegio.
Rimessa la causa al Collegio per la decisione ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 275 co.2° e 3° c.p.c. nella versione applicabile “ ratione temporis” alla presente controversia , la convenuta ha reiterato la richiesta di discussione orale avanti al Collegio. Controparte_1
Disposta la remissione della causa sul ruolo è stata fissata udienza di discussione orale avanti al Collegio nel corso della quale l'attore ha ribadito le sue istanze e conclusioni e i convenuti hanno reiterato le loro eccezioni e conclusioni di merito. La causa è stata quindi trattenuta in decisione dal Collegio.
3. L'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione
E' opportuno chiarire che alla presente controversia si applicano le disposizioni del codice di procedura civile nella versione “ anteriore” alle modifiche introdotte con il D.lvo 149/2022 e successive modifiche ( c.d. riforma Cartabia) trattandosi di procedimento iscritto anteriormente alla data del 28.2.2023 ( cfr. art. 35 D.lvo 149/2022 e successive modifiche).
Tanto premesso va disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado – con conseguente richiesta di dichiarazione di estinzione – del giudizio per essere stata la riassunzione proposta nella pendenza di giudizio di Cassazione, instaurato da ( e in via incidentale, successivamente, da e Controparte_1 CP_3 [...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello che ha rimesso, ai sensi dell'art. 354 co.1° CP_12
c.p.c. ( nella versione ante Cartabia) la causa al primo giudice sul rilievo della mancata integrazione del contraddittorio, a seguito del decesso del convenuto con Controparte_4 la coerede ( unitamente ai fratelli e ) avendo la Corte CP_2 CP_3 Controparte_1
pagina 9 di 26 ritenuto la nullità della notifica dell'atto di riassunzione per consegna dell'atto a soggetto non legittimato a riceverlo.
L'art. 353 co.3° c.p.c. prevede(va) la mera interruzione del termine ( perentorio) per la riassunzione ma non ha effetti preclusivi quanto alla possibile proposizione del ricorso cui, semmai, può seguire, come nella presente controversia, la sospensione del giudizio sino alla definizione della proposta impugnazione avanti al giudice di legittimità. Nel caso in esame il giudizio riassunto è stato sospeso ed è proseguito solo dopo che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avanti alla Corte di Cassazione in via principale da e in via incidentale dagli altri convenuti avverso la sentenza resa dalla Controparte_1
Corte d'Appello di Perugia.
4. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione
ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ( e del conseguente ricorso per Controparte_1 riassunzione) del giudizio di primo grado lamentando l'omessa e insufficiente indicazione dei fatti posti a fondamento dell'azione di accertamento di giudiziale della paternità.
In particolare, ha lamentato che l'attore avrebbe omesso di indicare la data del presunto concepimento, indicando invece la sola data di nascita ( 7 aprile 1976) e limitandosi, nell'atto di citazione, a sostenere che all'epoca del concepimento ( non meglio precisata) c'era una relazione sentimentale tra la madre e e che nel mese di agosto del 1975, Controparte_4 quando la signora era già in stato di gravidanza, la coppia si sarebbe recata in Parte_2 vacanza a Courmayeur all'Hotel Posta, recandosi anche al casinò di Chamonix, oltre a continuare a frequentarsi anche dopo la nascita di Parte_1
Sussisterebbe, dunque, evidente incertezza sull'epoca del presunto concepimento tale da impedire l'articolazione di adeguate difese funzionali a dimostrare l'assenza di rapporti sessuali tra la madre dell'attore e all'epoca del concepimento e la Controparte_4 contemporanea frequentazione da parte della stessa con altri uomini. La convenuta ha pertanto chiesto che sia dichiarata la nullità dell'atto di citazione con invito al giudice ad indicare termine per l'integrazione dell'atto introduttivo e riservandosi all'esito di articolare specifiche richieste di prove testimoniali.
L'eccezione è infondata. L'attore ha posto a fondamento della domanda di accertamento giudiziale della paternità l'esistenza di una relazione sentimentale continuativa tra la madre e iniziata nell'anno 1973 e terminata tra il 1979 e il 1980 , indicando una Controparte_4 serie di circostanze dirette a provare tale assunto. La mancata specifica datazione “ temporale” del concepimento non determina alcuna incertezza sull'oggetto della domanda né sui fatti posti a fondamento della stessa posto che, presumibilmente per fatto notorio, essendo nato l'attore il 7.4.1976, la data del concepimento può collocarsi in un periodo compreso tra la fine di giugno – inizi luglio sino a circa la metà del mese e che pertanto, trattandosi di dato calcolabile in via presuntiva per fatto notorio, la mancata specificazione non determina alcuna pagina 10 di 26 incertezza sull'oggetto della domanda – accertamento della paternità - o sulle ragioni poste a suo fondamento – esistenza di una relazione sentimentale continuativa dal 1973 sino al 1979/80 tra la madre dell'attore e - né ha impedito ai convenuti Controparte_4
l'articolazione di specifiche richieste istruttorie dirette a contestarne la fondatezza.
E' peraltro sufficiente dare atto delle difese articolate sul punto dal “ de cuius” dell'odierna convenuta e delle richieste di prove testimoniali articolate ( cfr. in particolare cap. 10,11 e 12 memoria istruttoria datata 28.11.2007 da nel giudizio di primo grado Controparte_4 ora riassunto, allegata alla comparsa di costituzione di e per CP_2 Controparte_3 confermare l'infondatezza della sollevata eccezione, avendo il convenuto originario contestato proprio l'esistenza di rapporti sessuali con la madre dell'attore per il periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di agosto del 1975, articolando sul punto anche richieste istruttorie, comprensivo in modo certo della data del presumibile concepimento.
Come ha chiarito, con orientamento consolidato e risalente, la giurisprudenza di legittimità “
.. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va … operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa “ ( cfr. in tale senso Cass. SS.UU. civ.8077/2012).
Applicando tali principi al caso in esame si osserva che l'attore ha specificato in modo articolato l'oggetto della sua domanda ed indicato i fatti costitutivi posti a suo fondamento consentendo, pertanto, alla controparte - come è in effetti avvenuto – di difendersi sia sostenendo l'assenza di rapporti sessuali nel periodo di presumibile concepimento, sia la frequentazione della madre dell'attore con altri uomini. L'eccezione, conclusivamente, va dichiarata infondata e ritenuta la validità ed efficacia dell'atto di citazione originario e del successivo ricorso per riassunzione del giudizio di primo grado. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di termine per l'integrazione dell'atto di citazione e di ulteriore termine alle parti per consentire l'articolazione di richieste istruttorie.
5. La richiesta di rinnovazione delle prove orali e la loro utilizzabilità nel presente giudizio
pagina 11 di 26 In via generale è opportuno ricordare che in caso di eventi interruttivi laddove vi sia riassunzione del giudizio il procedimento prosegue dal momento in cui è stato interrotto e restano efficaci anche il successore universale tutte le preclusioni nel frattempo maturate per le parti originarie ivi comprese le preclusioni di natura istruttoria. Nel caso in esame il giudizio è stato dichiarato interrotto dopo che le parti originarie avevano articolato le rispettive richieste di prove orali dirette e contrarie e può, dunque, ritenersi pacifico che nessuno dei convenuti in riassunzione, , e oggi nel CP_3 CP_2 Controparte_1 presente giudizio possano richiedere l'articolare di “ nuovi” mezzi di prova sui fatti posti a fondamento della domanda e delle difese opposte dal convenuto come Controparte_4 delimitati nei rispettivi atti introduttivi e nelle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c.
Tanto premesso con riguardo alla richiesta di rinnovazione delle prove orali assunte nel giudizio riassunto nei confronti dei soli e e in assenza della CP_3 CP_12 convenuta – stante la mancata rituale instaurazione del contraddittorio Controparte_1 come ritenuto dalla pronuncia della Corte d'Appello di Perugia – va confermata la decisione resa dal GI sull'inammissibilità della richiesta.
Nella comparsa di costituzione depositata all'esito della riassunzione del giudizio anche nei suoi confronti si è “ riservata” di formulare richieste istruttorie condizionate Controparte_1 all'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione e alla sua integrazione e non ha formulato alcuna richiesta di “ rinnovazione” delle prove già assunte nel giudizio riassunto ed analoghe valutazioni ha espresso nell'atto di appello indicando i capitoli di prova che “ avrebbe potuto” articolare in caso di dichiarazione della nullità dell'atto di citazione con successiva integrazione disposta dal giudice ( cfr. atto di appello pag. 21 e ss. all. 1 comparsa di costituzione e risposta) e, dunque, ancora una volta subordinati all'integrazione dell'atto di citazione di cui ha chiesto, anche nel giudizio di appello, la nullità per asserita indeterminatezza dell'oggetto e mancata o insufficiente indicazione dei fatti costitutivi. Come ha già osservato nel provvedimento assunto in corso di giudizio non Controparte_1 ha eccepito la nullità delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado poi riassunto anche nei suoi confronti nella comparsa di costituzione e risposta datata 11.11.2021 ( nella quale ha “ riservato” l'articolazione di “ nuovi” capitoli di prova subordinatamente all'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione) né ha formulato tale richiesta nelle note di trattazione del 25.11.2021 ( relative alla prima udienza di comparizione) e in quelle depositate in data 14.9.2022 né in quelle del 16.6.2023 nelle quali ha chiesto “ .. “ l'ammissione delle prove reiterate nella comparsa di costituzione e risposta” che tuttavia non contiene alcuna richiesta di reiterazione delle prove già assunte nel giudizio di primo grado ma, bensì, fa riferimento a “ nuovi” capitoli di prova di cui si è riservata l'articolazione condizionatamente all'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione e dell'auspicata integrazione.
Si osserva che la convenuta non avrebbe potuto richiedere nel giudizio riassunto alcuna “ nuova” prova orale, essendo, al momento dell'interruzione, maturati i termini di cui all'art.
pagina 12 di 26 183 c.p.c. con le relative preclusioni istruttorie ma, semmai, eccepire la nullità delle prove assunte senza la sua presenza. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “ .. la prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa;
solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio. (Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002, Rv. 558494 - 01)…” ( cfr. in tale senso Cass. Civ. 1771/2024 ) e nel caso in esame non vi è stata alcuna richiesta di “ rinnovazione” delle prove già assunte con istanza tempestivamente formulata ma, bensì, la richiesta “ condizionata” di articolazione di nuove prove stante la lamentata, ma ritenuta infondata, riservata all'accoglimento dell' eccezione di nullità dell'atto di citazione ( e del successivo atto di riassunzione).
Quanto all'utilizzabilità delle prove testimoniali assunte nel giudizio riassunto nei confronti dei soli e si osserva - in disparte la valutazione già espressa CP_3 CP_12 sull'inammissibilità della richiesta rinnovazione non formulata tempestivamente da
[...]
unica legittimata a richiederla – che dal principio di non tassatività dei mezzi di CP_1 prova nel processo civile , dalla constatazione che al di fuori dei casi di prova legale non esiste, nel nostro ordinamento, una gerarchia delle prove per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice , consegue che ai fini della decisione, il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti tra cui, anche prove raccolte in un giudizio penale o altro giudizio civile esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dai provvedimenti giurisdizionali adottati o dagli atti del processo ed effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale.
Appare, conclusivamente, corretto ritenere, anche per evidenti ragioni di economia processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio – avendone le parti preso piena cognizione con possibilità di contestazione e vaglio critico - il materiale probatorio introdotto in giudizio tra le parti, comprensivo anche delle prove testimoniali assunte nel giudizio riassunto, di cui il presente costituisce mera prosecuzione, utilizzabile e valutabile ai fini della decisione.
6. L'accertamento nel merito della paternità
L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, di cui all'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire il riconoscimento in via giudiziale della propria filiazione. L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con legge 19.05.1975 n. 151, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava il riconoscimento di paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché,
pagina 13 di 26 ai sensi del 4 comma dell'art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione della madre, come pure l'esistenza di rapporti tra madre e preteso padre possono, però, concorrere, in uno ad altri elementi presuntivi, a formare il convincimento del giudice.
La decisione giurisdizionale dunque può essere fondata anche sulla base di evidenze istruttorie di carattere puramente indiziario e su elementi dotati dei caratteri della gravità, univocità e concordanza, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre biologico durante il periodo del concepimento ( cfr. Cass. Civ. 14976; Cass. Civ. 12166/2005).
Il principio di libertà della prova, come si desume dall'attuale formulazione del co.2° dell'art. 269 c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né attraverso la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale né mediante l'imposizione al giudice di una sorta di “ ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione a secondo del tipo di prova dedotta, avendo per converso tutti i mezzi di prova pari valore per espressa previsione di legge.
Essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre, la prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni. La giurisprudenza ha chiarito che anche il contegno processuale e stragiudiziale della parte può di per sé solo costituire la base di un ragionamento presuntivo e assurgere così a fondamento della decisione del giudice (ex multis, Cass. n. 9307 del 19/09/1997, n. 3976 del 19/03/2002, n. 18224 del 22/08/2006, n. 12971 del 24/07/2012).
Costituiscono elementi valutabili, a fini, probatori anche le dichiarazioni rese dalla madre del figlio che da maggiorenne abbia proposto azione giudiziale di accertamento della paternità che assumono, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità con risalente orientamento, valore probatorio c.d. “ integrativo” ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e senza che alla valutazione di tali dichiarazioni possa applicarsi “ .. il parametro dell'incapacità a testimoniare contenuto nell'art. 246 c.p.c. , costituendo esse , per espressa previsione normativa e nei limiti dell'art. 269 u.co.c.c. , uno degli elementi di fatto di cui non si può omettere l'apprezzamento ai fini della decisione ..” ( cfr. in tale senso Cass. Civ. 12198/2012).
Ne consegue vanno disattese le censure formulate dai convenuti sia con riguardo all'asserita “ inammissibilità” delle dichiarazioni rese in giudizio da ( e della lettera a lui Parte_2 diretta prodotta dall'attore in allegato all'atto di citazione e al successivo atto di riassunzione), sia con riguardo alla loro presunta irrilevanza.
pagina 14 di 26 Venendo alla valutazione degli esiti dell'istruttoria documentale e delle prove orali assunte nel giudizio riassunto deve darsi atto dell'esistenza di elementi indiziari plurimi, precisi, gravi e concordanti convergenti nel ritenere che sia figlio di Parte_1 Controparte_4
Tali elementi sono intanto costituiti da una serie di fatti “ non contestati” da alcuna delle parti : a) l'esistenza, in epoca risalente quanto meno al 1974 e sino ad epoca successiva alla nascita di di una relazione sentimentale nota – caratterizzata anche da vacanze Controparte_4 comuni e frequentazione di luoghi aperti al pubblico - tra la madre dell'attore e CP_4 nell'anno del concepimento, circostanza non contestata neanche dal convenuto
[...] salvo che per il periodo compreso tra l'11.5.1975 e il mese di agosto dello stesso anno;
b) la prova di dazioni economiche “ periodiche” da parte di in favore di Controparte_4 in epoca successiva alla nascita di in occasione del compleanno del Parte_2 Pt_1 minore e la stipula di polizza assicurativa sulla vita in favore di riscossa Parte_2 dalla donna;
c) la consegna, nel 1999, da parte di in favore di e Controparte_4 Pt_2
della somma di 300 milioni di vecchie lire di vecchie lire all'esito di stipula Parte_1 di atto di “ transazione” tra e il figlio Controparte_4 Parte_2 Parte_1 versata per “ tacitare” ogni pretesa di carattere economico o suscettibile di valutazione economica collegata al reclamato rapporto di filiazione naturale tra e Controparte_4
( cfr. all. 4 atto di citazione in doc. 4 allegati ricorso per riassunzione). Parte_1
Con riguardo alle dazioni di carattere economico, ad ulteriore conferma che si tratti di fatto pacifico , è opportuno evidenziare inoltre che i convenuti nel giudizio riassunto ( cfr. documentazione allegata al ricorso per riassunzione, atti procedimento di appello) hanno proposto, con separata azione avanti al Tribunale di Spoleto, domanda nei confronti di e della madre di riduzione di donazioni indirette effettuate in loro Parte_1 Pt_2 favore dal defunto per oltre un miliardo di vecchie lire, tra cui assegno Controparte_4 annuale di 2 milioni dalla nascita di sino al 1999, esborsi per polizza Parte_1 assicurativa stipulata in favore di nel 1977, esborsi sostenuti per consentire Parte_2
a l'acquisto di quota di proprietà dell'abitazione dei genitori da uno dei Parte_2 fratelli in sede di divisione ereditaria, la somma corrisposta all'atto della transazione superiore a quella dichiarata di 300 milioni e pari, in realtà, a 540 milioni di vecchie lire.
Le plurime elargizioni economiche , proseguite dalla nascita di e sino al 1999 Parte_1
e, in particolare, la stipulazione dell'atto di transazione del 1999 con il versamento di una rilevante somma di danaro, costituiscono circostanza che depone, al di là del contenuto “ formale” delle premesse dell'atto di transazione ed anzi proprio in virtù delle stesse, a favore della consapevolezza del che fosse suo figlio. Diversamente ove CP_4 Parte_1 fosse stato intimamente sicuro dell'impossibilità di tale assunto non si comprenderebbe per quale ragione, a distanza di molti anni dalla fine della relazione con abbia Parte_2 deciso di stipulare una transazione fondata, secondo la sua ricostruzione, su un intento meramente speculativo della e del figlio. Parte_2
pagina 15 di 26 Non smentisce tale valutazione l'asserzione di parte convenuta secondo la quale le dazioni economiche sarebbero semplicemente indicative della particolare generosità che contraddistingueva il nelle sue asseritamente numerose relazioni extraconiugali, di CP_4 cui hanno riferito, i testimoni indicati da parte convenuta. Nessuno dei testi, in realtà, ha riferito circostanze che consentano di ritenere provato un analogo comportamento del nei confronti di altre donne alle quali sarebbe stato legato. Le dichiarazioni rese CP_4 fanno genericamente riferimento a relazioni extraconiugali, con donne non indicate e senza alcun riferimento ad esborsi economicamente significativi.
La valenza probatoria che assumono, ai fini della prova in via indiziaria della relazione di paternità tra e le plurime dazioni economiche non può Parte_1 Controparte_4 trovare plausibile giustificazione neanche nell'intento, dichiarato dal convenuto, di arrivare ad una definizione “ bonaria” delle sole pretese economiche di e Pt_2 Parte_1 collegate al rapporto di paternità, di evitare uno scandalo e di turbare la serenità del suo nucleo familiare. Nel 1999, epoca cui risale l'atto di transazione, si era Controparte_4 separato da anni dalla moglie ( la separazione era risalente al 1984) ed era “ notorio”, stando alle dichiarazioni rese da alcuni dei testi di parte convenuta ( moglie del Testimone_8 fratello della moglie, fratello della moglie, figlio del fratello Controparte_8 Controparte_11
, moglie del figlio , che avesse intrattenuto relazioni Per_7 CP_10 Per_6 extraconiugali, alcune delle quali conosciute dalla moglie attraverso la ricezione di lettere anonime o sulla base delle chiacchiere di paese. Non si vede dunque in che modo, la missiva del difensore di e che preannunciava una possibile azione legale, Pt_2 Parte_1 arrivata nel 1999 avrebbe potuto avere effetti “ sconvolgenti” sulla vita familiare di CP_4
separato dalla moglie – verosimilmente già a conoscenza di relazioni
[...] extraconiugali ( cfr. sul punto le dichiarazioni rese dai testi Testimone_8 Controparte_8
ormai da 15 anni e con un figlio adulto. Controparte_11 Persona_6
Non si comprenderebbe neanche, se non per la consapevolezza della paternità di
[...]
per quale ragione anche dopo l'atto di transazione, risalente al 1999, Parte_1 CP_4 non abbia, a seguito della proposizione, nel 2003, da parte di di
[...] Parte_1 istanza diretta al Tribunale di Spoleto ( cfr. all. 6 atto di citazione del giudizio riassunto in doc. 4 ricorso per riassunzione) di dichiarazione di ammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale di paternità, inteso sottrarsi ad una richiesta ritenuta del tutto indebita ed infondata
, provvedendo ad eseguire esami genetici anche in via stragiudiziale, che avrebbero consentito di evitare ogni sconvolgimento della sua vita familiare e eliminato alla radice iniziative giudiziali a suo dire sorrette esclusivamente da intenti di natura speculativa come osservato nel provvedimento reso dalla Corte d'Appello di Perugia in sede di reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Spoleto, nel procedimento iscritto al nr. 303/2003 RG ( cfr. allegati al ricorso per riassunzione).
L'intervenuta cremazione della salma di cui si è proceduto subito dopo il Controparte_4 suo decesso ha reso impossibile procedere, nel giudizio intentato per l'accertamento giudiziale della paternità da parte di , non più subordinato ad alcuna Parte_1
pagina 16 di 26 condizione di ammissibilità ( peraltro ritenuta sia dal Tribunale di Spoleto, sia dalla Corte d'Appello di Perugia con provvedimenti confermati poi anche dalla Corte di Cassazione), all'espletamento di esami genetici ( richiesti tempestivamente dall'attore già nella citazione introduttiva ) e senza che sia stato poi possibile procedere, nella prosecuzione del giudizio, procedervi a mezzo di comparazione genetica tra l'attore e il padre degli odierni convenuti,
figlio del defunto ( suo erede “ rinunciante”) per il rifiuto Persona_6 CP_4 opposto a consentire l'esecuzione ( non coercibile) di prelievo salivare o svolgimento di altro test genetico.
L'impossibilità oggettiva di procedere con la prova “ tecnica” non preclude peraltro in sede giurisdizionale di valutare la valenza “ probatoria” che assumono, nell'accertamento richiesto, le condotte tenute da in via stragiudiziale ( e giudiziale). Controparte_4
Procedendo nell'esame dei fatti rilevanti ai fini della decisione si osserva che i convenuti, pur non contestando l'esistenza della relazione sentimentale tra e Controparte_4 Parte_2
hanno, tuttavia, sostenuto che nel periodo del possibile concepimento non ci furono
[...] rapporti sessuali a causa dello stato depressivo che aveva colpito Controparte_4 risalente all'11.5.1975, per il grave lutto familiare e che lo aveva indotto a chiudersi in sé stesso e a dedicarsi esclusivamente al lavoro. Tale deduzione, tuttavia, appare non suffragata da alcun specifico elemento probatorio. Si osserva, intanto, che costituisce dato non contestato che nel mese di agosto del 1975 – come raccontato da nella lettera inviata al Parte_2 figlio e con dichiarazioni confermate nel corso dell'audizione giudiziale – la coppia andò in vacanza in Val D'Aosta, frequentando anche il casinò di Chamonix e tale fatto è certamente indicativo di un rapporto di stretta intimità, portato avanti non in modo occasionale ( una vacanza richiede una previa programmazione) e certamente non in modo clandestino.
ha dichiarato in giudizio che dopo la morte della giovane figlia, avvenuta Parte_2
l'11-5-1975, per un paio di settimane lei e non si videro ma che, Controparte_4 successivamente, la relazione riprese con la consueta assiduità. Si tratta di dichiarazione che appare intanto coerente con la certa prova della vacanza estiva e che, quanto al periodo immediatamente precedente, trova specifica conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio da moglie di Persona_3 Persona_2
La teste, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare trattandosi di soggetto completamente “ terzo” rispetto ai contesti familiari di e Controparte_4 Parte_2
ha dichiarato in giudizio : di aver conosciuto, insieme a ( all'epoca
[...] Persona_2 fidanzato e poi marito, deceduto nel 2005) presentata quale sua “ Parte_2 fidanzata” da che, nella stessa occasione, aveva anche dichiarato che Controparte_4 stava aspettando da lei un figlio, che era contento di questa notizia – avendo da poco perso una figlia ( cfr. dichiarazioni testimoniali rese da in data 11.3.2013 : “ .. Persona_3
Nell'estate del 1975 io e l'allora mio fidanzato conoscemmo la signora che Parte_2 ci venne presentata dal come una sua fidanzata;
nell'occasione che ho detto il CP_4 ci presentò e ci disse che aspettava un figlio suo;
ce lo disse CP_4 Parte_2 perché la signora non si sentiva bene e ciò spiegava il suo malessere. Fu il sig. Pt_2
pagina 17 di 26 a ad annunciare lo stato di gravidanza della signora;
il sig. CP_4 Pt_2 CP_4 era molto felice dell'arrivo del bambino ed infatti raccontò che aveva perso una figlia e per questo la prossima nascita lo rendeva particolarmente contento ..” “ .. Dopo tale incontro ho avuto occasione di rivedere il sig. insieme alla signora per andare in CP_4 Pt_2 quattro a cena fuori;
ciò sia durante la gravidanza sia successivamente alla nascita del bambino ..” “ .. Quando durante i nostri incontri si parlava, il raccontando del CP_4 bambino lo chiamava mio figlio . Il faceva anche progetti sia di vita in Pt_1 CP_4 comune con la signora sia per il figlio ma, secondo entrambi, era opportuno Pt_2 rimandare per rispetto del dolore della moglie dopo la perdita della figlia ..” ). Ha chiarito di non sapere in quale occasione il avesse conosciuto e di non aver CP_4 Parte_2 mai saputo di relazioni tra con altri uomini precisando, quanto all'ora Parte_2 fidanzato e poi marito che lo stesso, dal 1975 in poi, lavorava e trascorreva Persona_2 molti giorni della settimana a Parigi e tornava solo il fine settimana e non sempre e non avrebbe avuto il tempo di frequentare altre donne. Ha dichiarato ancora che “ .. Dopo la fine della relazione tra e ero io che quando lo incontravo gli parlavo del figlio Pt_2 CP_4
rimproverandolo di non pensarci come era necessario quale padre;
egli mi Pt_1 rispondeva che al contrario provvedeva al figlio economicamente e che avrebbe continuato a farlo perché non gli mancasse nulla;
mi ricordo che parlò di un'assicurazione che avrebbe fatto per il futuro del ragazzo oltre a provvedere economicamente ..” .
Le dichiarazioni rese da consentono di ritenere, in termini di rilevante Persona_3 probabilità, che pur dopo il grave lutto che aveva colpito dopo un Controparte_4 periodo che indica in un paio di settimane, vi fu la ripresa di consueti Parte_2 rapporti di frequentazione tra la coppia legata da una relazione di natura sentimentale da tempo, né inducono a diversa conclusioni le dichiarazioni rese da che ha Testimone_6 dichiarato che la RE le raccontò che dopo la morte della figlia Pt_2 CP_4 era depresso “ .. tanto che per tanto tempo non lo vide neppure lei ..” aggiungendo
[...] poi di “ .. non saper quantificare per quanto tempo .. “ la RE “ .. non vide CP_4
..”. Si tratta di dichiarazioni che, avuto riguardo alla data del grave lutto ( 11.5.1975),
[...] rendono del tutto plausibile che non vi furono frequentazioni dirette tra e Parte_2 per un certo periodo che appare congruo nell'indicazione temporale di Controparte_4 oltre un mese ( il paio di settimane indicato dalla madre dell'attore) ma che non smentiscono affatto la ripresa dei rapporti come riferita da in epoca compatibile con il Parte_2 concepimento di . Pt_1
La testimonianza di è stata censurata quale “ inammissibile” ai sensi dell'art. Persona_3
246 c.p.c. dai convenuti e, in particolare, dalla convenuta sostenendosi che Controparte_1 essendo stato indicato il di lei marito, come uno degli uomini che Persona_2 frequentavano la stessa avrebbe avuto interesse nella causa per evitare, Parte_2 quale erede del coniuge, un'ipotetica causa di accertamento della paternità promossa nei suoi confronti. La deduzione è all'evidenza priva di qualsivoglia pregio posto che, come confermato dagli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, l'incapacità a testimoniare viene in rilievo laddove il “ terzo” abbia un interesse personale, attuale e concreto che lo pagina 18 di 26 coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. con riferimento alla domanda in concreto formulata nel giudizio e non con riguardo ad altra domanda ipoteticamente e astrattamente proponibile ( cfr. in tale senso, tra le altre. Cass. Civ. nr. 7171/2024). e successivamente il figlio , per quanto sostenuto dallo stesso Parte_2 Pt_1 convenuto e come emerge documentalmente anche dalla transazione del Controparte_4
1999, hanno rivolto le loro richieste esclusivamente nei confronti del sia in sede CP_4 stragiudiziale, sia, quanto a in sede giudiziale. Parte_1
Le stesse ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere “ inammissibile” la testimonianza di militerebbero, secondo i convenuti, a favore Persona_3 dell'inattendibilità delle sue dichiarazioni – perché “ interessate” ad escludere una relazione intima tra e il fidanzato, poi divenuto suo marito Si Parte_2 Persona_2 osserva sul punto che nessuna delle testimonianze assunte nel corso del giudizio ha confermato neanche in via indiziaria – posto che la valutazione indiziaria richiede l'esistenza di una pluralità di elementi convergenti e di univoco significato - l'esistenza di una relazione “ intima” di con né nel periodo antecedente alla nascita di Parte_2 Persona_2
né in quello successivo. Pt_1
Si evidenzia sul punto che in generale, non è emerso in giudizio alcun elemento concreto per ritenere, diversamente da quanto sostenuto invece da e dagli odierni Controparte_4 convenuti, che abbia intrattenuto, in epoca coincidente con la sua non Parte_2 contestata relazione con rapporti “ intimi” con altri uomini e, in Controparte_4 particolare, con e, infine, Persona_2 Testimone_5 Persona_4 Per_9
fratello di .
[...] CP_4
è deceduto nel 2005 e nessuno dei testi di parte convenuta Persona_2 sentiti in giudizio ha riferito circostanze utili a ritenere, in termini di rilevante probabilità, che tra lui e ci sia stata una frequentazione “ intima” contestuale alla Parte_2 relazione con e temporalmente collocabile tra il mese di maggio e il Controparte_4 mese di agosto del 1975. La testimonianza di – inizialmente indicato Persona_4 come teste di parte convenuta – è stata rinunciata; fratello di Persona_9
, non è stato neanche indicato come teste ( cfr. memoria istruttoria di CP_4 CP_4 del 28.11.2007) e il figlio , sentito in giudizio sulla relazione dello zio con
[...] CP_11
ha dichiarato che per quanto a sua conoscenza la moglie di Parte_2 CP_4 sarebbe venuta a conoscenza di tale relazione solo dopo la lettera dell'Avv. Mammoli ( risalente al 1999 , dunque come già osservato a distanza di 14 anni dalla separazione dei coniugi che è del 1984/85) aggiungendo però subito dopo che la moglie ( di ) CP_4 veniva frequentemente a conoscenza delle relazioni extraconiugali del marito o tramite lettere anonime o tramite le chiacchiere di paese senza nulla riferire su ipotetiche relazioni tra e il padre Parte_2 Per_7
pagina 19 di 26 Il figlio di – peraltro in giovanissima età all'epoca dei fatti – Controparte_4 Per_6 ha dichiarato di non conoscere e quanto ad ipotetiche relazioni della stessa Parte_2 con lo zio ha dichiarato testualmente “ ..tra mio padre e mio zio le discussioni per Per_7 donne erano molto frequenti ma non era facile capire quali erano le donne ..” , ha dichiarato di non essere a conoscenza di relazioni con altri uomini di e Parte_2 sostenuto che il padre teneva nascoste alla madre le sue relazioni extraconiugali e che quando sono “ ..esplose i miei genitori si sono separati ..” ( confermando dunque che di tali relazioni la moglie del venne a conoscenza già nel corso della convivenza matrimoniale, CP_4 cessata ben prima dell'iniziativa legale di e . Pt_2 Parte_1
La teste , moglie di e nuora di ha dichiarato Controparte_10 Per_6 Controparte_4 che il suocero le parlava a volte, in assenza della moglie, delle sue amanti ma non le ha mai parlato della signora e alcun riferimento ha fatto anche ad “ amanti” comuni tra il Parte_2 suocero e il fratello Per_7
La teste indicata da parte convenuta, moglie del fratello della moglie di Testimone_8
da un lato ha confermato, diversamente da quanto sostenuto dai Controparte_4 convenuti, che nella famiglia del quanto meno ad alcuni di loro, era notoria la CP_4 relazione di con anche se la moglie ne venne a Controparte_4 Parte_2 conoscenza parecchio tempo dopo , che loro ( dovendo intendersi quanto meno lei e il marito, fratello della moglie del sig. lo sapevano bene anche perché il comune di Bastardo CP_4
è un piccolo paese. Pur dichiarando, dunque, di essere a conoscenza della relazione tra il cognato e la teste non ha fatto alcun riferimento, neanche sulla scorta di Parte_2 chiacchiere di paese , a relazioni intrattenute da con altri uomini, nel Parte_2 periodo della frequentazione con Controparte_4
Il teste , indicato da parte convenuta, fratello della moglie di Controparte_8 CP_4
ha dichiarato che conosceva bene ( che aveva un negozio a 200
[...] Parte_2 metri dal suo) e che era a conoscenza della relazione tra lei e il cognato, con il quale, in più occasioni aveva parlato per mettere tutto a tacere ( confermando dunque la “ notorietà” della relazione, ancorchè asseritamente non conosciuta dalla moglie). Il teste ha sostenuto che aveva numerose relazioni extraconiugali, spesso caratterizzate da Controparte_4 dazioni di danaro ma ha anche dichiarato che “ .. lui non mi diceva il nome delle sue donne ma mi ha parlato più volte di ed ha sostenuto che la relazione con la stessa Parte_2 sarebbe stata chiusa dopo la morte della figlia di ( circostanza questa che è, CP_4 invece, vistosamente contraddetta dalla certa e neanche contestata vacanza in montagna, nel mese di agosto del 1975, tra e in val d'Aosta, di cui vi è Controparte_4 Parte_2 anche evidenza “ documentale” nelle ricevute rilasciate a loro nome, il 20.8.1975, dal casinò di Chamonix allegate all'atto di citazione). Il teste che conosceva dunque bene Parte_2
( che lavorava a 200 metri dal suo negozio ..) ed era al corrente della relazione tra il cognato e la donna e che in più occasioni ne ha parlato con , nulla ha riferito su eventuali CP_4 rapporti di frequentazione tra ed altri uomini. Parte_2
pagina 20 di 26 L'altro teste di parte convenuta nulla ha dichiarato su rapporti di Controparte_13 frequentazioni di con altri uomini e in verità neanche sulla relazione di Parte_2
limitandosi a dichiarare di avere appreso dal padre che dopo la morte Controparte_4 della figlia , nel mese di maggio del 1975, era triste e depresso. Per_5 Controparte_4
Gli unici testi che hanno riferito di relazioni di con altri uomini in periodi Parte_2 peraltro “ anteriori” al grave lutto che aveva colpito la famiglia di sono Controparte_4
e . Testimone_5 Testimone_3
indicato come uno degli uomini con i quali avrebbe Testimone_5 Parte_2 intrattenuto rapporti “ intimi” anche nel periodo del lutto di ha Controparte_4 dichiarato : di aver conosciuto al Ristorante “ Il Madrigale” , mentre la Parte_2 stessa si trovava in compagnia di e di collocando Persona_2 Persona_4 temporalmente l'incontro, poco tempo prima del grave incidente stradale occorso alla figlia di ( “ .. poco tempo dopo si verificò l'incidente..”) ; avrebbe poi rivisto Controparte_4 ancora al ristorante accompagnata da e Parte_2 Persona_2 [...]
ha dichiarato di non sapere se frequentasse Per_4 Controparte_4 Parte_2 in occasioni diverse dalle serate al ristorante e sostenuto che in queste
[...] serate gli amici presenti “ .. si scambiavano le ragazze ..” e che “ … le serate si concludevano con rapporti intimi ..” tra le ragazze e i vari uomini presenti. Sentito specificamente sull'esistenza di relazioni intime tra ed altri uomini, oltre a Parte_2 CP_4
ha dichiarato di ritenere che abbia avuto rapporti intimi con i
[...] Parte_2 vari componenti ma quanto a lui “ .. di non ricordare se li abbia avuto anche con me
…” . Ha peraltro precisato che dopo l'incidente stradale ( nel quale perse la vita la giovanissima figlia di l'11.5.1975) le serate si interruppero. Il teste, Controparte_4 indicato da parte convenuta come uno degli amanti di sostiene da un lato Parte_2 di ritenere che avrebbe intrattenuto rapporti intimi con tutti i componenti Parte_2 del gruppo ( dunque con con e con Persona_2 Controparte_4 Persona_4 ma sostiene, poi, di non ricordare se tali rapporti ci siano stati anche con lui. Tali dichiarazioni consentono, intanto, per evidenti ragioni logiche di escludere che Parte_2 abbia intrattenuto relazioni intime direttamente con il teste - stante
[...]
l'inverosimiglianza di una mancanza di memoria su un particolare così personale ed intimo - ma sono anche del tutto inidonee a provare l'esistenza di relazioni sessuali tra la donna e altri uomini diversi da : il teste sul punto si è limitato ad affermare che le Controparte_4 cene organizzate con gli amici si concludevano con rapporti intimi e scambio delle ragazze ma ha però omesso di fornire i nomi delle altre ragazze né ha indicato elementi utili a circoscrivere dove e quando si concludevano le serate e si consumavano i supposti rapporti intimi apparendo del tutto inverosimile che gli incontri di scambio potessero avvenire all'interno di un ristorante. Nega sostanzialmente di avere avuto lui rapporti intimi con e non spiega in base a quali elementi “ suppone” l'esistenza di rapporti della Parte_2 ragazza con gli altri partecipanti alle cene, oltre a In ogni caso dichiara Controparte_4 che dopo la drammatica morte della figlia di occorsa come già ricordato Controparte_4
l'11.5.1975, non ci sono state più serate comuni, non fornendo, dunque, alcun elemento pagina 21 di 26 idoneo, neanche in via indiretta o indiziaria, a confermare l'assunto del tutto indimostrato che successivamente al grave incidente che coinvolse la figlia , non Per_5 Controparte_4 ebbe incontri “ intimi” con mentre la donna avrebbe continuato ad Parte_2 incontrare gli altri suoi supposti amanti ( tra cui anche il teste che, però, sul punto nulla ricorda). Lo stesso teste dichiara, tuttavia, di aver appreso da che Controparte_4 lo aveva informato di aspettare un bambino chiedendogli dei soldi che il Parte_2 non voleva invece darle e che poi, invece, successivamente, le diede. Anche tali CP_4 dichiarazioni , contrastate invece per quanto riguarda le certe dazioni economiche di in favore di e del figlio ( la polizza assicurativa Controparte_4 Parte_2 Pt_1 stipulata nel 1977, non contestata, le somme periodiche in occasione del compleanno del bambino, supportate da prova documentale e non contestate, la rilevante somma della transazione del 1999, documentata e non contestata), sono di per sé prive di qualsivoglia valenza probatoria quanto all'esistenza di relazioni “ contestuali” di con Parte_2 altri uomini e, in particolare, nel periodo cui può farsi ragionevolmente risalire la gravidanza di Parte_2
Il teste ha dichiarato, quanto alle circostanze nelle quali il avrebbe Testimone_3 CP_4 conosciuto, nel 1974, che lo chiamo per telefono per Parte_2 Controparte_4 digli che era stata organizzata una cena al ristorante Madrigale, con , altro Persona_4 amico del che avrebbe portato con sé una signora. Alla cena, presente una sua amica CP_4 portata da Napoli e un'amica di Perugia del presentò il a Persona_10 CP_4
Ha dichiarato che gli incontri conviviali erano un'occasione per conoscere Parte_2 gente nuova e talvolta nascevano delle nuove amicizie. Ha dichiarato che CP_4 in occasione di sue visite presso l'azienda gli ha raccontato di aver
[...] CP_4 saltuariamente incontrato Di averla, poi, incontrata, una volta in un Parte_2 ristorante di Roma in compagnia del dove erano presenti anche il ed un CP_4 Per_4 altro amico di Perugia indicato in Ha aggiunto che “ .. lo scopo delle serate Persona_2 di cui ho parlato era proprio quello di incontrare giovani donne disponibili per rapporti sessuali;
peraltro tutti i partecipanti uomini erano già sposati e quindi non alla ricerca di una fidanzata;
io personalmente non ho avuto rapporti intimi con ma dai Parte_2 racconti che mi facevano gli altri uomini che ho nominato avveniva tra lo scambio di tali ragazze. Certamente il era consapevole del fatto che la oltre ad uscire CP_4 Parte_2 con lui usciva anche con altri, come del resto le altre amiche” . Ha dichiarato che il gruppo era costituito da e da Controparte_4 Persona_2 Testimone_5 [...] che in particolare si attiva per organizzare tali serate e che in due o tre occasioni si Per_4 aggiunse anche il fratello di ma che non gradiva la sua CP_4 Per_7 CP_4 presenza perché lo imbarazzava. Ha saputo da , che glielo avrebbe Controparte_4 raccontato con tono divertito ed escludendo di poter essere il padre, che era Parte_2 in stato interessante e che sosteneva che il era il padre del nascituro e che ci CP_4 sarebbe stato un non meglio precisato dissidio tra e il fratello Controparte_4 Per_7 per le relazioni che la avrebbe avuto con altri uomini, note a . Ha Parte_2 CP_4 dichiarato, ancora che “ .. dopo il maggio del 1975, ossia dopo la morte della figlia ventenne
, il cadde in depressione sino al dicembre del 1975 e cessò la Per_8 CP_4
pagina 22 di 26 frequentazione che ho descritto dedicandosi solo al lavoro. ..” . Si evidenzia intanto che la circostanza riferita secondo la quale il dal mese di maggio del 1975 sino al mese di CP_4 dicembre dello stesso anno “ cadde in depressione” e cessò la frequentazione con Parte_2
è circostanza smentita documentalmente oltre che non contestata , dalla vacanza
[...] trascorsa in Val d'Aosta da e nel corso della quale la Controparte_4 Parte_2 coppia si recò anche al casinò di Chamonix. La circostanza, inoltre, è smentita dalle dichiarazioni rese da fidanzata di che, come già ricordato in Persona_3 Persona_2 precedenza, ha dichiarato di aver incontrato nell'estate del 1975 insieme a Parte_2
apprendendo in quell'occasione della gravidanza di e di aver Controparte_4 Pt_2 anche cenato con loro successivamente e nello stesso periodo. Analogamente non è corretta la circostanza secondo la quale alle serate organizzate da erano presenti solo uomini sposati dovendo escludersi che Persona_4 Persona_2 fosse, nel 1974, già sposato con Il teste poi pur sostenendo che le serate alle Persona_3 quali avrebbe partecipato erano organizzate per incontrare giovani donne disponibili ad avere rapporti sessuali ha dichiarato che lui personalmente non ha avuto rapporti sessuali con ma di aver saputo dai racconti che facevano gli altri uomini che tra loro Parte_2 avveniva lo scambio di ragazze. Va dunque escluso che il teste abbia avuto conoscenza diretta della pratica del c.d. scambio ed è di tutta evidenza che una circostanza riferita genericamente de relato, senza alcuna specificazione ( quali “ altri” uomini e in che circostanze gli avrebbero fatto una tale confidenza? Come era praticato questa forma di scambio? Dove si concludevano le serate?) soggettiva, di tempo e di luogo è del tutto inidonea a dimostrare che avesse relazioni intime con gli “ altri” partecipanti tra i Parte_2 quali che però, davanti al giudice e con il vincolo della testimonianza, Testimone_5 ha dichiarato di non ricordare se con lui abbia avuto o meno rapporti Parte_2 intimi , limitandosi a supporre che li abbia avuto con altri tra cui che è Persona_2 deceduto nel 2005 e non può, dunque, né smentire né confermare la ricostruzione dei fatti offerta dal teste e il teste che non è stato sentito in giudizio per espressa Persona_4 dichiarazione di rinuncia di parte convenuta.
In ogni caso le dichiarazioni rese dal teste, fondate su generici racconti appresi “ de relato” e privi di qualsivoglia specifico riscontro anche solo di natura indiziaria sono all'evidenza inidonei a dimostrare che abbia intrattenuto, nello stesso identico periodo, Parte_2 relazioni “ intime” con le persone indicate da parte convenuta e, in particolare, nel periodo nel quale è collocabile il concepimento del figlio ( tra fine giugno e metà del mese di luglio Pt_1 del 1975, essendo nato il bambino il 7.4.1976).
I convenuti hanno sostenuto che le dichiarazioni rese da sul presunto stato di Persona_3 gravidanza comunicato a lei e al fidanzato direttamente da in occasione Controparte_4 di un primo incontro collocato nell'estate del 1975 sarebbero inattendibili anche perché dovrebbe escludersi, per fatto notorio, che ( e dunque Parte_2 Controparte_4 poteva avere conoscenza dello stato di gravidanza, posto che il concepimento può ragionevolmente farsi risalire ai primi giorni del mese di luglio del 1975 e che avendo collocato la cena tra e “ prima” delle Parte_2 Persona_3 Persona_2
pagina 23 di 26 vacanze del mese di agosto in Val d'Aosta, non sarebbe stato possibile avere contezza dello stato di gravidanza. Si tratta di argomentazione inidonea a minare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste, caratterizzate da linearità espositiva ed immuni da incoerenze spazio – temporali. Il viaggio di e in Val d'Aosta è Controparte_4 Parte_2 documentalmente provato con la “ visita” al casinò di Chamonix, che reca la data del 21.8.1975. colloca la cena con e il fidanzato a prima della Parte_2 Persona_3 partenza. Non vi è alcuna evidenza “ scientifica” o di esperienza che consenta di escludere che rimasta verosimilmente in stato interessante in un periodo il cui inizio può Parte_2 essere collocato sin dalla fine del mese di giugno, non abbia manifestato sintomi di un possibile stato di gravidanza, tra cui, appunto il malessere fisico di cui ha parlato la teste la cui attendibilità deve, dunque, essere confermata.
Si ritiene, conclusivamente, che sussistono plurimi elementi indiziari, costituite dalle dichiarazioni rese da ( aventi, come si è già ricordato in precedente valenza Parte_2 probatoria “ integrativa”), corroborate dalle foto prodotte in allegato al ricorso e dalla documentazione attestante il soggiorno, ad agosto del 1975, in Val d'Aosta, con ingresso anche al casinò di Chamonix, nonché dalle dichiarazioni specifiche, coerenti ed immuni da incoerenze logiche di che conducono ad affermare in termini di elevata Parte_3 probabilità indiziaria che e hanno continuato la loro Controparte_4 Parte_2 frequentazione sentimentale ed intima anche nel periodo in cui si colloca , presumibilmente, il concepimento di e lo stato di iniziale gravidanza di , noto al Parte_1 Pt_2 già da epoca anteriore alla vacanza del mese di agosto del 1975. CP_4
Tale deduzione non è smentita dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, in precedenza esaminate e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da e da Testimone_5
del tutto inidonee per ritenere provata l'asserita esistenza di “ rapporti intimi” Testimone_3
( loro esclusi, avendo il dichiarato di “ non ricordare”, formulando quanto ai Tes_5 rapporti con altri una mera “ supposizione”, avendo il dichiarato di non aver mai Tes_3 intrattenuto rapporti “ intimi” con tra ed altri amici del Parte_2 Parte_2
“ gruppo “ ( deceduto il primo nel 2005, non citato come Persona_2 Persona_4 teste il secondo a seguito di rinuncia di parte conventa) che partecipava, sovente, ad incontri conviviali ( con finalità ultimo, secondo il loro racconto, di avere rapporti intimi con le giovani donne presenti che, addirittura, venivano “scambiate” dai vari partner ).
Non costituiscono, del pari, elementi idonei ad elidere la pressochè certa esistenza di “ frequentazioni intime” tra e anche nel periodo Parte_2 Persona_11 compreso tra il mese di maggio e il mese di agosto del 1975 – comprensivo dunque del periodo del possibile concepimento, che si colloca, ragionevolmente, a far data dalla fine del mese di giugno del 1975 – le dichiarazioni rese da alcuni dei testi relativi allo stato depressivo che colpì il dopo la morte della figlia, non costituendo tale evento di per sé fatto preclusivo CP_4 alla ripresa delle frequentazioni, dopo un certo periodo di tempo, tra due persone legate da vincoli di natura sentimentale.
pagina 24 di 26 A corroborare ulteriormente il racconto fatto da reso nella lettera allegata Parte_2 al ricorso introduttivo e nelle dichiarazioni assunte in giudizio, oltre ai riscontri documentali nonché alla testimonianza resa da e, in parte, anche da e Persona_3 Controparte_8 quanto alla “ notorietà” di tale relazione quanto meno per alcuni dei Testimone_8 componenti della famiglia del ( senza neanche poter escludere, considerando le CP_4 dichiarazioni rese da sul punto che la moglie del possa averne Controparte_11 CP_4 avuto contezza da lettere anonime o da chiacchiere di paese) vi sono poi le dichiarazioni testimoniali specifiche e concordanti rese da fratello di , dalla Testimone_1 Pt_2 cognata dalle figlie e dalla RE di , Controparte_5 Tes_4 Testimone_7 Pt_2
Testimone_6
, fratello di , ha dichiarato di aver conosciuto Testimone_1 Pt_2 Controparte_4 circa 3 anni prima che nascesse il nipote , quanto lo stesso si recava a trovare la RE Pt_1 presso l'abitazione di via Degli Argonauti 20 di Villa Pitignano, entrando anche in casa e ivi trattenendosi e identica dichiarazione ha reso la moglie Le figlie di Controparte_5 Per_12
e , hanno dichiarato che andava spesso a trovare
[...] Tes_4 Tes_7 Controparte_4
( sia prima, sia dopo la nascita di ) , che si fermava a pranzo come “ fidanzato” Pt_2 Pt_1 della zia ( , che da bambine lo chiamavano zio e che, talvolta, portava anche a Testimone_7 loro dei regali. Tutti i testi hanno confermato la circostanza che il frequentava CP_4
l'abitazione con maggiore assiduità dopo la nascita del bambino.
RE di , ha sostanzialmente confermato tali circostanze Testimone_6 Pt_2 aggiungendo anche che in sua presenza, il disse che avrebbe voluto un figlio da CP_4
e, ancora, che allorquando era in stato interessante il Pt_2 Persona_12 Pt_2 era contento e aveva espresso il desiderio che fosse “ .. una femmina..”. Ancora CP_4 conferma nelle sue dichiarazioni il particolare, riferito da Testimone_1 Parte_2
di una vacanza della coppia a Tunisi ( nel 1977) dopo la quale ci fu una cena a casa
[...] dei genitori di Parte_2
Sia che confermano l'interessamento “ economico” di Testimone_1 Testimone_6 nei confronti di , facendo riferimento a somme fornite Controparte_4 Pt_2 CP_6 dal per consentire a l'acquisto della quota di altro fratello dell'abitazione CP_4 Pt_2 dei genitori e alla polizza assicurativa stipulato in favore della RE, riscossa nel Tes_6
1997 e la cui esistenza non è stata contestata da parte convenuta.
Le dichiarazioni rese sono concordanti ed univoche, immuni da incoerenze logiche e riscontrate dalle dichiarazioni già ricordate della teste e dagli altri elementi “ Persona_3 indiziari” rappresentati dalla documentazione acquisita in giudizio ( le foto che ritraggono in atteggiamenti affettuosi e la documentazione Parte_2 Controparte_4 confermativa della vacanza in Val d'Aosta, le dazioni economiche in favore di Parte_2
e del figlio , sino alla transazione del 1999), dai fatti “ incontestati”,
[...] Pt_1 dall'assenza di prova di relazioni “ intime” di con altri uomini, nel periodo Parte_2 in cui si colloca il concepimento, dalla valenza indiziaria assunta dalle plurime dazioni economiche di somme di danaro da parte del dalla transazione stipulata nel 1999, CP_4 dalla condotta stragiudiziale e giudiziale tenuta dallo stesso.
pagina 25 di 26 Può, dunque, ritenersi, alla luce del complesso delle emergenze processuali, complessivamente valutate, che sia stata raggiunta la prova che è figlio Parte_1 naturale di , con conseguente accoglimento della domanda. Controparte_4
Alcuna statuizione va assunta con riguardo al cognome non avendo l'attore formulato sul punto alcuna specifica richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, applicati i parametri di cui al DM 147/22 dettati per le cause di valore indeterminato per cause di particolare importanza, come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede :
1) Accerta e dichiara che nato a [...] il [...], è figlio di Parte_1 CP_4
nato a [...] il [...];
[...]
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile di Perugia perché proceda - all'esito del passaggio in giudicato della sentenza – alle annotazioni e iscrizioni di legge sull'atto di nascita di Parte_1
3) Condanna i convenuti , e , in solido, alla refusione delle CP_3 CP_2 Controparte_1 spese processuali in favore di che liquida nella somma di euro 545,00 per Parte_1 anticipazioni, di euro 17.252,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione al PM
Perugia, 11.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Loredana Giglio Teresa Giardino
pagina 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Teresa Giardino Presidente
Loredana Giglio Giudice rel.
EF MO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2949/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Perugia (PG), Parte_1
Via G.B. Pontani n. 14, presso lo studio dell'Avv Lanfranco Bricca del Foro di Perugia, dallo stesso rappresentato e difeso come da procura allegata all'atto di riassunzione
Attore
Nei confronti di
elettivamente domiciliata alla Via Giovanni Paisiello n.27, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Giuseppe Vona che la difende e rappresenta, coma delega in calce alla comparsa di costituzione
e elettivamente domiciliati in Perugia, via Baldeschi nr. 2, CP_2 Controparte_3 presso lo studio dell'Avv. Francesco De Pretis che li difende e rappresenta come da delega allegata alla comparsa di costituzione
Convenuti
Nonché
P.M. c/o il Tribunale di Perugia
INTERVENIENTE EX LEGE
Conclusioni delle parti : come da note conclusionali e come da verbale di discussione orale avanti al Collegio da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti “ per pagina 1 di 26 relationem”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.I fatti processuali
nato il [...] a [...], ha citato in giudizio nato a Parte_1 Controparte_4
Spoleto il 3.12.1929 proponendo azione diretta all'accertamento della paternità e il relativo giudizio è stato iscritto al nr. 2231/2007 RG del Tribunale di Perugia.
A fondamento della domanda ha esposto : di essere nato dalla relazione intrattenuta tra la madre e iniziata nel 1973 e protrattasi in maniera Parte_2 Controparte_4 continuativa sino agli anni 1979 – 1980; la relazione sentimentale era nota nell'ambiente di lavoro della madre ( che lavorava all'epoca come direttrice del negozio “ International Shop” di Foligno) ; la moglie di era a conoscenza della relazione ed aveva Controparte_4 cercato di convincere ad interromperla;
i due avevano il desiderio di avere Parte_2 un figlio e per tale motivo si era sottoposta a cure c/o il Prof. , noto Parte_2 Per_1 ginecologo di Foligno grazie alle quali era nato l'attore; la coppia frequentava amici comuni ( tra i quali e , e si recava spesso in vacanza insieme , in Italia Persona_2 Persona_3
e all'estero e nell'agosto del 1975, quando la signora era già in stato di gravidanza, ha Parte_2 soggiornato per 20 giorni all'Hotel Posta di Courmayer, recandosi insieme anche al casinò di Chamonix, come da ricevute allegate all'atto di citazione. Nel periodo del ricovero della madre in Ospedale per il parto pur trovandosi, il CP_4 all'estero, si informava quotidianamente sulle condizioni della madre e del nascituro, con i familiari della e, in particolare, con moglie di , fratello di Parte_2 Controparte_5 CP_6
. Pt_2
Ha esposto, ancora che : dopo la sua nascita la madre era tornata a vivere a casa dai genitori;
si recava settimanalmente a trovarla sostenendo di avere avviato le Controparte_4 pratiche di separazione giudiziale dalla moglie;
nel mese di gennaio del 1977, dopo la nascita del bambino, e si erano recati in vacanza a Tunisi;
Parte_2 Controparte_4 nello stesso anno stipulò una polizza vita ventennale in favore di Controparte_4
incassata dalla stessa nel 1997;il continuò ad interessarsi delle Parte_2 CP_4 esigenze del figlio e di tanto che, al momento della divisione tra e i Parte_2 Pt_2 fratelli degli immobili appartenenti ai defunti genitori, liquidò la quota dei fratelli con assegni circolari e fece intestare la casa paterna alla compagna;
il si è sempre interessato, CP_4 negli anni, del figlio nato dalla relazione con anche dopo la fine della Parte_2 relazione sentimentale, anche corrispondendo annualmente, in coincidenza con il compleanno di , somme di danaro e con atto di transazione del 6.12.1999 ha Pt_1 corrisposto alla ex compagna la somma di 300 milioni di vecchie lire a tacitazione di ogni pretesa di riconoscimento della filiazione naturale del minore . Pt_1
Ha rappresentato che : con provvedimento del 12.11.2003 il Tribunale di Spoleto aveva già dichiarato ammissibile la proposizione di azione giudiziale di paternità, su ricorso da lui presentato in data 23.9.2003, ritenendo “ pacifica” l'esistenza di una relazione tra Parte_2
e provate dazioni economiche alla madre dopo la nascita di
[...] Controparte_4
pagina 2 di 26 e, ancora, ritenendo quale indice della fondatezza dell'azione di Parte_1 accertamento giudiziale della paternità il versamento, nel 1999, della somma di 300 milioni di lire “ a tacitazione” della pretesa filiazione. Tale provvedimento è stato confermato, in sede di reclamo proposto dal dalla Corte d'Appello di Perugia che ha evidenziato “ .. la CP_4 pacifica esistenza di una relazione erotica all'epoca tra la e il . Parte_2 CP_4
Ha allegato a fondamento della domanda : fotografie ritraenti la coppia e documentazione relativa alla frequentazione della coppia, nel mese di agosto del 1975, del casinò di Chamonix;
le dichiarazioni rese dalla signora in una lettera al figlio;
i frequenti viaggi Parte_2 tra i due anche successivi alla nascita del bambino;
le visite alla e al figlio presso la Parte_2 casa dei genitori di lei;
le dazioni di danaro e da ultimo l'atto di transazione del 1999 con il versamento della somma di 300 milioni di vecchie lire ed ha invocato, anche, il valore “ indiziario” della pronuncia del Tribunale di Spoleto e della pronuncia della Corte d'Appello resa in sede di reclamo già citate. Ha evidenziato, inoltre, la possibilità di procedere, in giudizio, a prove ematologiche e immunogenetiche, formulando richiesta di CTU ed articolando richieste di prove testimoniali. Ha quindi concluso perché sia giudizialmente dichiarata la paternità con ogni conseguente effetto.
Nel giudizio così instaurato si è costituito in giudizio il sig. che ha Controparte_4 sostenuto : di aver conosciuto nel 1974, tramite tale che la
Parte_2 Persona_4 frequentava ed usciva con lei;
da tale periodo aveva iniziato una relazione “ saltuaria” con la donna, frequentandola unitamente all'amico di Perugia;
Persona_2 Parte_2 nello stesso periodo, intratteneva relazioni anche con altri uomini;
la relazione era stata tenuta nascosta alla famiglia del i cui componenti, sino all'anno 1999, quando la CP_4 signora preannunciò la proposizione di azione legale, ne erano completamente
Parte_2 all'oscuro; la moglie in particolare, non aveva mai conosciuto né CP_7 Parte_2 era a conoscenza della relazione con il coniuge, dal quale si era separata solo nel 1984 in via peraltro consensuale;
all'epoca del concepimento ( inizi di luglio del 1975) non aveva avuto rapporti sessuali con la signora perché colpito da un gravissimo lutto ( risalente al
Parte_2 mese maggio del 1975) per la perdita della figlia ventenne a seguito di sinistro stradale, evento che lo aveva profondamento turbato e per il quale, per tre o quattro mesi, aveva interrotto ogni relazione sociale ed amicale dedicandosi in via esclusiva al lavoro, mentre la signora continuava a intrattenere relazioni con altri uomini;
quando la signora
Parte_2 gli ha comunicato la gravidanza ha immediatamente contestato di poter essere il
Parte_2 padre e non ha mai inteso conoscere o vedere il bambino. Ha aggiunto, inoltre, che dal momento in cui la signora ha cercato, con insistenza, di volergli attribuire la
Parte_2 paternità del figlio , il rapporto si è progressivamente deteriorato sino a cessare del Pt_1 tutto. Ha ammesso di aver stipulato una polizza assicurativa in favore di di
Parte_2 averle erogato modeste somme di danaro e contribuito ai costi di sopraelevazione dell'abitazione di proprietà dei genitori della donna sostenendo di averlo fatto per spirito di liberalità; ha deciso, nel 1999, di stipulare atto di transazione con nel quale
Parte_2 ha peraltro precisato di non riconoscere la paternità del di lei figlio , solo allo scopo di Pt_1
pagina 3 di 26 evitare uno scandalo che coinvolgesse la sua famiglia ed evitare le minacciate azioni legali della donna. Ha quindi sostenuto che mancava, per l'intero periodo della relazione con la Parte_2
l'esclusività della relazione, che all'epoca del presunto concepimento ( collocabile agli inizi del mese di luglio del 1975) i rapporti di frequentazione si erano interrotti, per tre o quattro mesi, a seguito del decesso della giovanissima figlia, occorso in data 11.5.1975 e del grave stato di prostrazione in cui era caduto, mentre la signora aveva, comunque, continuato a Parte_2 frequentare altri uomini. Ha allegato documentazione relativa alla separazione consensuale intercorsa con la moglie nel 1984, missiva trasmessa dal legale della signora nel Parte_2 mese di aprile del 1999 ( con la quale si preannunciava la volontà di proporre azione giudiziale di paternità e a seguito della quale fu poi stipulata la transazione “ a tacitazione” di ogni ulteriore pretesa), certificato di morte della figlia ed ha articolato Persona_5 richieste di prove testimoniali. Ha concluso per il rigetto della domanda. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c. l'attore e il convenuto Controparte_4 hanno articolato le rispettive richieste istruttorie. In corso di causa – scaduti i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c. e maturate dunque le preclusioni istruttorie – il sig. CP_4
è deceduto e il giudizio è stato interrotto.
[...]
A seguito di riassunzione nei confronti degli eredi si sono costituiti in giudizio e CP_2
nipoti ed eredi del defunto per rappresentazione del Controparte_3 CP_4 padre figlio dell'originario convenuto e rinunciante all'eredità in data Persona_6
12.4.2008.
Nel corso del giudizio non è stato possibile procedere a CTU genetica sui resti di CP_4 in quanto la salma è stata cremata né a CTU diretta ad accertare eventuali
[...] compatibilità “ genetiche” tra l'attore e figlio del defunto per il Persona_6 CP_4 rifiuto dallo stesso opposto di prelievo di campione salivare.
La causa è stata quindi istruita in via documentale e a mezzo delle prove testimoniali richieste da e da con le memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. ( i cui Parte_1 Controparte_4 termini erano già decorsi prima dell'interruzione del giudizio). Sono stati sentiti in particolare i testi ( fratello di e zio dell'attore), ( Testimone_1 Parte_2 Testimone_2 moglie di , ( amico di , Testimone_1 Testimone_3 Controparte_4 [...]
( nipote di , ( amico di , Tes_4 Parte_2 Testimone_5 Controparte_4
( zia dell'attore), ( moglie di amico di Testimone_6 Persona_3 Persona_2
), ( cognato di , ( Controparte_4 Controparte_8 Controparte_4 Testimone_7 cugina di , ( moglie del cognato di , Parte_1 CP_9 Controparte_4
( madre dell'attore), ( nuora di e Parte_2 Controparte_10 Controparte_4 moglie di , ( nipote di figlio del Persona_6 Controparte_11 Controparte_4 fratello , ( figlio di e padre dei convenuti in Per_7 Persona_6 CP_4 riassunzione e . CP_3 CP_12
Con sentenza nr. 997/2018 il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda dichiarando che è figlio di Parte_1 Controparte_4
pagina 4 di 26 Avverso tale sentenza e hanno proposto appello eccependo in via CP_3 CP_12 preliminare la nullità della pronuncia per difetto del contraddittorio e, segnatamente, sostenendo che la causa era stata riassunta nei confronti di soli due degli eredi del defunto essendo, invece, stata pretermessa l'altra erede, Controparte_4 Controparte_1 all'epoca minore di età, semplicemente chiamata all'eredità e per la quale sarebbe stata necessaria la nomina di curatore;
hanno eccepito, ancora, la nullità della notifica dell'atto di riassunzione agli eredi del defunto nel domicilio del defunto consegnato Controparte_4
a persona impropriamente indicata quale “ incaricata” che, invece, non svolgeva alcun incarico per il defunto e risultava residente in altra località.
