CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MU MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
RITENUTO IN FATTO 1. Con atto in data 27/10/2025 MU IA, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 14186 con cui, in data 3/4/2025, la Quarta Sezione di questa Corte aveva rigettato un precedente ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva negato a MU IA il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p. 2. La difesa ricorda, quindi, che, con il ricorso rigettato, era stata contestata la decisione della Corte distrettuale che aveva respinto la richiesta di indennizzo ritenendo che MU avesse contribuito a determinare l'adozione del provvedimento cautelare con un comportamento gravemente colposo. In particolare, erano state valorizzate una serie di conversazioni telefoniche, intercorse fra l'istante e altri coimputati, riguardanti una "circolazione anomala" di assegni, interpretata dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 988 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 21/11/2025 Corte di appello come un mezzo di finanziamento del sodalizio criminale contestato. La difesa sosteneva che la Corte territoriale aveva errato nel non effettuare il necessario raffronto tra la condotta dell'imputato e le ragioni effettivamente poste a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Secondo il ricorso, il provvedimento restrittivo originale si basava su elementi diversi, ovvero: le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (Giglio) che descriveva il MU come un "fatturista"; l'emissione di una fattura da 780.000 euro, che il GIP riteneva un riscontro a tali dichiarazioni. Il ricorso evidenziava come MU fosse stato poi assolto proprio perché il giudice della cognizione aveva ritenuto non provata l'attribuzione di tale fattura all'imputato. Di conseguenza, le conversazioni sugli assegni, non essendo state valorizzate dal GIP per l'applicazione della misura cautelare, non potevano costituire la "colpa grave" ostativa alla riparazione, mancando il nesso di causalità diretta tra tale condotta e la detenzione subita. La Quarta Sezione, con la sentenza del 3/4/2025, aveva rigettato il ricorso, secondo quanto espone la difesa, sul presupposto che le conversazioni telefoniche fossero già state considerate dal GIP come elementi indiziari per applicare la misura cautelare. 2.1 Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. in valutazione denuncia proprio questa affermazione come un errore di fatto. La difesa sostiene che la Corte di cassazione è incorsa in un "errore percettivo", affermando un fatto che sarebbe smentito dalla semplice lettura dell'ordinanza di custodia cautelare originale. Si legge, al riguardo, nel ricorso: "La Corte, cadendo in errore di fatto, afferma che : "i giudici della riparazioni, dunque, hanno dato rilievo a comportamenti che la sentenza assolutoria non aveva smentito nel loro accadimento fattuale e che il provvedimento cautelare aveva indicato come valevoli a fondare il giudizio sulla sussistenza della gravita indiziarla" (pag. 6) non avvedendosi, operazione da compiere attraverso la mera lettura dell'ordinanza di custodia cautelare, che quelle conversazioni non erano state indicate, nell'ordinanza di applicazione della misura, quali indizi fondanti la stessa". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto lo strumento processuale azionato non tutela l'interesse prospettato nel ricorso. Questa Corte, muovendo dal dato letterale, ha ripetutamente statuito che la legittimazione a ricorrere ex art. 625 bis c.p.p. avverso i provvedimenti giurisdizionale di questa Corte che contengano un errore materiale o di fatto spetta 2 al procuratore generale e al condannato, sintagma che, nel suo inequivoco significato, esclude che dello strumento processuale possa avvalersi l'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso presentato avverso l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 3, n. 6835 del 28/01/2004, Mongiardo, Rv. 228495 - 01; Sez. 4, n. 38269 del 21/07/2009, Somma, Rv. 245292 - 01; Sez. 2, n. 23762 del 08/05/2015, brio, Rv. 264227 - 01). 1.2 Da tale risultato interpretativo solo apparentemente si discostano due prenunce (Sez. 3, n. 25653 del 5/7/2022, Sassano, Rv. 283621 e Sez. 3, n. 43608 del 17/11/2022, Patti) in quanto, come osservato in Sez. 3, n. 35329 del 4/6/2024, Crupi, la prima decisione era relativa a una richiesta di indennizzo proposta da un soggetto che aveva riportato la condanna a una pena in forza di sentenza formalmente divenuta irrevocabile poi venuta meno per effetto del giudizio di revisione mentre la seconda aveva rigettato nel merito il ricorso, benché proposto da soggetto "non condannato", senza però affrontare il tema dell'ammissibilità. 1.3 Escluso che la seconda sentenza possa costituire precedente significativo ai fine della decisione, non fornendo alcun spunto significativo, in relazione alla prima va osservato che è relativa a fattispecie che non ha alcuna attinenza con la vicenda in esame, nella quale il ricorrente ha subito un periodo di carcerazione, in relazione alla quale avanza richiesta di equa riparazione, ai sensi dell'art. 314 comma 1 c.p.p. senza che sia mai intervenuta una sentenza divenuta irrevocabile che gli abbia attribuito la posizione di condannato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna di MU al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto, altresì, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell'imputato sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il predetto versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 Così deciso il 21/11/2025 •
