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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CANTINI AURORA, Relatore
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7788/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240285683175001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12993/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna una cartella notificata dall'ADER di Roma in qualità di coobbligata della società Società_1, con la quale viene chiesto il pagamento della somma di €.25.043,55, ruolo emesso dalla Resistente_1-Banca_5 Spa, a seguito di un invito al pagamento dell'1.8.2024 .
Premette in fatto che trattasi di un prestito del Società_1 qualificata microimpresa per l'importo di €.25.000 ,da rimborsarsi in 72 rate con l'intervento del Banca_3 per le piccole e medie imprese, ai sensi della Legge Società_1. La ricorrente,dopo aver pagato 19 rate, dal giugno 2020 al 31.12.2021, in data 2.07.2022 ha ceduto la propria quota sociale al Sig. Nominativo_1. Eccepisce che tra lei e la società Società_1 non è intercorso alcun atto di fideiussione e/contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che la Società_1 non ha titolo per agire nei suoi confronti , ai sensi dell'art. 1204 o 1292 cc. Lamenta, altresì, la violazione del principio del litisconsorzio necessario per mancata notifica al debitore principale, il cui patrimonio deve essere preventivamente escusso, e considerando l'importo delle rate già versate.
Chiede preliminarmente la sospensione dell'atto,nel merito , dichiararsi la nullità della cartella con vittoria di spese.
Controdeduce l'Ader rilevando il difetto di giurisdizione poichè il credito della cartella non ha natura tributaria, ma è riconducibile ad un rapporto obbligatorio di natura civilistica per cui è competente il giudice ordinario.
Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estranea al rapporto sostanziale oggetto del presente giudizio che riguarda l'Ente impositore Società_1 . Chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Controdeduce anche il Banca_1 Spa premettendo di svolgere attività di gestione del Banca_3 per le PMI ex-L.662/96 per assicurare una parziale garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito. Eccepisce che, a differenza di quanto ex-adverso sostenuto, la ricorrente in data 13.06.2017 rilasciò in favore di Banca_4 S.p.a., fideiussione omnibus, sino alla concorrenza di euro 136.500,00, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, contratte con detto Istituto dalla Società_1 S.r.l.-società della quale all'epoca la stessa era amministratrice- e che aveva ottenuto - in pari data- un finanziamento di euro 25.000,00, ammesso al Banca_3, per una percentuale pari al 100% del suo ammontare. Aggiunge che, successivamente, la Società_1 S.r.l. si rendeva inadempiente nel rimborso del finanziamento nei termini concordati nel contratto e, pertanto, la Banca_4, con pec del 12.07.2022, procedeva alla risoluzione del rapporto. Rileva il difetto di giurisdizione in quanto il credito non ha natura tributaria ma essendo di natura pubblica legittima il ricorso alla riscossione mediante ruolo esattoriale. Chiede quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione di codesta Corte perché competente il giudice ordinario;
nel merito il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze.
L'esecutività della cartella è stata sospesa con provvedimento presidenziale "inaudita altera parte"emesso in data 23.09.2025,poi revocato dal Collegio con ordinanza del 6.10.2025 che ha rinviato in data odierna la trattazione del merito della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento impugnata riguarda somme iscritte a ruolo da parte della Resistente_1- Banca_5 Spa, a seguito di un invito di pagamento per escussione di garanzia di Fondo Pubblico di cui alla legge n.662/1996 sulla posizione n.1315571.
Orbene, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Dlgs. 546/92 ,il giudice tributario ha giurisdizione esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto rapporti di natura tributaria,ovvero quelli che sottendono prestazioni patrimoniali coattive dovute dai contribuenti per effetto dell'esercizio della potestà impositiva fiscale da parte dello Stato o di altro Ente pubblico.
Ne consegue che il credito azionato da Società_1,pur avendo connotazione pubblicistica ed essendo recuperabile dalla concessionaria per la riscossione Ader, (v. art.2 comma 4 DM delle Attività Prduttive 20.06.2005) , non si configura come credito di natura tributaria, per cui ogni controversia ad esso afferente appartiene alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario e,nella fattispecie, a quella del Tribunale di Roma.
In tal senso si ricorda il prevalente orientamento della Corte di Cassazione che ha stabilito che : " la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario".(v.
Cass. civ. SU 14.04.2021 n.9840- Cass. civ. SU 19.09.2023 n.26842 ed altre dello stesso tenore). Ed anche diverse Corti di merito si sono pronunciate in tal senso sul solco tracciato dal giudice di legittimità.
Per completezza va rilevato anche il fatto, non di secondaria importanza, che tra le avvertenze contenute nella cartella impugnata si specifica chiaramente che: " Avverso l'iscrizione a ruolo è possibile ricorrere alla
Autorità Giudiziaria ordinaria competente per valore e territorio, secondo le vigenti disposizioni del codice di procedura civile”.
Pertanto, il Collegio, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dalle parti resistenti (ed assorbente delle questioni di merito) , dichiara la propria carenza di giurisdizione in favore del Giudice ordinario competente e individuato nella fattispecie nel Tribunale di Roma.
