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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 4745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4745 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RG 6947/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. CA MA, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. CA MA
1 nella causa di cui al RG n. 6947/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Maltarello e Maria Pia Busatto;
Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Clementina Cillo;
Controparte_1
convenuta
e nei confronti di
avente ad oggetto: contratto di vendita di beni mobili all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 28.10.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1 [...]
unipersonale in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1373/2024 con cui le era Controparte_1
stato ingiunto il pagamento della somma di € 49.651,34, oltre interessi e spese di lite, a titolo di pagamento della fornitura di n. 1469 flange di acciaio PN10 DN600 560 26 cm eseguita dalla convenu5q a seguito dell'ordine n. 262 del 18.07.2023, rappresentando: 1) che la fornitura venne consegnate in 3 date distinte, la prima delle quali in data 26.07.2023 avente ad oggetto 500 flange prive di vizi;
2) che, invece, le ultime due forniture eseguite a fine agosto 2023 presentavano numerosi vizi in quanto 870 flange su 969 risultarono ossidate e arrugginite nella zincatura protettiva e per l'effetto inservibili;
3) che l'opponente contestava immediatamente alla convenuta in data 05.09.2023 il vizio riscontrato essendole stata consegnata della merce già difettata, ma l'opposta affermava che il problema dipendeva dall'inadeguata custodia (all'aperto) delle flange da parte dell'opponente stessa;
4) di essere stata costretta a far sistemare le flange spendendo la somma di € 16.750,60, importo che pertanto veniva decurtato dal totale della fattura azionata insieme al costo di € 902,50 sostenuto per le spese della mediazione, fattura che
2 per il resto veniva pagata nell'aprile del 2024 (successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo) per il residuo di € 31.998,46, ragion per cui nulla era più dovuto alla resistente;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_1
unipersonale chiedeva il rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) che la merce era stata consegnata esente da vizi, che invece erano sorti in quanto l'opponente aveva lasciato la merce all'aperto avvolta nel nylon con conseguente formazione di condensa che generò l'ossidazione della zincatura;
2) che il pagamento di € 31.998,00 è stato successivo alla notifica del decreto ingiuntivo;
3) che le flange ossidate erano peraltro relative alla prima consegna del mese di luglio
2023 e non alle consegne di fine agosto;
3) la decadenza dalla garanzia dei vizi ex art. 1510 c.c., tranne che per la fornitura finale di 255 pezzi consegnata al vettore scelto dall'opponente in data
28.08.2023;
- rilevato che, ammesse parzialmente le istanze istruttorie orali dedotte dalle parti e disposta
Ctu a cura dell'ing. , il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Per_1
assegnando alle parti termine perentorio alli 28.10.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che, in via preliminare, il decreto ingiuntivo non può essere in ogni caso confermato a seguito del pagamento parziale effettuato da parte opponente dopo la notifica del decreto stesso;
- che, infatti, l'avvenuto pagamento da parte dell'attore di una parte della somma ingiunta nel corso del processo comporta necessariamente la revoca del decreto stesso: infatti, per giurisprudenza pacifica, in caso di adempimento - parziale o totale - verificatosi antecedentemente o successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e prima della decisone dell'opposizione, deve essere sempre disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche quando il debito, per effetto dell'adempimento parziale, non sia stato completamente estinto con il versamento effettuato;
- che piena rilevanza, infatti, acquistano i fatti modificativi ed estintivi del credito che si verificano prima o dopo la pronuncia dell'ingiunzione, sul presupposto che il giudizio di opposizione non si esaurisce nel controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel momento esistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, alla verifica attuale della pretesa creditoria;
3 - che da ciò discende, quindi, che il decreto ingiuntivo, anche se validamente emesso, resta travolto dalla successiva sentenza che pronuncia la condanna per un importo inferiore e che detta sentenza di condanna costituisce l'unico ed esclusivo titolo esecutivo, nonostante gli eventuali atti esecutivi precedentemente compiuti in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo conservino i loro effetti, sia pure nei limiti delle minor somma riconosciuta in sentenza, non essendovi ragione per mantenere in vita un titolo esecutivo una volta accertata la sopravvenuta soddisfazione, anche parziale, del credito (Cass., sez. III, 10.10.2003, n. 15186; nello stesso senso,
Cass., sez. II, 15.7.2002, n. 10229; Cass. sez. unite, 7.7.1993, n. 7448; Trib. Cassino 3.5.2007), sicché nel caso di specie deve senz'altro disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- che, nel merito, va detto che a seguito dei pagamenti effettuati dall'opponente successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo il debito residuo oggetto dell'ingiunzione di pagamento ammonta ad € 17.652,88 in sorte capitale (e non € 17.653,10 indicato da parte attrice): parte convenuta non ha contestato il proprio debito in relazione alle somme da essa corrisposte a Co successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, sicché in concreto il thema decidendum attiene alla debenza o meno del debito residuo non pagato da alla luce della Pt_1
Co contestazione di questa circa la consegna di flange viziate da parte di e conseguenti oneri sostenuti dall'opponente per la rimozione dei vizi;
- che, ancora, va chiarito che se effettivamente le contestazioni svolte da parte attrice concernono le due forniture di fine agosto 2023 (l'opposizione attorea, infatti, attiene espressamente e dichiaratamente solamente a queste forniture, sicché non hanno alcun rilievo le forniture di fine luglio 2023), allora non è maturata la decadenza dalla garanzia dei vizi e ciò non solamente per l'ultima fornitura di agosto 2023, come invece sostenuto dalla difesa dell'opposta, ma anche per la prima fornitura di agosto, posto che il termine per effettuare la denuncia non inizia a decorrere dal momento della consegna della merce al vettore, per quanto scelto ed inviato dall'acquirente (ovvero rispettivamente il 25 agosto ed il 28 agosto 2023), ma dal momento dell'effettiva recezione della merce da parte di (ovvero il 29 agosto 2023), ragion per cui la Pt_1
contestazione del 05.09.2023 deve ritenersi tempestiva per entrambe le forniture di agosto:
l'opposta tesi sostenuta dalla difesa della società resistente è quindi destituita di fondamento;
- che, infatti, l'art. 1511 c.c. espressamente dispone che “nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento” della merce da parte del destinatario e non dal giorno della presa in carico
4 della merce da parte del corriere, posto che solamente il destinatario e non il corriere è onerato della verifica della merce in punto vizi apparenti (sul punto Cass. n. 49/1996; Cass. n. 1616/2021;
Cass. n. 444/2012; Cass. n. 4496/2000): dal momento, quindi, che le ultime due forniture sono state consegnate entrambe in data 29.08.2023, allora la decadenza non può ritenersi maturata a fronte di una denuncia del 05.09.2023, a differenza della fornitura del luglio 2023, rispetto a cui, tuttavia, l'opponente non ha svolto alcuna domanda;
- che, di conseguenza, posto che ha sostenuto che i fenomeni ossidativi sono Pt_1
Co imputabili a forniture viziate da parte di mentre quest'ultima ha addossato la responsabilità alla negligenza della conservazione delle flange da parte dell'opponente, è stata disposta Ctu a cura dell'ing. al fine di accertare l'eziologia dei vizi, ed il Tribunale si richiama Per_1
integralmente all'elaborato peritale, anche sotto il profilo delle controdeduzioni alle consulenze di parte in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n.
