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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI SA, Presidente
TA LF, Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10359/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di AP-Territorio - Via F. Filzi 2 80133 AP NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025NA0092371 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21143/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente società ha convenuto in giudizio l'Ufficio Provinciale Territorio di AP dell'Agenzia delle Entrate, impugnando l' avviso di accertamento catastale,in epigrafe indicato, che assumeva notificato, a mezzo pec, in data 6 marzo 2025,relativo all'unità unità immobiliare, sita in
LI di AP (NA), al Indirizzo_1, p.S1, identificata all'Agenzia delle Entrate-Ufficio territoriale del Comune di Comune_1 al Foglio 4, Particella 417, Subalterno 44. ed emesso dal suindicato Ufficio a seguito della dichiarazione DOCFA presentata dalla contribuente in data 28/03/2023, prot. n. NA0098837, con cui non condividendo il classamento proposto dalla contrbuente aveva rettificato la classe dell' immobile da C6
a D8 con destinazione d'uso, codice 0705 (autorimesse pluripiano e autosilos) nonché della rendita catastale aumentandola ad Euro 9.000,00, in luogo di quella di Euro 1.255,56 proposta dal contribuente.
A fondamento del ricorso deduceva;
1) la nullità dell'avviso di accertamento, per invalidità dell'attività di classamento operata dall'Agenzia del Territorio, in fase di accertamento DOCFA,ai sensi del D.M. 701794 in data 28.08.2024 poiché la stessa, pur evidenziando di avere utilizzato, per la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale, metodologie comparative, in conformità alle disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano (R.D. 13 aprile 1939, n. 652; d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142; decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154), che con riferimento al classamento degli immobili a “destinazione speciale” (immobili appartenenti alla categoria catastale D e E) prevedono la stima diretta, in realtà aveva violato detta normativa procedendo ad una stima comparativa, per superficie ed altezza, ad altri fabbricati a destinazione speciale, senza indicazioni circa gli immobili già censiti ed aventi analoghe caratteristiche, ubicati nella medesima zona e presi a comparazione e senza un preventivo sopralluogo;
2)per l'incongruità e il difetto di motivazione del classamento in quanto l'ufficio aveva attribuito il medesimo senza alcuna adeguata motivazione svolgendo prendendo in considerazione gli elementi di fatto che erano stati dedotti dalla contribuente nel Docfa n.652 del 15.01.1996 ,
e non nel Docfa prot. n. NA0098837 del 28.03.2023, concernente solo per una diversa distribuzione degli spazi interni.In sostanza,si eccepiva che era stato attributo un diverso classamento all'immobile oggetto di accertamento rispetto a quello del1996,nonostante, attraverso la DOCFA del 2023 fosse stata proposta esclusivamente una diversa distribuzione degli spazi interni, senza in alcun modo motivare sul punto e senza prendere in alcuna considerazione la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal consulente tecnico dott. ing.
Nominativo_1, nell'ambito del Fallimento n. 8266 del 02/02/2002 del Tribunale di Comune_2
Vetere in cui l'immobile era qualificato “locale garage” e ricondotto nella categoria C6, con un valore estimativo pari ad € 84.871,71.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio Provinciale Territorio di AP dell'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso, con una pluralità di argomentazioni, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto risultando fondata la doglianza con cui parte ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Al riguardo giova evidenziare che la resistente, avendo avuto ad oggetto il DOCFA da cui scaturisce il classamento attribuito dall'ufficio, soltanto una diversa distribuzione degli spazi interni, senza null'altro modificare rispetto al DOCFA presentato nel 1996 ed in cui l'unità immobiliare in parola era stata classificata nella categoria C6, era tenuta ad esplicare attraverso una una motivazione "rafforzata"le ragioni in base alle qualiera avvenuto il riclassamento dell'immobile nella categoria speciale D8.Viceversa la resistente nulla adduce sul punto limitandosi a sostenere di aver operato una stima comparativa dell'immobile senza,tuttavia, indicare i dati catastali degli immobili presi e comparazione ed allegando,in sede di controdeduzioni,in maniera contraddittoria, un elenco di immobili per alcuni dei quali era stata attribuita la categoria C6 facendo in tal modo emergere,per tabulas, che il riclassamento nella categora D8, era incongruo e contraddittorio rispetto a precedenti ed analoghe valutazioni presentando caratteristiche strutturali (superficie, altezza) e destinazione d'uso analoghe a quelle di altri immobili ad esso limitrofi, ai quali tuttavia era stata attribuita la categoria C6.In sostanza la resistente, contraddittoriamente, al fine di giustificare il provvedimento impugnato produceva sia pure parzialmente,documentazione di segno contrario al classamento attribuito in quanto le autorimesse individuate al n.6 e 235 del suindicato elenco prodotto in allegato alle controdeduzioni,pur avendo una superficie e altezza analoghe a quelle dell'autorimessa in contestazione, erano state classificate nella categoria C/6.
Peraltro, nella motivazione del provvedimento la resistente omette totalmente di prendere in considerazione la relazione tecnica eseguita dal CTU, dott. ing. Nominativo_1, nell'ambito del Fallimenton. 8266 del
02/02/2002 del Tribunale di Comune_2 in cui l'immobile era stato qualificato come “locale garage” attribuendogli la categoria. C6, con un valore estimativo pari ad € 84.871,71, e non di Euro
450.294,00, come contestato nell'impugnato avviso.
