TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/12/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1046/2024
Udienza “cartolare” del 1-12-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di parte opponente di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. AC TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1046/2024, avente ad oggetto opposizione avverso l'ordinanza del Prefetto della
Provincia di Lucca n. protocollo PR_LUSPC 00005603 22/01/2024 Area III notificata il CP_1
2.3.2024, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Donato Parte_2 C.F._1
TT (C.F. ) e dall'avv. Niccolò Ristori (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale: Email_1
e a come da procura alle liti depositata all'atto di iscrizione a Email_2 ruolo del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_2
), in persona del Prefetto p.t. P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 110/2011, inaudita altera parte, ovvero all'esito di apposita udienza che il Giudice adito vorrà fissare per sentire le parti;
NEL MERITO dichiarare nulla ovvero annullare l'ordinanza impugnata e, in tesi, dichiarare che nulla Parte_1 deve per le sanzioni indicate nella stessa e negli atti ad essa presupposti;
in ipotesi, e salvo gravame rideterminare la sanzione nell'importo che risulterà in corso di causa e comunque non superiore ad euro 7.303,33 o alla diversa misura che risulterà di giustizia e, comunque, non
superiore al minimo edittale;
in ipotesi subordinata, e salvo gravame rideterminare la sanzione nell'importo che risulterà in corso di causa e comunque non superiore ad euro 25.780,00 o alla diversa misura che risulterà di giustizia e, comunque, non superiore al minimo edittale;
IN VIA
ISTRUTTORIA A) si chiede che siano ammessi i seguenti capitoli di prova 1) “Vero che Autocad
2008 era installato su una macchina virtuale utilizzata esclusivamente per un software gestionale acquisti dell'azienda?”. 2) “Vero che a pag. 21 del verbale di operazioni compiute che si esibisce
(doc. 4) risulta che l'ultimo utilizzo di Autocad 2008 sia del 16 aprile 2012?”. 3) “Vero che il software Autocad 2008 non è mai usato dopo il 16 aprile 2012?”; Si indica come testimone sui capitoli da 1) a 3) il signor presso Nel caso di Testimone_1 Parte_1 contestazione della data di notifica dell'ordinanza impugnata si chiede che siano sentiti come testi i finanzieri e sul seguente capitolo di prova: 4) “Vero che Testimone_2 Testimone_3
l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Lucca (Protocollo ordinanza PR_LUSPC CP_1
00005603 22/01/2024 Area I;
Riferimento protocollo procedimento M_IT PR_LUSPC 00027549
07/06/2022) che si esibisce (doc. 2) è stata da Lei notificata al signor quale legale Parte_2 rappresentante di il 2 marzo 2024 e non il 2 febbraio 2024? In merito al Parte_1 capitolo di prova da 1) a 3), e in particolare, in materia di prova negativa si ricorda fin d'ora la giurisprudenza della Cassazione: "L'inaccettabile opinione che il capitolo di prova testimoniale debba essere formulato in modo positivo, spesso ripetuta come un Mantra, oltre che erronea in diritto è anche manifestamente insostenibile sul piano della logica, sol che col vaglio della logica la si volesse esaminare. Chiedere, infatti, a taluno di negare che un fatto sia vero equivale, sul piano della logica, a chiedergli di affermare che quel fatto non sia vero. Sicché l'opinione che non ammette la possibilità di formulare capitoli di prova testimoniale in modo negativo perviene al paradosso di ammettere o negare la prova non già in base al suo contenuto oggettivo, ma in base al tipo di risposta che si sollecita dal testimone” (Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, (ud.
14/09/2021, dep. 18/11/2021), n. 35146). Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Per la resistente: nessuno ha concluso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 conveniva in giudizio la Parte_1 CP_2 per ottenere l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n. protocollo PR_LUSPC
[...] CP_1
00005603 22/01/2024 Area III notificata il 2.3.2024.
L'ordinanza opposta, richiamando, in particolare, il verbale n. 13/2022 redatto dalla Guardia di
Finanza a carico di relativo alla violazione dell'art. 174 bis L. n. Parte_1
633/1941, “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni, e il rapporto controdeduttivo dell'organo accertatore redatto a seguito degli scritti difensivi della società, accertava la sussistenza della violazione e ingiungeva alla
[...] il pagamento della somma complessiva di € 52.198,00. Parte_1
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano che l'onere della prova era a carico dell'amministrazione, non dei destinatari del provvedimento.