12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815;
Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485);
- che il quesito conferito è stato il seguente: “Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, compiute le indagini ritenute opportune, con facoltà di acquisire documentazione detenuta da pubbliche amministrazioni o nei limiti di cui a Cass. n. 6500/2022 e con facoltà di nominare ausiliari qualora necessari per l'espletamento delle operazioni peritali: 1) Dica se sussistono i vizi e difetti delle flange denunciati da parte attrice (distinguendo per ogni singola partita), indicandone le cause (difetto di fabbricazione, cattiva conservazione da parte dell'attrice o altro) nonché l'incidenza sull'idoneità all'uso delle flange stesse;
2) Riferisca circa la congruità delle somme spese dall'attrice
5 per l'eliminazione del problema;
3) Riferisca ogni altro elemento utile alla decisione, con facoltà di transigere la lite”;
- che il Ctu ha quindi concluso che il fenomeno ossidativo patito dalle flange zincate mediante la formazione di ruggine bianca (che rappresenta il primo stadio dell'ossidazione) sia da imputare alle condizioni con cui parte attrice ha tenuto le flange successivamente alla loro recezione
(imballate nel cellophane, all'aperto, nel mese di agosto/inizi settembre): posto che “I fenomeni ossidativi riscontrati sulle flange sono compatibili con uno sviluppo nell'arco di tempo di pochi giorni, nelle specifiche condizioni documentate. L'estensione e l'intensità dei fenomeni ossidativi visibili nelle immagini sono coerenti con la tempistica intercorsa tra le consegne e la contestazione” (pag. 67 perizia);
- che, peraltro, che la causa del rapido fenomeno ossidativo fosse da individuare nelle modalità di conservazione delle flange da parte di emerge anche dalla relazione redatta Pt_1
dalla società Mita s.p.a. incaricata da nell'immediatezza dei fatti di dare una propria Pt_1
valutazione circa i vizi riscontrati nelle flange;
- che, infatti, Mita s.p.a. così concludeva: “Oggetto della visita, era la visione delle flange da voi proposte per offerta di zincatura a caldo, i pacchi si presentavano imballati su pallet con film estensibile avvolto nel perimetro, le flange imballate distese una sull'altra. Aperto l'imballo le flange presentavano ossido di zinco in alcune parti del pacco, questo è avvenuto perché l'imballo (film estensibile), ha trattenuto umidità all'interno, sia tra le flange che nel perimetro avvolto dal film, accelerando la reazione di ossidazione. Questa ossidazione per quanto in minima parte, ha consumato lo zinco depositato sulle flange, ma tale riduzione di spessore può annullare la protezione applicata, su alcuni pacchi infatti, si sono riscontrate delle macchie di ruggine, segno che in quei punti il rivestimento si è totalmente deteriorato. Pertanto, per noi decapare e zincare questi prodotti risulterà essere più oneroso. Raccomandiamo in questi casi di stoccare il materiale al coperto e di eliminare il film di imballaggio lasciando il materiale libero” (doc. n. 9 parte attrice);
- che, dunque, il Ctu ha ritenuto che l'alterazione della superficie del rivestimento è stata causata da un “fenomeno di rapida corrosione in presenza di ristagno di umidità e in pratica assenza di ventilazione … L'occorrenza di questa forma di corrosione è avvalorata dalla sua assenza o minima incidenza sulle prime flange in testa all'impilamento, per essere meglio protette da pioggia di stravento e/o non schermate dall'imballaggio” (pag. 68);
6 - che, pertanto, deve ritenersi che “La causa principale e determinante dei fenomeni ossidativi riscontrati è da individuarsi nelle modalità di stoccaggio adottate da , gravemente difformi Pt_1
dalle prassi tecniche consolidate per la conservazione di materiali zincati. In particolare:
1. Le flange sono state mantenute avvolte in pellicola plastica impermeabile che ha impedito la ventilazione e favorito la formazione e il ristagno di condensa, come esplicitamente rilevato nel rapporto MITA
(DOC9): "l'imballo (film estensibile), ha trattenuto umidità all'interno, sia tra le flange che nel perimetro avvolto dal film, accelerando la reazione di ossidazione." 2. Le immagini documentano lo stoccaggio in area esterna o comunque esposta agli agenti atmosferici, contrariamente alle raccomandazioni tecniche universalmente riconosciute che prescrivono la conservazione in ambiente coperto e asciutto. Queste modalità di stoccaggio violano principi basilari e notori nel settore della movimentazione e conservazione di materiali metallici zincati” (pag. 69);
- che le conseguenze della modalità di stoccaggio sono state poi esacerbate dalle condizioni meteorologiche tipiche del mese di agosto in quanto “
1. Le precipitazioni piovose estive, caratterizzate spesso da intensità elevata e breve durata, hanno verosimilmente aumentato il tasso di umidità ambientale e potenzialmente interessato direttamente i bancali stoccati all'aperto.
2. Le escursioni termiche tra giorno e notte possono avere creato condizioni per ripetuta evaporazione e condensazione dell'umidità intrappolata all'interno dell'imballaggio plastico, col risultato di mantenervi condizioni aggressive di corrosività. Le alte temperature diurne tipiche del periodo estivo hanno accelerato l'evaporazione dell'umidità e le reazioni chimiche di ossidazione, creando un effetto
"serra in miniatura" all'interno degli imballaggi plastici” (pag. 70);
- che, poi, le modalità di conservazione dei materiali metallici zincati costituiscono conoscenze tecniche basilari nel settore, ampiamente documentate nella letteratura tecnica e nei manuali di buona pratica. L'adozione di prassi difformi da quelle raccomandate (stoccaggio all'aperto con mantenimento dell'imballaggio plastico) costituisce una deviazione significativa dagli standard di settore (pag. 79 perizia);
- che l'attendibilità delle conclusioni cui è giunto il Ctu ing. sono ulteriormente Per_1
avvalorate dall'ausiliario di cui si è avvalso, ovvero il prof. del Persona_2 Controparte_2
, che è Professore Associato presso il Dipartimento di Chimica, Materiali, Ingegneria
[...]
Chimica "Giulio Natta" del di;
ha conseguito l'Abilitazione Scientifica CP_2 CP_2
Nazionale per professore associato in "Scienza e tecnologia dei materiali" e possiede un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrochimica;
è docente dei corsi di "Rivestimenti inorganici" ed
7 "Electrochemistry of Materials"; è autore di numerose pubblicazioni scientifiche peer-reviewed su processi elettrochimici, di trattamento delle superficie e di rivestimento, di sintesi e caratterizzazione materiali e ha esperienza ultraventennale di collaborazione tecnico-scientifica con importanti aziende nazionali e multinazionali del settore manufatturiero e dei trattamenti superficiali;
- che le osservazioni svolte dal Ctp di parte attrice non sono invece condivisibili, dovendosi ritenere convincenti le repliche del Ctu ,che ad esempio a pag. 83 ha chiaramente spiegato che il
Ctp attoreo “confonde sistematicamente la durabilità nominale (stimata) del rivestimento per condizioni ordinarie di esercizio (vale a dire in condizioni che permettano l'espressione della capacità protettiva empiricamente nota e storicamente assodata dei rivestimenti di zincatura) con la resistenza realmente osservata nelle condizioni critiche di uno stoccaggio non solo improprio – come universalmente noto nel settore della zincatura – ma pure gravemente azzardato – alla luce della cognizione del tipo e dei limiti intrinseci della zincatura applicata alle flange”: le condizioni di conservazioni sono quindi idonee a creare i fenomeni di ossidazione denunciati in pochissimi giorni su flange zincate con le caratteristiche proprie di quelle oggetto di causa, ove la zincatura elettrolitica presentava un modesto spessore, con la conseguenza che “Il calcolo proporzionale proposto dal CTP (riduzione della durabilità da 15 anni a 1 anno per spessori ridotti) non ha fondamento scientifico per la ragione già esposta più sopra, cioè per il fatto che ignora completamente l'effetto accelerante della corrosione che si crea nelle condizioni improprie di stoccaggio, con un aumento della velocità di corrosione di diversi ordini di grandezza” (pag. 84 perizia);
- che, al contrario, i fenomeni di ossidazione in pochissimi giorni (compresa la sporadica presenza di ruggine rossa, oggetto della controdeduzione n. 7 del Ctp di parte attrice) sono ampiamente confermati dalla letteratura tecnica in virtù della notorietà e rilevanza pratica del fenomeno, che pure presenta il nome specifico di wet storage staining stante l'endemicità del fenomeno, che può manifestarsi “tra 5 e 9 giorni (in presenza di un film liquido sulla superficie), essere di 2 giorni in presenza di una nebbia (cioè in condizioni di condensazione dell'acqua come fase minutamente dispersa in aria) e di circa 1 giorno in presenza di uno spray salino” (pag. 89 perizia);
