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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2558/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
9.12.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29.10.2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. DELLA MARCA CARMELA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_2
PALMA ORIANA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ARIENZO (CE) in data 20.07.2011; rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 28.12.2011) e (il Per_1 Per_2
29.09.2015); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 19.12.2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 1. I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare dove riterranno più opportuno la loro residenza o domicilio, sebbene si obbligano a comunicarsi - nell'interesse dei figli - le eventuali variazioni di indirizzo e di utenze telefoniche (anche di numero di cellullare);
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile, rispettoso e collaborativo;
3. i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno mantenimento;
4. le figlie minori verranno affidate congiuntamente ai genitori con l'impegno di educarli ed istruirli. Il mancato rispetto di tale condizione consentirà al coniuge leso di rivolgersi al
Tribunale dei Minori al fine di far valere la propria volontà, anche nel caso in cui dovessero venir meno i requisiti morali, fisici e psichici per l'esercizio della potestà genitoriale;
5. le figli minori continueranno a convivere con la madre;
6. il potrà vedere e tenere con sé le figlie il martedì e il giovedì dalle 17:00 alle ore Pt_1
21.00 per il periodo invernale, invece per 11 periodo estivo fino alle 22.30; nonché a settimane alterne dal venerdì dalle ore 20.00 fino alla domenica alle ore 21.00 per il periodo invernale, invece per il periodo estivo - ovvero dal 15 giugno al 5 settembre - fino alle ore 22.30. Laddove per qualsivoglia motivo, le bambine non riescano a stare con uno dei due genitori, i giorni persi dovranno essere recuperati dall'altro, sempre, non solo in occasione di viaggi o vacanze, tenendo sempre comunque conto delle esigenze delle minori e dei genitori stessi.
Le eventuali variazioni di orari, per esigenze di entrambi i genitori, andranno comunicate con congruo preavviso e direttamente all'altro genitore e non alle bambine che, invece, dovranno essere tenute fuori da qualsivoglia comunicazione che riguarda esclusivamente i genitori e/o che possa comunque turbare la loro serenità.
7. Il padre, inoltre, avrà facoltà di tenere con sé le minori in occasione delle giornate festive della Vigilia di Natale, di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, in modo tale che quello dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno della Vigilia di Natale, di Natale e Pasqua, possa trascorrere con essi il giorno di Capodanno e
Pasquetta e viceversa.
8. Le bambine trascorreranno, inoltre a turno con entrambi i genitori anche tutte le altre festività "rosse" durante l'anno (es. Primo maggio, 2 giugno, ecc.)
2 9. Il padre, per il periodo delle vacanze estive, avrà facoltà di tenere con sé le minori una settimana nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto, Il periodo dovrà essere concordato da entrambi i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
10. Ciascun genitore avrà facoltà di portare liberamente con sé le minori in viaggio anche all'estero, dovendo preventivamente informare comunque l'altro del luogo in cui si reca, mentre il trasferimento della residenza e/o domicilio all'estero non è consentito se non preventivamente concordato e può essere vietato per validi motivi.
11. Il sig. si impegna a versare, a titolo di mantenimento per le minori la somma Pt_1 complessiva di euro 300,00 mensili, ovvero 150,00 per ogni figlia, da rivalutarsi, di anno in anno, secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi per ogni mese di riferimento entro il giorno 20 dello stesso mese, a mezzo bonifico su coordinate iban indicate della sig.ra
; parimenti si impegna a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, come da Pt_2 protocollo di Intesa intercorso tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e l'afferente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che qui è da intendersi integralmente riportato.
L'eventuale pagamento integrale delle stesse da parte del , non darà in alcun Pt_1 modo titolo allo stesso di effettuare una compensazione con gli importi da versare a titolo di mantenimento ordinario.
12. In particolare, i coniugi definiscono "spese straordinarie continuative" - per le quali hanno già prestato il consenso – le seguenti:
- corredo scolastico completo di inizio anno (quaderni, astucci, zaino, libri, ecc.):
- karate per , relativo abbigliamento e quanto necessario per sostenere gare ed Per_1 eventi,
- danza per , relativo abbigliamento e quanto sarà necessario per sostenere gare ed Per_2 eventi:
- qualsivoglia altro sport diverso e/o attività intendano intraprendere le bambine in sostituzione delle precedenti;
- spese per il dentista presso cui è in cura . Per_1
13. La signora percepirà, inoltre, con l'espresso consenso del il 100% Pt_2 Pt_1 dell'Assegno Unico erogato dall'INPS e qualora lo Stato non dovesse provvedere ad erogare l'assegno unico, il si obbligherà a versare a titolo di mantenimento per le Pt_1 minori, una somma totale di euro 500,00;
3 14. Il D'AD inoltre si obbliga, relativamente alla somma di € 6.000,00 a titolo di mantenimento non pagato, a versarla nella forma di buoni postali intestati alle minori per l'importo di 1.000,00 (mille/00) euro l'anno (ovvero 500,00 euro a bambina) entro il
31 dicembre di ogni anno. I buoni verranno consegnati di volta in volta alla che Pt_2 provvederà a custodirli nell'interesse delle minori.
15. Entrambi i genitori si impegnano ad essere massimamente collaborativi e conciliativi tra loro, favorendo in ogni modo il rapporto tra le figlie e l'altro genitore. In particolare, il sig. si dichiara disponibile ad aiutare nella logistica e nell'organizzazione Pt_1 quotidiana delle bambine - anche nei giorni in cui non è previsto che stiano con il papà - la sig. , la quale, a sua volta si dichiara disponibile ad accettare detta Pt_2 collaborazione.
Infine, la signora interpellerà prioritariamente il sig. - che si obbliga ad Pt_2 Pt_1 aiutarla personalmente - tutte le volte in cui le bambine devono essere accompagnate e prese dalle loro attività sportive quando la madre non può farlo, impossibilitata mentre per le altre incombenze quotidiane, la contatterà il ogni qualvolta ne Pt_2 Pt_1 ravviserà la necessità. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ARIENZO (CE) il
20.07.2011 da , nato a [...] A CANCELLO (CE) l'1.12.1982, e da Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARIENZO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 22, parte II, serie A, anno
2011);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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