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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
ST IA UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3721/2025 , introdotta da
(ES (CI), 24/11/1963), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. FANNY CECCHERINI;
e (RM), Controparte_1
31/03/1964), con il patrocinio dell'avv. TAR MELISSASETTI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/01/1990 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, con facoltà di stabilire la propria 2 residenza dove meglio credono, nel reciproco rispetto della libertà personale e della privacy.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendo entrambi adeguate capacità reddituali e patrimoniali che consentono loro di mantenere un tenore di vita adeguato. 3.
I ricorrenti dichiarano che, con il presente atto, hanno provveduto a regolamentare ogni pregressa reciproca pendenza economica, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
4. Le parti, in ogni caso prestano fin da ora vicendevole assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'espatrio.
5. Le spese legali saranno interamente compensate tra le parti
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ES (CI), 24/11/1963) e (OM (RM), Controparte_1
31/03/1964), che hanno contratto matrimonio in in data 24/01/1990 , CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. CP_1
113, Parte 1 , Serie 02, Anno 1990 , alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/12/2025 3
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
ST IA UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3721/2025 , introdotta da
(ES (CI), 24/11/1963), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. FANNY CECCHERINI;
e (RM), Controparte_1
31/03/1964), con il patrocinio dell'avv. TAR MELISSASETTI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/01/1990 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, con facoltà di stabilire la propria 2 residenza dove meglio credono, nel reciproco rispetto della libertà personale e della privacy.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendo entrambi adeguate capacità reddituali e patrimoniali che consentono loro di mantenere un tenore di vita adeguato. 3.
I ricorrenti dichiarano che, con il presente atto, hanno provveduto a regolamentare ogni pregressa reciproca pendenza economica, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
4. Le parti, in ogni caso prestano fin da ora vicendevole assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'espatrio.
5. Le spese legali saranno interamente compensate tra le parti
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ES (CI), 24/11/1963) e (OM (RM), Controparte_1
31/03/1964), che hanno contratto matrimonio in in data 24/01/1990 , CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. CP_1
113, Parte 1 , Serie 02, Anno 1990 , alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/12/2025 3
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR EN