- che, poi, il Ctp di parte attrice ha contestato che la rapidità del fenomeno ossidativo allegata dal Ctu non sarebbe supportata da bibliografia e prove scientifiche, ma detta osservazione è clamorosamente smentita dall'ampia bibliografia citata dal Ctu, recente ma anche risalente a
8 mezzo secolo fa, stante la notorietà del fenomeno, comprese le dichiarazioni delle stesse associazioni di produttori di flange zincate sia in Usa e che in Europa, essendo al contrario la difesa di parte attrice a non aver prodotto alcuna documentazione scientifica a supporto delle sue tesi;
- che, invece, la tesi del Ctp attoreo secondo cui le flange sarebbero state ossidate già prima della loro consegna è priva di riscontro scientifico, e cozza peraltro con il fatto che “le immagini dei pezzi degradati mostrano ossidazione sulla superficie esterna delle flange, mai sulla superficie del diametro interno delle flange, mentre è ovvio attendersi che un degrado per corrosione occorso nel corso di anni tenda, almeno in qualche misura, a manifestarsi in modo distribuito sui pezzi, a meno che la causa del degrado sia precedente allo stoccaggio in magazzino”;
- che, inoltre e contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, “la documentazione fotografica che mostra le flange presso conservate con pellicola plastica non permette CP_1
di stabilire la presenza di segni di ossidazione o di corrosione, e l'assenza di contestazioni sulla prima consegna, salvo la segnalazione di pochi pezzi, dimostra che le flange erano per lo più in buono stato al momento della partenza dal magazzino. Inoltre, come già osservato, i fenomeni ossidativi contestati non sembrano aver interessato le flange in testa all'impilamento, come si evince dalla documentazione fotografica, il che evidentemente è un ulteriore elemento incompatibile con un'ossidazione preesistente uniforme legata all'età del prodotto e suggerisce piuttosto che il degrado ossidativo che ha interessato il resto delle flange sia circostanza successiva allo stoccaggio in magazzino… L'età del prodotto (2018) non costituisce di per sé elemento probatorio di deterioramento preesistente, considerando che le flange erano conservate in magazzino coperto e asciutto, condizioni in cui la velocità di corrosione si deve ammettere praticamente trascurabile;
la documentazione fotografica non mostra segni di deterioramento prima della consegna” (pag. 91 perizia);
- che, ancora, il Ctp di parte attrice si è lamentato del fatto che il Ctu non avrebbe considerato le fotografie ritraenti le flange nel magazzino della resistente che già dimostrerebbero i fenomeni di ossidazione;
- che a detta osservazioni il Ctu ha condivisibilmente replicato che non vi è alcuna prova che le flange delle fotografie siano quelle oggetto di causa ma che, in ogni caso, “la valutazione tecnica delle immagini è seriamente limitata se non compromessa dai limiti evidenti della resa fotografica. La qualità e risoluzione delle immagini non sono ottimali per valutazioni tecniche
9 definitive, le condizioni di illuminazione artificiale possono alterare la percezione cromatica,
l'angolazione delle riprese può influenzare la visibilità dei fenomeni, e la compressione digitale può introdurre artefatti visivi. Le differenze cromatiche visibili possono essere attribuite a riflessi della pellicola plastica trasparente sovrapposta, sovrapposizioni multiple del film estensibile, ombre proiettate dalla struttura dei bancali e dall'illuminazione del magazzino, ed effetti ottici dovuti alla trasparenza e alle pieghe del materiale plastico. Segnatamente, le immagini non mostrano i depositi polverulenti biancastri caratteristici dell'ossidazione dello zinco, ma piuttosto variazioni cromatiche compatibili con effetti ottici e riflessi;
non danno evidenza di una maculatura delle superficie, restituiscono invece col contrasto cromatico o di luminosità l'apparenza di zone e figure a contorno netto e distinto, che sono piuttosto coerenti con le ipotesi su accennate di artefatti ottici. La competenza specifica del prof. nell'analisi dei fenomeni superficiali sui materiali metallici Per_2
supporta questa valutazione, confermando che le variazioni cromatiche osservate non sono necessariamente indicative di processi ossidativi in corso. Tuttavia, è opportuno precisare che se la qualità delle immagini non permette di avere riscontro alcuno della presenza di degrado per corrosione, è anche vero che non permette di escluderlo. La teoria del CTP presenta una contraddizione logica fondamentale: se le flange nel magazzino fossero effettivamente ossidate, anche la prima consegna del 26/07/2023 avrebbe dovuto presentare gli stessi difetti” (pag. 95 perizia);
- che, ancora, il Ctu ha chiarito che “Il film plastico è appropriato e necessario per proteggere le flange durante il trasporto da polvere, pioggia diretta e contaminanti esterni. Durante il trasporto, che ha una durata limitata di ore o giorni, il film svolge una funzione protettiva efficace. Tuttavia, il mantenimento del film plastico durante lo stoccaggio prolungato impedisce la ventilazione naturale necessaria per la stabilizzazione del rivestimento di zinco e favorisce la formazione di condensa…
L'analisi tecnica evidenzia differenze sostanziali nelle condizioni ambientali tra il magazzino di
[...]
(ambiente coperto e controllato, ventilazione adeguata) e lo stoccaggio presso CP_1 Pt_1
(stoccaggio parzialmente all'esterno, esposizione a cicli termici, stoccaggio statico prolungato). La distribuzione dei difetti osservata è coerente con le condizioni di stoccaggio presso : i difetti Pt_1
sono concentrati nelle zone interne dei bancali coperte dal film plastico, mentre le flange in testa all'impilamento risultano meglio conservate” (pag. 99 perizia);
- che l'osservazione del Ctp di parte attrice circa la presenza sporadica di ruggine rossa è già stata esaminata da questa sentenza, dovendosi in questa sede semplicemente ribadire come la
10 ruggine rossa rappresenti lo stadio successivo di ossidazione rispetto alla ruggine bianca, stadio che può comparire anche in pochissimi giorni avendo le stesse cause scatenanti della ruggine bianca ed anzi “la presenza di ruggine rossa conferma l'analisi del CTU sotto diversi aspetti. Dimostra la rapidità del processo poiché la progressione dalla ruggine bianca alla ruggine rossa in tempi brevi conferma l'aggressività delle condizioni di stoccaggio e dimostra che le condizioni erano particolarmente critiche per accelerare così rapidamente il processo. Conferma la vulnerabilità del rivestimento elettrolitico di spessore ridotto (4,5-10 μm) che dimostra che in alcune aree il rivestimento era danneggiato o completamente consumato. Presenta coerenza con le tempistiche poiché la presenza sporadica (non generalizzata) di ruggine rossa è coerente con un processo iniziato durante lo stoccaggio presso , mentre se fosse preesistente, la ruggine rossa sarebbe più Pt_1
diffusa e uniforme… La correlazione con la ruggine bianca mostra che la ruggine rossa si manifesta nelle stesse aree dove la ruggine bianca era più intensa, non esistono aree con ruggine rossa isolata senza precedente ruggine bianca, e tale correlazione conferma la continuità del processo” (pag. 101 perizia);
- che l'osservazione del Ctp attoreo circa la erronea decisione del Ctu di analizzare anche la fornitura di luglio non oggetto di contestazione è di scarsa consistenza posto che l'analisi completa della fornitura risulta “essenziale per identificare le cause specifiche, permette di escludere fattori comuni (tipo di prodotto, modalità di trasporto) e identificare i fattori differenziali, e consente di verificare se i difetti derivano da caratteristiche intrinseche del prodotto o da fattori esterni. Le differenze tra la fornitura di luglio e quelle di agosto sono tecnicamente spiegabili attraverso l'analisi delle diverse condizioni di stoccaggio. Le tempistiche di stoccaggio diverse mostrano che la fornitura di luglio (26/07/2023) è stata consegnata e immediatamente utilizzata (esportata il 29/07/2023 come documentato dal DOC14)” a differenza di quelle di agosto;
- che con l'osservazione n. 10 il Ctp di parte attrice ha contestato che il clima nel luogo di stoccaggio non sia stato piovoso o umido, ma la circostanza è smentita dai dati meteorologici forniti dal Ctu;
- che, peraltro, in merito va pure aggiunto che in realtà non è affatto necessaria la presenza di condizioni ambientali estreme e neppure di precipitazioni piovose, essendo infatti sufficiente una forte escursione termica quale quella di fine agosto/inizio settembre: infatti, “In presenza di un imballaggio serrato che ostacola lo scambio con l'ambiente esterno dell'aria (che è sempre umida), la variazione delle condizioni ambientali, nell'alternarsi giorno-notte, oppure per piogge temporalesche,
11 come è tipico della stagione estiva avanzata, provoca un rapido raffreddamento dei pezzi metallici e quindi la condensazione del vapore d'acqua presente nell'aria intrappolata entro l'imballaggio.