Con il secondo, eccepivano l'assenza totale della motivazione in quanto si rinviava ad altro atto senza individuarne gli estremi né i contenuti con conseguente violazione del principio di difesa dal momento che il rapporto controdeduttivo della Guardia di Finanza non era stato portato a conoscenza della società.
Con il terzo motivo di ricorso, sostenevano la presenza di un difetto di istruttoria e della violazione dell'art. 174 bis della L. n. 633/1941 in considerazione del fatto che la sanzione veniva misurata sulla base di un prezzo che includeva il canone di manutenzione e l'IVA, quando nessuna disposizione obbliga l'utente di un software a stipulare un contratto di manutenzione e quando il
“prezzo di mercato” sul quale calcolare la sanzione non poteva essere superiore al prezzo pagato dalla società a Dassault e quindi €. 8.100,00. Controparte_3
Con il quarto motivo, lamentavano che, per un evidente difetto di istruttoria, la quantificazione della sanzione era operata in violazione dell'art. 174-bis Legge 633/194, avendo la ricorrente dimostrato che il prezzo di mercato degli altri software era nettamente inferiore a quello calcolato dall'accertatore.
Con il quinto motivo eccepivano l'eccesso di potere per sviamento della causa tipica, desumibile dal fatto che gli agenti accertatori avevano indicato un importo pari ad €. 376.696,00 e che il
Prefetto, pur rigettando il ricorso e non motivando sul punto, riduceva tale importo ad €. 52.198,00
(misura comunque superiore a quella in ipotesi dovuta).
Con il sesto motivo di opposizione, eccepiva l'assenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione irrogata per errore degli accertatori nella contestazione.
Con il settimo, lamentava l'errata ricostruzione dei fatti ad opera della Guardia di Finanza in relazione ad Autocad 2008.
Infine, si doleva dell'impossibilità di aderire al pagamento in misura ridotta in considerazione dell'infondata ed irragionevolmente enormità della sanzione calcolata.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ad opera della cancelleria, la resistente non si costituiva in giudizio.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali di parte ricorrente. All'udienza del 10.2.2025, dichiarata la contumacia di parte resistente, veniva fissata per discussione l'udienza del 9.6.2025, poi rinviata al 1.12.2025, da tenersi con modalità “cartolari”, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019; cfr. anche
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 22/01/2018).
Tale ripartizione dell'onere probatorio si ricava, tra gli altri, anche dall'art. 6 comma 8 del D. Lgs n.
150/2011, secondo cui il giudice dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, con il decreto di fissazione dell'udienza, ordina all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione.
Come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza 26.2.2020, n. 5263: “La mancata ottemperanza a detto ordine non è priva di conseguenze all'interno del processo di opposizione all'ordinanza ingiuntiva, poiché impedisce all'autorità giudiziaria di verificare il corretto esercizio del potere sanzionatorio da parte della P.A.: per questo, anche in caso di mancata comparizione in udienza dell'opponente o del suo difensore senza giustificato motivo, detto inadempimento impedisce - ai sensi di quanto previsto dall'art.6 comma 10 lettera b) del D. Lgs. n.150/2011- al giudice di convalidare il provvedimento opposto”.
L'omessa produzione di documentazione inerente all'accertamento della violazione non consente a questo giudice di esaminare tutte le attività degli agenti accertatori compresi i relativi esiti e di verificare le ragioni poste alla base dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, nonché la loro corrispondenza con le specifiche violazioni cui si fa riferimento, impedendo, così, di vagliare la correttezza dell'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'amministrazione resistente.
Pertanto, non avendo la P.A. resistente provato i fatti costitutivi della propria pretesa sanzionatoria e cioè gli elementi dell'illecito, deve affermarsi che non emergono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Alla luce di quanto sopra, deve essere accolta l'opposizione ex art. 6 comma 11 del D. Lgs.
150/2011 e annullata l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e dei minimi tabellari, attesa la relativa semplicità della controversia in conseguenza della mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. protocollo PR_LUSPC 00005603 22/01/2024 Area III;
CP_1 condanna l'amministrazione opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidate in €. 4.217,00 per compenso professionale oltre maggiorazione spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
AC TE