Articolo 17 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Articolo 16Articolo 18
Versione
19 gennaio 1961
Art. 17.
Il personale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza, della soppressa "Divisione prigioni" e del Corpo forestale di Trieste, assunto dall'amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assunto in servizio rispettivamente nei Corpi delle guardie di pubblica, sicurezza, della guardia di finanza, e forestale dello Stato ed e' iscritto in ruoli separati e limitati sino al grado di maggiore presso detti Corpi in base alla tabella C di equiparazione allegata alla presente legge.
A tale personale e' attribuito lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza previsto per il personale dei suddetti Corpi.
L'anzianita' assoluta, nel grado attribuito in applicazione del primo comma e' determinata dalla data di promozione al corrispondente grado ricoperto nei Corpi di provenienza al momento della entrata in vigore della presente legge.
Per il personale i cui gradi vengono unificati in base alla tabella C, l'anzianita' assoluta nel grado attribuito e' determinata dalla data di promozione al grado meno elevato tra quelli unificati.
L'anzianita' relativa e' determinata dalla valutazione comparativa dei meriti acquisiti durante il servizio prestato.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1961
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