Persistendo la difficoltà di scambio con l'ambiente esterno, il riscaldamento diurno può indurre di nuovo evaporazione della condensa, completa o parziale a seconda della temperatura, e innescare cicli di condensazione-evaporazione fintantoché non sia rimosso l'imballaggio. L'umidità intrinseca del sistema è l'umidità presente nell'aria intrappolata durante l'imballaggio, ma altre fonti di umidità non possono escludersi, quali l'umidità assorbita dalle superfici metalliche durante il trasporto, vapore acqueo generato dalla respirazione del legno dei pallet e l'intrusione di acqua piovana nel caso di intense precipitazioni durante stoccaggio all'aperto” (pag. 107 perizia);
- che, peraltro, la stessa nella email di contestazione del 05.09.2023 aveva denunciato Pt_1
la presenza di parecchia umidità, in tal modo confermando la bontà delle conclusioni del Ctu;
- che, poi, per la prima volta con le note del difensore assegnate per formulare osservazioni Co alla perizia, parte attrice ha contestato di non essere stata adeguatamente informata da circa le modalità di conservazione delle flange;
- che detta contestazione è inammissibile in quanto formulata per la prima volta dopo il deposito della perizia atteso che parte attrice aveva sempre contestato un differente tipo di inadempimento, ovvero la consegna di flange viziate;
- che, peraltro, la contestazione è pure infondata nel merito, dal momento che le modalità di conservazione delle flange rappresentano, come accertato dal Ctu, un fatto notorio, che come tale doveva essere conosciuto da un soggetto che, come , opera nel settore da 35 anni;
Pt_1
- che, ancora, secondo la difesa di parte attrice il teste avrebbe detto che metà Tes_1
delle flange sarebbero state conservate nel magazzino e metà all'esterno, sicché non sarebbe comprensibile il motivo per cui l'ossidazione ha riguardato il 90% delle flange: ebbene, a questa osservazione è facile rispondere che il teste non ha affatto detto quanto riferito dalla Tes_1
difesa dell'opponente, essendosi limitato a dire che “una parte della merce era nel capannone e una parte all'esterno”, senza riferirne le proporzioni, e pure aggiungendo “Stocchiamo la merce in base
a come arriva, se come questa arriva col celophane, in questo modo, altrimenti anche scoperta”;
- che, inoltre, in replica alla tesi attorea secondo cui l'ossidazione sarebbe stata già presente prima del ritiro della merce dal magazzino della resistente il Tribunale condivide la tesi del Ctu secondo cui “Lo stoccaggio delle flange imballate in ambiente interno, con livelli tipici di conforto ambientale di temperatura e umidità relativa, e in assenza di contaminanti aggressivi, non espone le
12 parti zincate a fattori di accelerazione della corrosione. L'imballaggio, in simili condizioni controllate, salvo che con materiale che possa dar luogo a rilascio di specie aggressive, non può costituire di per sé un fattore di accresciuto rischio di corrosione. La differenza sostanziale risiede nelle condizioni ambientali: magazzino coperto e controllato versus stoccaggio esposto agli agenti atmosferici con cicli termici e formazione di condensa” (pag. 7 integrazione alla Ctu);
- che, ancora, è destituita di ogni fondamento la tesi della difesa dell'opponente secondo cui il Ctu avrebbe dato all'indicazione contenuta nei DDT “ATTENZIONE ALL'USO DELLE FLANGE
LIMITATAMENTE ALLE NORMATIVE VIGENTI UNI EN 10222-1" una valenza in punto modalità di conservazione delle flange: da questa indicazione, infatti, il Ctu ha semplicemente tratto gli utilizzi (limitati) consigliati per le flange e non certo le modalità di conservazione!
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata dal momento che i vizi alle flange sono esclusivamente imputabili all'opponente, il che rende pure irrilevante accertare la congruità delle riparazioni delle flange fatte eseguire dalla Co società attrice, in quanto non correlate ad un inadempimento imputabile a
- che neppure si ravvisano i presupposti per procedere con l'esperimento giudiziale invocato da parte attrice in quanto sostanzialmente volto a superare le risultanze della Ctu che, tuttavia, per la completezza del ragionamento, i riferimenti scientifici citati e l'ausilio di un prof. esperto del settore, non si ha concreto motivo di non ritenere attendibili;
- che, pertanto, deve essere condannata a pagare il debito residuo oggetto di Pt_1
ingiunzione non corrisposto dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
- che, infatti, circa un mese dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha corrisposto due Pt_1
pagamenti, con credito residuo in sorte capitale di € 17.652,88, somma che parte attrice deve pertanto essere condannata a pagare, oltre agli interessi commerciali, da riconoscere anche sulle somme pagate in corso di causa, come da esplicita domanda dell'opposta;
- che le spese di lite del giudizio seguono la complessiva soccombenza di verso Parte_1
parte convenuta, venendo liquidate in conformità ai valori medi per tutte le fasi (scaglione sino ad
€ 52.000,00 in quanto il valore del credito accertato a favore della resistente è pari all'importo ingiunto, essendo irrilevanti sul valore della causa i pagamenti intervenuti dopo la notifica del decreto ingiuntivo quando l'attrice era già da tempo in mora, quando cioè la causa era già pendente);
13 - che parte attrice deve altresì essere condannata a pagare la somma di € 500,00 per la mediazione esperita, oltre oneri di legge;
- che parte opponente deve inoltre essere condannata anche a pagare le spese di lite liquidate in fase monitoria in quanto ”il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli art. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione” (Cass., Sez. I, 01.02.2007, n. 2217, Cass., 18.10.2002, n. 1418 e Cass., Sez.
III, 09.08.2007, n. 17469), esattamente come avvenuto nella fattispecie in esame;
- che le spese della Ctu disposta in questo giudizio sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione nei soli rapporti interni a carico esclusivo di parte attrice per le medesime ragioni esposte in punto spese di lite, il tutto alla luce del noto principio secondo cui
“in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094);
- che, infine, non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta stante la complessità degli accertamenti peritali alla base della presente decisione:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
14 in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Accerta come dovute da tutte le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo e per Parte_1
l'effetto, dedotti i pagamenti in corso di causa effettuati da Condanna a Parte_1 Parte_1
pagare a favore di unipersonale la somma residua di € 17.652,88, oltre Controparte_1
interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 sulla somma di € 17.652,88 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo, ed oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 sulle somme oggetto di pagamento da parte di dopo la notifica del decreto ingiuntivo con decorrenza dalla data di Pt_1
scadenza della fattura e sino alla data dei pagamenti eseguiti da dopo la notifica del Parte_1
decreto ingiuntivo, come in causa documentati (doc. n. 7 di parte attrice).
Pone definitivamente le spese di Ctu a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste per intero a carico di Parte_1
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta
[...]
. Controparte_1
Condanna a pagare a favore di unipersonale le spese di lite Parte_1 Controparte_1
della fase monitoria come in detta fase già liquidate.
Condanna a pagare a favore di unipersonale le spese di lite Parte_1 Controparte_1
di questo giudizio, spese che liquida in € 7.616,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende ed oltre € 500,00 per spese di mediazione oltre eventuali oneri di legge.
Così deciso in Torino il 04.11.2025.
Il Giudice
CA MA
15
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. CA MA, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. CA MA
1 nella causa di cui al RG n. 6947/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Maltarello e Maria Pia Busatto;
Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Clementina Cillo;
Controparte_1
convenuta
e nei confronti di
avente ad oggetto: contratto di vendita di beni mobili all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 28.10.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1 [...]
unipersonale in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1373/2024 con cui le era Controparte_1
stato ingiunto il pagamento della somma di € 49.651,34, oltre interessi e spese di lite, a titolo di pagamento della fornitura di n. 1469 flange di acciaio PN10 DN600 560 26 cm eseguita dalla convenu5q a seguito dell'ordine n. 262 del 18.07.2023, rappresentando: 1) che la fornitura venne consegnate in 3 date distinte, la prima delle quali in data 26.07.2023 avente ad oggetto 500 flange prive di vizi;
2) che, invece, le ultime due forniture eseguite a fine agosto 2023 presentavano numerosi vizi in quanto 870 flange su 969 risultarono ossidate e arrugginite nella zincatura protettiva e per l'effetto inservibili;
3) che l'opponente contestava immediatamente alla convenuta in data 05.09.2023 il vizio riscontrato essendole stata consegnata della merce già difettata, ma l'opposta affermava che il problema dipendeva dall'inadeguata custodia (all'aperto) delle flange da parte dell'opponente stessa;
4) di essere stata costretta a far sistemare le flange spendendo la somma di € 16.750,60, importo che pertanto veniva decurtato dal totale della fattura azionata insieme al costo di € 902,50 sostenuto per le spese della mediazione, fattura che
2 per il resto veniva pagata nell'aprile del 2024 (successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo) per il residuo di € 31.998,46, ragion per cui nulla era più dovuto alla resistente;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_1
unipersonale chiedeva il rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) che la merce era stata consegnata esente da vizi, che invece erano sorti in quanto l'opponente aveva lasciato la merce all'aperto avvolta nel nylon con conseguente formazione di condensa che generò l'ossidazione della zincatura;
2) che il pagamento di € 31.998,00 è stato successivo alla notifica del decreto ingiuntivo;
3) che le flange ossidate erano peraltro relative alla prima consegna del mese di luglio
2023 e non alle consegne di fine agosto;
3) la decadenza dalla garanzia dei vizi ex art. 1510 c.c., tranne che per la fornitura finale di 255 pezzi consegnata al vettore scelto dall'opponente in data
28.08.2023;
- rilevato che, ammesse parzialmente le istanze istruttorie orali dedotte dalle parti e disposta
Ctu a cura dell'ing. , il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Per_1
assegnando alle parti termine perentorio alli 28.10.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che, in via preliminare, il decreto ingiuntivo non può essere in ogni caso confermato a seguito del pagamento parziale effettuato da parte opponente dopo la notifica del decreto stesso;
- che, infatti, l'avvenuto pagamento da parte dell'attore di una parte della somma ingiunta nel corso del processo comporta necessariamente la revoca del decreto stesso: infatti, per giurisprudenza pacifica, in caso di adempimento - parziale o totale - verificatosi antecedentemente o successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e prima della decisone dell'opposizione, deve essere sempre disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche quando il debito, per effetto dell'adempimento parziale, non sia stato completamente estinto con il versamento effettuato;
- che piena rilevanza, infatti, acquistano i fatti modificativi ed estintivi del credito che si verificano prima o dopo la pronuncia dell'ingiunzione, sul presupposto che il giudizio di opposizione non si esaurisce nel controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel momento esistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, alla verifica attuale della pretesa creditoria;
3 - che da ciò discende, quindi, che il decreto ingiuntivo, anche se validamente emesso, resta travolto dalla successiva sentenza che pronuncia la condanna per un importo inferiore e che detta sentenza di condanna costituisce l'unico ed esclusivo titolo esecutivo, nonostante gli eventuali atti esecutivi precedentemente compiuti in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo conservino i loro effetti, sia pure nei limiti delle minor somma riconosciuta in sentenza, non essendovi ragione per mantenere in vita un titolo esecutivo una volta accertata la sopravvenuta soddisfazione, anche parziale, del credito (Cass., sez. III, 10.10.2003, n. 15186; nello stesso senso,
Cass., sez. II, 15.7.2002, n. 10229; Cass. sez. unite, 7.7.1993, n. 7448; Trib. Cassino 3.5.2007), sicché nel caso di specie deve senz'altro disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- che, nel merito, va detto che a seguito dei pagamenti effettuati dall'opponente successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo il debito residuo oggetto dell'ingiunzione di pagamento ammonta ad € 17.652,88 in sorte capitale (e non € 17.653,10 indicato da parte attrice): parte convenuta non ha contestato il proprio debito in relazione alle somme da essa corrisposte a Co successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, sicché in concreto il thema decidendum attiene alla debenza o meno del debito residuo non pagato da alla luce della Pt_1
Co contestazione di questa circa la consegna di flange viziate da parte di e conseguenti oneri sostenuti dall'opponente per la rimozione dei vizi;
- che, ancora, va chiarito che se effettivamente le contestazioni svolte da parte attrice concernono le due forniture di fine agosto 2023 (l'opposizione attorea, infatti, attiene espressamente e dichiaratamente solamente a queste forniture, sicché non hanno alcun rilievo le forniture di fine luglio 2023), allora non è maturata la decadenza dalla garanzia dei vizi e ciò non solamente per l'ultima fornitura di agosto 2023, come invece sostenuto dalla difesa dell'opposta, ma anche per la prima fornitura di agosto, posto che il termine per effettuare la denuncia non inizia a decorrere dal momento della consegna della merce al vettore, per quanto scelto ed inviato dall'acquirente (ovvero rispettivamente il 25 agosto ed il 28 agosto 2023), ma dal momento dell'effettiva recezione della merce da parte di (ovvero il 29 agosto 2023), ragion per cui la Pt_1
contestazione del 05.09.2023 deve ritenersi tempestiva per entrambe le forniture di agosto:
l'opposta tesi sostenuta dalla difesa della società resistente è quindi destituita di fondamento;
- che, infatti, l'art. 1511 c.c. espressamente dispone che “nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento” della merce da parte del destinatario e non dal giorno della presa in carico
4 della merce da parte del corriere, posto che solamente il destinatario e non il corriere è onerato della verifica della merce in punto vizi apparenti (sul punto Cass. n. 49/1996; Cass. n. 1616/2021;
Cass. n. 444/2012; Cass. n. 4496/2000): dal momento, quindi, che le ultime due forniture sono state consegnate entrambe in data 29.08.2023, allora la decadenza non può ritenersi maturata a fronte di una denuncia del 05.09.2023, a differenza della fornitura del luglio 2023, rispetto a cui, tuttavia, l'opponente non ha svolto alcuna domanda;
- che, di conseguenza, posto che ha sostenuto che i fenomeni ossidativi sono Pt_1
Co imputabili a forniture viziate da parte di mentre quest'ultima ha addossato la responsabilità alla negligenza della conservazione delle flange da parte dell'opponente, è stata disposta Ctu a cura dell'ing. al fine di accertare l'eziologia dei vizi, ed il Tribunale si richiama Per_1
integralmente all'elaborato peritale, anche sotto il profilo delle controdeduzioni alle consulenze di parte in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n.
12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815;
Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485);
- che il quesito conferito è stato il seguente: “Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, compiute le indagini ritenute opportune, con facoltà di acquisire documentazione detenuta da pubbliche amministrazioni o nei limiti di cui a Cass. n. 6500/2022 e con facoltà di nominare ausiliari qualora necessari per l'espletamento delle operazioni peritali: 1) Dica se sussistono i vizi e difetti delle flange denunciati da parte attrice (distinguendo per ogni singola partita), indicandone le cause (difetto di fabbricazione, cattiva conservazione da parte dell'attrice o altro) nonché l'incidenza sull'idoneità all'uso delle flange stesse;
2) Riferisca circa la congruità delle somme spese dall'attrice
5 per l'eliminazione del problema;
3) Riferisca ogni altro elemento utile alla decisione, con facoltà di transigere la lite”;
- che il Ctu ha quindi concluso che il fenomeno ossidativo patito dalle flange zincate mediante la formazione di ruggine bianca (che rappresenta il primo stadio dell'ossidazione) sia da imputare alle condizioni con cui parte attrice ha tenuto le flange successivamente alla loro recezione
(imballate nel cellophane, all'aperto, nel mese di agosto/inizi settembre): posto che “I fenomeni ossidativi riscontrati sulle flange sono compatibili con uno sviluppo nell'arco di tempo di pochi giorni, nelle specifiche condizioni documentate. L'estensione e l'intensità dei fenomeni ossidativi visibili nelle immagini sono coerenti con la tempistica intercorsa tra le consegne e la contestazione” (pag. 67 perizia);
- che, peraltro, che la causa del rapido fenomeno ossidativo fosse da individuare nelle modalità di conservazione delle flange da parte di emerge anche dalla relazione redatta Pt_1
dalla società Mita s.p.a. incaricata da nell'immediatezza dei fatti di dare una propria Pt_1
valutazione circa i vizi riscontrati nelle flange;
- che, infatti, Mita s.p.a. così concludeva: “Oggetto della visita, era la visione delle flange da voi proposte per offerta di zincatura a caldo, i pacchi si presentavano imballati su pallet con film estensibile avvolto nel perimetro, le flange imballate distese una sull'altra. Aperto l'imballo le flange presentavano ossido di zinco in alcune parti del pacco, questo è avvenuto perché l'imballo (film estensibile), ha trattenuto umidità all'interno, sia tra le flange che nel perimetro avvolto dal film, accelerando la reazione di ossidazione. Questa ossidazione per quanto in minima parte, ha consumato lo zinco depositato sulle flange, ma tale riduzione di spessore può annullare la protezione applicata, su alcuni pacchi infatti, si sono riscontrate delle macchie di ruggine, segno che in quei punti il rivestimento si è totalmente deteriorato. Pertanto, per noi decapare e zincare questi prodotti risulterà essere più oneroso. Raccomandiamo in questi casi di stoccare il materiale al coperto e di eliminare il film di imballaggio lasciando il materiale libero” (doc. n. 9 parte attrice);
- che, dunque, il Ctu ha ritenuto che l'alterazione della superficie del rivestimento è stata causata da un “fenomeno di rapida corrosione in presenza di ristagno di umidità e in pratica assenza di ventilazione … L'occorrenza di questa forma di corrosione è avvalorata dalla sua assenza o minima incidenza sulle prime flange in testa all'impilamento, per essere meglio protette da pioggia di stravento e/o non schermate dall'imballaggio” (pag. 68);
6 - che, pertanto, deve ritenersi che “La causa principale e determinante dei fenomeni ossidativi riscontrati è da individuarsi nelle modalità di stoccaggio adottate da , gravemente difformi Pt_1
dalle prassi tecniche consolidate per la conservazione di materiali zincati. In particolare:
1. Le flange sono state mantenute avvolte in pellicola plastica impermeabile che ha impedito la ventilazione e favorito la formazione e il ristagno di condensa, come esplicitamente rilevato nel rapporto MITA
(DOC9): "l'imballo (film estensibile), ha trattenuto umidità all'interno, sia tra le flange che nel perimetro avvolto dal film, accelerando la reazione di ossidazione." 2. Le immagini documentano lo stoccaggio in area esterna o comunque esposta agli agenti atmosferici, contrariamente alle raccomandazioni tecniche universalmente riconosciute che prescrivono la conservazione in ambiente coperto e asciutto. Queste modalità di stoccaggio violano principi basilari e notori nel settore della movimentazione e conservazione di materiali metallici zincati” (pag. 69);
- che le conseguenze della modalità di stoccaggio sono state poi esacerbate dalle condizioni meteorologiche tipiche del mese di agosto in quanto “
1. Le precipitazioni piovose estive, caratterizzate spesso da intensità elevata e breve durata, hanno verosimilmente aumentato il tasso di umidità ambientale e potenzialmente interessato direttamente i bancali stoccati all'aperto.
2. Le escursioni termiche tra giorno e notte possono avere creato condizioni per ripetuta evaporazione e condensazione dell'umidità intrappolata all'interno dell'imballaggio plastico, col risultato di mantenervi condizioni aggressive di corrosività. Le alte temperature diurne tipiche del periodo estivo hanno accelerato l'evaporazione dell'umidità e le reazioni chimiche di ossidazione, creando un effetto
"serra in miniatura" all'interno degli imballaggi plastici” (pag. 70);
- che, poi, le modalità di conservazione dei materiali metallici zincati costituiscono conoscenze tecniche basilari nel settore, ampiamente documentate nella letteratura tecnica e nei manuali di buona pratica. L'adozione di prassi difformi da quelle raccomandate (stoccaggio all'aperto con mantenimento dell'imballaggio plastico) costituisce una deviazione significativa dagli standard di settore (pag. 79 perizia);
- che l'attendibilità delle conclusioni cui è giunto il Ctu ing. sono ulteriormente Per_1
avvalorate dall'ausiliario di cui si è avvalso, ovvero il prof. del Persona_2 Controparte_2
, che è Professore Associato presso il Dipartimento di Chimica, Materiali, Ingegneria
[...]
Chimica "Giulio Natta" del di;
ha conseguito l'Abilitazione Scientifica CP_2 CP_2
Nazionale per professore associato in "Scienza e tecnologia dei materiali" e possiede un Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrochimica;
è docente dei corsi di "Rivestimenti inorganici" ed
7 "Electrochemistry of Materials"; è autore di numerose pubblicazioni scientifiche peer-reviewed su processi elettrochimici, di trattamento delle superficie e di rivestimento, di sintesi e caratterizzazione materiali e ha esperienza ultraventennale di collaborazione tecnico-scientifica con importanti aziende nazionali e multinazionali del settore manufatturiero e dei trattamenti superficiali;
- che le osservazioni svolte dal Ctp di parte attrice non sono invece condivisibili, dovendosi ritenere convincenti le repliche del Ctu ,che ad esempio a pag. 83 ha chiaramente spiegato che il
Ctp attoreo “confonde sistematicamente la durabilità nominale (stimata) del rivestimento per condizioni ordinarie di esercizio (vale a dire in condizioni che permettano l'espressione della capacità protettiva empiricamente nota e storicamente assodata dei rivestimenti di zincatura) con la resistenza realmente osservata nelle condizioni critiche di uno stoccaggio non solo improprio – come universalmente noto nel settore della zincatura – ma pure gravemente azzardato – alla luce della cognizione del tipo e dei limiti intrinseci della zincatura applicata alle flange”: le condizioni di conservazioni sono quindi idonee a creare i fenomeni di ossidazione denunciati in pochissimi giorni su flange zincate con le caratteristiche proprie di quelle oggetto di causa, ove la zincatura elettrolitica presentava un modesto spessore, con la conseguenza che “Il calcolo proporzionale proposto dal CTP (riduzione della durabilità da 15 anni a 1 anno per spessori ridotti) non ha fondamento scientifico per la ragione già esposta più sopra, cioè per il fatto che ignora completamente l'effetto accelerante della corrosione che si crea nelle condizioni improprie di stoccaggio, con un aumento della velocità di corrosione di diversi ordini di grandezza” (pag. 84 perizia);
- che, al contrario, i fenomeni di ossidazione in pochissimi giorni (compresa la sporadica presenza di ruggine rossa, oggetto della controdeduzione n. 7 del Ctp di parte attrice) sono ampiamente confermati dalla letteratura tecnica in virtù della notorietà e rilevanza pratica del fenomeno, che pure presenta il nome specifico di wet storage staining stante l'endemicità del fenomeno, che può manifestarsi “tra 5 e 9 giorni (in presenza di un film liquido sulla superficie), essere di 2 giorni in presenza di una nebbia (cioè in condizioni di condensazione dell'acqua come fase minutamente dispersa in aria) e di circa 1 giorno in presenza di uno spray salino” (pag. 89 perizia);