Ne consegue,pe rl'effetto,che il ricorso dev essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite e le liquida in complessivi €800,00 oltre oneri ed accessori,da corrispondere al difensore antistatario, in atti nominato
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI SA, Presidente
TA LF, Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10359/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di AP-Territorio - Via F. Filzi 2 80133 AP NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025NA0092371 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21143/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente società ha convenuto in giudizio l'Ufficio Provinciale Territorio di AP dell'Agenzia delle Entrate, impugnando l' avviso di accertamento catastale,in epigrafe indicato, che assumeva notificato, a mezzo pec, in data 6 marzo 2025,relativo all'unità unità immobiliare, sita in
LI di AP (NA), al Indirizzo_1, p.S1, identificata all'Agenzia delle Entrate-Ufficio territoriale del Comune di Comune_1 al Foglio 4, Particella 417, Subalterno 44. ed emesso dal suindicato Ufficio a seguito della dichiarazione DOCFA presentata dalla contribuente in data 28/03/2023, prot. n. NA0098837, con cui non condividendo il classamento proposto dalla contrbuente aveva rettificato la classe dell' immobile da C6
a D8 con destinazione d'uso, codice 0705 (autorimesse pluripiano e autosilos) nonché della rendita catastale aumentandola ad Euro 9.000,00, in luogo di quella di Euro 1.255,56 proposta dal contribuente.
A fondamento del ricorso deduceva;
1) la nullità dell'avviso di accertamento, per invalidità dell'attività di classamento operata dall'Agenzia del Territorio, in fase di accertamento DOCFA,ai sensi del D.M. 701794 in data 28.08.2024 poiché la stessa, pur evidenziando di avere utilizzato, per la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale, metodologie comparative, in conformità alle disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano (R.D. 13 aprile 1939, n. 652; d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142; decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154), che con riferimento al classamento degli immobili a “destinazione speciale” (immobili appartenenti alla categoria catastale D e E) prevedono la stima diretta, in realtà aveva violato detta normativa procedendo ad una stima comparativa, per superficie ed altezza, ad altri fabbricati a destinazione speciale, senza indicazioni circa gli immobili già censiti ed aventi analoghe caratteristiche, ubicati nella medesima zona e presi a comparazione e senza un preventivo sopralluogo;
2)per l'incongruità e il difetto di motivazione del classamento in quanto l'ufficio aveva attribuito il medesimo senza alcuna adeguata motivazione svolgendo prendendo in considerazione gli elementi di fatto che erano stati dedotti dalla contribuente nel Docfa n.652 del 15.01.1996 ,
e non nel Docfa prot. n. NA0098837 del 28.03.2023, concernente solo per una diversa distribuzione degli spazi interni.In sostanza,si eccepiva che era stato attributo un diverso classamento all'immobile oggetto di accertamento rispetto a quello del1996,nonostante, attraverso la DOCFA del 2023 fosse stata proposta esclusivamente una diversa distribuzione degli spazi interni, senza in alcun modo motivare sul punto e senza prendere in alcuna considerazione la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal consulente tecnico dott. ing.
Nominativo_1, nell'ambito del Fallimento n. 8266 del 02/02/2002 del Tribunale di Comune_2
Vetere in cui l'immobile era qualificato “locale garage” e ricondotto nella categoria C6, con un valore estimativo pari ad € 84.871,71.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio Provinciale Territorio di AP dell'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso, con una pluralità di argomentazioni, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto risultando fondata la doglianza con cui parte ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Al riguardo giova evidenziare che la resistente, avendo avuto ad oggetto il DOCFA da cui scaturisce il classamento attribuito dall'ufficio, soltanto una diversa distribuzione degli spazi interni, senza null'altro modificare rispetto al DOCFA presentato nel 1996 ed in cui l'unità immobiliare in parola era stata classificata nella categoria C6, era tenuta ad esplicare attraverso una una motivazione "rafforzata"le ragioni in base alle qualiera avvenuto il riclassamento dell'immobile nella categoria speciale D8.Viceversa la resistente nulla adduce sul punto limitandosi a sostenere di aver operato una stima comparativa dell'immobile senza,tuttavia, indicare i dati catastali degli immobili presi e comparazione ed allegando,in sede di controdeduzioni,in maniera contraddittoria, un elenco di immobili per alcuni dei quali era stata attribuita la categoria C6 facendo in tal modo emergere,per tabulas, che il riclassamento nella categora D8, era incongruo e contraddittorio rispetto a precedenti ed analoghe valutazioni presentando caratteristiche strutturali (superficie, altezza) e destinazione d'uso analoghe a quelle di altri immobili ad esso limitrofi, ai quali tuttavia era stata attribuita la categoria C6.In sostanza la resistente, contraddittoriamente, al fine di giustificare il provvedimento impugnato produceva sia pure parzialmente,documentazione di segno contrario al classamento attribuito in quanto le autorimesse individuate al n.6 e 235 del suindicato elenco prodotto in allegato alle controdeduzioni,pur avendo una superficie e altezza analoghe a quelle dell'autorimessa in contestazione, erano state classificate nella categoria C/6.
Peraltro, nella motivazione del provvedimento la resistente omette totalmente di prendere in considerazione la relazione tecnica eseguita dal CTU, dott. ing. Nominativo_1, nell'ambito del Fallimenton. 8266 del
02/02/2002 del Tribunale di Comune_2 in cui l'immobile era stato qualificato come “locale garage” attribuendogli la categoria. C6, con un valore estimativo pari ad € 84.871,71, e non di Euro
450.294,00, come contestato nell'impugnato avviso.
Ne consegue,pe rl'effetto,che il ricorso dev essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite e le liquida in complessivi €800,00 oltre oneri ed accessori,da corrispondere al difensore antistatario, in atti nominato