Hanno poi contestato nel merito la pronuncia.
Con separato atto ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado
[...]
– RE di e e altra erede, per rappresentazione, del padre CP_1 CP_3 CP_2
rinunciante all'eredità - sostenendo di non aver mai avuto conoscenza della notifica Per_6 dell'atto di riassunzione, atto consegnato impropriamente a persona impropriamente qualificata nell'atto di ricezione quale “ incaricata” presso la residenza del nonno paterno;
ha proposto querela di falso sostenendo la falsità della circostanza secondo la quale l'Ufficiale giudiziario si sarebbe recato presso il domicilio del defunto e comunque Controparte_4 la falsità della consegna dell'atto a soggetto asseritamente “ incaricato” del ritiro della posta;
ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di riassunzione anche sotto il profilo della violazione di cui all'art. 303 co.2° c.p.c. e sostenuto la violazione del contraddittorio chiedendo, pertanto, la remissione della causa al giudice di primo grado previa dichiarazione di nullità della sentenza contestando, comunque, anche nel merito la valutazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado e chiedendo il rigetto della domanda.
Nel giudizio di appello si è costituito contestando le eccezioni di nullità Parte_1 sollevate dagli appellanti, l'ammissibilità della querela di falso proposta da e Controparte_1 nel merito chiedendo la conferma della sentenza.
La Corte d'Appello ha proceduto, previa dichiarazione di ammissibilità dell'eccezione di difetto di contraddittorio e ritenuta regolare la notifica dell'atto di riassunzione agli eredi come effettuato da all'assunzione di prove testimoniali dirette a verificare la Parte_1 qualità della persona asseritamente “ incaricata” del ritiro della posta presso l'ultimo domicilio del defunto ed ha ritenuto che la stessa, dopo il decesso di non Controparte_4 poteva dirsi ufficialmente preposta a tale incarico, ritenendo pertanto la nullità della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio, sanata dalla costituzione in giudizio quanto a e CP_2 ma effettuata in violazione del principio di litisconsorzio necessario Controparte_3 quanto all'erede ritenendo irrilevante la circostanza che la stessa potesse Controparte_1 aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio.
La Corte ha quindi ritenuto la mancata regolarità dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado ed ha disposto la remissione della causa al primo giudice.
pagina 5 di 26 ha quindi proposto ricorso per riassunzione del giudizio di primo grado Parte_1 avanti al Tribunale di Perugia nei confronti di e ed ha CP_2 CP_3 Controparte_1 chiesto, previa fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di primo grado, che sia dichiarata la paternità da Controparte_4
Nel giudizio di primo grado riassunto si è costituita in giudizio Controparte_1
In via preliminare ha eccepito la nullità del ricorso per riassunzione e dei successivi atti in quanto proposto nel periodo di interruzione del termine per la riassunzione, per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 353 co.3° e 354 u.co. c.p.c. deducendo che : il 4 maggio 2021 è stata comunicata alle parti la sentenza della corte di appello che ha rimesso la causa davanti giudice in applicazione dell'art.354 c.p.c.; in data 8.6.2021 ha notificato alle Controparte_1 altre parti ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello provvedendo, in data 25.6.2021, all'iscrizione a ruolo della Corte di Cassazione;
in data 11.6.2021
[...] ha depositato ricorso in riassunzione del giudizio di primo grado a seguito del quale Parte_1
è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio. L'atto di riassunzione è stato quindi proposto dopo che era stato già stato notificato il ricorso per Cassazione e, dunque, quando il termine era interrotto, secondo la disposizione di cui all'art. 353 u.co.c.p.c.In via subordinata ha dedotto che comunque il giudizio deve essere sospeso in pendenza del giudizio di Cassazione.
Ha eccepito, ancora, la nullità dell'atto di citazione del giudizio originario e del ricorso per riassunzione ( che lo richiama espressamente) per mancata esposizione dei fatti mancando l'indicazione della data del concepimento di ed essendo, invece, indicata, Parte_1 quale data certa esclusivamente quella di nascita e sostenendo che la mancata indicazione della data del concepimento non consentirebbe ai convenuti un'adeguata difesa.
Ha quindi sostenuto che l'atto di citazione ( e il successivo ricorso per riassunzione) sarebbero affetti da nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c. e chiesto che sia disposta integrazione con richiesta di indicazione della data del concepimento , “ riservandosi” all'esito di prendere posizione nel merito e di formulare una pertinente prova testimoniale.
Nel merito ha comunque contestato la fondatezza della domanda ed ha concluso chiedendo : dichiarazione di nullità della riassunzione, in subordine sospensione del giudizio, in subordine dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, in ogni caso il rigetto del ricorso e in via istruttoria ha chiesto assegnarsi all'attore ai sensi dell'art.164 c.p.c. un termine perentorio perché “ … integri la domanda indicando la data o quantomeno l'arco temporale nel quale si sarebbe avuto e l'assegnazione di un termine per la formulazione dei capitoli di prova testimoniale ..”
pagina 6 di 26 Nel giudizio riassunto si sono costituiti in giudizio anche e che in CP_2 Controparte_3 via preliminare hanno chiesto la sospensione asseritamente necessaria in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.
Nel merito hanno contestato la fondatezza della domanda e. in particolare, hanno sostenuto, riprendendo le tesi esposte dall'originario convenuto che : la relazione tra la signora Parte_2
e il defunto non era affatto nota alla famiglia e, comunque, non
[...] Controparte_4 era “ esclusiva” nel senso che nello stesso periodo la signora intratteneva relazioni Parte_2 anche con altri uomini;
nell'epoca cui può farsi risalire il concepimento ( luglio 1975) era profondamente depresso perché nel mese di maggio dello stesso Controparte_4 anno era deceduta, a seguito di sinistro stradale, la figlia ventenne e per tre o quattro Per_8 mesi si era chiuso in sé stesso, occupandosi esclusivamente del suo lavoro e senza vedere nessuno, compresa la signora che, invece, continuava ad intrattenere rapporti con Parte_2 altri uomini;
l'adesione del alle richieste economiche della signora erano CP_4 Parte_2 state motivate esclusivamente dalla volontà di evitare uno scandalo e la transazione da ultimo stipulata nel 1999 era stata accettata a tacitazione definitiva dell'evidente intento speculativo che aveva mosso le iniziative della signora e del di lei figlio, mai conosciuto o Parte_2 frequentato dal presunto padre. Dopo aver richiamato gli esiti delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado che, nella loro prospettazione confermerebbero l'esistenza di frequentazioni tra la madre dell'attore e altri uomini legati a da rapporti Controparte_4 di amicizia e, ancora, l'asserita mancanza di rapporti nel periodo del presumibile concepimento, hanno anche chiarito che il rifiuto di ( figlio rinunciante Persona_6 all'eredità del padre ) di sottoporsi a CTU genetica è da ritenersi giustificato da ragioni di carattere esclusivamente di carattere morale e personale e come tale, dunque, irrilevante ai fini della decisione. Hanno quindi concluso chiedendo la sospensione del giudizio e nel merito il rigetto della domanda.
Con provvedimento del 2.12.2021 il giudice istruttore designato per la trattazione del giudizio riassunto ne ha disposto la sospensione ( ritenendo comunque infondata l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione) in attesa della definizione del giudizio pendente c/o la Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione con ordinanza del 6.10.2022 ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale proposto da e da e avverso la Controparte_1 CP_3 CP_12 sentenza della Corte di Appello di Perugia.
Disposta la prosecuzione del giudizio riassunto il GI con provvedimento del 20.6.2023 ha dichiarato inammissibili le richieste di rinnovazione delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado poi riassunto a seguito della pronuncia della Corte d'Appello e ritenuta la possibilità di utilizzare, ai fini della decisione le prove assunte nel giudizio riassunto, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. In particolare il giudice ha motivato il provvedimento come segue : “ .. – SI -
pagina 7 di 26 rilevato che la richiesta di rinnovazione delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado riassunto nei confronti solo di e è da ritenersi CP_3 CP_12 inammissibile – essendo state le prove assunte con la loro partecipazione al giudizio - posto che, come ha più volte precisato la giurisprudenza di legittimità, unico legittimato a far valere l'eventuale nullità della prova testimoniale assunta prima dell'integrazione del contraddittorio è il litisconsorte pretermesso purchè la nullità sia fatta valere ai sensi dell'art. 157 co.2° c.p.c. ovvero nella prima istanza o difesa successiva all'atto “ nullo” .. rilevato che non ha eccepito la nullità delle prove testimoniali assunte nel Controparte_1 giudizio di primo grado poi riassunto anche nei suoi confronti nella comparsa di costituzione né nelle note di trattazione del 25.11.2021 ( relative alla prima udienza di comparizione) e in quelle del 14.9.2022 né in quelle depositate in data 16.6.2023 nelle quali ha chiesto “ l'ammissione delle prove reiterate nella comparsa di costituzione e risposta” che tuttavia non contiene alcuna richiesta di reiterazione delle prove già assunte nel giudizio di primo grado sicchè la richiesta fa riferimento ad istanza non formulata ai sensi dell'art. 157 co.2° c.p.c…”.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo al Collegio ex art. 178 c.p.c. Controparte_1 che è stato, tuttavia, dichiarato inammissibile non essendo ancora stata la causa rimessa al Collegio, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e non versandosi nell'ipotesi di dichiarazione di estinzione del giudizio ( avverso la quale è possibile il reclamo immediato al Collegio) restando, ovviamente, impregiudicata la possibilità per le parti di proporre al Collegio, una volta investito della decisione, di proporre al Collegio “ .. tutte le questioni risolute dal GI con ordinanza revocabile ..” ex art. 178 co.1° c.p.c.
L'attore, per l'udienza fissata, ha così precisato le sue conclusioni : “ .. Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
-Rigettare le eccezioni, domande ed istanze tutte anche istruttorie proposte da
[...]
CP_1
-Rigettare le eccezioni, domande ed istanze tutte anche istanze istruttorie proposte da
[...]
e CP_12 Controparte_3
-Accertare e dichiarare il rapporto di paternità naturale tra nato a [...]
Spoleto il 03.12.1929 e nato a [...] il [...], con ogni conseguente Parte_1 effetto di legge..” .
I convenuti e : “ .. In via istruttoria, disporre la rinnovazione CP_3 CP_12 delle prove testimoniali espletate dinanzi al Tribunale nella precedente fase del presente giudizio, per violazione del contraddittorio necessario;
nel merito, respingere la domanda attrice con condanna dell'attore alla refusione delle spese giudiziali in favore dei convenuti ..”
La convenuta : “ .. “- in via istruttoria: Controparte_1
pagina 8 di 26 - disporre ai sensi dell'art.164 c.p.c. un termine perentorio all'attore perché integri la domanda indicando la data o quantomeno l'arco temporale nel quale si sarebbe avvenuto il concepimento;
- disporre comunque la fissazione dell'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori chiedendo fin d'ora l'ammissione delle prove testimoniali indicate nella comparsa di costituzione e risposta e prim'ancora articolate nell'atto di citazione in appello;
- in rito e nel merito: dichiarare la nullità della riassunzione e per l'effetto l'estinzione del giudizio originario;
in subordine dichiarare la nullità della citazione del giudizio originario;
in ogni caso rigettare la domanda dell'attore perché infondata ..” . Ha chiesto discussione orale avanti al Collegio. Il GI ha rimesso la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ( rito ante Cartabia).
Alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica la convenuta ha reiterato la richiesta di discussione orale avanti al Collegio.
Rimessa la causa al Collegio per la decisione ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 275 co.2° e 3° c.p.c. nella versione applicabile “ ratione temporis” alla presente controversia , la convenuta ha reiterato la richiesta di discussione orale avanti al Collegio. Controparte_1
Disposta la remissione della causa sul ruolo è stata fissata udienza di discussione orale avanti al Collegio nel corso della quale l'attore ha ribadito le sue istanze e conclusioni e i convenuti hanno reiterato le loro eccezioni e conclusioni di merito. La causa è stata quindi trattenuta in decisione dal Collegio.
3. L'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione
E' opportuno chiarire che alla presente controversia si applicano le disposizioni del codice di procedura civile nella versione “ anteriore” alle modifiche introdotte con il D.lvo 149/2022 e successive modifiche ( c.d. riforma Cartabia) trattandosi di procedimento iscritto anteriormente alla data del 28.2.2023 ( cfr. art. 35 D.lvo 149/2022 e successive modifiche).
Tanto premesso va disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado – con conseguente richiesta di dichiarazione di estinzione – del giudizio per essere stata la riassunzione proposta nella pendenza di giudizio di Cassazione, instaurato da ( e in via incidentale, successivamente, da e Controparte_1 CP_3 [...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello che ha rimesso, ai sensi dell'art. 354 co.1° CP_12
c.p.c. ( nella versione ante Cartabia) la causa al primo giudice sul rilievo della mancata integrazione del contraddittorio, a seguito del decesso del convenuto con Controparte_4 la coerede ( unitamente ai fratelli e ) avendo la Corte CP_2 CP_3 Controparte_1
pagina 9 di 26 ritenuto la nullità della notifica dell'atto di riassunzione per consegna dell'atto a soggetto non legittimato a riceverlo.
L'art. 353 co.3° c.p.c. prevede(va) la mera interruzione del termine ( perentorio) per la riassunzione ma non ha effetti preclusivi quanto alla possibile proposizione del ricorso cui, semmai, può seguire, come nella presente controversia, la sospensione del giudizio sino alla definizione della proposta impugnazione avanti al giudice di legittimità. Nel caso in esame il giudizio riassunto è stato sospeso ed è proseguito solo dopo che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avanti alla Corte di Cassazione in via principale da e in via incidentale dagli altri convenuti avverso la sentenza resa dalla Controparte_1
Corte d'Appello di Perugia.
4. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione
ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ( e del conseguente ricorso per Controparte_1 riassunzione) del giudizio di primo grado lamentando l'omessa e insufficiente indicazione dei fatti posti a fondamento dell'azione di accertamento di giudiziale della paternità.
In particolare, ha lamentato che l'attore avrebbe omesso di indicare la data del presunto concepimento, indicando invece la sola data di nascita ( 7 aprile 1976) e limitandosi, nell'atto di citazione, a sostenere che all'epoca del concepimento ( non meglio precisata) c'era una relazione sentimentale tra la madre e e che nel mese di agosto del 1975, Controparte_4 quando la signora era già in stato di gravidanza, la coppia si sarebbe recata in Parte_2 vacanza a Courmayeur all'Hotel Posta, recandosi anche al casinò di Chamonix, oltre a continuare a frequentarsi anche dopo la nascita di Parte_1
Sussisterebbe, dunque, evidente incertezza sull'epoca del presunto concepimento tale da impedire l'articolazione di adeguate difese funzionali a dimostrare l'assenza di rapporti sessuali tra la madre dell'attore e all'epoca del concepimento e la Controparte_4 contemporanea frequentazione da parte della stessa con altri uomini. La convenuta ha pertanto chiesto che sia dichiarata la nullità dell'atto di citazione con invito al giudice ad indicare termine per l'integrazione dell'atto introduttivo e riservandosi all'esito di articolare specifiche richieste di prove testimoniali.
L'eccezione è infondata. L'attore ha posto a fondamento della domanda di accertamento giudiziale della paternità l'esistenza di una relazione sentimentale continuativa tra la madre e iniziata nell'anno 1973 e terminata tra il 1979 e il 1980 , indicando una Controparte_4 serie di circostanze dirette a provare tale assunto. La mancata specifica datazione “ temporale” del concepimento non determina alcuna incertezza sull'oggetto della domanda né sui fatti posti a fondamento della stessa posto che, presumibilmente per fatto notorio, essendo nato l'attore il 7.4.1976, la data del concepimento può collocarsi in un periodo compreso tra la fine di giugno – inizi luglio sino a circa la metà del mese e che pertanto, trattandosi di dato calcolabile in via presuntiva per fatto notorio, la mancata specificazione non determina alcuna pagina 10 di 26 incertezza sull'oggetto della domanda – accertamento della paternità - o sulle ragioni poste a suo fondamento – esistenza di una relazione sentimentale continuativa dal 1973 sino al 1979/80 tra la madre dell'attore e - né ha impedito ai convenuti Controparte_4
l'articolazione di specifiche richieste istruttorie dirette a contestarne la fondatezza.
E' peraltro sufficiente dare atto delle difese articolate sul punto dal “ de cuius” dell'odierna convenuta e delle richieste di prove testimoniali articolate ( cfr. in particolare cap. 10,11 e 12 memoria istruttoria datata 28.11.2007 da nel giudizio di primo grado Controparte_4 ora riassunto, allegata alla comparsa di costituzione di e per CP_2 Controparte_3 confermare l'infondatezza della sollevata eccezione, avendo il convenuto originario contestato proprio l'esistenza di rapporti sessuali con la madre dell'attore per il periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di agosto del 1975, articolando sul punto anche richieste istruttorie, comprensivo in modo certo della data del presumibile concepimento.
Come ha chiarito, con orientamento consolidato e risalente, la giurisprudenza di legittimità “
.. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va … operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa “ ( cfr. in tale senso Cass. SS.UU. civ.8077/2012).
Applicando tali principi al caso in esame si osserva che l'attore ha specificato in modo articolato l'oggetto della sua domanda ed indicato i fatti costitutivi posti a suo fondamento consentendo, pertanto, alla controparte - come è in effetti avvenuto – di difendersi sia sostenendo l'assenza di rapporti sessuali nel periodo di presumibile concepimento, sia la frequentazione della madre dell'attore con altri uomini. L'eccezione, conclusivamente, va dichiarata infondata e ritenuta la validità ed efficacia dell'atto di citazione originario e del successivo ricorso per riassunzione del giudizio di primo grado. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di termine per l'integrazione dell'atto di citazione e di ulteriore termine alle parti per consentire l'articolazione di richieste istruttorie.
5. La richiesta di rinnovazione delle prove orali e la loro utilizzabilità nel presente giudizio
pagina 11 di 26 In via generale è opportuno ricordare che in caso di eventi interruttivi laddove vi sia riassunzione del giudizio il procedimento prosegue dal momento in cui è stato interrotto e restano efficaci anche il successore universale tutte le preclusioni nel frattempo maturate per le parti originarie ivi comprese le preclusioni di natura istruttoria. Nel caso in esame il giudizio è stato dichiarato interrotto dopo che le parti originarie avevano articolato le rispettive richieste di prove orali dirette e contrarie e può, dunque, ritenersi pacifico che nessuno dei convenuti in riassunzione, , e oggi nel CP_3 CP_2 Controparte_1 presente giudizio possano richiedere l'articolare di “ nuovi” mezzi di prova sui fatti posti a fondamento della domanda e delle difese opposte dal convenuto come Controparte_4 delimitati nei rispettivi atti introduttivi e nelle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c.
Tanto premesso con riguardo alla richiesta di rinnovazione delle prove orali assunte nel giudizio riassunto nei confronti dei soli e e in assenza della CP_3 CP_12 convenuta – stante la mancata rituale instaurazione del contraddittorio Controparte_1 come ritenuto dalla pronuncia della Corte d'Appello di Perugia – va confermata la decisione resa dal GI sull'inammissibilità della richiesta.
Nella comparsa di costituzione depositata all'esito della riassunzione del giudizio anche nei suoi confronti si è “ riservata” di formulare richieste istruttorie condizionate Controparte_1 all'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione e alla sua integrazione e non ha formulato alcuna richiesta di “ rinnovazione” delle prove già assunte nel giudizio riassunto ed analoghe valutazioni ha espresso nell'atto di appello indicando i capitoli di prova che “ avrebbe potuto” articolare in caso di dichiarazione della nullità dell'atto di citazione con successiva integrazione disposta dal giudice ( cfr. atto di appello pag. 21 e ss. all. 1 comparsa di costituzione e risposta) e, dunque, ancora una volta subordinati all'integrazione dell'atto di citazione di cui ha chiesto, anche nel giudizio di appello, la nullità per asserita indeterminatezza dell'oggetto e mancata o insufficiente indicazione dei fatti costitutivi. Come ha già osservato nel provvedimento assunto in corso di giudizio non Controparte_1 ha eccepito la nullità delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado poi riassunto anche nei suoi confronti nella comparsa di costituzione e risposta datata 11.11.2021 ( nella quale ha “ riservato” l'articolazione di “ nuovi” capitoli di prova subordinatamente all'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione) né ha formulato tale richiesta nelle note di trattazione del 25.11.2021 ( relative alla prima udienza di comparizione) e in quelle depositate in data 14.9.2022 né in quelle del 16.6.2023 nelle quali ha chiesto “ .. “ l'ammissione delle prove reiterate nella comparsa di costituzione e risposta” che tuttavia non contiene alcuna richiesta di reiterazione delle prove già assunte nel giudizio di primo grado ma, bensì, fa riferimento a “ nuovi” capitoli di prova di cui si è riservata l'articolazione condizionatamente all'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione e dell'auspicata integrazione.
Si osserva che la convenuta non avrebbe potuto richiedere nel giudizio riassunto alcuna “ nuova” prova orale, essendo, al momento dell'interruzione, maturati i termini di cui all'art.
pagina 12 di 26 183 c.p.c. con le relative preclusioni istruttorie ma, semmai, eccepire la nullità delle prove assunte senza la sua presenza. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “ .. la prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa;
solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio. (Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002, Rv. 558494 - 01)…” ( cfr. in tale senso Cass. Civ. 1771/2024 ) e nel caso in esame non vi è stata alcuna richiesta di “ rinnovazione” delle prove già assunte con istanza tempestivamente formulata ma, bensì, la richiesta “ condizionata” di articolazione di nuove prove stante la lamentata, ma ritenuta infondata, riservata all'accoglimento dell' eccezione di nullità dell'atto di citazione ( e del successivo atto di riassunzione).
Quanto all'utilizzabilità delle prove testimoniali assunte nel giudizio riassunto nei confronti dei soli e si osserva - in disparte la valutazione già espressa CP_3 CP_12 sull'inammissibilità della richiesta rinnovazione non formulata tempestivamente da
[...]
unica legittimata a richiederla – che dal principio di non tassatività dei mezzi di CP_1 prova nel processo civile , dalla constatazione che al di fuori dei casi di prova legale non esiste, nel nostro ordinamento, una gerarchia delle prove per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice , consegue che ai fini della decisione, il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti tra cui, anche prove raccolte in un giudizio penale o altro giudizio civile esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dai provvedimenti giurisdizionali adottati o dagli atti del processo ed effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale.
Appare, conclusivamente, corretto ritenere, anche per evidenti ragioni di economia processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio – avendone le parti preso piena cognizione con possibilità di contestazione e vaglio critico - il materiale probatorio introdotto in giudizio tra le parti, comprensivo anche delle prove testimoniali assunte nel giudizio riassunto, di cui il presente costituisce mera prosecuzione, utilizzabile e valutabile ai fini della decisione.
6. L'accertamento nel merito della paternità
L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, di cui all'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire il riconoscimento in via giudiziale della propria filiazione. L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con legge 19.05.1975 n. 151, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava il riconoscimento di paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché,
pagina 13 di 26 ai sensi del 4 comma dell'art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione della madre, come pure l'esistenza di rapporti tra madre e preteso padre possono, però, concorrere, in uno ad altri elementi presuntivi, a formare il convincimento del giudice.
La decisione giurisdizionale dunque può essere fondata anche sulla base di evidenze istruttorie di carattere puramente indiziario e su elementi dotati dei caratteri della gravità, univocità e concordanza, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre biologico durante il periodo del concepimento ( cfr. Cass. Civ. 14976; Cass. Civ. 12166/2005).
Il principio di libertà della prova, come si desume dall'attuale formulazione del co.2° dell'art. 269 c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né attraverso la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale né mediante l'imposizione al giudice di una sorta di “ ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione a secondo del tipo di prova dedotta, avendo per converso tutti i mezzi di prova pari valore per espressa previsione di legge.
Essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre, la prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni. La giurisprudenza ha chiarito che anche il contegno processuale e stragiudiziale della parte può di per sé solo costituire la base di un ragionamento presuntivo e assurgere così a fondamento della decisione del giudice (ex multis, Cass. n. 9307 del 19/09/1997, n. 3976 del 19/03/2002, n. 18224 del 22/08/2006, n. 12971 del 24/07/2012).
Costituiscono elementi valutabili, a fini, probatori anche le dichiarazioni rese dalla madre del figlio che da maggiorenne abbia proposto azione giudiziale di accertamento della paternità che assumono, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità con risalente orientamento, valore probatorio c.d. “ integrativo” ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e senza che alla valutazione di tali dichiarazioni possa applicarsi “ .. il parametro dell'incapacità a testimoniare contenuto nell'art. 246 c.p.c. , costituendo esse , per espressa previsione normativa e nei limiti dell'art. 269 u.co.c.c. , uno degli elementi di fatto di cui non si può omettere l'apprezzamento ai fini della decisione ..” ( cfr. in tale senso Cass. Civ. 12198/2012).
Ne consegue vanno disattese le censure formulate dai convenuti sia con riguardo all'asserita “ inammissibilità” delle dichiarazioni rese in giudizio da ( e della lettera a lui Parte_2 diretta prodotta dall'attore in allegato all'atto di citazione e al successivo atto di riassunzione), sia con riguardo alla loro presunta irrilevanza.
pagina 14 di 26 Venendo alla valutazione degli esiti dell'istruttoria documentale e delle prove orali assunte nel giudizio riassunto deve darsi atto dell'esistenza di elementi indiziari plurimi, precisi, gravi e concordanti convergenti nel ritenere che sia figlio di Parte_1 Controparte_4
Tali elementi sono intanto costituiti da una serie di fatti “ non contestati” da alcuna delle parti : a) l'esistenza, in epoca risalente quanto meno al 1974 e sino ad epoca successiva alla nascita di di una relazione sentimentale nota – caratterizzata anche da vacanze Controparte_4 comuni e frequentazione di luoghi aperti al pubblico - tra la madre dell'attore e CP_4 nell'anno del concepimento, circostanza non contestata neanche dal convenuto
[...] salvo che per il periodo compreso tra l'11.5.1975 e il mese di agosto dello stesso anno;
b) la prova di dazioni economiche “ periodiche” da parte di in favore di Controparte_4 in epoca successiva alla nascita di in occasione del compleanno del Parte_2 Pt_1 minore e la stipula di polizza assicurativa sulla vita in favore di riscossa Parte_2 dalla donna;
c) la consegna, nel 1999, da parte di in favore di e Controparte_4 Pt_2
della somma di 300 milioni di vecchie lire di vecchie lire all'esito di stipula Parte_1 di atto di “ transazione” tra e il figlio Controparte_4 Parte_2 Parte_1 versata per “ tacitare” ogni pretesa di carattere economico o suscettibile di valutazione economica collegata al reclamato rapporto di filiazione naturale tra e Controparte_4
( cfr. all. 4 atto di citazione in doc. 4 allegati ricorso per riassunzione). Parte_1
Con riguardo alle dazioni di carattere economico, ad ulteriore conferma che si tratti di fatto pacifico , è opportuno evidenziare inoltre che i convenuti nel giudizio riassunto ( cfr. documentazione allegata al ricorso per riassunzione, atti procedimento di appello) hanno proposto, con separata azione avanti al Tribunale di Spoleto, domanda nei confronti di e della madre di riduzione di donazioni indirette effettuate in loro Parte_1 Pt_2 favore dal defunto per oltre un miliardo di vecchie lire, tra cui assegno Controparte_4 annuale di 2 milioni dalla nascita di sino al 1999, esborsi per polizza Parte_1 assicurativa stipulata in favore di nel 1977, esborsi sostenuti per consentire Parte_2
a l'acquisto di quota di proprietà dell'abitazione dei genitori da uno dei Parte_2 fratelli in sede di divisione ereditaria, la somma corrisposta all'atto della transazione superiore a quella dichiarata di 300 milioni e pari, in realtà, a 540 milioni di vecchie lire.
Le plurime elargizioni economiche , proseguite dalla nascita di e sino al 1999 Parte_1
e, in particolare, la stipulazione dell'atto di transazione del 1999 con il versamento di una rilevante somma di danaro, costituiscono circostanza che depone, al di là del contenuto “ formale” delle premesse dell'atto di transazione ed anzi proprio in virtù delle stesse, a favore della consapevolezza del che fosse suo figlio. Diversamente ove CP_4 Parte_1 fosse stato intimamente sicuro dell'impossibilità di tale assunto non si comprenderebbe per quale ragione, a distanza di molti anni dalla fine della relazione con abbia Parte_2 deciso di stipulare una transazione fondata, secondo la sua ricostruzione, su un intento meramente speculativo della e del figlio. Parte_2
pagina 15 di 26 Non smentisce tale valutazione l'asserzione di parte convenuta secondo la quale le dazioni economiche sarebbero semplicemente indicative della particolare generosità che contraddistingueva il nelle sue asseritamente numerose relazioni extraconiugali, di CP_4 cui hanno riferito, i testimoni indicati da parte convenuta. Nessuno dei testi, in realtà, ha riferito circostanze che consentano di ritenere provato un analogo comportamento del nei confronti di altre donne alle quali sarebbe stato legato. Le dichiarazioni rese CP_4 fanno genericamente riferimento a relazioni extraconiugali, con donne non indicate e senza alcun riferimento ad esborsi economicamente significativi.
La valenza probatoria che assumono, ai fini della prova in via indiziaria della relazione di paternità tra e le plurime dazioni economiche non può Parte_1 Controparte_4 trovare plausibile giustificazione neanche nell'intento, dichiarato dal convenuto, di arrivare ad una definizione “ bonaria” delle sole pretese economiche di e Pt_2 Parte_1 collegate al rapporto di paternità, di evitare uno scandalo e di turbare la serenità del suo nucleo familiare. Nel 1999, epoca cui risale l'atto di transazione, si era Controparte_4 separato da anni dalla moglie ( la separazione era risalente al 1984) ed era “ notorio”, stando alle dichiarazioni rese da alcuni dei testi di parte convenuta ( moglie del Testimone_8 fratello della moglie, fratello della moglie, figlio del fratello Controparte_8 Controparte_11
, moglie del figlio , che avesse intrattenuto relazioni Per_7 CP_10 Per_6 extraconiugali, alcune delle quali conosciute dalla moglie attraverso la ricezione di lettere anonime o sulla base delle chiacchiere di paese. Non si vede dunque in che modo, la missiva del difensore di e che preannunciava una possibile azione legale, Pt_2 Parte_1 arrivata nel 1999 avrebbe potuto avere effetti “ sconvolgenti” sulla vita familiare di CP_4
separato dalla moglie – verosimilmente già a conoscenza di relazioni
[...] extraconiugali ( cfr. sul punto le dichiarazioni rese dai testi Testimone_8 Controparte_8
ormai da 15 anni e con un figlio adulto. Controparte_11 Persona_6
Non si comprenderebbe neanche, se non per la consapevolezza della paternità di
[...]
per quale ragione anche dopo l'atto di transazione, risalente al 1999, Parte_1 CP_4 non abbia, a seguito della proposizione, nel 2003, da parte di di
[...] Parte_1 istanza diretta al Tribunale di Spoleto ( cfr. all. 6 atto di citazione del giudizio riassunto in doc. 4 ricorso per riassunzione) di dichiarazione di ammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale di paternità, inteso sottrarsi ad una richiesta ritenuta del tutto indebita ed infondata
, provvedendo ad eseguire esami genetici anche in via stragiudiziale, che avrebbero consentito di evitare ogni sconvolgimento della sua vita familiare e eliminato alla radice iniziative giudiziali a suo dire sorrette esclusivamente da intenti di natura speculativa come osservato nel provvedimento reso dalla Corte d'Appello di Perugia in sede di reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Spoleto, nel procedimento iscritto al nr. 303/2003 RG ( cfr. allegati al ricorso per riassunzione).
