Ordinanza cautelare 4 aprile 2024
Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Decreto presidenziale 18 agosto 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB
Sezione Staccata di Reggio AB
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2024, proposto da
PP DI e IA DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio AB, via PP Reale n. 50/B;
contro
Comune di Reggio AB, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il Settore Avvocatura Civica in Reggio AB, in Via S. Anna II tronco, Palazzo CE.DIR.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- dell’ordinanza del Servizio di vigilanza edilizia del Comune di Reggio AB n. 19/2023, notificata il 9 gennaio 2024, con la quale è stata ordinata, pena l’acquisizione al patrimonio pubblico, la demolizione di opere asseritamente realizzate in assenza di titolo abilitativo sull’immobile sito in Reggio AB identificato al N.C.E.U. Sez. REC al foglio di mappa 14 – particella 1321;
- di ogni atto preordinato, connesso o conseguente quello sopra indicato ivi compreso il richiamato verbale prot. 278308 del 16.11.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio AB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PP IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza cautelare n. 45 del 4/04/2024 della Sezione;
Vista l’ordinanza collegiale n. 426 del 4/06/2025 della Sezione;
Visto il decreto del Giudice Delegato n. 98 del 18/08/2025;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 29/02/2024, i Sigg.ri PP DI e IA DI, proprietari dell’immobile, sito in Reggio AB e censito al N.C.E.U. al foglio 14 particella 1321, hanno impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Reggio AB ha ordinato loro di demolire le seguenti opere:
“ 1. Costruzione di tetto di copertura a falde su preesistente fabbricato in c.a. a un piano fuori terra in totale difformità dal Permesso di Costruire n. 10 del 01/02/2013 in atti al prot. n. 16306 del 01/02/2013, in totale difformità dal progetto presentato per il rilascio di autorizzazione sismica e in totale assenza dei pareri — paesaggistico e aeroportuale — propedeutici al suo rilascio;
2. Realizzazione di ampliamento del fabbricato originario mediante costruzione di corpo aggiunto, di dimensioni pari a 2,60 x 3,90 m e altezza pari a ml. 4,00 circa, dietro il quale si rileva scala autoportante in ferro per consentire l'accesso al secondo piano fuori terra della porzione di fabbricato retrostante;
3. Realizzazione di patio rialzato di circa ml. 1,50 dal piano di calpestio, presente lungo tutto il lato est e quello sud del fabbricato ” rilevando che “ l'intervento di cui al punto 1. risulta essere opera eseguita in totale difformità dal titolo edilizio ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 in ragione del fatto che, in occasione del sopra citato sopralluogo, si è accertato che le opere realizzate rendono il manufatto per superficie, sagoma e volumetria totalmente difforme dal titolo edilizio presentato e dagli elaborati allegati ”, mentre “ gli interventi di cui al punto 2. e 3., costituiscono interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 ”.
I ricorrenti deducono “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti e difetto istruttorio – Violazione di legge ex artt. 31 e successivi del D.P.R. 380/2001 ”, assumendo che:
- quanto al primo piano e al patio, le opere sarebbero regolari e conformi a quanto assentito, dapprima, con il permesso di costruire in sanatoria n. 103 del 2011 (cfr. foto allegate alla perizia tecnica), e, poi, con il permesso di costruire n. 10/2013;
- per tali opere sarebbero stati, peraltro, ottenuti “sia il parere paesaggistico (all. 4) che, per quanto riguarda il vincono aeroportuale, il nulla osta dell’ENAC (all. 5)”;
- l’altezza del tetto, come indicato nella perizia del tecnico incaricato, in atti, risulterebbe essere “di 00,00 alla gronda e di 1,70 nella parte di mezzeria, proprio come previsto nel progetto posto alla base del titolo edilizio”;
- il “corpo aggiunto” sarebbe un “vano tecnico che rientra nella tolleranza di legge” (art. 34 bis DPR 380/2001);
- la contestazione di cui al n. 3 dell’ordinanza impugnata, invece, sarebbe relativa al patio asseritamente “già presente e al momento in cui fu rilasciato il permesso di costruire in sanatoria che lo ha sanato”.
Depositano, unitamente al ricorso, la ricevuta di deposito della comunicazione del 22/02/2024 ex art. 34 bis del DPR 380/2001.
2. Per resistere al ricorso si è costituito, in data 27/03/2024, il Comune di Reggio AB, eccependo l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
Il Comune, in particolare, eccepisce l’infondatezza dei motivi di ricorso, in relazione:
- alla difformità della costruzione - rilevata in sede di sopralluogo – rispetto al progetto approvato, agli atti del Comune;
- alla realizzazione di opere che avrebbero alterato la sagoma e i prospetti, mediante l’innalzamento della quota di imposta del solaio di copertura, rendendo abitabile o comunque fruibile il secondo piano fuori terra, e l’ulteriore ampliamento sul lato nord est, con la creazione di ulteriori nuove superfici e nuovi volumi;
- alla circostanza che il fabbricato ricadrebbe “solo in parte in Zona B, essendo ricadente anche in Zona Omogenea “F – Attrezzature Tecnologiche” del vigente piano regolatore comunale, che nel PSC – Piano Strutturale Comunale adottato, risulta classificata come ATU III.8 - Sottozona Aeroporto -P.U.M. Piano Urbano della Mobilità”;
- all’ulteriore circostanza che i pareri menzionati da parte ricorrente farebbero “riferimento esclusivamente alle opere oggetto di sanatoria inerenti la domanda di condono A/10274 definita nel 2011” mentre “Per le nuove opere, quale la sopraelevazione in esame, come espressamente indicato nel parere della Soprintendenza, sarebbe stato necessario acquisire nuovi pareri”.
Deposita, al fine di dimostrare la difformità delle opere dai titoli edilizi, documenti e fotografie, tra cui un raffronto grafico in scala tra il progetto approvato con il permesso di costruire in sanatoria n. 10 del 01.02.2013 e lo stato di fatto attuale dell’immobile.
3. Con l’ordinanza n. 45 del 4/04/2024 è stata accolta la domanda cautelare.
4. In data 22/10/2024, i ricorrenti hanno depositato la ricevuta del deposito effettuato in data 20/10/2024 al prot. n. 658238/2024 del SUE, dell’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 - 36 bis del Testo Unico Edilizia, presentata a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105.
5. In esito dell’udienza del 2/4/2025, con ordinanza n. 426/2025 il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio ex art. 67 c.p.a., assegnando alle parti e al consulente i relativi termini - successivamente prorogati con decreto del Giudice Delegato n. 98/2025 -, rinviando l’ulteriore trattazione all’udienza pubblica del 22/10/2025, in occasione della quale la causa è stata ulteriormente rinviata all'udienza pubblica dell'11/2/2026, alla luce della richiesta di rinvio concordemente avanzata dalle parti e motivata in ragione della pendenza dei termini assegnati per la conclusione delle operazioni peritali.
6. In data 19/11/2025, il consulente ha depositato la relazione finale e i relativi allegati.
7. Il successivo 8/01/2026, in vista dell’udienza di discussione, i ricorrenti hanno depositato una memoria.
8. All’udienza pubblica dell’11/02/2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato.
10. Ritiene il Collegio che le risposte fornite dal c.t.u. a conclusione delle operazioni peritali, nonché in risposta alle osservazioni critiche dei consulenti tecnici di parte, confermino la fondatezza dei motivi di ricorso.
11. Quanto alle censure rivolte alle opere indicate al punto n. 1 dell’ordinanza di demolizione (“ Costruzione di tetto di copertura a falde su preesistente fabbricato in c.a. a un piano fuori terra ”), è fondata la censura con la quale parte ricorrente deduce che tale tetto di copertura (al pari, come si vedrà, del patio rialzato indicato al punto n. 3 dell’ordinanza) è conforme a quanto assentito, dapprima, con il permesso di costruire in sanatoria n. 103 del 2011 e, poi, con il permesso di costruire n. 10/2013.
Il consulente, all’esito delle operazioni peritali, ha concluso nel senso che “ la congruenza dello stato di fatto dell’immobile in trattazione con i relativi atti concessori del 2011 e del 2013 risulta confermata in relazione alla configurazione originaria, costituita da un primo piano fuori terra con copertura piana, come rappresentato nei corrispondenti elaborati grafici e fotografici dell’epoca ” e che, “ salvo alcune discrepanze di modestissima entità tra le misure rilevate, rispetto a quelle riportate nelle tavole allegate ai citati titoli abilitativi, tali da non alterare in maniera significativa le superfici, i volumi e la sagoma del fabbricato in trattazione, comunque ricomprese nelle tolleranze di Legge ”, “ In riferimento alla prima contestazione circa la presunta totale difformità del tetto di copertura a falde inclinate rispetto al relativo titolo abilitativo del 01/02/2013 … non si evidenziano modifiche o ampliamenti di alcun genere e si conferma la non abitabilità dello stesso ”.
11.1. Il consulente ha rilevato una “ insignificante discrepanza dell’altezza massima interna al(la) linea di colmo pari a circa 2 cm (misura di progetto 1,70 mt – misura rilevata 1,72 mt) ”, che non corrisponde allo specifico oggetto dell’ordinanza di demolizione e al thema decidendum del presente giudizio, che invece attiene all’asserita radicale realizzazione abusiva dell’intero “ tetto di copertura a falde su preesistente fabbricato in c.a. a un piano fuori terra ”.
Come confermato dal medesimo consulente, in sede di esame delle osservazioni critiche dei c.t.p., « La stessa discrepanza evidenziata nel referto peritale, ritenuta “insignificante”, era finalizzata, invece, a dimostrare che lo stato di fatto accertato non assume alcun rilievo rispetto alle contestazioni illustrate “nell’ordinanza impugnata”, con le quali si voleva far intendere che il tetto a falde inclinate realizzato fosse in totale difformità rispetto ai relativi titoli autorizzativi ».
11.2. Quanto all’asserita assenza dei pareri paesaggistico e aeroportuale, il c.t.u. ha rilevato che la realizzazione di tale “ copertura a falde inclinate rivestita con tegole tipo “Coppi” rappresenta una prescrizione del N.O. Paesaggistico n. 125726 del 04 giugno 2008, la cui ottemperanza è stata rispettata all’interno del periodo di vigenza dello stesso N.O. della durata quinquennale ” e che sussiste, inoltre, il “ Nulla Osta ENAC n. 9644 – del 11/02/2010 ” che “ fa comunque riferimento all’autorizzazione paesaggistica e ai relativi elaborati grafici ”, sottolineando, inoltre, che “ gli elaborati grafici allegati al Permesso di Costruire n. 10 del 01/02/2013 sono identici a quelli allegati al Nulla Osta Paesaggistico, quindi dell’ENAC, e all’autorizzazione sismica rilasciata dall’Ufficio Tecnico competente della Regione AB (Genio Civile) ”.
11.3. Né tantomeno occorreva, come ha rilevato il c.t.p. del Comune di Reggio AB, un’ulteriore autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la AB, sussistendo, ai fini paesaggistici, il nulla osta n. 125726 rilasciato dall’allora Provincia in data 04/06/2008.
Va condiviso, anche sul punto, quanto rilevato dal c.t.u., e cioè che quest’ultimo nulla osta, rilasciato “ in epoca antecedente al 1° gennaio 2010, deve ritenersi pienamente efficace ” ed idoneo ad autorizzare la realizzazione dell’opera “ poiché emesso dall’unico Ente all’epoca competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ”, laddove l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004) sarebbe stata necessaria laddove le opere fossero state autorizzate o realizzate dopo l’entrata in vigore delle pertinenti norme del medesimo Codice (1 gennaio 2010).
Ed infatti, ai sensi dell’art. 159 del medesimo Codice (in forza del quale “ Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. ”), la disciplina sostanziale della procedura di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali, è entrata a regime dall’1 gennaio 2010, data dalla quale è divenuta pienamente operativa la procedura ordinaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Nel regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 159 del Codice, “ L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà(va) immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate ” e lo stesso nulla osta n. 125726 rilasciato dall’allora Provincia in data 04/06/2008 è stato indirizzato per la prevista comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della AB – Sezione Staccata di Reggio AB, senza che questa abbia esercitato il potere di annullamento ai sensi del comma 9.
12. In relazione al presunto abuso descritto al punto n. 2 dell’ingiunzione demolitoria (“ Realizzazione di ampliamento del fabbricato originario mediante costruzione di corpo aggiunto, di dimensioni pari a 2,60 x 3,90 m e altezza pari a ml. 4,00 circa, dietro il quale si rileva scala autoportante in ferro per consentire l'accesso al secondo piano fuori terra della porzione di fabbricato retrostante ”), dalla relazione di consulenza emerge la fondatezza delle censure con le quali i ricorrenti hanno dedotto che si tratta di un “vano tecnico” (artt. 6 co. 1 lett. e.6), 32 o 34 bis d.P.R. 380/2001), non sanzionabile con l’ordinanza di demolizione ex art. 31 del d.P.R. 380/2001.