- che, poi, il Ctp di parte attrice ha contestato che la rapidità del fenomeno ossidativo allegata dal Ctu non sarebbe supportata da bibliografia e prove scientifiche, ma detta osservazione è clamorosamente smentita dall'ampia bibliografia citata dal Ctu, recente ma anche risalente a
8 mezzo secolo fa, stante la notorietà del fenomeno, comprese le dichiarazioni delle stesse associazioni di produttori di flange zincate sia in Usa e che in Europa, essendo al contrario la difesa di parte attrice a non aver prodotto alcuna documentazione scientifica a supporto delle sue tesi;
- che, invece, la tesi del Ctp attoreo secondo cui le flange sarebbero state ossidate già prima della loro consegna è priva di riscontro scientifico, e cozza peraltro con il fatto che “le immagini dei pezzi degradati mostrano ossidazione sulla superficie esterna delle flange, mai sulla superficie del diametro interno delle flange, mentre è ovvio attendersi che un degrado per corrosione occorso nel corso di anni tenda, almeno in qualche misura, a manifestarsi in modo distribuito sui pezzi, a meno che la causa del degrado sia precedente allo stoccaggio in magazzino”;
- che, inoltre e contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, “la documentazione fotografica che mostra le flange presso conservate con pellicola plastica non permette CP_1
di stabilire la presenza di segni di ossidazione o di corrosione, e l'assenza di contestazioni sulla prima consegna, salvo la segnalazione di pochi pezzi, dimostra che le flange erano per lo più in buono stato al momento della partenza dal magazzino. Inoltre, come già osservato, i fenomeni ossidativi contestati non sembrano aver interessato le flange in testa all'impilamento, come si evince dalla documentazione fotografica, il che evidentemente è un ulteriore elemento incompatibile con un'ossidazione preesistente uniforme legata all'età del prodotto e suggerisce piuttosto che il degrado ossidativo che ha interessato il resto delle flange sia circostanza successiva allo stoccaggio in magazzino… L'età del prodotto (2018) non costituisce di per sé elemento probatorio di deterioramento preesistente, considerando che le flange erano conservate in magazzino coperto e asciutto, condizioni in cui la velocità di corrosione si deve ammettere praticamente trascurabile;
la documentazione fotografica non mostra segni di deterioramento prima della consegna” (pag. 91 perizia);
- che, ancora, il Ctp di parte attrice si è lamentato del fatto che il Ctu non avrebbe considerato le fotografie ritraenti le flange nel magazzino della resistente che già dimostrerebbero i fenomeni di ossidazione;
- che a detta osservazioni il Ctu ha condivisibilmente replicato che non vi è alcuna prova che le flange delle fotografie siano quelle oggetto di causa ma che, in ogni caso, “la valutazione tecnica delle immagini è seriamente limitata se non compromessa dai limiti evidenti della resa fotografica. La qualità e risoluzione delle immagini non sono ottimali per valutazioni tecniche
9 definitive, le condizioni di illuminazione artificiale possono alterare la percezione cromatica,
l'angolazione delle riprese può influenzare la visibilità dei fenomeni, e la compressione digitale può introdurre artefatti visivi. Le differenze cromatiche visibili possono essere attribuite a riflessi della pellicola plastica trasparente sovrapposta, sovrapposizioni multiple del film estensibile, ombre proiettate dalla struttura dei bancali e dall'illuminazione del magazzino, ed effetti ottici dovuti alla trasparenza e alle pieghe del materiale plastico. Segnatamente, le immagini non mostrano i depositi polverulenti biancastri caratteristici dell'ossidazione dello zinco, ma piuttosto variazioni cromatiche compatibili con effetti ottici e riflessi;
non danno evidenza di una maculatura delle superficie, restituiscono invece col contrasto cromatico o di luminosità l'apparenza di zone e figure a contorno netto e distinto, che sono piuttosto coerenti con le ipotesi su accennate di artefatti ottici. La competenza specifica del prof. nell'analisi dei fenomeni superficiali sui materiali metallici Per_2
supporta questa valutazione, confermando che le variazioni cromatiche osservate non sono necessariamente indicative di processi ossidativi in corso. Tuttavia, è opportuno precisare che se la qualità delle immagini non permette di avere riscontro alcuno della presenza di degrado per corrosione, è anche vero che non permette di escluderlo. La teoria del CTP presenta una contraddizione logica fondamentale: se le flange nel magazzino fossero effettivamente ossidate, anche la prima consegna del 26/07/2023 avrebbe dovuto presentare gli stessi difetti” (pag. 95 perizia);
- che, ancora, il Ctu ha chiarito che “Il film plastico è appropriato e necessario per proteggere le flange durante il trasporto da polvere, pioggia diretta e contaminanti esterni. Durante il trasporto, che ha una durata limitata di ore o giorni, il film svolge una funzione protettiva efficace. Tuttavia, il mantenimento del film plastico durante lo stoccaggio prolungato impedisce la ventilazione naturale necessaria per la stabilizzazione del rivestimento di zinco e favorisce la formazione di condensa…
L'analisi tecnica evidenzia differenze sostanziali nelle condizioni ambientali tra il magazzino di
[...]
(ambiente coperto e controllato, ventilazione adeguata) e lo stoccaggio presso CP_1 Pt_1
(stoccaggio parzialmente all'esterno, esposizione a cicli termici, stoccaggio statico prolungato). La distribuzione dei difetti osservata è coerente con le condizioni di stoccaggio presso : i difetti Pt_1
sono concentrati nelle zone interne dei bancali coperte dal film plastico, mentre le flange in testa all'impilamento risultano meglio conservate” (pag. 99 perizia);
- che l'osservazione del Ctp di parte attrice circa la presenza sporadica di ruggine rossa è già stata esaminata da questa sentenza, dovendosi in questa sede semplicemente ribadire come la
10 ruggine rossa rappresenti lo stadio successivo di ossidazione rispetto alla ruggine bianca, stadio che può comparire anche in pochissimi giorni avendo le stesse cause scatenanti della ruggine bianca ed anzi “la presenza di ruggine rossa conferma l'analisi del CTU sotto diversi aspetti. Dimostra la rapidità del processo poiché la progressione dalla ruggine bianca alla ruggine rossa in tempi brevi conferma l'aggressività delle condizioni di stoccaggio e dimostra che le condizioni erano particolarmente critiche per accelerare così rapidamente il processo. Conferma la vulnerabilità del rivestimento elettrolitico di spessore ridotto (4,5-10 μm) che dimostra che in alcune aree il rivestimento era danneggiato o completamente consumato. Presenta coerenza con le tempistiche poiché la presenza sporadica (non generalizzata) di ruggine rossa è coerente con un processo iniziato durante lo stoccaggio presso , mentre se fosse preesistente, la ruggine rossa sarebbe più Pt_1
diffusa e uniforme… La correlazione con la ruggine bianca mostra che la ruggine rossa si manifesta nelle stesse aree dove la ruggine bianca era più intensa, non esistono aree con ruggine rossa isolata senza precedente ruggine bianca, e tale correlazione conferma la continuità del processo” (pag. 101 perizia);
- che l'osservazione del Ctp attoreo circa la erronea decisione del Ctu di analizzare anche la fornitura di luglio non oggetto di contestazione è di scarsa consistenza posto che l'analisi completa della fornitura risulta “essenziale per identificare le cause specifiche, permette di escludere fattori comuni (tipo di prodotto, modalità di trasporto) e identificare i fattori differenziali, e consente di verificare se i difetti derivano da caratteristiche intrinseche del prodotto o da fattori esterni. Le differenze tra la fornitura di luglio e quelle di agosto sono tecnicamente spiegabili attraverso l'analisi delle diverse condizioni di stoccaggio. Le tempistiche di stoccaggio diverse mostrano che la fornitura di luglio (26/07/2023) è stata consegnata e immediatamente utilizzata (esportata il 29/07/2023 come documentato dal DOC14)” a differenza di quelle di agosto;
- che con l'osservazione n. 10 il Ctp di parte attrice ha contestato che il clima nel luogo di stoccaggio non sia stato piovoso o umido, ma la circostanza è smentita dai dati meteorologici forniti dal Ctu;
- che, peraltro, in merito va pure aggiunto che in realtà non è affatto necessaria la presenza di condizioni ambientali estreme e neppure di precipitazioni piovose, essendo infatti sufficiente una forte escursione termica quale quella di fine agosto/inizio settembre: infatti, “In presenza di un imballaggio serrato che ostacola lo scambio con l'ambiente esterno dell'aria (che è sempre umida), la variazione delle condizioni ambientali, nell'alternarsi giorno-notte, oppure per piogge temporalesche,
11 come è tipico della stagione estiva avanzata, provoca un rapido raffreddamento dei pezzi metallici e quindi la condensazione del vapore d'acqua presente nell'aria intrappolata entro l'imballaggio.