L'intervenuta cremazione della salma di cui si è proceduto subito dopo il Controparte_4 suo decesso ha reso impossibile procedere, nel giudizio intentato per l'accertamento giudiziale della paternità da parte di , non più subordinato ad alcuna Parte_1
pagina 16 di 26 condizione di ammissibilità ( peraltro ritenuta sia dal Tribunale di Spoleto, sia dalla Corte d'Appello di Perugia con provvedimenti confermati poi anche dalla Corte di Cassazione), all'espletamento di esami genetici ( richiesti tempestivamente dall'attore già nella citazione introduttiva ) e senza che sia stato poi possibile procedere, nella prosecuzione del giudizio, procedervi a mezzo di comparazione genetica tra l'attore e il padre degli odierni convenuti,
figlio del defunto ( suo erede “ rinunciante”) per il rifiuto Persona_6 CP_4 opposto a consentire l'esecuzione ( non coercibile) di prelievo salivare o svolgimento di altro test genetico.
L'impossibilità oggettiva di procedere con la prova “ tecnica” non preclude peraltro in sede giurisdizionale di valutare la valenza “ probatoria” che assumono, nell'accertamento richiesto, le condotte tenute da in via stragiudiziale ( e giudiziale). Controparte_4
Procedendo nell'esame dei fatti rilevanti ai fini della decisione si osserva che i convenuti, pur non contestando l'esistenza della relazione sentimentale tra e Controparte_4 Parte_2
hanno, tuttavia, sostenuto che nel periodo del possibile concepimento non ci furono
[...] rapporti sessuali a causa dello stato depressivo che aveva colpito Controparte_4 risalente all'11.5.1975, per il grave lutto familiare e che lo aveva indotto a chiudersi in sé stesso e a dedicarsi esclusivamente al lavoro. Tale deduzione, tuttavia, appare non suffragata da alcun specifico elemento probatorio. Si osserva, intanto, che costituisce dato non contestato che nel mese di agosto del 1975 – come raccontato da nella lettera inviata al Parte_2 figlio e con dichiarazioni confermate nel corso dell'audizione giudiziale – la coppia andò in vacanza in Val D'Aosta, frequentando anche il casinò di Chamonix e tale fatto è certamente indicativo di un rapporto di stretta intimità, portato avanti non in modo occasionale ( una vacanza richiede una previa programmazione) e certamente non in modo clandestino.
ha dichiarato in giudizio che dopo la morte della giovane figlia, avvenuta Parte_2
l'11-5-1975, per un paio di settimane lei e non si videro ma che, Controparte_4 successivamente, la relazione riprese con la consueta assiduità. Si tratta di dichiarazione che appare intanto coerente con la certa prova della vacanza estiva e che, quanto al periodo immediatamente precedente, trova specifica conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio da moglie di Persona_3 Persona_2
La teste, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare trattandosi di soggetto completamente “ terzo” rispetto ai contesti familiari di e Controparte_4 Parte_2
ha dichiarato in giudizio : di aver conosciuto, insieme a ( all'epoca
[...] Persona_2 fidanzato e poi marito, deceduto nel 2005) presentata quale sua “ Parte_2 fidanzata” da che, nella stessa occasione, aveva anche dichiarato che Controparte_4 stava aspettando da lei un figlio, che era contento di questa notizia – avendo da poco perso una figlia ( cfr. dichiarazioni testimoniali rese da in data 11.3.2013 : “ .. Persona_3
Nell'estate del 1975 io e l'allora mio fidanzato conoscemmo la signora che Parte_2 ci venne presentata dal come una sua fidanzata;
nell'occasione che ho detto il CP_4 ci presentò e ci disse che aspettava un figlio suo;
ce lo disse CP_4 Parte_2 perché la signora non si sentiva bene e ciò spiegava il suo malessere. Fu il sig. Pt_2
pagina 17 di 26 a ad annunciare lo stato di gravidanza della signora;
il sig. CP_4 Pt_2 CP_4 era molto felice dell'arrivo del bambino ed infatti raccontò che aveva perso una figlia e per questo la prossima nascita lo rendeva particolarmente contento ..” “ .. Dopo tale incontro ho avuto occasione di rivedere il sig. insieme alla signora per andare in CP_4 Pt_2 quattro a cena fuori;
ciò sia durante la gravidanza sia successivamente alla nascita del bambino ..” “ .. Quando durante i nostri incontri si parlava, il raccontando del CP_4 bambino lo chiamava mio figlio . Il faceva anche progetti sia di vita in Pt_1 CP_4 comune con la signora sia per il figlio ma, secondo entrambi, era opportuno Pt_2 rimandare per rispetto del dolore della moglie dopo la perdita della figlia ..” ). Ha chiarito di non sapere in quale occasione il avesse conosciuto e di non aver CP_4 Parte_2 mai saputo di relazioni tra con altri uomini precisando, quanto all'ora Parte_2 fidanzato e poi marito che lo stesso, dal 1975 in poi, lavorava e trascorreva Persona_2 molti giorni della settimana a Parigi e tornava solo il fine settimana e non sempre e non avrebbe avuto il tempo di frequentare altre donne. Ha dichiarato ancora che “ .. Dopo la fine della relazione tra e ero io che quando lo incontravo gli parlavo del figlio Pt_2 CP_4
rimproverandolo di non pensarci come era necessario quale padre;
egli mi Pt_1 rispondeva che al contrario provvedeva al figlio economicamente e che avrebbe continuato a farlo perché non gli mancasse nulla;
mi ricordo che parlò di un'assicurazione che avrebbe fatto per il futuro del ragazzo oltre a provvedere economicamente ..” .
Le dichiarazioni rese da consentono di ritenere, in termini di rilevante Persona_3 probabilità, che pur dopo il grave lutto che aveva colpito dopo un Controparte_4 periodo che indica in un paio di settimane, vi fu la ripresa di consueti Parte_2 rapporti di frequentazione tra la coppia legata da una relazione di natura sentimentale da tempo, né inducono a diversa conclusioni le dichiarazioni rese da che ha Testimone_6 dichiarato che la RE le raccontò che dopo la morte della figlia Pt_2 CP_4 era depresso “ .. tanto che per tanto tempo non lo vide neppure lei ..” aggiungendo
[...] poi di “ .. non saper quantificare per quanto tempo .. “ la RE “ .. non vide CP_4
..”. Si tratta di dichiarazioni che, avuto riguardo alla data del grave lutto ( 11.5.1975),
[...] rendono del tutto plausibile che non vi furono frequentazioni dirette tra e Parte_2 per un certo periodo che appare congruo nell'indicazione temporale di Controparte_4 oltre un mese ( il paio di settimane indicato dalla madre dell'attore) ma che non smentiscono affatto la ripresa dei rapporti come riferita da in epoca compatibile con il Parte_2 concepimento di . Pt_1
La testimonianza di è stata censurata quale “ inammissibile” ai sensi dell'art. Persona_3
246 c.p.c. dai convenuti e, in particolare, dalla convenuta sostenendosi che Controparte_1 essendo stato indicato il di lei marito, come uno degli uomini che Persona_2 frequentavano la stessa avrebbe avuto interesse nella causa per evitare, Parte_2 quale erede del coniuge, un'ipotetica causa di accertamento della paternità promossa nei suoi confronti. La deduzione è all'evidenza priva di qualsivoglia pregio posto che, come confermato dagli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, l'incapacità a testimoniare viene in rilievo laddove il “ terzo” abbia un interesse personale, attuale e concreto che lo pagina 18 di 26 coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. con riferimento alla domanda in concreto formulata nel giudizio e non con riguardo ad altra domanda ipoteticamente e astrattamente proponibile ( cfr. in tale senso, tra le altre. Cass. Civ. nr. 7171/2024). e successivamente il figlio , per quanto sostenuto dallo stesso Parte_2 Pt_1 convenuto e come emerge documentalmente anche dalla transazione del Controparte_4
1999, hanno rivolto le loro richieste esclusivamente nei confronti del sia in sede CP_4 stragiudiziale, sia, quanto a in sede giudiziale. Parte_1
Le stesse ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere “ inammissibile” la testimonianza di militerebbero, secondo i convenuti, a favore Persona_3 dell'inattendibilità delle sue dichiarazioni – perché “ interessate” ad escludere una relazione intima tra e il fidanzato, poi divenuto suo marito Si Parte_2 Persona_2 osserva sul punto che nessuna delle testimonianze assunte nel corso del giudizio ha confermato neanche in via indiziaria – posto che la valutazione indiziaria richiede l'esistenza di una pluralità di elementi convergenti e di univoco significato - l'esistenza di una relazione “ intima” di con né nel periodo antecedente alla nascita di Parte_2 Persona_2
né in quello successivo. Pt_1
Si evidenzia sul punto che in generale, non è emerso in giudizio alcun elemento concreto per ritenere, diversamente da quanto sostenuto invece da e dagli odierni Controparte_4 convenuti, che abbia intrattenuto, in epoca coincidente con la sua non Parte_2 contestata relazione con rapporti “ intimi” con altri uomini e, in Controparte_4 particolare, con e, infine, Persona_2 Testimone_5 Persona_4 Per_9
fratello di .
[...] CP_4
è deceduto nel 2005 e nessuno dei testi di parte convenuta Persona_2 sentiti in giudizio ha riferito circostanze utili a ritenere, in termini di rilevante probabilità, che tra lui e ci sia stata una frequentazione “ intima” contestuale alla Parte_2 relazione con e temporalmente collocabile tra il mese di maggio e il Controparte_4 mese di agosto del 1975. La testimonianza di – inizialmente indicato Persona_4 come teste di parte convenuta – è stata rinunciata; fratello di Persona_9
, non è stato neanche indicato come teste ( cfr. memoria istruttoria di CP_4 CP_4 del 28.11.2007) e il figlio , sentito in giudizio sulla relazione dello zio con
[...] CP_11
ha dichiarato che per quanto a sua conoscenza la moglie di Parte_2 CP_4 sarebbe venuta a conoscenza di tale relazione solo dopo la lettera dell'Avv. Mammoli ( risalente al 1999 , dunque come già osservato a distanza di 14 anni dalla separazione dei coniugi che è del 1984/85) aggiungendo però subito dopo che la moglie ( di ) CP_4 veniva frequentemente a conoscenza delle relazioni extraconiugali del marito o tramite lettere anonime o tramite le chiacchiere di paese senza nulla riferire su ipotetiche relazioni tra e il padre Parte_2 Per_7
pagina 19 di 26 Il figlio di – peraltro in giovanissima età all'epoca dei fatti – Controparte_4 Per_6 ha dichiarato di non conoscere e quanto ad ipotetiche relazioni della stessa Parte_2 con lo zio ha dichiarato testualmente “ ..tra mio padre e mio zio le discussioni per Per_7 donne erano molto frequenti ma non era facile capire quali erano le donne ..” , ha dichiarato di non essere a conoscenza di relazioni con altri uomini di e Parte_2 sostenuto che il padre teneva nascoste alla madre le sue relazioni extraconiugali e che quando sono “ ..esplose i miei genitori si sono separati ..” ( confermando dunque che di tali relazioni la moglie del venne a conoscenza già nel corso della convivenza matrimoniale, CP_4 cessata ben prima dell'iniziativa legale di e . Pt_2 Parte_1
La teste , moglie di e nuora di ha dichiarato Controparte_10 Per_6 Controparte_4 che il suocero le parlava a volte, in assenza della moglie, delle sue amanti ma non le ha mai parlato della signora e alcun riferimento ha fatto anche ad “ amanti” comuni tra il Parte_2 suocero e il fratello Per_7
La teste indicata da parte convenuta, moglie del fratello della moglie di Testimone_8
da un lato ha confermato, diversamente da quanto sostenuto dai Controparte_4 convenuti, che nella famiglia del quanto meno ad alcuni di loro, era notoria la CP_4 relazione di con anche se la moglie ne venne a Controparte_4 Parte_2 conoscenza parecchio tempo dopo , che loro ( dovendo intendersi quanto meno lei e il marito, fratello della moglie del sig. lo sapevano bene anche perché il comune di Bastardo CP_4
è un piccolo paese. Pur dichiarando, dunque, di essere a conoscenza della relazione tra il cognato e la teste non ha fatto alcun riferimento, neanche sulla scorta di Parte_2 chiacchiere di paese , a relazioni intrattenute da con altri uomini, nel Parte_2 periodo della frequentazione con Controparte_4
Il teste , indicato da parte convenuta, fratello della moglie di Controparte_8 CP_4
ha dichiarato che conosceva bene ( che aveva un negozio a 200
[...] Parte_2 metri dal suo) e che era a conoscenza della relazione tra lei e il cognato, con il quale, in più occasioni aveva parlato per mettere tutto a tacere ( confermando dunque la “ notorietà” della relazione, ancorchè asseritamente non conosciuta dalla moglie). Il teste ha sostenuto che aveva numerose relazioni extraconiugali, spesso caratterizzate da Controparte_4 dazioni di danaro ma ha anche dichiarato che “ .. lui non mi diceva il nome delle sue donne ma mi ha parlato più volte di ed ha sostenuto che la relazione con la stessa Parte_2 sarebbe stata chiusa dopo la morte della figlia di ( circostanza questa che è, CP_4 invece, vistosamente contraddetta dalla certa e neanche contestata vacanza in montagna, nel mese di agosto del 1975, tra e in val d'Aosta, di cui vi è Controparte_4 Parte_2 anche evidenza “ documentale” nelle ricevute rilasciate a loro nome, il 20.8.1975, dal casinò di Chamonix allegate all'atto di citazione). Il teste che conosceva dunque bene Parte_2
( che lavorava a 200 metri dal suo negozio ..) ed era al corrente della relazione tra il cognato e la donna e che in più occasioni ne ha parlato con , nulla ha riferito su eventuali CP_4 rapporti di frequentazione tra ed altri uomini. Parte_2
pagina 20 di 26 L'altro teste di parte convenuta nulla ha dichiarato su rapporti di Controparte_13 frequentazioni di con altri uomini e in verità neanche sulla relazione di Parte_2
limitandosi a dichiarare di avere appreso dal padre che dopo la morte Controparte_4 della figlia , nel mese di maggio del 1975, era triste e depresso. Per_5 Controparte_4
Gli unici testi che hanno riferito di relazioni di con altri uomini in periodi Parte_2 peraltro “ anteriori” al grave lutto che aveva colpito la famiglia di sono Controparte_4
e . Testimone_5 Testimone_3
indicato come uno degli uomini con i quali avrebbe Testimone_5 Parte_2 intrattenuto rapporti “ intimi” anche nel periodo del lutto di ha Controparte_4 dichiarato : di aver conosciuto al Ristorante “ Il Madrigale” , mentre la Parte_2 stessa si trovava in compagnia di e di collocando Persona_2 Persona_4 temporalmente l'incontro, poco tempo prima del grave incidente stradale occorso alla figlia di ( “ .. poco tempo dopo si verificò l'incidente..”) ; avrebbe poi rivisto Controparte_4 ancora al ristorante accompagnata da e Parte_2 Persona_2 [...]
ha dichiarato di non sapere se frequentasse Per_4 Controparte_4 Parte_2 in occasioni diverse dalle serate al ristorante e sostenuto che in queste
[...] serate gli amici presenti “ .. si scambiavano le ragazze ..” e che “ … le serate si concludevano con rapporti intimi ..” tra le ragazze e i vari uomini presenti. Sentito specificamente sull'esistenza di relazioni intime tra ed altri uomini, oltre a Parte_2 CP_4
ha dichiarato di ritenere che abbia avuto rapporti intimi con i
[...] Parte_2 vari componenti ma quanto a lui “ .. di non ricordare se li abbia avuto anche con me
…” . Ha peraltro precisato che dopo l'incidente stradale ( nel quale perse la vita la giovanissima figlia di l'11.5.1975) le serate si interruppero. Il teste, Controparte_4 indicato da parte convenuta come uno degli amanti di sostiene da un lato Parte_2 di ritenere che avrebbe intrattenuto rapporti intimi con tutti i componenti Parte_2 del gruppo ( dunque con con e con Persona_2 Controparte_4 Persona_4 ma sostiene, poi, di non ricordare se tali rapporti ci siano stati anche con lui. Tali dichiarazioni consentono, intanto, per evidenti ragioni logiche di escludere che Parte_2 abbia intrattenuto relazioni intime direttamente con il teste - stante
[...]
l'inverosimiglianza di una mancanza di memoria su un particolare così personale ed intimo - ma sono anche del tutto inidonee a provare l'esistenza di relazioni sessuali tra la donna e altri uomini diversi da : il teste sul punto si è limitato ad affermare che le Controparte_4 cene organizzate con gli amici si concludevano con rapporti intimi e scambio delle ragazze ma ha però omesso di fornire i nomi delle altre ragazze né ha indicato elementi utili a circoscrivere dove e quando si concludevano le serate e si consumavano i supposti rapporti intimi apparendo del tutto inverosimile che gli incontri di scambio potessero avvenire all'interno di un ristorante. Nega sostanzialmente di avere avuto lui rapporti intimi con e non spiega in base a quali elementi “ suppone” l'esistenza di rapporti della Parte_2 ragazza con gli altri partecipanti alle cene, oltre a In ogni caso dichiara Controparte_4 che dopo la drammatica morte della figlia di occorsa come già ricordato Controparte_4
l'11.5.1975, non ci sono state più serate comuni, non fornendo, dunque, alcun elemento pagina 21 di 26 idoneo, neanche in via indiretta o indiziaria, a confermare l'assunto del tutto indimostrato che successivamente al grave incidente che coinvolse la figlia , non Per_5 Controparte_4 ebbe incontri “ intimi” con mentre la donna avrebbe continuato ad Parte_2 incontrare gli altri suoi supposti amanti ( tra cui anche il teste che, però, sul punto nulla ricorda). Lo stesso teste dichiara, tuttavia, di aver appreso da che Controparte_4 lo aveva informato di aspettare un bambino chiedendogli dei soldi che il Parte_2 non voleva invece darle e che poi, invece, successivamente, le diede. Anche tali CP_4 dichiarazioni , contrastate invece per quanto riguarda le certe dazioni economiche di in favore di e del figlio ( la polizza assicurativa Controparte_4 Parte_2 Pt_1 stipulata nel 1977, non contestata, le somme periodiche in occasione del compleanno del bambino, supportate da prova documentale e non contestate, la rilevante somma della transazione del 1999, documentata e non contestata), sono di per sé prive di qualsivoglia valenza probatoria quanto all'esistenza di relazioni “ contestuali” di con Parte_2 altri uomini e, in particolare, nel periodo cui può farsi ragionevolmente risalire la gravidanza di Parte_2
Il teste ha dichiarato, quanto alle circostanze nelle quali il avrebbe Testimone_3 CP_4 conosciuto, nel 1974, che lo chiamo per telefono per Parte_2 Controparte_4 digli che era stata organizzata una cena al ristorante Madrigale, con , altro Persona_4 amico del che avrebbe portato con sé una signora. Alla cena, presente una sua amica CP_4 portata da Napoli e un'amica di Perugia del presentò il a Persona_10 CP_4
Ha dichiarato che gli incontri conviviali erano un'occasione per conoscere Parte_2 gente nuova e talvolta nascevano delle nuove amicizie. Ha dichiarato che CP_4 in occasione di sue visite presso l'azienda gli ha raccontato di aver
[...] CP_4 saltuariamente incontrato Di averla, poi, incontrata, una volta in un Parte_2 ristorante di Roma in compagnia del dove erano presenti anche il ed un CP_4 Per_4 altro amico di Perugia indicato in Ha aggiunto che “ .. lo scopo delle serate Persona_2 di cui ho parlato era proprio quello di incontrare giovani donne disponibili per rapporti sessuali;
peraltro tutti i partecipanti uomini erano già sposati e quindi non alla ricerca di una fidanzata;
io personalmente non ho avuto rapporti intimi con ma dai Parte_2 racconti che mi facevano gli altri uomini che ho nominato avveniva tra lo scambio di tali ragazze. Certamente il era consapevole del fatto che la oltre ad uscire CP_4 Parte_2 con lui usciva anche con altri, come del resto le altre amiche” . Ha dichiarato che il gruppo era costituito da e da Controparte_4 Persona_2 Testimone_5 [...] che in particolare si attiva per organizzare tali serate e che in due o tre occasioni si Per_4 aggiunse anche il fratello di ma che non gradiva la sua CP_4 Per_7 CP_4 presenza perché lo imbarazzava. Ha saputo da , che glielo avrebbe Controparte_4 raccontato con tono divertito ed escludendo di poter essere il padre, che era Parte_2 in stato interessante e che sosteneva che il era il padre del nascituro e che ci CP_4 sarebbe stato un non meglio precisato dissidio tra e il fratello Controparte_4 Per_7 per le relazioni che la avrebbe avuto con altri uomini, note a . Ha Parte_2 CP_4 dichiarato, ancora che “ .. dopo il maggio del 1975, ossia dopo la morte della figlia ventenne
, il cadde in depressione sino al dicembre del 1975 e cessò la Per_8 CP_4
pagina 22 di 26 frequentazione che ho descritto dedicandosi solo al lavoro. ..” . Si evidenzia intanto che la circostanza riferita secondo la quale il dal mese di maggio del 1975 sino al mese di CP_4 dicembre dello stesso anno “ cadde in depressione” e cessò la frequentazione con Parte_2
è circostanza smentita documentalmente oltre che non contestata , dalla vacanza
[...] trascorsa in Val d'Aosta da e nel corso della quale la Controparte_4 Parte_2 coppia si recò anche al casinò di Chamonix. La circostanza, inoltre, è smentita dalle dichiarazioni rese da fidanzata di che, come già ricordato in Persona_3 Persona_2 precedenza, ha dichiarato di aver incontrato nell'estate del 1975 insieme a Parte_2
apprendendo in quell'occasione della gravidanza di e di aver Controparte_4 Pt_2 anche cenato con loro successivamente e nello stesso periodo. Analogamente non è corretta la circostanza secondo la quale alle serate organizzate da erano presenti solo uomini sposati dovendo escludersi che Persona_4 Persona_2 fosse, nel 1974, già sposato con Il teste poi pur sostenendo che le serate alle Persona_3 quali avrebbe partecipato erano organizzate per incontrare giovani donne disponibili ad avere rapporti sessuali ha dichiarato che lui personalmente non ha avuto rapporti sessuali con ma di aver saputo dai racconti che facevano gli altri uomini che tra loro Parte_2 avveniva lo scambio di ragazze. Va dunque escluso che il teste abbia avuto conoscenza diretta della pratica del c.d. scambio ed è di tutta evidenza che una circostanza riferita genericamente de relato, senza alcuna specificazione ( quali “ altri” uomini e in che circostanze gli avrebbero fatto una tale confidenza? Come era praticato questa forma di scambio? Dove si concludevano le serate?) soggettiva, di tempo e di luogo è del tutto inidonea a dimostrare che avesse relazioni intime con gli “ altri” partecipanti tra i Parte_2 quali che però, davanti al giudice e con il vincolo della testimonianza, Testimone_5 ha dichiarato di non ricordare se con lui abbia avuto o meno rapporti Parte_2 intimi , limitandosi a supporre che li abbia avuto con altri tra cui che è Persona_2 deceduto nel 2005 e non può, dunque, né smentire né confermare la ricostruzione dei fatti offerta dal teste e il teste che non è stato sentito in giudizio per espressa Persona_4 dichiarazione di rinuncia di parte convenuta.
In ogni caso le dichiarazioni rese dal teste, fondate su generici racconti appresi “ de relato” e privi di qualsivoglia specifico riscontro anche solo di natura indiziaria sono all'evidenza inidonei a dimostrare che abbia intrattenuto, nello stesso identico periodo, Parte_2 relazioni “ intime” con le persone indicate da parte convenuta e, in particolare, nel periodo nel quale è collocabile il concepimento del figlio ( tra fine giugno e metà del mese di luglio Pt_1 del 1975, essendo nato il bambino il 7.4.1976).
I convenuti hanno sostenuto che le dichiarazioni rese da sul presunto stato di Persona_3 gravidanza comunicato a lei e al fidanzato direttamente da in occasione Controparte_4 di un primo incontro collocato nell'estate del 1975 sarebbero inattendibili anche perché dovrebbe escludersi, per fatto notorio, che ( e dunque Parte_2 Controparte_4 poteva avere conoscenza dello stato di gravidanza, posto che il concepimento può ragionevolmente farsi risalire ai primi giorni del mese di luglio del 1975 e che avendo collocato la cena tra e “ prima” delle Parte_2 Persona_3 Persona_2
pagina 23 di 26 vacanze del mese di agosto in Val d'Aosta, non sarebbe stato possibile avere contezza dello stato di gravidanza. Si tratta di argomentazione inidonea a minare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste, caratterizzate da linearità espositiva ed immuni da incoerenze spazio – temporali. Il viaggio di e in Val d'Aosta è Controparte_4 Parte_2 documentalmente provato con la “ visita” al casinò di Chamonix, che reca la data del 21.8.1975. colloca la cena con e il fidanzato a prima della Parte_2 Persona_3 partenza. Non vi è alcuna evidenza “ scientifica” o di esperienza che consenta di escludere che rimasta verosimilmente in stato interessante in un periodo il cui inizio può Parte_2 essere collocato sin dalla fine del mese di giugno, non abbia manifestato sintomi di un possibile stato di gravidanza, tra cui, appunto il malessere fisico di cui ha parlato la teste la cui attendibilità deve, dunque, essere confermata.
Si ritiene, conclusivamente, che sussistono plurimi elementi indiziari, costituite dalle dichiarazioni rese da ( aventi, come si è già ricordato in precedente valenza Parte_2 probatoria “ integrativa”), corroborate dalle foto prodotte in allegato al ricorso e dalla documentazione attestante il soggiorno, ad agosto del 1975, in Val d'Aosta, con ingresso anche al casinò di Chamonix, nonché dalle dichiarazioni specifiche, coerenti ed immuni da incoerenze logiche di che conducono ad affermare in termini di elevata Parte_3 probabilità indiziaria che e hanno continuato la loro Controparte_4 Parte_2 frequentazione sentimentale ed intima anche nel periodo in cui si colloca , presumibilmente, il concepimento di e lo stato di iniziale gravidanza di , noto al Parte_1 Pt_2 già da epoca anteriore alla vacanza del mese di agosto del 1975. CP_4
Tale deduzione non è smentita dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, in precedenza esaminate e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da e da Testimone_5
del tutto inidonee per ritenere provata l'asserita esistenza di “ rapporti intimi” Testimone_3
( loro esclusi, avendo il dichiarato di “ non ricordare”, formulando quanto ai Tes_5 rapporti con altri una mera “ supposizione”, avendo il dichiarato di non aver mai Tes_3 intrattenuto rapporti “ intimi” con tra ed altri amici del Parte_2 Parte_2
“ gruppo “ ( deceduto il primo nel 2005, non citato come Persona_2 Persona_4 teste il secondo a seguito di rinuncia di parte conventa) che partecipava, sovente, ad incontri conviviali ( con finalità ultimo, secondo il loro racconto, di avere rapporti intimi con le giovani donne presenti che, addirittura, venivano “scambiate” dai vari partner ).
Non costituiscono, del pari, elementi idonei ad elidere la pressochè certa esistenza di “ frequentazioni intime” tra e anche nel periodo Parte_2 Persona_11 compreso tra il mese di maggio e il mese di agosto del 1975 – comprensivo dunque del periodo del possibile concepimento, che si colloca, ragionevolmente, a far data dalla fine del mese di giugno del 1975 – le dichiarazioni rese da alcuni dei testi relativi allo stato depressivo che colpì il dopo la morte della figlia, non costituendo tale evento di per sé fatto preclusivo CP_4 alla ripresa delle frequentazioni, dopo un certo periodo di tempo, tra due persone legate da vincoli di natura sentimentale.
pagina 24 di 26 A corroborare ulteriormente il racconto fatto da reso nella lettera allegata Parte_2 al ricorso introduttivo e nelle dichiarazioni assunte in giudizio, oltre ai riscontri documentali nonché alla testimonianza resa da e, in parte, anche da e Persona_3 Controparte_8 quanto alla “ notorietà” di tale relazione quanto meno per alcuni dei Testimone_8 componenti della famiglia del ( senza neanche poter escludere, considerando le CP_4 dichiarazioni rese da sul punto che la moglie del possa averne Controparte_11 CP_4 avuto contezza da lettere anonime o da chiacchiere di paese) vi sono poi le dichiarazioni testimoniali specifiche e concordanti rese da fratello di , dalla Testimone_1 Pt_2 cognata dalle figlie e dalla RE di , Controparte_5 Tes_4 Testimone_7 Pt_2
Testimone_6
, fratello di , ha dichiarato di aver conosciuto Testimone_1 Pt_2 Controparte_4 circa 3 anni prima che nascesse il nipote , quanto lo stesso si recava a trovare la RE Pt_1 presso l'abitazione di via Degli Argonauti 20 di Villa Pitignano, entrando anche in casa e ivi trattenendosi e identica dichiarazione ha reso la moglie Le figlie di Controparte_5 Per_12
e , hanno dichiarato che andava spesso a trovare
[...] Tes_4 Tes_7 Controparte_4
( sia prima, sia dopo la nascita di ) , che si fermava a pranzo come “ fidanzato” Pt_2 Pt_1 della zia ( , che da bambine lo chiamavano zio e che, talvolta, portava anche a Testimone_7 loro dei regali. Tutti i testi hanno confermato la circostanza che il frequentava CP_4
l'abitazione con maggiore assiduità dopo la nascita del bambino.
RE di , ha sostanzialmente confermato tali circostanze Testimone_6 Pt_2 aggiungendo anche che in sua presenza, il disse che avrebbe voluto un figlio da CP_4
e, ancora, che allorquando era in stato interessante il Pt_2 Persona_12 Pt_2 era contento e aveva espresso il desiderio che fosse “ .. una femmina..”. Ancora CP_4 conferma nelle sue dichiarazioni il particolare, riferito da Testimone_1 Parte_2
di una vacanza della coppia a Tunisi ( nel 1977) dopo la quale ci fu una cena a casa
[...] dei genitori di Parte_2
Sia che confermano l'interessamento “ economico” di Testimone_1 Testimone_6 nei confronti di , facendo riferimento a somme fornite Controparte_4 Pt_2 CP_6 dal per consentire a l'acquisto della quota di altro fratello dell'abitazione CP_4 Pt_2 dei genitori e alla polizza assicurativa stipulato in favore della RE, riscossa nel Tes_6
1997 e la cui esistenza non è stata contestata da parte convenuta.
Le dichiarazioni rese sono concordanti ed univoche, immuni da incoerenze logiche e riscontrate dalle dichiarazioni già ricordate della teste e dagli altri elementi “ Persona_3 indiziari” rappresentati dalla documentazione acquisita in giudizio ( le foto che ritraggono in atteggiamenti affettuosi e la documentazione Parte_2 Controparte_4 confermativa della vacanza in Val d'Aosta, le dazioni economiche in favore di Parte_2
e del figlio , sino alla transazione del 1999), dai fatti “ incontestati”,
[...] Pt_1 dall'assenza di prova di relazioni “ intime” di con altri uomini, nel periodo Parte_2 in cui si colloca il concepimento, dalla valenza indiziaria assunta dalle plurime dazioni economiche di somme di danaro da parte del dalla transazione stipulata nel 1999, CP_4 dalla condotta stragiudiziale e giudiziale tenuta dallo stesso.
pagina 25 di 26 Può, dunque, ritenersi, alla luce del complesso delle emergenze processuali, complessivamente valutate, che sia stata raggiunta la prova che è figlio Parte_1 naturale di , con conseguente accoglimento della domanda. Controparte_4
Alcuna statuizione va assunta con riguardo al cognome non avendo l'attore formulato sul punto alcuna specifica richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, applicati i parametri di cui al DM 147/22 dettati per le cause di valore indeterminato per cause di particolare importanza, come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede :
1) Accerta e dichiara che nato a [...] il [...], è figlio di Parte_1 CP_4
nato a [...] il [...];
[...]
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile di Perugia perché proceda - all'esito del passaggio in giudicato della sentenza – alle annotazioni e iscrizioni di legge sull'atto di nascita di Parte_1
3) Condanna i convenuti , e , in solido, alla refusione delle CP_3 CP_2 Controparte_1 spese processuali in favore di che liquida nella somma di euro 545,00 per Parte_1 anticipazioni, di euro 17.252,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione al PM
Perugia, 11.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Loredana Giglio Teresa Giardino
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