TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NA NO
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 2095/2024
Il Tribunale di NA NO, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2095/2024 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno
11.06.2025, avente ad oggetto “separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto” e vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Caserta al viale Michelangelo n. C.F._1
5 presso lo studio degli avv.ti Massimociro Nocerino e Carmen Di Carluccio, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
[...]
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), elettivamente domiciliata in Caserta al viale Michelangelo n. C.F._2
5, presso lo studio degli avv.ti Massimociro Nocerino e Carmen Di Carluccio che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA NO
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 21.05.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in IV Per_ (NA) l'08.05.1980 e che dalla loro unione erano nati due figli, (nata il [...])
e (nato il [...]), ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_2 dichiaravano che tra essi coniugi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione alle condizioni riportate nel ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con sentenza n. 417/2024 del 25.09.2024, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12.05.2025, le parti comparivano personalmente confermando la volontà di divorziare ed il Giudice delegato, in virtù dell'incompleta documentazione allegata al ricorso, rinviava la causa all'udienza dell'11.06.2025, al fine di consentire il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Alla predetta udienza, i ricorrenti comparivano dinnanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. depositando dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicati in atti e, in data 12.06.2025, il
Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che si sia realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
(03.09.2024) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con sentenza del Tribunale di NA NO (recante nr. 417/2024) pronunciata in data
20.09.2024, pubblicata il 25.09.2024, e passata in giudicato (come da attestazopne di
Cancelleria del 21.05.2025).
Tenuto conto che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
Si evidenzia che nel ricorso congiunto sono dettagliatamente indicate le condizioni che pag. 2/4 devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N.
24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 -
01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01);
Non essendo previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e che quelle concernenti la prole rispondono all'interesse dei figli;
Occorre rilevare tuttavia che va disposto lo scioglimento del matrimonio anziché la cessazione degli effetti civili, in quanto trattasi di matrimonio celebrato con rito civile, come si evince dall'estratto di matrimonio allegato agli atti.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti e avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese
Letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], contratto in IV (NA)
[...]
l'08.05.1980 (atto n. 7, Parte I, Serie /, anno 1980);
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IV (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.07.2025
pag. 3/4 Il Consigliere relatore/estensore
Dott. Eugenio Troisi
pag. 4/4
Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NA NO
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 2095/2024
Il Tribunale di NA NO, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2095/2024 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno
11.06.2025, avente ad oggetto “separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto” e vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Caserta al viale Michelangelo n. C.F._1
5 presso lo studio degli avv.ti Massimociro Nocerino e Carmen Di Carluccio, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
[...]
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), elettivamente domiciliata in Caserta al viale Michelangelo n. C.F._2
5, presso lo studio degli avv.ti Massimociro Nocerino e Carmen Di Carluccio che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA NO
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 21.05.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in IV Per_ (NA) l'08.05.1980 e che dalla loro unione erano nati due figli, (nata il [...])
e (nato il [...]), ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_2 dichiaravano che tra essi coniugi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione alle condizioni riportate nel ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con sentenza n. 417/2024 del 25.09.2024, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12.05.2025, le parti comparivano personalmente confermando la volontà di divorziare ed il Giudice delegato, in virtù dell'incompleta documentazione allegata al ricorso, rinviava la causa all'udienza dell'11.06.2025, al fine di consentire il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Alla predetta udienza, i ricorrenti comparivano dinnanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. depositando dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicati in atti e, in data 12.06.2025, il
Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che si sia realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
(03.09.2024) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con sentenza del Tribunale di NA NO (recante nr. 417/2024) pronunciata in data
20.09.2024, pubblicata il 25.09.2024, e passata in giudicato (come da attestazopne di
Cancelleria del 21.05.2025).
Tenuto conto che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
Si evidenzia che nel ricorso congiunto sono dettagliatamente indicate le condizioni che pag. 2/4 devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N.
24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 -
01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01);
Non essendo previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e che quelle concernenti la prole rispondono all'interesse dei figli;
Occorre rilevare tuttavia che va disposto lo scioglimento del matrimonio anziché la cessazione degli effetti civili, in quanto trattasi di matrimonio celebrato con rito civile, come si evince dall'estratto di matrimonio allegato agli atti.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti e avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese
Letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], contratto in IV (NA)
[...]
l'08.05.1980 (atto n. 7, Parte I, Serie /, anno 1980);
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IV (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.07.2025
pag. 3/4 Il Consigliere relatore/estensore
Dott. Eugenio Troisi
pag. 4/4
Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna