Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 988
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Legittimazione a ricorrere ex art. 625 bis c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile perché lo strumento processuale azionato (art. 625-bis c.p.p.) non tutela l'interesse prospettato. La legittimazione a ricorrere avverso provvedimenti della Corte di cassazione che contengano un errore materiale o di fatto spetta al procuratore generale e al condannato, ma non all'imputato assolto che ha presentato ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 988
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 988
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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