CASS
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2025, n. 8023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8023 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - RT TI AN AL NN FR LI EN AL SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: GIP C/O TRIBUNALE DI VELLETRI nei confronti di: TRIBUNALE DI VELLETRI - MONOCRATICO con l'ordinanza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere FR LI;
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 giugno 2024 Il Tribunale di Velletri in composizione monocratica adito, in funzione di giudice dell’esecuzione, dal Procuratore della Repubblica ha dichiarato la propria incompetenza a scrutinare l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a DO ON dal G.i.p. dello stesso Tribunale, con sentenza in data 30 settembre 2020 . A ragione della decisione osserva che “l’istanza del Pubblico ministero ha ad oggetto una sentenza emessa dal G.i.p.” 2. Con ordinanza del 20 novembre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Velletri, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza ritenendo, invece, applicabile il principio giurisprudenziale in forza del quale “Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo” (ex plurimis Sez. 1, n.37300 del02/07/2021, Rv. 282011 – 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato, è senz’altro ammissibile rientrando nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1 n. 50893 del 21/06/2018, Confl. comp. in proc. Longobardi Rv. 274681 – 01, secondo cui “È ammissibile il conflitto fra tribunale e giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale avente ad oggetto la individuazione del giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 28, comma 2, Penale Sent. Sez. 1 Num. 8023 Anno 2025 Presidente: AL GI Relatore: LI FR Data Udienza: 18/02/2025 ultima parte, cod. proc. pen., secondo cui, nei casi analoghi ai conflitti, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, si riferisce al compimento di determinati atti tipici delle rispettive funzioni rispetto al processo di cognizione e non "in executivis").
2. Il conflitto deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, al quale vanno restituiti gli atti.
3. Invero - come ha osservato anche il Procuratore generale - la condivisa esegesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che in sede esecutiva la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459). Va ribadito che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.
4. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, al quale vanno restituiti gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 18/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR LI GI AL 2
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 giugno 2024 Il Tribunale di Velletri in composizione monocratica adito, in funzione di giudice dell’esecuzione, dal Procuratore della Repubblica ha dichiarato la propria incompetenza a scrutinare l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a DO ON dal G.i.p. dello stesso Tribunale, con sentenza in data 30 settembre 2020 . A ragione della decisione osserva che “l’istanza del Pubblico ministero ha ad oggetto una sentenza emessa dal G.i.p.” 2. Con ordinanza del 20 novembre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Velletri, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza ritenendo, invece, applicabile il principio giurisprudenziale in forza del quale “Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo” (ex plurimis Sez. 1, n.37300 del02/07/2021, Rv. 282011 – 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato, è senz’altro ammissibile rientrando nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1 n. 50893 del 21/06/2018, Confl. comp. in proc. Longobardi Rv. 274681 – 01, secondo cui “È ammissibile il conflitto fra tribunale e giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale avente ad oggetto la individuazione del giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 28, comma 2, Penale Sent. Sez. 1 Num. 8023 Anno 2025 Presidente: AL GI Relatore: LI FR Data Udienza: 18/02/2025 ultima parte, cod. proc. pen., secondo cui, nei casi analoghi ai conflitti, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, si riferisce al compimento di determinati atti tipici delle rispettive funzioni rispetto al processo di cognizione e non "in executivis").
2. Il conflitto deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, al quale vanno restituiti gli atti.
3. Invero - come ha osservato anche il Procuratore generale - la condivisa esegesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che in sede esecutiva la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459). Va ribadito che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.
4. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, al quale vanno restituiti gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 18/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR LI GI AL 2