Art. 5.
Agli adempimenti del precedente articolo 4 provvede la Commissione tecnica provinciale di cui all' articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 , integrata da due rappresentanti dei concedenti a miglioria e da due rappresentanti dei miglioratari. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1966 n. 105) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8" della presente legge.
Agli adempimenti del precedente articolo 4 provvede la Commissione tecnica provinciale di cui all' articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 , integrata da due rappresentanti dei concedenti a miglioria e da due rappresentanti dei miglioratari. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1966 n. 105) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8" della presente legge.