Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 98/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 98/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 54/2021 pubblicata il 16/02/2021 dal Tribunale di Larino in composizione collegiale nel procedimento n. 828/2016 R.G., notificata in data 22/02/2021 avente ad oggetto: Querela di falso
TRA
LE SA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ARGENTIERI VALERIO, elettivamente domiciliato in VIALE F. P. DE CECCO 24 PESCARA presso il difensore
APPELLANTE
E
Siena NPL 2018 S.r.l. (C.F. 14535321005), rappresentata dalla PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.a., (CF 13048380151)
con il patrocinio dell'avv. . ALESSANDRA CAPPUCCILLI, con domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata alessandra.cappuccilli@ordineavvocatipescarapec.it
APPELLATA
EL IU (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LUIGI CESARE GRECO e dall'avv. Costantino Greco, elettivamente domiciliato in VIA G. PEPE N.23, TERMOLI, presso il difensore avv. LUIGI CESARE GRECO
APPELLATO
Nonché
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte D'Appello di Campobasso
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/1/2024, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. ARGENTIERI VALERIO chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 6
b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario per il presente giudizio e per il giudizio di primo grado”; per l'appellata Siena NPL 2018 S.r.l., l'avv. Alessandra CAPPUCCILLI così conclude:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso, contrariis reiectis, provvedere come appresso: a) rigettare integralmente la proposta impugnazione e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 54/2021 del Tribunale di Larino;
b) condannare l'appellante alla rivalsa, in favore della società appellata, delle spese e competenze del presente giudizio”; per l'appellato IE PP, l'avv. LUIGI CESARE GRECO e l'avv. Costantino Greco concludono perché voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Campobasso:
“-Rigettare l'impugnazione della IA AR perché del tutto infondata ed inammissibile;
-Condannare la stessa al pagamento in favore del IE PP delle spese ed onorari del presente grado di giudizio;
-Condannare la stessa appellante al pagamento di una somma, rimessa alla valutazione della Corte, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc.”;
Il PG ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con nota depositata in data 10/6/21.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata il 29/6/2016 SA LE conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e IE PP, già Notaio in Termoli, proponendo querela di falso in via principale avverso l'atto pubblico di mutuo ipotecario rep. 56161, racc. 17139 del 13- 12-2006, rogato dal Notaio dott. PP IE, intercorso tra la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., mutuante, IA UI, mutuataria, e IA AR, fideiussore;
la querela era proposta contro la fideiussione rilasciata dall'attrice, la quale sosteneva di non avere sottoscritto l'atto e di non essere mai comparsa dinanzi al Notaio IE e di essere venuta a conoscenza casualmente di detto contratto;
la IA chiedeva che, in accoglimento della domanda, fossero accertate e dichiarate la falsità e/o non autenticità della propria sottoscrizione apposta in calce all'atto pubblico suddetto nonché la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità della sottoscrizione stessa.
Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepivano l'inammissibilità della querela, per l'omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità, attesa l'insufficienza ed inidoneità di quelli offerti con l'atto introduttivo, e ne deducevano, nel merito, l'infondatezza, chiedendone il rigetto.
La banca proponeva, inoltre, domanda subordinata di accertamento e declaratoria dell'esclusiva responsabilità del convenuto Notaio PP IE per aver dato luogo alla falsità dell'atto pubblico a suo rogito, e per l'effetto di condanna dello stesso, a titolo di risarcimento danni, al pagamento, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di una somma equivalente all'importo della fideiussione rilasciata dalla signora IA AR pari a complessivi
€ 360.000,00 (art. 9 del contratto di mutuo), ovvero di un importo pari al credito vantato dalla banca in ragione del mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale con il contratto di mutuo in questione o comunque della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Ritenuta ammissibile la proposta querela di falso, espletata CTU grafologica, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 54/2021 pubblicata il 16/02/2021, notificata in data 22/02/2021, rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00, delle spese processuali e di CTU e con condanna della stessa ex art. 96 u.c. cpc.
Il Tribunale rilevava che all'esito di indagine grafologica, condotta secondo retti criteri tecnici e immune da vizi logici, il CTU aveva risposto al quesito propostogli affermando che le
Pag. 2 a 6 sottoscrizioni “AR IA” apposte sull'atto pubblico impugnato erano autografe e appartenevano all'attrice IA AR;
l'eventuale carattere apocrifo di altre sottoscrizioni della IA apposte su altri documenti era irrilevante ai fini decisori, giacché l'oggetto del giudizio era solo e soltanto l'accertamento della falsità o autenticità della sottoscrizione apposta in calce al rogito;
il profilo di falsità – abuso di foglio firmato in bianco – prospettato per la prima volta dall'attrice con la comparsa conclusionale, costituiva mutamento radicale dei fatti dedotti con la citazione introduttiva, che in alcun modo poteva trovare ingresso con gli scritti conclusionali;
la domanda subordinata era assorbita.
SA LE, proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il 22/3/21 e iscritta a ruolo il 24/3/21, chiedendo che la Corte volesse così provvedere:
“a) In via preliminare: in accoglimento della richiesta di sospensione spiegata per le ragioni dedotte da intendersi ivi riportate, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza appellata;
b) nel merito: previo accertamento e declaratoria di ammissibilità del presente appello ex art. 348 bis c.p.c., voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare la fondatezza della domanda proposta dalla Dott.sa AR IA, nella spiegata qualità e per l'effetto, revocare la sanzione pecuniaria pari ad € 20,00= inflitta alla Dott.sa AR IA, revocare, altresì, il pagamento stabilito in via equitativa di € 2.417,50= per ciascuna delle parti processuali, il tutto comunque, sempre entro la competenza del giudice adito;
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario per il presente giudizio e per il giudizio di primo grado”.
Si costituiva la Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata dalla PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.a. quale cessionaria del credito della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva il notaio EL PP, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc e nel merito il suo rigetto, con vittoria di spese e con condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.
Rigettata la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, riguardando l'appello causa ricompresa nelle ipotesi cui all'art. 70 co. 1 cpc, e rigettate le richieste di inibitoria e di rinnovazione della CTU avanzate dall'appellante, con ordinanza del 11/1/24, resa all'esito della trattazione scritta dell'udienza, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con l'unico motivo di appello, SA LE contesta la CTU espletata in primo grado, (esame su fotocopia, mancata indicazione degli strumenti, mancanza di riferimenti metrici, scorrettezza del saggio grafologico, mancanza di certezza delle conclusioni), l'erroneo rigetto dell'istanza di ordine di esibizione alla banca, la possibilità che la sorella dell'appellante, con artificio o raggiro, le abbia chiesto di sottoscrivere un documento.
Le contestazioni dell'appellante sono del tutto infondate.
3. Va preliminarmente evidenziato che la CTU di primo grado si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti;
l'attrice non ha né nominato un proprio CTP, né ha sollevato osservazioni alla bozza, né ha sollevato osservazioni dopo il deposito della CTU;
neppure in sede di precisazione delle conclusioni ha formulato contestazioni avverso la CTU;
con la comparsa conclusionale neppure è stata contestata la CTU e le conclusioni della stessa;
a giustificazione dell'accertata autografia la IA ha dedotto che “un funzionario di Banca compiacente, un Ufficiale di Stato compiacente ed una “cliente della banca” compiacente hanno acceso un contratto di mutuo nonostante non vi erano le condizioni, sacrificando l'ignara parte chiamata con qualche sotterfugio a firmare “qualcosa”, che poi è risultato essere il mutuo di € 180.000 concesso alla IG.ra IA UI, creando così l'odierno “incaglio” che ha fatto scaturire la presente causa”; la IA, con la citazione in appello, ha effettuato per la prima volta contestazioni alla CTU, allegando alla citazione la relazione del proprio consulente tecnico di parte, depositata per la prima volta solo in grado di appello ed ha richiesto la rinnovazione della consulenza.
4. Ciò premesso, va rilevato che le conclusioni della CTU svolta devono essere integralmente
Pag. 3 a 6 recepite, in quanto fondate su corretti criteri tecnici ed immune da vizi logici, come già rilevato dal Tribunale.
Il consulente si è avvalso dei normali strumenti di ausilio ai periti grafici, come macchina fotografica digitale, scanner, Pc, programma di video scrittura;
del tutto infondate sono le contestazioni relative alla mancata indicazione degli strumenti utilizzati in concreto;
come pure dedotto dall'appellante tale indicazione potrebbe tuttalpiù essere stata necessaria nel caso in cui CTP avesse voluto verificare l'idoneità degli strumenti utilizzati, mentre nella fattispecie il CTP non è stato neppure nominato;
nessuna prova è stata offerta dall'appellante circa l'inidoneità degli strumenti utilizzati dal consulente.
Il consulente ha correttamente seguito il metodo grafologico della scuola francese/europea e quello grafonomico;
non si è limitato ad una comparazione calligrafica, ma ha utilizzato la grafologia e le sue leggi, esaminando la scrittura secondo i generi grafologici, le specie e i piccoli segni, il tratto - la sua tensione- il grado di spontaneità - la variabilità grafica - il livello grafico.
L'esame della autenticità delle sottoscrizioni del documento non è stato effettuato su una fotocopia, come dedotto dall'appellante, ma sull'originale del documento.
Il consulente ha accertato che le varie firme (n. 16) in verifica erano state oggetto di attenta analisi fisica e che e non si evidenziavano alterazioni, manomissioni, cancellazioni di tipo meccanico o chimico, abrasioni, manomissione artificiosa di tali sottoscrizioni, che risultavano apposte, già ictu oculi, dalla medesima mano;
il consulente ha analizzato e comparato le caratteristiche delle dette sottoscrizioni originali, confermando già quanto emerso dalla prima visione delle sottoscrizioni.
È priva di fondamento anche la contestazione dell'esame comparativo effettuato con documenti in fotocopia;
le due carte di identità e una procura conferita sono state esaminate in fotocopia;
il consulente ha esaminato il cartellino anagrafico del 2011 in originale, altra procura in originale, firma su verbale di udienza del 10/2/2017 in originale , firma su verbale di udienza del 09.05.2018 in originale, firma su procura alle liti all'avv. Argentieri in originale, nonché ha effettuato saggio grafico di mano della stessa appellante.
Il fatto che l'appellante durante il saggio grafico possa aver subito condizionamenti è una mera allegazione, del tutto sfornita di prova;
del resto, l'appellante si è limitata ad apporre delle sottoscrizioni su foglio.
L'analisi grafologica si è svolta su firme comparative sufficienti, quantitativamente ed anche qualitativamente, anteriori e posteriori.
Dall'esame delle scritture di comparazione con l'originale “sono emerse rilevanti e significative convergenze in generi grafologici tra le firme in verifica e i documenti comparativi nel quadro di un'evoluzione diacronica;
mentre non è emerso nessun motivo grafotecnico di dubitare dell'autenticità delle firme verificande o che vada in direzione contraria”, conclusione che deve essere recepita in questa sede tenuto conto degli accertamenti eseguiti ed indicati nella relazione.
Deve pure rilevarsi che le immagini inserite sono state dal consulente ingrandite o tagliate per finalità espositive, ma senza alterarne le proporzioni o altro, così che è infondata pure la contestazione relativa alla mancanza di riferimenti metrici.
Deve inoltre rilevarsi che anche il CTP nominato dal Notaio e quello nominato dalla banca, a seguito degli accertamenti eseguiti specificamente indicati nelle relazioni rispettivamente depositate, sono giunti alle medesime conclusioni del consulente tecnico di ufficio.
Ne consegue che le contestazioni effettuate dall'appellante alla CTU devono ritenersi del tutto infondate e che il rigetto della rinnovazione della CTU disposto con ordinanza istruttoria deve essere in questa sede confermato.
4.1. È appena il caso di rilevare che gli assunti difensivi della stessa parte appellante sono del tutto contraddittori tra loro, tenuto conto del fatto che, da una parte, l'appellante, contestando la CTU, sostiene che le sottoscrizioni siano apocrife, dall'altra, deduce che tali sottoscrizioni sono autentiche, essendo state estorte con artificio o raggiro (nella comparsa conclusionale di primo grado -raggiro del funzionario di banca-, in appello -raggiro posto in essere dalla sorella-).
Pag. 4 a 6 Pur non rilevando ai fini decisori il tema introdotto del foglio firmato a seguito di raggiro o artificio, tema mai introdotto ritualmente nel procedimento in esame, ciò che rileva è la deduzione/riconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni, che contrasta con la richiesta di dichiarazione della falsità della sottoscrizione.
5. Anche il dedotto erroneo rigetto dell'istanza di ordine di esibizione è del tutto infondato ed irrilevante ai fini decisori;
l'attrice in primo grado ha formulato istanza al CTU di acquisire la documentazione relativa alla pratica di mutuo presso la banca;
a parte l'irritualità di tale domanda, è del tutto irrilevante il fatto dedotto che non vi sia alcun documento a sostegno dell'istruttoria effettuata dalla banca Monte Paschi di Siena per poter erogare il finanziamento e per poter ritenere la Dott.sa AR IA sia “valida garante della somma richiesta”; il procedimento in esame riguarda esclusivamente l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto di mutuo e non le condizioni di validità del mutuo stesso;
del tutto irrilevante ai fini decisori è il dedotto obbligo della banca ex art. 119 TUB, che attiene alla tutela dei clienti della banca per i diritti spettanti ai clienti verso la banca e non già ai fini della domanda di querela di falso oggetto del procedimento.
6. Infine va pure rilevato che la Banca ha dimostrato, producendola in giudizio, di possedere copia dei documenti anagrafici della IG.ra IA (tra cui la sua carta di identità), acquisiti in sede di stipula del contratto di mutuo: non si vede in che altro modo l'istituto di credito avrebbe potuto procurarsi tale documentazione, se non all'esito della consegna spontanea da parte della medesima IA AR, la quale non ha mai provveduto a confutare in modo specifico detta circostanza.
7. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare a ciascuna delle parti appellate le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore indeterminabile della causa e dell'attività prestata.
8. Va disposta infine, attesa la palese pretestuosità dell'appello proposto, nonostante l'evidenza della correttezza delle motivazioni della sentenza impugnata, l'appello fondato parzialmente su eccezioni e documentazione nuove rispetto a quelle sottoposte all'esame del Tribunale, avuto riguardo alla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, l'applicazione della condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c. come tra l'altro richiesto da entrambe le parti appellate.
Parte appellante, dunque, va condannata ex art. 96, comma 3°, c.p.c., cosi come modificato dalla L. 69/09, tenuto conto del comportamento tenuto, che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Ciò premesso, in ordine alla quantificazione si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", che non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2012, n. 21570); la Corte reputa equo liquidare a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., la somma pari a alle spese di lite, liquidate ai sensi del DM n. 147/22, oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione al saldo.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da LE SA, avverso la sentenza n. 54/2021 pubblicata il 16/02/2021 dal Tribunale di Larino,
Pag. 5 a 6 così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna LE SA al pagamento, in favore della Siena NPL 2018 S.r.l. come rappresentata in atti e di PP EL, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 12.156,00 per compensi, per ciascuna parte appellata, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- condanna LE SA al pagamento, in favore della Siena NPL 2018 S.r.l. come rappresentata in atti e di PP EL, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., della somma di 12.156,00 per ciascuna parte, oltre interessi come precisato in motivazione;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 10/01/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 6 a 6