12.1. Il consulente ha, infatti, accertato “ in occasione di entrambi i sopralluoghi ” che tale vano, pur non “ ricompreso negli atti concessori sopra citati dell’intero immobile e pertanto non autorizzato ”, ha le caratteristiche di un locale tecnico, essendo utilizzato “ per l’alloggiamento dell’impianto autoclave con serbatoio di accumulo ed elettropompa, dello scaldabagno, della caldaia a gas, di un quadro elettrico, di una vaschetta lavapanni e di un compressore d’aria, e tenuto conto del fatto che il locale è dotato di accesso autonomo rispetto al corpo principale dell’immobile, lo stesso potrebbe essere ragionevolmente qualificato come vano tecnico destinato all’alloggiamento di impianti tecnologici ”.
12.2. Al fine di accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 3, comma 1, lettera e.6) del d.P.R. 380/2001, il c.t.u. ha dato atto che “ il volume dell’edificio principale, al netto dell’intercapedine del sottotetto non abitabile, ammonta a 452,25 mc, il cui 20% è pari 97,77 mc > di 32,80 mc del presunto “locale accessorio” di che trattasi ”, donde la realizzazione di un locale tecnico pertinenziale che comporta la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale.
12.3. La realizzazione di tale locale senza legittimo titolo edilizio, dunque, in quanto destinato all’alloggiamento di impianti tecnologici, non determinando superficie né tantomeno volumetria utile, non era sanzionabile con l’ordinanza di demolizione.
13. Quanto alla terza ed ultima opera abusiva (“ Realizzazione di patio rialzato di circa ml. 1,50 dal piano di calpestio, presente lungo tutto il lato est e quello sud del fabbricato ”) il c.t.u. ha chiarito, confermando sul punto quanto dedotto dai ricorrenti, che tale patio rialzato “ era preesistente nel fabbricato oggetto di concessione in sanatoria del 2011 e che è stato ridotto sul fronte principale ovest e, pertanto, non si riscontrano nuove realizzazioni ”.
Ed ancor prima, ha rilevato il medesimo consulente che tale patio rialzato di circa ml. 1,50 dal piano di calpestio, presente lungo tutto il lato est e quello sud del medesimo fabbricato, “ era già presente nelle foto e negli elaborati grafici allegati agli atti concessori e ai relativi Nulla Osta Paesaggistico dell’anno 2008, ed Enac agli atti di causa e, di fatto, è stato ridotto sul fronte principale ovest. Pertanto, non si riscontrano nuove realizzazioni ”.
Donde, la fondatezza della censura con la quale i ricorrenti contestano che tale patio sia stato realizzato in assenza di titolo abilitativo e non anche meramente ridotto rispetto alle dimensioni già assentite.
14. Conclusivamente, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza del Servizio di vigilanza edilizia del Comune di Reggio AB n. 19/2023, impugnata.
15. Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, fatta eccezione per l’importo del contributo unificato e delle spese di consulenza, che vanno, invece, poste definitivamente a carico del Comune di Reggio AB.
16. Letta l’istanza del consulente tecnico d’ufficio, Geom. Francesco Muzzupappa, di liquidazione dell’onorario per la prestazione svolta, quantificato in complessivi euro 3.708,61, calcolato “ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013” e comprensivo di “Spese e oneri accessori” pari ad € 741,72; e ritenuto che deve farsi applicazione del d.m. n. 182/2002, ed in particolare dell’art. 11 dello stesso, e che, in relazione al valore dell’immobile indicato in euro 140.000,00, l’importo richiesto appare complessivamente congruo, tenuto conto della qualità della prestazione svolta, della tipologia di attività espletata, della complessità dei quesiti e della necessità di dedurre sulle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, nonchè della assenza di contestazione delle parti rispetto all’istanza di liquidazione presentata dal consulente; ritiene il Collegio, quindi, di liquidare il compenso dovuto al CTU nella misura di euro 3.708,61 (comprensivi dell’anticipo disposto all’atto della nomina e posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente), che provvederà al rimborso delle somme eventualmente già versate dai ricorrenti al momento dell’inizio delle operazioni peritali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB, Sezione Staccata di Reggio AB, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’ordinanza del Servizio di vigilanza edilizia del Comune di Reggio AB n. 19/2023, impugnata.
Spese compensate, ad eccezione dell’importo del contributo unificato, ove versato, e delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, così come liquidate in parte motiva, a carico del Comune di Reggio AB, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio AB nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IS, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PP IC, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| PP IC | TE IS |
IL SEGRETARIO