RITENUTO IN FATTO 1. Con atto in data 27/10/2025 MU IA, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 14186 con cui, in data 3/4/2025, la Quarta Sezione di questa Corte aveva rigettato un precedente ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva negato a MU IA il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p. 2. La difesa ricorda, quindi, che, con il ricorso rigettato, era stata contestata la decisione della Corte distrettuale che aveva respinto la richiesta di indennizzo ritenendo che MU avesse contribuito a determinare l'adozione del provvedimento cautelare con un comportamento gravemente colposo. In particolare, erano state valorizzate una serie di conversazioni telefoniche, intercorse fra l'istante e altri coimputati, riguardanti una "circolazione anomala" di assegni, interpretata dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 988 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 21/11/2025 Corte di appello come un mezzo di finanziamento del sodalizio criminale contestato. La difesa sosteneva che la Corte territoriale aveva errato nel non effettuare il necessario raffronto tra la condotta dell'imputato e le ragioni effettivamente poste a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Secondo il ricorso, il provvedimento restrittivo originale si basava su elementi diversi, ovvero: le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (Giglio) che descriveva il MU come un "fatturista"; l'emissione di una fattura da 780.000 euro, che il GIP riteneva un riscontro a tali dichiarazioni. Il ricorso evidenziava come MU fosse stato poi assolto proprio perché il giudice della cognizione aveva ritenuto non provata l'attribuzione di tale fattura all'imputato. Di conseguenza, le conversazioni sugli assegni, non essendo state valorizzate dal GIP per l'applicazione della misura cautelare, non potevano costituire la "colpa grave" ostativa alla riparazione, mancando il nesso di causalità diretta tra tale condotta e la detenzione subita. La Quarta Sezione, con la sentenza del 3/4/2025, aveva rigettato il ricorso, secondo quanto espone la difesa, sul presupposto che le conversazioni telefoniche fossero già state considerate dal GIP come elementi indiziari per applicare la misura cautelare. 2.1 Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. in valutazione denuncia proprio questa affermazione come un errore di fatto. La difesa sostiene che la Corte di cassazione è incorsa in un "errore percettivo", affermando un fatto che sarebbe smentito dalla semplice lettura dell'ordinanza di custodia cautelare originale. Si legge, al riguardo, nel ricorso: "La Corte, cadendo in errore di fatto, afferma che : "i giudici della riparazioni, dunque, hanno dato rilievo a comportamenti che la sentenza assolutoria non aveva smentito nel loro accadimento fattuale e che il provvedimento cautelare aveva indicato come valevoli a fondare il giudizio sulla sussistenza della gravita indiziarla" (pag. 6) non avvedendosi, operazione da compiere attraverso la mera lettura dell'ordinanza di custodia cautelare, che quelle conversazioni non erano state indicate, nell'ordinanza di applicazione della misura, quali indizi fondanti la stessa". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto lo strumento processuale azionato non tutela l'interesse prospettato nel ricorso. Questa Corte, muovendo dal dato letterale, ha ripetutamente statuito che la legittimazione a ricorrere ex art. 625 bis c.p.p. avverso i provvedimenti giurisdizionale di questa Corte che contengano un errore materiale o di fatto spetta 2 al procuratore generale e al condannato, sintagma che, nel suo inequivoco significato, esclude che dello strumento processuale possa avvalersi l'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso presentato avverso l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 3, n. 6835 del 28/01/2004, Mongiardo, Rv. 228495 - 01; Sez. 4, n. 38269 del 21/07/2009, Somma, Rv. 245292 - 01; Sez. 2, n. 23762 del 08/05/2015, brio, Rv. 264227 - 01). 1.2 Da tale risultato interpretativo solo apparentemente si discostano due prenunce (Sez. 3, n. 25653 del 5/7/2022, Sassano, Rv. 283621 e Sez. 3, n. 43608 del 17/11/2022, Patti) in quanto, come osservato in Sez. 3, n. 35329 del 4/6/2024, Crupi, la prima decisione era relativa a una richiesta di indennizzo proposta da un soggetto che aveva riportato la condanna a una pena in forza di sentenza formalmente divenuta irrevocabile poi venuta meno per effetto del giudizio di revisione mentre la seconda aveva rigettato nel merito il ricorso, benché proposto da soggetto "non condannato", senza però affrontare il tema dell'ammissibilità. 1.3 Escluso che la seconda sentenza possa costituire precedente significativo ai fine della decisione, non fornendo alcun spunto significativo, in relazione alla prima va osservato che è relativa a fattispecie che non ha alcuna attinenza con la vicenda in esame, nella quale il ricorrente ha subito un periodo di carcerazione, in relazione alla quale avanza richiesta di equa riparazione, ai sensi dell'art. 314 comma 1 c.p.p. senza che sia mai intervenuta una sentenza divenuta irrevocabile che gli abbia attribuito la posizione di condannato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna di MU al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto, altresì, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell'imputato sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il predetto versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 Così deciso il 21/11/2025 •