Persistendo la difficoltà di scambio con l'ambiente esterno, il riscaldamento diurno può indurre di nuovo evaporazione della condensa, completa o parziale a seconda della temperatura, e innescare cicli di condensazione-evaporazione fintantoché non sia rimosso l'imballaggio. L'umidità intrinseca del sistema è l'umidità presente nell'aria intrappolata durante l'imballaggio, ma altre fonti di umidità non possono escludersi, quali l'umidità assorbita dalle superfici metalliche durante il trasporto, vapore acqueo generato dalla respirazione del legno dei pallet e l'intrusione di acqua piovana nel caso di intense precipitazioni durante stoccaggio all'aperto” (pag. 107 perizia);
- che, peraltro, la stessa nella email di contestazione del 05.09.2023 aveva denunciato Pt_1
la presenza di parecchia umidità, in tal modo confermando la bontà delle conclusioni del Ctu;
- che, poi, per la prima volta con le note del difensore assegnate per formulare osservazioni Co alla perizia, parte attrice ha contestato di non essere stata adeguatamente informata da circa le modalità di conservazione delle flange;
- che detta contestazione è inammissibile in quanto formulata per la prima volta dopo il deposito della perizia atteso che parte attrice aveva sempre contestato un differente tipo di inadempimento, ovvero la consegna di flange viziate;
- che, peraltro, la contestazione è pure infondata nel merito, dal momento che le modalità di conservazione delle flange rappresentano, come accertato dal Ctu, un fatto notorio, che come tale doveva essere conosciuto da un soggetto che, come , opera nel settore da 35 anni;
Pt_1
- che, ancora, secondo la difesa di parte attrice il teste avrebbe detto che metà Tes_1
delle flange sarebbero state conservate nel magazzino e metà all'esterno, sicché non sarebbe comprensibile il motivo per cui l'ossidazione ha riguardato il 90% delle flange: ebbene, a questa osservazione è facile rispondere che il teste non ha affatto detto quanto riferito dalla Tes_1
difesa dell'opponente, essendosi limitato a dire che “una parte della merce era nel capannone e una parte all'esterno”, senza riferirne le proporzioni, e pure aggiungendo “Stocchiamo la merce in base
a come arriva, se come questa arriva col celophane, in questo modo, altrimenti anche scoperta”;
- che, inoltre, in replica alla tesi attorea secondo cui l'ossidazione sarebbe stata già presente prima del ritiro della merce dal magazzino della resistente il Tribunale condivide la tesi del Ctu secondo cui “Lo stoccaggio delle flange imballate in ambiente interno, con livelli tipici di conforto ambientale di temperatura e umidità relativa, e in assenza di contaminanti aggressivi, non espone le
12 parti zincate a fattori di accelerazione della corrosione. L'imballaggio, in simili condizioni controllate, salvo che con materiale che possa dar luogo a rilascio di specie aggressive, non può costituire di per sé un fattore di accresciuto rischio di corrosione. La differenza sostanziale risiede nelle condizioni ambientali: magazzino coperto e controllato versus stoccaggio esposto agli agenti atmosferici con cicli termici e formazione di condensa” (pag. 7 integrazione alla Ctu);
- che, ancora, è destituita di ogni fondamento la tesi della difesa dell'opponente secondo cui il Ctu avrebbe dato all'indicazione contenuta nei DDT “ATTENZIONE ALL'USO DELLE FLANGE
LIMITATAMENTE ALLE NORMATIVE VIGENTI UNI EN 10222-1" una valenza in punto modalità di conservazione delle flange: da questa indicazione, infatti, il Ctu ha semplicemente tratto gli utilizzi (limitati) consigliati per le flange e non certo le modalità di conservazione!
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata dal momento che i vizi alle flange sono esclusivamente imputabili all'opponente, il che rende pure irrilevante accertare la congruità delle riparazioni delle flange fatte eseguire dalla Co società attrice, in quanto non correlate ad un inadempimento imputabile a
- che neppure si ravvisano i presupposti per procedere con l'esperimento giudiziale invocato da parte attrice in quanto sostanzialmente volto a superare le risultanze della Ctu che, tuttavia, per la completezza del ragionamento, i riferimenti scientifici citati e l'ausilio di un prof. esperto del settore, non si ha concreto motivo di non ritenere attendibili;
- che, pertanto, deve essere condannata a pagare il debito residuo oggetto di Pt_1
ingiunzione non corrisposto dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
- che, infatti, circa un mese dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha corrisposto due Pt_1
pagamenti, con credito residuo in sorte capitale di € 17.652,88, somma che parte attrice deve pertanto essere condannata a pagare, oltre agli interessi commerciali, da riconoscere anche sulle somme pagate in corso di causa, come da esplicita domanda dell'opposta;
- che le spese di lite del giudizio seguono la complessiva soccombenza di verso Parte_1
parte convenuta, venendo liquidate in conformità ai valori medi per tutte le fasi (scaglione sino ad
€ 52.000,00 in quanto il valore del credito accertato a favore della resistente è pari all'importo ingiunto, essendo irrilevanti sul valore della causa i pagamenti intervenuti dopo la notifica del decreto ingiuntivo quando l'attrice era già da tempo in mora, quando cioè la causa era già pendente);
13 - che parte attrice deve altresì essere condannata a pagare la somma di € 500,00 per la mediazione esperita, oltre oneri di legge;
- che parte opponente deve inoltre essere condannata anche a pagare le spese di lite liquidate in fase monitoria in quanto ”il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli art. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione” (Cass., Sez. I, 01.02.2007, n. 2217, Cass., 18.10.2002, n. 1418 e Cass., Sez.
III, 09.08.2007, n. 17469), esattamente come avvenuto nella fattispecie in esame;
- che le spese della Ctu disposta in questo giudizio sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione nei soli rapporti interni a carico esclusivo di parte attrice per le medesime ragioni esposte in punto spese di lite, il tutto alla luce del noto principio secondo cui
“in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094);
- che, infine, non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta stante la complessità degli accertamenti peritali alla base della presente decisione:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
14 in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Accerta come dovute da tutte le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo e per Parte_1
l'effetto, dedotti i pagamenti in corso di causa effettuati da Condanna a Parte_1 Parte_1
pagare a favore di unipersonale la somma residua di € 17.652,88, oltre Controparte_1
interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 sulla somma di € 17.652,88 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo, ed oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 sulle somme oggetto di pagamento da parte di dopo la notifica del decreto ingiuntivo con decorrenza dalla data di Pt_1
scadenza della fattura e sino alla data dei pagamenti eseguiti da dopo la notifica del Parte_1
decreto ingiuntivo, come in causa documentati (doc. n. 7 di parte attrice).
Pone definitivamente le spese di Ctu a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste per intero a carico di Parte_1
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta
[...]
. Controparte_1
Condanna a pagare a favore di unipersonale le spese di lite Parte_1 Controparte_1
della fase monitoria come in detta fase già liquidate.
Condanna a pagare a favore di unipersonale le spese di lite Parte_1 Controparte_1
di questo giudizio, spese che liquida in € 7.616,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende ed oltre € 500,00 per spese di mediazione oltre eventuali oneri di legge.
Così deciso in Torino il 04.11.2025.
Il Giudice
CA MA
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