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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GN LA, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini 37 40129 Bologna BO
Email_2elettivamente domiciliato presso
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 020 2024 00253325 75 003 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.P.A. ricorre
contro
Equitalia Giustizia S.p.A. e
contro
Agenzia delle Entrate–Riscossione – Prov. di Bologna per l'annullamento della cartella di pagamento n. 020 2024 00253325 75 003 notificata il 26.11.2024, a mezzo pec, di € 35.290,60, oltre spese di notifica, con la quale viene richiesto il pagamento di “imposta di registro atti giudiziari” per l'anno 2011.
La vicenda trae origine dal ruolo esattoriale n.2024/0005532, reso esecutivo da EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. in nome e per conto della Corte di Appello di Bologna in data 2/08/2024 e consegnato all' Agente della riscossione in data 10/10/2024.
Parte ricorrente, a sostegno del proprio ricorso eccepisce in sintesi: a) L'illegittimità e nullità della cartella di pagamento – violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000 legata alla carenza della motivazione posta a fondamento della pretesa impositiva necessaria di comprenderne le ragioni ai fini di predisporre un'efficace azione difensiva;
2) L'illegittimità e nullità della cartella di pagamento – violazione e falsa applicazione dell'art. 227-ter D.P.R. 115/2002 riferita alla mancata osservanza del termine di trenta giorni per la iscrizione del tributo a ruolo;
3) L'illegittimità e nullità della cartella di pagamento – intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione dell'imposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria
- art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986; ciò in quanto dalla cartella di pagamento (primo atto impositivo notificato) qui opposta, non preceduta da atti interruttivi, risulta che la presunta imposta trae origine da un presunto omesso pagamento d'imposta di registro per l'anno 2011.4) L'illegittimità e nullità della cartella di pagamento – mancanza del presupposto d'imposta per regolare pagamento dell'imposta di registro correlata alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, n. 780 del 2011, n. rep. 1137/11. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si è regolarmente costituita Equitalia Giustizia S.p.A. respingendo le argomentazioni difensive avanzate dalla ricorrente rilevando l'esposizione in cartella dei riferimenti del tributo, consentendo la valutazione degli elementi al fine di approntare le opportune attività difensive;
rileva altresì che il termine dei 30 giorni non è perentorio e al quale non è correlata alcuna sanzione, per cui la riscossione del tributo è soggetta unicamente al termine di estinzione della pretesa per prescrizione;
non condivide il rilievo della prescrizione decennale poiché tale termine decorrenza deve essere calcolato dalla data di definitività della sentenza e non è trascorso alla data del 5.12.2024 (data di emissione della sentenza). Da ultimo eccepisce di non aver riscontro del riferito pagamento del tributo de quo.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In sede di memoria illustrativa depositata il 12.1.2026 parte ricorrente precisa che la cartella è stata oggetto di pagamento integrale da parte della incoporante Nominativo_1 cui l'agente ha notificato la distinta cartella duplo 502 il 21/02/2025.
Si è tempestivamente costituita altresì l'Agenzia Entrate – Riscossione la quale evidenzia preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, di cui chiede peraltro, il riconoscimento, sotto il profilo della non debenza della pretesa iscritta a ruolo, nonchè in relazione alle spese del giudizio. Al che invoca la totale estraneità ai motivi del contendere e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio con spese di lite compensate;
Nelle controdeduzioni tiene comunque a precisare la corretta motivazione della cartella di pagamento impugnata laddove è riportata l'indicazione della sentenza per cui al debitore è chiaro sia il motivo dell'obbligazione e sia l'importo, essendo fondata su un procedimento giudiziario conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 780/2011, che ha portato alla conferma di una condanna civilistica risarcitoria. Rileva altresì che trattandosi di imposta di registro prenotata a debito, non è necessaria la notificazione di alcun avviso di liquidazione o avviso bonario prodromico della cartella. La cartella costituisce quindi il primo ed unico atto con il quale viene recuperata l'imposta di registro con registrazione a debito e non vi può essere lesione del diritto di difesa del contribuente poichè la cartella non contiene altri importi, oltre all'imposta di registro essendo quindi del tutto analoga ad un avviso di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Questa Corte, sulla scorta della documentazione versata in atti, osserva che il debito erariale riferito all'imposta di registro, concernente la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, n. 780 del 2011 e contenuto nella cartella di pagamento impugnata, è stato pagato a mezzo bollettino di c/c postale eseguito il 20.3.2025.
Circostanza peraltro riscontrata dalla stessa AD, che, addirittura, definisce “illegittima” la pretesa erariale in sede di controdeduzioni.
Il materiale ed integrale pagamento della cartella è avvenuto da parte della società Nominativo_1 Spa, coobbligato solidale, alla quale risulta essere stata notificata la distinta cartella duplo 502 il 21/02/2025.
Il contenzioso in essere viene quindi ad essere definito essendo venuto meno il presupposto d'imposta.
In ragione di quanto esposto la Corte accoglie il ricorso, con condanna alle spese di lite di Equitalia Giustizia Spa nella misura indicata in dispositivo. Gli ulteriori motivi di legittimità esposti sono da ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-condanna Equitalia Giustizia SpA alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 per compensi, € 250,00 per anticipazioni (C.U.T.), oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Presidente
RE RE
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GN LA, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini 37 40129 Bologna BO
Email_2elettivamente domiciliato presso
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 020 2024 00253325 75 003 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.P.A. ricorre
contro
Equitalia Giustizia S.p.A. e
contro
Agenzia delle Entrate–Riscossione – Prov. di Bologna per l'annullamento della cartella di pagamento n. 020 2024 00253325 75 003 notificata il 26.11.2024, a mezzo pec, di € 35.290,60, oltre spese di notifica, con la quale viene richiesto il pagamento di “imposta di registro atti giudiziari” per l'anno 2011.
La vicenda trae origine dal ruolo esattoriale n.2024/0005532, reso esecutivo da EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. in nome e per conto della Corte di Appello di Bologna in data 2/08/2024 e consegnato all' Agente della riscossione in data 10/10/2024.
Parte ricorrente, a sostegno del proprio ricorso eccepisce in sintesi: a) L'illegittimità e nullità della cartella di pagamento – violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000 legata alla carenza della motivazione posta a fondamento della pretesa impositiva necessaria di comprenderne le ragioni ai fini di predisporre un'efficace azione difensiva;
2) L'illegittimità e nullità della cartella di pagamento – violazione e falsa applicazione dell'art. 227-ter D.P.R. 115/2002 riferita alla mancata osservanza del termine di trenta giorni per la iscrizione del tributo a ruolo;
3) L'illegittimità e nullità della cartella di pagamento – intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione dell'imposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria
- art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986; ciò in quanto dalla cartella di pagamento (primo atto impositivo notificato) qui opposta, non preceduta da atti interruttivi, risulta che la presunta imposta trae origine da un presunto omesso pagamento d'imposta di registro per l'anno 2011.4) L'illegittimità e nullità della cartella di pagamento – mancanza del presupposto d'imposta per regolare pagamento dell'imposta di registro correlata alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, n. 780 del 2011, n. rep. 1137/11. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si è regolarmente costituita Equitalia Giustizia S.p.A. respingendo le argomentazioni difensive avanzate dalla ricorrente rilevando l'esposizione in cartella dei riferimenti del tributo, consentendo la valutazione degli elementi al fine di approntare le opportune attività difensive;
rileva altresì che il termine dei 30 giorni non è perentorio e al quale non è correlata alcuna sanzione, per cui la riscossione del tributo è soggetta unicamente al termine di estinzione della pretesa per prescrizione;
non condivide il rilievo della prescrizione decennale poiché tale termine decorrenza deve essere calcolato dalla data di definitività della sentenza e non è trascorso alla data del 5.12.2024 (data di emissione della sentenza). Da ultimo eccepisce di non aver riscontro del riferito pagamento del tributo de quo.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In sede di memoria illustrativa depositata il 12.1.2026 parte ricorrente precisa che la cartella è stata oggetto di pagamento integrale da parte della incoporante Nominativo_1 cui l'agente ha notificato la distinta cartella duplo 502 il 21/02/2025.
Si è tempestivamente costituita altresì l'Agenzia Entrate – Riscossione la quale evidenzia preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, di cui chiede peraltro, il riconoscimento, sotto il profilo della non debenza della pretesa iscritta a ruolo, nonchè in relazione alle spese del giudizio. Al che invoca la totale estraneità ai motivi del contendere e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio con spese di lite compensate;
Nelle controdeduzioni tiene comunque a precisare la corretta motivazione della cartella di pagamento impugnata laddove è riportata l'indicazione della sentenza per cui al debitore è chiaro sia il motivo dell'obbligazione e sia l'importo, essendo fondata su un procedimento giudiziario conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 780/2011, che ha portato alla conferma di una condanna civilistica risarcitoria. Rileva altresì che trattandosi di imposta di registro prenotata a debito, non è necessaria la notificazione di alcun avviso di liquidazione o avviso bonario prodromico della cartella. La cartella costituisce quindi il primo ed unico atto con il quale viene recuperata l'imposta di registro con registrazione a debito e non vi può essere lesione del diritto di difesa del contribuente poichè la cartella non contiene altri importi, oltre all'imposta di registro essendo quindi del tutto analoga ad un avviso di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Questa Corte, sulla scorta della documentazione versata in atti, osserva che il debito erariale riferito all'imposta di registro, concernente la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, n. 780 del 2011 e contenuto nella cartella di pagamento impugnata, è stato pagato a mezzo bollettino di c/c postale eseguito il 20.3.2025.
Circostanza peraltro riscontrata dalla stessa AD, che, addirittura, definisce “illegittima” la pretesa erariale in sede di controdeduzioni.
Il materiale ed integrale pagamento della cartella è avvenuto da parte della società Nominativo_1 Spa, coobbligato solidale, alla quale risulta essere stata notificata la distinta cartella duplo 502 il 21/02/2025.
Il contenzioso in essere viene quindi ad essere definito essendo venuto meno il presupposto d'imposta.
In ragione di quanto esposto la Corte accoglie il ricorso, con condanna alle spese di lite di Equitalia Giustizia Spa nella misura indicata in dispositivo. Gli ulteriori motivi di legittimità esposti sono da ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-condanna Equitalia Giustizia SpA alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 per compensi, € 250,00 per anticipazioni (C.U.T.), oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Presidente
RE RE