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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/12/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3451/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RR RA Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3451/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA CA AR ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
NO ( IA MARRADI 187 C.F._4
57123 LIVORNO;
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Trattasi di un giudizio in materia di famiglia in cui la ricorrente aveva chiesto nell'atto introduttivo la regolamentazione degli aspetti patrimoniali e non patrimoniali relativi alla gestione del figlio avuto nel 2012 dalla relazione Per_1 more uxorio con il resistente. All'esito del procedimento la ricorrente ha modificato le sue conclusioni e chiesto l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento presso di lei, che pagina 1 di 8 la frequentazione padre-figlio venga subordinata ai desideri del minore, e che venga disposta la prosecuzione dei percorsi già in essere compreso quello di educativa domiciliare;
la ricorrente ha anche chiesto che il resistente versi un contributo al mantenimento di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico alla sola ricorrente. Il resistente ha, invece, concluso chiedendo di mantenere l'affidamento condiviso, con prosecuzione degli interventi di supporto a tutela del minore, anche al fine di permettere la ripresa degli incontri padre-figlio; chiede che venga fissato il contributo ad € 300 al mese.
In primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso di specie, la causa è stata istruita con l'ascolto del minore, ormai Per_1 ultra dodicenne. L'ascolto del minore si è reso necessario an hé la ricorrente, che al momento della introduzione del giudizio non aveva lamentato particolari criticità nella relazione padre-figlio, rappresentava invece che il minore, all'esito del deposito del ricorso, aveva smesso di andare a casa del padre, che in una occasione si era sentito aggredito dal resistente e dalla di lui compagna, proprio in ragione dell'avvenuta introduzione del procedimento, e che, per tale ragione, si era fatto venire a prendere dalla madre e aveva interrotto la pagina 2 di 8 frequentazione con il padre;
la ricorrente affermava altresì che, nelle more della prima udienza, la stessa e anche avevano rinvenuto, in più punti della Per_1 città da loro frequentati, tra cui l del ragazzo, scritte offensive e volgari all'indirizzo della stessa e che ciò aveva determinato nel minore un forte Pt_1 disagio e turbamento, a ché sia he la madre avevano il sospetto Per_1 che ad imbrattare i muri fossero stati il la nuova moglie dell'uomo. CP_1
Il contestava ogni addebito sosteneva che la fosse CP_1 Pt_1 persona che aveva nemici e che, pertanto, non garantiva la sicurezza del figlio presso di lei, tanto da rendere opportuna la collocazione di presso il Per_1 padre. Dall'ascolto del minore emergeva uno stato emotivo di di grave Per_1 prostrazione, il ragazzo affermava con fermezza di non voler vedere il padre e frequentare la casa paterna, sosteneva di essersi sentito aggredito dall'uomo dopo la notifica del ricorso, di avere percepito la rabbia del padre per l'iniziativa giudiziaria della madre e di essere sicuro che a scrivere sui muri vicini alla sua scuola e agli altri luoghi frequentati da lui e dalla madre fosse stato il padre con sua moglie. appariva un ragazzino molto fragile, profondamente triste e, Per_1 per tutto l' si procurava piccole ferite alle mani in modo ripetuto e ossessivo. In ragione di ciò e del fatto che nel procedimento non erano ancora emerse prove del reale accadimento dei fatti e le parti fornivano una versione del tutto diversa, veniva disposta una CTU per approfondire le condizioni psicologiche del minore e le capacità genitoriali delle parti. La CTU concludeva come segue:
“CONSIDERAZIONI PSICOLOGICO-GIURIDICHE Pare opportuno sottolineare come la valutazione dell'idoneità del contesto di vita familiare non consista soltanto nell'osservazione delle caratteristiche dei genitori, ma anche nella comprensione delle modalità ricorrenti di interazione, al fine di comprendere se una crisi attraversata in un dato momento sia momentanea e suscettibile di risoluzione, oppure se costituisca un adattamento cronico disfunzionale, non accessibile a risoluzione da parte di possibili risorse esterne. Appare opportuno considerare che il concetto di “competenza genitoriale” rappresenta un costrutto complesso, che evolve nel corso del tempo come risultato dell'intersecarsi di fattori individuali, cognitivi, emotivi e relazionali, che vanno ad in incidere sul processo di accudimento. Nello specifico, è possibile sintetizzare questo concetto con l'insieme di comportamenti che rendono il caregiver capace di mantenere una relazione caratterizzata da protezione e sostegno adeguati ad accompagnare la crescita del proprio figlio. Ripercorrendo le vicende che hanno caratterizzato l'evoluzione familiare che ha condotto alla presente situazione, è possibile formulare alcune considerazioni circa le caratteristiche del funzionamento psichico dei genitori, le modalità relazionali della coppia genitoriale e di ciascuno
pagina 3 di 8 dei genitori nei confronti del figlio, nonché le modificazioni intercorse nel tempo in relazione alla formazione della famiglia “allargata” del Sig. . CP_1
Per quanto concerne la Sig.ra l del minore nel corso dei colloqui, ha Pt_1 evidenziato una tendenza ad ancorarsi ad aspetti ed elementi del passato, che spesso paiono ostacolare una visione progettuale, anche per quanto concerne la relazione di con il Per_1 padre, rispetto al quale propone una rappresentazione essenzialmente fondata tà del Sig. con uno scetticismo di base, che non risulta scalfito, nonostante le espresse CP_1 speranze di possibili cambiamenti dell'ex-compagno, soprattutto per la sorta di “sudditanza” attribuisce al Sig. nei confronti della moglie, Sig.ra A tale CP_1 Testimone_1 raffigurazione emer era costante, la rilevanza attribuita rio ruolo genitoriale, come figura di riferimento primaria per a proposito del figlio, la signora Per_1 lascia emergere aspetti deleganti circa le decisioni da assumere rispetto alla figura paterna, certamente non funzionali, in quanto finiscono per veicolare un onere eccessivo sul minore, il quale finisce per ritrovarsi “costretto” all'interno di un conflitto di lealtà in relazione alle figure genitoriali. Parimenti, nella diade madre-figlio, è rinvenibile un rapporto eccessivamente
“simmetrico”, con posizionamenti di di tipo adultizzato, con il suo coinvolgimento in Per_1 questioni che dovrebbero restare di ges sivamente adulta. Per quanto riguarda il Sig. , appare preponderante una rappresentazione dell'altro CP_1 genitore che inquadra la Sig. come una persona rivendicativa e gelosa, sia rispetto a Pt_1 se stesso, sia verso la Sig.ra ed, in particolare, per il loro matrimonio. La Tes_1 rappresentazione del figlio da p adre, ma anche del suo contesto familiare, risulta interferita dall'attribuzione di presunti condizionamenti ad opera della figura materna, che paiono impedire ad oggi al Sig. un accesso più empatico alla soggettività di CP_1 Per_1 rispetto al quale l'affettuosità rimane scarsamente espressa nel comportamento non verbale: il figlio, nella sua mente, è raffigurato precipuamente come portatore di istanze materne. A ciò si aggiunge, sempre a livello rappresentativo, una certa difficoltà a tenere separata l'immagine di dal suo attuale nucleo familiare, pur apparentemente riconoscendo l'opportunità di una Per_1 frequentazione esclusiva con il figlio, che però, di fatto, ha avuto scarse realizzazioni pratiche. All'interno di queste dinamiche, come detto, emerge in una condizione di “conflitto di Per_1 lealtà” che pare di difficile risoluzione, con aspetti tizzazione, che trovano come contropartita l'emergere di istanze ansiose non elaborabili, non certo per incapacità, ma per la mancanza fisiologica di maturazione sia delle competenze cognitive deputate alla dotazione di significato degli eventi, in particolare quelli che concernono le figure di riferimento e che attivano dunque la sfera più profonda del Sé. In aggiunta, si è trovato a dover ricoprire un ruolo portante e per lui disfunzionale alla Per_1 luce delle criticità comunicative della coppia genitoriale. Infine, all'interno della perdurante conflittualità che coinvolge i contesti familiari nel loro complesso, si evidenzia la sussistenza di fattori di rischio rappresentati dalle denunce penali in corso, che rendono attualmente difficile una prognosi positiva rispetto ad una auspicabile ed opportuna bonificazione dell'ambito nel quale ta compiendo il suo percorso evolutivo. Per_1
pagina 4 di 8 In sintesi, per rispondere ai quesiti postimi dall'Ill.mo Magistrato è possibile concludere che, gli aspetti sopra delineati, concorrono ad un indebolimento delle competenze genitoriali, che tuttavia ad oggi sono qualificabili come sufficienti in entrambi i genitori, per cui, in termini di affidamento, si suggerisce l'affidamento condiviso del minore. Per ciò che concerne il collocamento di ad oggi, il quadro esitante dalla presente Per_1 valutazione, con le caratteristiche sovra , non consente di proporre alternative alla situazione in essere;
in merito alla frequentazione, come concordato con la coppia padre-figlio, si ritiene al momento di poter suggerire un tipo di frequentazione “esclusiva” della diade, con due pomeriggi alla settimana comprensivi di cena, da intendersi come base propedeutica al futuro ristabilirsi di un regime maggiormente equilibrato. Infine, reputo che per il minore potrebbe essere utile l'accesso ad un percorso terapeutico personale, inteso come “spazio neutro”, funzionale ad un corretto “processo di separazione-individuazione” per l'espressione del proprio Sé.”. All'esito della CTU, in ragione delle conclusioni del CTU e del fatto che Per_1 appariva favorevole alla ripresa di un rapporto con il padre, anche se fu casa dello stesso, veniva adottato un regime di frequentazione pomeridiana su due giorni alla settimana, nonché l'attivazione, prima, di un percorso di sostegno psicologico presso , anche in ragione di un certo ritiro sociale CP_2 manifestato dal mino un percorso di educativa domiciliare. Gli incontri padre figlio riprendevano, anche se in modo non del tutto regolare, ma in seguito venivano di nuovo interrotti. Ed infatti, non solo nelle more del procedimento, come ben emerge dai verbali di causa e dalle relazioni dei Servizi sociali, il teneva un contegno non CP_1 collaborativo con riguardo alle decisioni di tutela del figlio, sia con riguardo agli aspetti sanitari sia con riguardo a quelli scolastici, ma dalla acquisizione degli atti del procedimento penale risultava che a compiere i gravi fatti di imbrattamento dei muri pubblici con scritte offensive verso la era stata proprio la Pt_1 moglie del resistente, accompagnata da un uomo che era alla guida dell'auto della donna;
per tale ragione veniva emesso un decreto penale di condanna verso la donna, mentre, malgrado il sospetto che alla guida dell'auto vi fosse proprio il resistente, il PM chiedeva e otteneva l'archiviazione del procedimento verso il
[...]
, non essendovi certezza della identità della persona alla guida. Peraltro, tra i CP_1 denunciati sempre nel medesimo periodo dalla e per cui, in Pt_1 mancanza di certi riscontri probatori il PM ha ri e ottenuto la archiviazione, vi sono anche altri fatti reato particolarmente gravi, tra cui il danneggiamento delle fiancate della autovettura usata dalla con scritte Pt_1 ingiuriose e volgari. Appare evidente, alla luce della realtà dei fatti emersa grazie alle indagini penali e tenendo conto del contegno tenuto dal resistente, il quale verosimilmente a conoscenza, se non complice, delle condotte della moglie, ha assunto nel pagina 5 di 8 procedimento un contegno spregiudicato, in cui ha accusato la di non Pt_1 essere in grado di proteggere il figlio dalle minacce di terzi, qu inacce proprio dal suo contesto familiare, le conclusioni prese a suo tempo dal CTU in ordine all'affidamento condiviso non possono essere accolte. Il resistente si è dimostrato, inoltre, del tutto incapace di pensare al bene del figlio in modo effettivo e disinteressato, anche nel successivo corso del processo, rifiutando più volte di fornire i consensi necessari alle cure e alla istruzione di e non assumendo un atteggiamento di effettiva assunzione di Per_1 bilità di quanto avvenuto e del dolore provocato a Per_1
Il minore va quindi affidato alla madre in via esclusi ettendole di assumere anche le decisioni di maggiore interesse in favore del figlio. Peraltro, alla luce delle emergenze fattuali sopra dette, anche il contegno della
, valutato come troppo simbiotico e protettivo verso il come in Pt_1 Per_1 capace di favorire la relazione padre figlio, assume valore e significato, soprattutto se si pensa alle condizioni psicologiche di sofferenza che il minore ha maturato dopo questi fatti e che lo hanno anche condotto alla presa in carico presso . CP_2
Ad oggi, risulta che non vede il padre da mesi, si limita a andare a casa Per_1 dei nonni paterni con cui, anche su sollecitazione della , pare avere Pt_1 ripreso un rapporto sereno. Non appare possibile disporre alcun regime concreto di frequentazione padre figlio, atteso che deve essere rispettato il desiderio del minore rispetto alla figura paterna, da cui si sente gravemente ferito e deluso, e deve essere dato mandato ai Servizi, nell'ambito del percorso di sostegno presso e di educativa CP_2 domiciliare, di agevolare la ripresa dei rapporti padre e questo ultimo risulti pronto e disponibile a rivedere il padre. Va altresì disposto che il intraprenda un percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità, specificament lla presa di consapevolezza delle attuali condizioni psicologiche del figlio, alla comprensione delle reali ragioni per cui rifiuta la relazione con il padre e alla individuazione di un percorso Per_1 virtuoso di riavvicinamento al minore.
Tanto premesso, dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli, giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di pagina 6 di 8 educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, va disposto a carico del resistente un contributo al mantenimento di € 350,00 come richiesto dalla ricorrente. Ed infatti, la ricorrente ha redditi esigui, dati da lavoro dipendente e da indennità di disoccupazione, e che, unitamente al mantenimento per il figlio le Per_1 hanno permesso di superare di poco il limite reddituale per l'ammissi S;
la stessa vive in affitto in una casa per cui paga circa € 650 al mese, ma condivide le spese con il di lei compagno, che ha stabile occupazione;
il , invece, è CP_1 un artigiano, con una capacità reddituale che lo stesso assum d € 2300 circa al mese all'inizio del procedimento, lo stesso vive con la moglie, che ad oggi non lavora, in una casa per cui paga un canone di locazione di circa € 600 euro e ha una altra figlia convivente da mantenere.
Le spese straordinarie saranno divise al 50% e l'assegno unico verrà percepito dalla sola . Pt_1
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE
1. sia affidato alla madre in via esclusiva, permettendole di assumere Per_1
decisioni di maggiore interesse in favore del figlio in ambito sanitario e scolastico;
2. Dà mandato ai Servizi, nell'ambito del percorso di sostegno presso e di educativa domiciliare che dovranno essere proseguiti, di CP_2
la ripresa dei rapporti padre figlio ove questo ultimo risulti pronto e disponibile a rivedere il padre;
i Servizi relazioneranno al GT sede tra mesi dodici;
pagina 7 di 8 3. Dispone che il intraprenda un percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità, speci volto alla presa di consapevolezza delle attuali condizioni psicologiche del figlio, alla comprensione delle reali ragioni per cui rifiuta la relazione con il padre e alla individuazione di un Per_1 per uoso di riavvicinamento al figlio;
4. Dà mandato ai Servizi di organizzare il percorso di sostegno di cui al punto 3; i Servizi relazioneranno al GT sede tra mesi 12 unitamente alla relazione di cui al punto 2 del dispositivo;
5. il padre verserà con decorrenza dalla data odierna, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00, oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
6. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla che Pt_1 liquida in complessivi in € 6164,00 oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese di CTU a carico del resistente;
Livorno 06/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. RR RA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RR RA Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3451/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA CA AR ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
NO ( IA MARRADI 187 C.F._4
57123 LIVORNO;
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Trattasi di un giudizio in materia di famiglia in cui la ricorrente aveva chiesto nell'atto introduttivo la regolamentazione degli aspetti patrimoniali e non patrimoniali relativi alla gestione del figlio avuto nel 2012 dalla relazione Per_1 more uxorio con il resistente. All'esito del procedimento la ricorrente ha modificato le sue conclusioni e chiesto l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento presso di lei, che pagina 1 di 8 la frequentazione padre-figlio venga subordinata ai desideri del minore, e che venga disposta la prosecuzione dei percorsi già in essere compreso quello di educativa domiciliare;
la ricorrente ha anche chiesto che il resistente versi un contributo al mantenimento di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico alla sola ricorrente. Il resistente ha, invece, concluso chiedendo di mantenere l'affidamento condiviso, con prosecuzione degli interventi di supporto a tutela del minore, anche al fine di permettere la ripresa degli incontri padre-figlio; chiede che venga fissato il contributo ad € 300 al mese.
In primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso di specie, la causa è stata istruita con l'ascolto del minore, ormai Per_1 ultra dodicenne. L'ascolto del minore si è reso necessario an hé la ricorrente, che al momento della introduzione del giudizio non aveva lamentato particolari criticità nella relazione padre-figlio, rappresentava invece che il minore, all'esito del deposito del ricorso, aveva smesso di andare a casa del padre, che in una occasione si era sentito aggredito dal resistente e dalla di lui compagna, proprio in ragione dell'avvenuta introduzione del procedimento, e che, per tale ragione, si era fatto venire a prendere dalla madre e aveva interrotto la pagina 2 di 8 frequentazione con il padre;
la ricorrente affermava altresì che, nelle more della prima udienza, la stessa e anche avevano rinvenuto, in più punti della Per_1 città da loro frequentati, tra cui l del ragazzo, scritte offensive e volgari all'indirizzo della stessa e che ciò aveva determinato nel minore un forte Pt_1 disagio e turbamento, a ché sia he la madre avevano il sospetto Per_1 che ad imbrattare i muri fossero stati il la nuova moglie dell'uomo. CP_1
Il contestava ogni addebito sosteneva che la fosse CP_1 Pt_1 persona che aveva nemici e che, pertanto, non garantiva la sicurezza del figlio presso di lei, tanto da rendere opportuna la collocazione di presso il Per_1 padre. Dall'ascolto del minore emergeva uno stato emotivo di di grave Per_1 prostrazione, il ragazzo affermava con fermezza di non voler vedere il padre e frequentare la casa paterna, sosteneva di essersi sentito aggredito dall'uomo dopo la notifica del ricorso, di avere percepito la rabbia del padre per l'iniziativa giudiziaria della madre e di essere sicuro che a scrivere sui muri vicini alla sua scuola e agli altri luoghi frequentati da lui e dalla madre fosse stato il padre con sua moglie. appariva un ragazzino molto fragile, profondamente triste e, Per_1 per tutto l' si procurava piccole ferite alle mani in modo ripetuto e ossessivo. In ragione di ciò e del fatto che nel procedimento non erano ancora emerse prove del reale accadimento dei fatti e le parti fornivano una versione del tutto diversa, veniva disposta una CTU per approfondire le condizioni psicologiche del minore e le capacità genitoriali delle parti. La CTU concludeva come segue:
“CONSIDERAZIONI PSICOLOGICO-GIURIDICHE Pare opportuno sottolineare come la valutazione dell'idoneità del contesto di vita familiare non consista soltanto nell'osservazione delle caratteristiche dei genitori, ma anche nella comprensione delle modalità ricorrenti di interazione, al fine di comprendere se una crisi attraversata in un dato momento sia momentanea e suscettibile di risoluzione, oppure se costituisca un adattamento cronico disfunzionale, non accessibile a risoluzione da parte di possibili risorse esterne. Appare opportuno considerare che il concetto di “competenza genitoriale” rappresenta un costrutto complesso, che evolve nel corso del tempo come risultato dell'intersecarsi di fattori individuali, cognitivi, emotivi e relazionali, che vanno ad in incidere sul processo di accudimento. Nello specifico, è possibile sintetizzare questo concetto con l'insieme di comportamenti che rendono il caregiver capace di mantenere una relazione caratterizzata da protezione e sostegno adeguati ad accompagnare la crescita del proprio figlio. Ripercorrendo le vicende che hanno caratterizzato l'evoluzione familiare che ha condotto alla presente situazione, è possibile formulare alcune considerazioni circa le caratteristiche del funzionamento psichico dei genitori, le modalità relazionali della coppia genitoriale e di ciascuno
pagina 3 di 8 dei genitori nei confronti del figlio, nonché le modificazioni intercorse nel tempo in relazione alla formazione della famiglia “allargata” del Sig. . CP_1
Per quanto concerne la Sig.ra l del minore nel corso dei colloqui, ha Pt_1 evidenziato una tendenza ad ancorarsi ad aspetti ed elementi del passato, che spesso paiono ostacolare una visione progettuale, anche per quanto concerne la relazione di con il Per_1 padre, rispetto al quale propone una rappresentazione essenzialmente fondata tà del Sig. con uno scetticismo di base, che non risulta scalfito, nonostante le espresse CP_1 speranze di possibili cambiamenti dell'ex-compagno, soprattutto per la sorta di “sudditanza” attribuisce al Sig. nei confronti della moglie, Sig.ra A tale CP_1 Testimone_1 raffigurazione emer era costante, la rilevanza attribuita rio ruolo genitoriale, come figura di riferimento primaria per a proposito del figlio, la signora Per_1 lascia emergere aspetti deleganti circa le decisioni da assumere rispetto alla figura paterna, certamente non funzionali, in quanto finiscono per veicolare un onere eccessivo sul minore, il quale finisce per ritrovarsi “costretto” all'interno di un conflitto di lealtà in relazione alle figure genitoriali. Parimenti, nella diade madre-figlio, è rinvenibile un rapporto eccessivamente
“simmetrico”, con posizionamenti di di tipo adultizzato, con il suo coinvolgimento in Per_1 questioni che dovrebbero restare di ges sivamente adulta. Per quanto riguarda il Sig. , appare preponderante una rappresentazione dell'altro CP_1 genitore che inquadra la Sig. come una persona rivendicativa e gelosa, sia rispetto a Pt_1 se stesso, sia verso la Sig.ra ed, in particolare, per il loro matrimonio. La Tes_1 rappresentazione del figlio da p adre, ma anche del suo contesto familiare, risulta interferita dall'attribuzione di presunti condizionamenti ad opera della figura materna, che paiono impedire ad oggi al Sig. un accesso più empatico alla soggettività di CP_1 Per_1 rispetto al quale l'affettuosità rimane scarsamente espressa nel comportamento non verbale: il figlio, nella sua mente, è raffigurato precipuamente come portatore di istanze materne. A ciò si aggiunge, sempre a livello rappresentativo, una certa difficoltà a tenere separata l'immagine di dal suo attuale nucleo familiare, pur apparentemente riconoscendo l'opportunità di una Per_1 frequentazione esclusiva con il figlio, che però, di fatto, ha avuto scarse realizzazioni pratiche. All'interno di queste dinamiche, come detto, emerge in una condizione di “conflitto di Per_1 lealtà” che pare di difficile risoluzione, con aspetti tizzazione, che trovano come contropartita l'emergere di istanze ansiose non elaborabili, non certo per incapacità, ma per la mancanza fisiologica di maturazione sia delle competenze cognitive deputate alla dotazione di significato degli eventi, in particolare quelli che concernono le figure di riferimento e che attivano dunque la sfera più profonda del Sé. In aggiunta, si è trovato a dover ricoprire un ruolo portante e per lui disfunzionale alla Per_1 luce delle criticità comunicative della coppia genitoriale. Infine, all'interno della perdurante conflittualità che coinvolge i contesti familiari nel loro complesso, si evidenzia la sussistenza di fattori di rischio rappresentati dalle denunce penali in corso, che rendono attualmente difficile una prognosi positiva rispetto ad una auspicabile ed opportuna bonificazione dell'ambito nel quale ta compiendo il suo percorso evolutivo. Per_1
pagina 4 di 8 In sintesi, per rispondere ai quesiti postimi dall'Ill.mo Magistrato è possibile concludere che, gli aspetti sopra delineati, concorrono ad un indebolimento delle competenze genitoriali, che tuttavia ad oggi sono qualificabili come sufficienti in entrambi i genitori, per cui, in termini di affidamento, si suggerisce l'affidamento condiviso del minore. Per ciò che concerne il collocamento di ad oggi, il quadro esitante dalla presente Per_1 valutazione, con le caratteristiche sovra , non consente di proporre alternative alla situazione in essere;
in merito alla frequentazione, come concordato con la coppia padre-figlio, si ritiene al momento di poter suggerire un tipo di frequentazione “esclusiva” della diade, con due pomeriggi alla settimana comprensivi di cena, da intendersi come base propedeutica al futuro ristabilirsi di un regime maggiormente equilibrato. Infine, reputo che per il minore potrebbe essere utile l'accesso ad un percorso terapeutico personale, inteso come “spazio neutro”, funzionale ad un corretto “processo di separazione-individuazione” per l'espressione del proprio Sé.”. All'esito della CTU, in ragione delle conclusioni del CTU e del fatto che Per_1 appariva favorevole alla ripresa di un rapporto con il padre, anche se fu casa dello stesso, veniva adottato un regime di frequentazione pomeridiana su due giorni alla settimana, nonché l'attivazione, prima, di un percorso di sostegno psicologico presso , anche in ragione di un certo ritiro sociale CP_2 manifestato dal mino un percorso di educativa domiciliare. Gli incontri padre figlio riprendevano, anche se in modo non del tutto regolare, ma in seguito venivano di nuovo interrotti. Ed infatti, non solo nelle more del procedimento, come ben emerge dai verbali di causa e dalle relazioni dei Servizi sociali, il teneva un contegno non CP_1 collaborativo con riguardo alle decisioni di tutela del figlio, sia con riguardo agli aspetti sanitari sia con riguardo a quelli scolastici, ma dalla acquisizione degli atti del procedimento penale risultava che a compiere i gravi fatti di imbrattamento dei muri pubblici con scritte offensive verso la era stata proprio la Pt_1 moglie del resistente, accompagnata da un uomo che era alla guida dell'auto della donna;
per tale ragione veniva emesso un decreto penale di condanna verso la donna, mentre, malgrado il sospetto che alla guida dell'auto vi fosse proprio il resistente, il PM chiedeva e otteneva l'archiviazione del procedimento verso il
[...]
, non essendovi certezza della identità della persona alla guida. Peraltro, tra i CP_1 denunciati sempre nel medesimo periodo dalla e per cui, in Pt_1 mancanza di certi riscontri probatori il PM ha ri e ottenuto la archiviazione, vi sono anche altri fatti reato particolarmente gravi, tra cui il danneggiamento delle fiancate della autovettura usata dalla con scritte Pt_1 ingiuriose e volgari. Appare evidente, alla luce della realtà dei fatti emersa grazie alle indagini penali e tenendo conto del contegno tenuto dal resistente, il quale verosimilmente a conoscenza, se non complice, delle condotte della moglie, ha assunto nel pagina 5 di 8 procedimento un contegno spregiudicato, in cui ha accusato la di non Pt_1 essere in grado di proteggere il figlio dalle minacce di terzi, qu inacce proprio dal suo contesto familiare, le conclusioni prese a suo tempo dal CTU in ordine all'affidamento condiviso non possono essere accolte. Il resistente si è dimostrato, inoltre, del tutto incapace di pensare al bene del figlio in modo effettivo e disinteressato, anche nel successivo corso del processo, rifiutando più volte di fornire i consensi necessari alle cure e alla istruzione di e non assumendo un atteggiamento di effettiva assunzione di Per_1 bilità di quanto avvenuto e del dolore provocato a Per_1
Il minore va quindi affidato alla madre in via esclusi ettendole di assumere anche le decisioni di maggiore interesse in favore del figlio. Peraltro, alla luce delle emergenze fattuali sopra dette, anche il contegno della
, valutato come troppo simbiotico e protettivo verso il come in Pt_1 Per_1 capace di favorire la relazione padre figlio, assume valore e significato, soprattutto se si pensa alle condizioni psicologiche di sofferenza che il minore ha maturato dopo questi fatti e che lo hanno anche condotto alla presa in carico presso . CP_2
Ad oggi, risulta che non vede il padre da mesi, si limita a andare a casa Per_1 dei nonni paterni con cui, anche su sollecitazione della , pare avere Pt_1 ripreso un rapporto sereno. Non appare possibile disporre alcun regime concreto di frequentazione padre figlio, atteso che deve essere rispettato il desiderio del minore rispetto alla figura paterna, da cui si sente gravemente ferito e deluso, e deve essere dato mandato ai Servizi, nell'ambito del percorso di sostegno presso e di educativa CP_2 domiciliare, di agevolare la ripresa dei rapporti padre e questo ultimo risulti pronto e disponibile a rivedere il padre. Va altresì disposto che il intraprenda un percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità, specificament lla presa di consapevolezza delle attuali condizioni psicologiche del figlio, alla comprensione delle reali ragioni per cui rifiuta la relazione con il padre e alla individuazione di un percorso Per_1 virtuoso di riavvicinamento al minore.
Tanto premesso, dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli, giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di pagina 6 di 8 educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, va disposto a carico del resistente un contributo al mantenimento di € 350,00 come richiesto dalla ricorrente. Ed infatti, la ricorrente ha redditi esigui, dati da lavoro dipendente e da indennità di disoccupazione, e che, unitamente al mantenimento per il figlio le Per_1 hanno permesso di superare di poco il limite reddituale per l'ammissi S;
la stessa vive in affitto in una casa per cui paga circa € 650 al mese, ma condivide le spese con il di lei compagno, che ha stabile occupazione;
il , invece, è CP_1 un artigiano, con una capacità reddituale che lo stesso assum d € 2300 circa al mese all'inizio del procedimento, lo stesso vive con la moglie, che ad oggi non lavora, in una casa per cui paga un canone di locazione di circa € 600 euro e ha una altra figlia convivente da mantenere.
Le spese straordinarie saranno divise al 50% e l'assegno unico verrà percepito dalla sola . Pt_1
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE
1. sia affidato alla madre in via esclusiva, permettendole di assumere Per_1
decisioni di maggiore interesse in favore del figlio in ambito sanitario e scolastico;
2. Dà mandato ai Servizi, nell'ambito del percorso di sostegno presso e di educativa domiciliare che dovranno essere proseguiti, di CP_2
la ripresa dei rapporti padre figlio ove questo ultimo risulti pronto e disponibile a rivedere il padre;
i Servizi relazioneranno al GT sede tra mesi dodici;
pagina 7 di 8 3. Dispone che il intraprenda un percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità, speci volto alla presa di consapevolezza delle attuali condizioni psicologiche del figlio, alla comprensione delle reali ragioni per cui rifiuta la relazione con il padre e alla individuazione di un Per_1 per uoso di riavvicinamento al figlio;
4. Dà mandato ai Servizi di organizzare il percorso di sostegno di cui al punto 3; i Servizi relazioneranno al GT sede tra mesi 12 unitamente alla relazione di cui al punto 2 del dispositivo;
5. il padre verserà con decorrenza dalla data odierna, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00, oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
6. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla che Pt_1 liquida in complessivi in € 6164,00 oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese di CTU a carico del resistente;
Livorno 06/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. RR RA
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