Attesa la particolarità della materia trattata, ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
UR AN UI IN
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CANTINI AURORA, Relatore
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7788/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240285683175001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12993/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna una cartella notificata dall'ADER di Roma in qualità di coobbligata della società Società_1, con la quale viene chiesto il pagamento della somma di €.25.043,55, ruolo emesso dalla Resistente_1-Banca_5 Spa, a seguito di un invito al pagamento dell'1.8.2024 .
Premette in fatto che trattasi di un prestito del Società_1 qualificata microimpresa per l'importo di €.25.000 ,da rimborsarsi in 72 rate con l'intervento del Banca_3 per le piccole e medie imprese, ai sensi della Legge Società_1. La ricorrente,dopo aver pagato 19 rate, dal giugno 2020 al 31.12.2021, in data 2.07.2022 ha ceduto la propria quota sociale al Sig. Nominativo_1. Eccepisce che tra lei e la società Società_1 non è intercorso alcun atto di fideiussione e/contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che la Società_1 non ha titolo per agire nei suoi confronti , ai sensi dell'art. 1204 o 1292 cc. Lamenta, altresì, la violazione del principio del litisconsorzio necessario per mancata notifica al debitore principale, il cui patrimonio deve essere preventivamente escusso, e considerando l'importo delle rate già versate.
Chiede preliminarmente la sospensione dell'atto,nel merito , dichiararsi la nullità della cartella con vittoria di spese.
Controdeduce l'Ader rilevando il difetto di giurisdizione poichè il credito della cartella non ha natura tributaria, ma è riconducibile ad un rapporto obbligatorio di natura civilistica per cui è competente il giudice ordinario.
Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estranea al rapporto sostanziale oggetto del presente giudizio che riguarda l'Ente impositore Società_1 . Chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Controdeduce anche il Banca_1 Spa premettendo di svolgere attività di gestione del Banca_3 per le PMI ex-L.662/96 per assicurare una parziale garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito. Eccepisce che, a differenza di quanto ex-adverso sostenuto, la ricorrente in data 13.06.2017 rilasciò in favore di Banca_4 S.p.a., fideiussione omnibus, sino alla concorrenza di euro 136.500,00, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, contratte con detto Istituto dalla Società_1 S.r.l.-società della quale all'epoca la stessa era amministratrice- e che aveva ottenuto - in pari data- un finanziamento di euro 25.000,00, ammesso al Banca_3, per una percentuale pari al 100% del suo ammontare. Aggiunge che, successivamente, la Società_1 S.r.l. si rendeva inadempiente nel rimborso del finanziamento nei termini concordati nel contratto e, pertanto, la Banca_4, con pec del 12.07.2022, procedeva alla risoluzione del rapporto. Rileva il difetto di giurisdizione in quanto il credito non ha natura tributaria ma essendo di natura pubblica legittima il ricorso alla riscossione mediante ruolo esattoriale. Chiede quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione di codesta Corte perché competente il giudice ordinario;
nel merito il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze.
L'esecutività della cartella è stata sospesa con provvedimento presidenziale "inaudita altera parte"emesso in data 23.09.2025,poi revocato dal Collegio con ordinanza del 6.10.2025 che ha rinviato in data odierna la trattazione del merito della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento impugnata riguarda somme iscritte a ruolo da parte della Resistente_1- Banca_5 Spa, a seguito di un invito di pagamento per escussione di garanzia di Fondo Pubblico di cui alla legge n.662/1996 sulla posizione n.1315571.
Orbene, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Dlgs. 546/92 ,il giudice tributario ha giurisdizione esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto rapporti di natura tributaria,ovvero quelli che sottendono prestazioni patrimoniali coattive dovute dai contribuenti per effetto dell'esercizio della potestà impositiva fiscale da parte dello Stato o di altro Ente pubblico.
Ne consegue che il credito azionato da Società_1,pur avendo connotazione pubblicistica ed essendo recuperabile dalla concessionaria per la riscossione Ader, (v. art.2 comma 4 DM delle Attività Prduttive 20.06.2005) , non si configura come credito di natura tributaria, per cui ogni controversia ad esso afferente appartiene alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario e,nella fattispecie, a quella del Tribunale di Roma.
In tal senso si ricorda il prevalente orientamento della Corte di Cassazione che ha stabilito che : " la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario".(v.
Cass. civ. SU 14.04.2021 n.9840- Cass. civ. SU 19.09.2023 n.26842 ed altre dello stesso tenore). Ed anche diverse Corti di merito si sono pronunciate in tal senso sul solco tracciato dal giudice di legittimità.
Per completezza va rilevato anche il fatto, non di secondaria importanza, che tra le avvertenze contenute nella cartella impugnata si specifica chiaramente che: " Avverso l'iscrizione a ruolo è possibile ricorrere alla
Autorità Giudiziaria ordinaria competente per valore e territorio, secondo le vigenti disposizioni del codice di procedura civile”.
Pertanto, il Collegio, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dalle parti resistenti (ed assorbente delle questioni di merito) , dichiara la propria carenza di giurisdizione in favore del Giudice ordinario competente e individuato nella fattispecie nel Tribunale di Roma.
Attesa la particolarità della materia trattata, ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
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