Versione
19 gennaio 1961
19 gennaio 1961
Art. 17.
Il personale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza, della soppressa "Divisione prigioni" e del Corpo forestale di Trieste, assunto dall'amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assunto in servizio rispettivamente nei Corpi delle guardie di pubblica, sicurezza, della guardia di finanza, e forestale dello Stato ed e' iscritto in ruoli separati e limitati sino al grado di maggiore presso detti Corpi in base alla tabella C di equiparazione allegata alla presente legge.
A tale personale e' attribuito lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza previsto per il personale dei suddetti Corpi.
L'anzianita' assoluta, nel grado attribuito in applicazione del primo comma e' determinata dalla data di promozione al corrispondente grado ricoperto nei Corpi di provenienza al momento della entrata in vigore della presente legge.
Per il personale i cui gradi vengono unificati in base alla tabella C, l'anzianita' assoluta nel grado attribuito e' determinata dalla data di promozione al grado meno elevato tra quelli unificati.
L'anzianita' relativa e' determinata dalla valutazione comparativa dei meriti acquisiti durante il servizio prestato.
Il personale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza, della soppressa "Divisione prigioni" e del Corpo forestale di Trieste, assunto dall'amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assunto in servizio rispettivamente nei Corpi delle guardie di pubblica, sicurezza, della guardia di finanza, e forestale dello Stato ed e' iscritto in ruoli separati e limitati sino al grado di maggiore presso detti Corpi in base alla tabella C di equiparazione allegata alla presente legge.
A tale personale e' attribuito lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza previsto per il personale dei suddetti Corpi.
L'anzianita' assoluta, nel grado attribuito in applicazione del primo comma e' determinata dalla data di promozione al corrispondente grado ricoperto nei Corpi di provenienza al momento della entrata in vigore della presente legge.
Per il personale i cui gradi vengono unificati in base alla tabella C, l'anzianita' assoluta nel grado attribuito e' determinata dalla data di promozione al grado meno elevato tra quelli unificati.
L'anzianita' relativa e' determinata dalla valutazione comparativa dei meriti acquisiti durante il servizio prestato.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 03/03/1988, n. 252Provvedimento: […] Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, con ordinanza 6 dicembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 408, a norma del quale i vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai ruoli separati di cui all'art. 17 della legge n. 1600 del 1960 possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito ed i marescialli capi ed i marescialli di seconda classe degli stessi ruoli possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore;Leggi di più...
- cost., artt. 3, 35, 97.·
- legge 2 aprile 1968, n. 408, art. 2.·
- manifesta infondatezza della questione.·
- ord. 252/88. impiego pubblico·
- avanzamento limitato·
- carriera·
- progressione·
- appartenenza a ruoli separati