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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AU IL, nella causa iscritta al n° 5450/2024 R.G.L. promossa
DA
- CF: - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CHIARAMONTE GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Milano, Galleria San Babila n.4/a, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59 con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino
e AD VA ZO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVISO DI RETTIFICA
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17 OTTOBRE 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'Avviso di Rettifica
Protocollo n. .5500.06/03/2024.0188068. CP_1
1 ❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in euro 550,00 oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Chiaramonte Giuseppe, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, propose opposizione avverso l'Avviso di rettifica accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali notificato il 18.3.2024 con cui gli veniva richiesto il pagamento della somma di €. 3.609,00 a titolo di sanzione amministrativa pe l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori entro il termine assegnato di 3 mesi dalla data di notifica dell'atto di accertamento del 04/06/2021.
A sostegno del ricorso deduceva in particolare:
1. l'intervenuta decadenza stante il decorso del termine ex art 14 comma 2 L. n.
689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione, secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata;
2. il difetto di motivazione;
3. l'intervenuta prescrizione del credito;
4. la sproporzionalità tra la violazione e la sanzione irrogata violazione e falsa applicazione degli artt. 11 L. 689/81 e 3 L. 2491/90;
Ritualmente evocato in giudizio l' , si costituiva contestando la fondatezza del CP_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto sotto diversi profili (“l'atto di rettifica impugnato, contrariamente a quanto lamentato da controparte è stato preceduto dalla notifica dell'atto di accertamento 5500.04/05/2021.0384054 trasmesso al ricorrente a mezzo CP_1
raccomanda n. 78603961014-0. Nell'atto di accertamento sono chiaramente indicate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, relativamente alle seguenti mensilità:
03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010 e 11/2010 , per
l'ammontare complessivo di € 3.023,00. Tali inadempienze sono integralmente reiterate nell'atto di rettifica emesso in considerazione della novella dell'articolo 2, comma 1-bis,
2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, disposta dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Nessuna sanzione allo stato è stata comminata, né tantomeno risulta nell'atto di rettifica che si limita ad integrare, nel senso sopra indicato, l'originario atto di accertamento”) ed eccependo, in primis, la carenza di interesse ad agire trattandosi fondamentalmente di un avviso bonario prodromico all'ordinanza ingiunzione e, pertanto, privo di efficacia esecutiva.
All'udienza del 17 ottobre 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Invero, sulla base di quanto dichiarato e documentato dall'ente previdenziale e delle incontestate allegazioni in atti (l'ente previdenziale ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela dell'Ordinanza ingiunzione n. OI-002716384 successivamente emessa e opposta in altro giudizio: “Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario
(Pratica Sisco 1242/25/CO/1) ha promosso opposizione all'ordinanza di ingiunzione in oggetto relativa alla sanzione amministrativa accertata con atto prot.
5500.04/05/2021.0384054 notificato il 04/06/2021 per l'annualità 2010. L'istante, tra CP_1
i motivi del ricorso, contesta la mancata osservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981. Considerata l'inosservanza del termine di decadenza, si propone l'annullamento della suddetta ordinanza. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso. Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra,
l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto. DISPONE l'annullamento del provvedimento in oggetto”), risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996,
n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Invero, come precisato dalla Suprema Corte, (cfr. Cass Civ. Ordinanza del 17 gennaio
2023 n. 1257) la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive
3 conclusioni delle parti per essere sopravvenute, nel corso del giudizio, determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione.
In ordine alle spese di lite, queste vanno poste a carico dell' e liquidate come in CP_1 dispositivo (al minimo della tariffa ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 147/2022 con la dimidiazione prevista tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, dell'attività effettivamente espletata e del modesto valore della causa) disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Chiaramonte che ha dichiarato di averle anticipate senza aver riscosso compenso alcuno.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 17 ottobre 2025
Il Giudice
AU IL
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