Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4684/2024 R.G. vertente tra:
(C.F.: nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgia Vigo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Buccinasco (MI), Via Aldo Moro n. 2, giusta procura in calce al ricorso e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.02,1981 e residente in [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lissone (MB), Via Assunta n. 16, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 14 gennaio 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“A modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Monza n. 1777/2019 del 16.07.2019 le parti concordano che: Per_ I. starà con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì al venerdì oltre a fine settimana Per_ alternati dal venerdì al lunedì mattina;
avrà residenza anagrafica presso la madre a Seregno Per_ in via Cimabue n. 52. I genitori concordano che ove gli stessi fossero impossibilitati al ritiro di da scuola gli stessi potranno essere coadiuvati da parenti di entrambi i rami di origine e, solo nell'ipotesi eccezionale in cui nessun familiare dovesse essere disponibile, potranno concordare l'individuazione di altre persone purché note a entrambi i genitori, informandone la scuola congiuntamente;
II. Le parti concordano che l'assegno unico per la figlia a carico sia percepito in via esclusiva dalla madre che a tal fine presenterà apposito ISEE e domanda all'INPS; il padre si rende disponibile a firmare ove necessario il modulo per la rinuncia all'assegno unico per la quota di sua competenza;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive della figlia a carico, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 5.07.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la modifica della sentenza n. 1777/2019 pubblicata in data 16.07.2019 dal Tribunale di
Monza, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi