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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11562 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XIII SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott. Mario De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 5.11.2025, ha emesso il seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 76 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: accertamento del diritto al riconoscimento della protezione speciale, e vertente TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'a domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Barnaba Tortolini n. 30, in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, rapp.to e Controparte_1 CP_2 difes le dello Stato, con apoli, via Diaz n. 11 RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.1.2024, il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva al Tribunale, in via principale, di accertare il suo diritto alla protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D. Lgs. 286/98 e, per l'effetto, di trasmettere gli atti alla Questura competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno ex art. 19 co.
1.2 D. Lgs. 286/98, ed in subordine di ordinare al e per esso alla Questura di Benevento, nonché alla Controparte_1
Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, di adottare tutti i provvedimenti opportuni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998. Il ricorrente pagina 1 di 3 premetteva di avere invano formalizzato, l'11.7.2023, la richiesta di protezione speciale e, nonostante la diffida ad adempiere, rivolta alla Questura di Benevento, di non avere ricevuto alcuna risposta. Con provvedimento del 6.11.2024 il Presidente di Sezione f.f, assegnava la presente causa alla scrivente, quale giudice relatore, vista la pendenza dinanzi al medesima della causa n.r.g. 10344/2021 ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, proposta dal medesimo ricorrente contro la decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e speciale. Con decreto regolarmente comunicato, si fissava udienza per la comparizione delle parti per il 14.10.2025, così come sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., da depositare nel termine perentorio del 14.10.2025. Il si costituiva in giudizio il 19.6.2025, depositando una Controparte_1 memori deva il rigetto della domanda in quanto infondata ed inammissibile, in virtù dell'avvenuto riconoscimento, in capo al ricorrente, di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, consegnatogli il 14.11.2024 e successivamente convertito in permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”. Con nota del 14.10.2025, il ricorrente deduceva di aver ottenuto, in data 14.11.2024, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, oggetto della pretesa di cui al ricorso, che depositava. Chiedeva che fosse, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere. Scaduto il termine, si fissava l'udienza di discussione della causa ex art. 275bis c.p.c. per il 5.11.2025 dinanzi al giudice istruttore. A tale udienza, il difensore di parte ricorrente concludeva richiamando la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, contenuta nella nota del 14.10.2025; all'esito della discussione orale della causa, il giudice si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della lite. Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere, perché il deposito di copia del permesso di soggiorno per protezione speciale n. , rilasciato dal Questore di Numero_1
Benevento al ricorrente, nel corso del giudizio, il 14. r fatto pacifico tra le parti), dopo il riconoscimento del relativo diritto da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, risalente al 21.10.2024 (cfr. copia del parere depositata dal convenuto), dimostra, senza alcun dubbio, che il convenuto ha riconosciuto il diritto relativo in capo all'istante, consegnando al beneficiario il documento che comprova l'avvenuto, positivo accertamento dell'esistenza delle condizioni per poterlo conseguire, dopo il deposito del ricorso, sebbene prima dell'integrazione del contraddittorio. Infatti, il ricorrente ha provveduto a tale adempimento con notifica del 2.6.2025 sia del ricorso, sia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Tali fatti, intervenuti solo nel corso del processo, dopo il deposito del ricorso ma prima dell'integrazione del contraddittorio nei riguardi della controparte, hanno certamente privato il ricorrente ed il resistente dell'interesse a conseguire dal giudice l'accertamento del diritto preteso, determinando la caducazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cass. 26299\18). pagina 2 di 3 In merito alle spese processuali, la soccombenza virtuale del convenuto, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente solo nel corso del giudizio, non conduce ad un governo delle spese processuali nel senso della sua condanna, atteso che “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese processuali Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 9.12.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
pagina 3 di 3
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott. Mario De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 5.11.2025, ha emesso il seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 76 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: accertamento del diritto al riconoscimento della protezione speciale, e vertente TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'a domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Barnaba Tortolini n. 30, in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, rapp.to e Controparte_1 CP_2 difes le dello Stato, con apoli, via Diaz n. 11 RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.1.2024, il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva al Tribunale, in via principale, di accertare il suo diritto alla protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D. Lgs. 286/98 e, per l'effetto, di trasmettere gli atti alla Questura competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno ex art. 19 co.
1.2 D. Lgs. 286/98, ed in subordine di ordinare al e per esso alla Questura di Benevento, nonché alla Controparte_1
Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, di adottare tutti i provvedimenti opportuni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998. Il ricorrente pagina 1 di 3 premetteva di avere invano formalizzato, l'11.7.2023, la richiesta di protezione speciale e, nonostante la diffida ad adempiere, rivolta alla Questura di Benevento, di non avere ricevuto alcuna risposta. Con provvedimento del 6.11.2024 il Presidente di Sezione f.f, assegnava la presente causa alla scrivente, quale giudice relatore, vista la pendenza dinanzi al medesima della causa n.r.g. 10344/2021 ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, proposta dal medesimo ricorrente contro la decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e speciale. Con decreto regolarmente comunicato, si fissava udienza per la comparizione delle parti per il 14.10.2025, così come sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., da depositare nel termine perentorio del 14.10.2025. Il si costituiva in giudizio il 19.6.2025, depositando una Controparte_1 memori deva il rigetto della domanda in quanto infondata ed inammissibile, in virtù dell'avvenuto riconoscimento, in capo al ricorrente, di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, consegnatogli il 14.11.2024 e successivamente convertito in permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”. Con nota del 14.10.2025, il ricorrente deduceva di aver ottenuto, in data 14.11.2024, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, oggetto della pretesa di cui al ricorso, che depositava. Chiedeva che fosse, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere. Scaduto il termine, si fissava l'udienza di discussione della causa ex art. 275bis c.p.c. per il 5.11.2025 dinanzi al giudice istruttore. A tale udienza, il difensore di parte ricorrente concludeva richiamando la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, contenuta nella nota del 14.10.2025; all'esito della discussione orale della causa, il giudice si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della lite. Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere, perché il deposito di copia del permesso di soggiorno per protezione speciale n. , rilasciato dal Questore di Numero_1
Benevento al ricorrente, nel corso del giudizio, il 14. r fatto pacifico tra le parti), dopo il riconoscimento del relativo diritto da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, risalente al 21.10.2024 (cfr. copia del parere depositata dal convenuto), dimostra, senza alcun dubbio, che il convenuto ha riconosciuto il diritto relativo in capo all'istante, consegnando al beneficiario il documento che comprova l'avvenuto, positivo accertamento dell'esistenza delle condizioni per poterlo conseguire, dopo il deposito del ricorso, sebbene prima dell'integrazione del contraddittorio. Infatti, il ricorrente ha provveduto a tale adempimento con notifica del 2.6.2025 sia del ricorso, sia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Tali fatti, intervenuti solo nel corso del processo, dopo il deposito del ricorso ma prima dell'integrazione del contraddittorio nei riguardi della controparte, hanno certamente privato il ricorrente ed il resistente dell'interesse a conseguire dal giudice l'accertamento del diritto preteso, determinando la caducazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cass. 26299\18). pagina 2 di 3 In merito alle spese processuali, la soccombenza virtuale del convenuto, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente solo nel corso del giudizio, non conduce ad un governo delle spese processuali nel senso della sua condanna, atteso che “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese processuali Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 9.12.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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